Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 209 del 2025 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 209 del 2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , parte nata in MAROCCO, in [...] Parte_1 C.F._1
28.04.77, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SCOTI ANDREA IPPOLITO, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CS), in data 03.08.80, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CALABRO' LIVIO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il P.M., tempestivamente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 03.02.25, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di questo Tribunale, resa all'esito della camera di consiglio del 25.11.2023 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi in sede di prima udienza è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra. In particolare, essi hanno
dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate:
“1) I sig.ri e vivranno separati e saranno liberi di Parte_1 Controparte_1 fissare ovunque desiderino la propria residenza, domicilio e/o dimora;
2) Entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
3) Le parti riconoscono espressamente e di comune accordo che non è più sussistente alcuna casa coniugale e, quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della originaria casa coniugale, sita in Corigliano-Rossano (CS) alla Via Beata Teodora n. 14, le parti si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra;
4) Le parti rilasciano, sin da ora, il proprio assenso alla reciproca sottoscrizione di eventuali documenti inerenti l'autorizzazione all'espatrio ed alla permanenza all'estero.
5) Fatta salva la concreta osservanza dei sopraindicati accordi, le parti dichiarano di aver tra loro risolto ogni altra questione di natura economica e patrimoniale”. In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Trattandosi di procedura camerale, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Rossano (CS), in data 25/09/2016, tra e , come sopra generalizzati, alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (atto n. 13 parte I, reg. atti matrimonio anno 2016).
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia