TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 176/2021 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORI
e
Controparte_1
CP_2 Parte_4
CONVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e l'avv. SCORZA Parte_5 Parte_3
CARLO Per ra 'avv. Villa Filomena Controparte_1 Controparte_3 in sostituzione dell'Avv. MANCUSO PAOLO e dell'avv. ADAMO MARCO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 18.3.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
pagina 1 di 10 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come da note conclusive depositate in via telematica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,46 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento delle lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2021 promossa da:
(C.F. ), C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCORZA CARLO Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma 28 84121 Salerno Italia presso il difensore avv. SCORZA CARLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO PAOLO e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. ADAMO MARCO ( ) VIA MARECCHIESE N. 4 47900 RIMINI;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in Via Marecchiese n. 4 null 47923 Rimini presso il difensore avv.
MANCUSO PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona legale Parte_6
rappresentante pro tempore nonché in proprio, e in qualità di fideiussori, Parte_7 [...]
e convenivano innanzi all'intestato Tribunale la Parte_2 Parte_3 Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Adito Tribunale contrariis rejectis, così decidere e
[...]
provvedere: A) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. per assenza del contratto di apertura del conto corrente avente forma scritta ed in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di variazione unilaterale;
ACCERTARE E
pagina 3 di 10 DICHIARARE la nullità parziale del contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione , in assenza delle condizioni di reciprocità e Parte_8 periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B)
ACCERTARE che l' convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle CP_5
condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di CP_1
posizione dominante in danno del contraente più debole;
C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare -
Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;
F)DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G)
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di
pagina 4 di 10 credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta alla ripetizione delle somme illegittimamente CP_1
addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile che sin d'ora si richiede sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive di rivalutazione e degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo ex Cassazione Sezioni
Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta durante il CP_1
rapporto bancario intercorso e meglio specificato in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U.
385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Esponevano gli attori che con la – Filiale di Mondaino era intercorso un Controparte_1
contratto di conto corrente ordinario (n 3502) che alla data del 1.8.2016 presentava un saldo pari a zero e un contratto di conto corrente anticipi (n 3505) che alla data del 5.8.2013 presentava un saldo pari a zero.
Assumevano che la banca aveva gestito i predetti rapporti in modo del tutto anomalo e dalla ricostruzione tecnico contabile emergevano aspetti di illegittimità in quanto erano stati applicati tassi di interessi passivi ultralegali, con addebito e capitalizzazione di commissione di massimo scoperto nonché spese non pattuite per iscritto, antergazione e postergazioni di valute, addebito di interessi usurari ed illegittimo esercizio dello ius variandi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_4 contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
PREGIUDIZIALE DI RITO Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, per quelli di giustizia e di legge: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione stante la genericità della causa petendi ed in ogni caso del petitum;
IN VIA PREGIUDIZIALE DI
RITO - accertare che i Signori (Cod. Fisc. ) e Parte_2 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc. ) hanno promosso la presente causa in proprio e Parte_3 C.F._2
dichiarando la qualità di fidejussori della (Cod. Fisc. e PIVA Parte_6
), - accertare la totale carenza di prova in ordine alla esistenza di rapporti contrattuali e P.IVA_1
pagina 5 di 10 di garanzia diretti tra la , odierna convenuta, ed i Signori Controparte_4 [...]
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
conseguentemente - dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei citati Signori Parte_2
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. ) per i C.F._1 Parte_3 C.F._2
motivi esposti in narrativa, - vinte le spese;
IN VIA PREGIUDIZIALE DI MERITO Nella denegata ipotesi in cui parte attrice fornisca la prova, nei tempi di rito e di legge, in ordine alla qualità di garanti e fidejussori omnibus nell'interesse della (Cod. Fisc. e PIVA Parte_6
) da parte dei Signori (Cod. Fisc. ) e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc. ), Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza Parte_3 C.F._2
disattesa e respinta:
- accertare che la presente opposizione è stata promossa dai Signori (Cod. Fisc. Parte_2
) e (Cod. Fisc. ), nella loro qualità di C.F._1 Parte_3 C.F._2
garanti e fideiussori della (Cod. Fisc. e PIVA ); - Parte_6 P.IVA_1 accertata e dichiarata la natura di “Contratto autonomo di garanzia” della citata fidejussione sottoscritta dai Signori (Cod. Fisc. ) e (Cod. Parte_2 C.F._1 Parte_3
Fisc. ), per l'effetto, - dichiarare, la carenza di legittimazione attiva e/o di C.F._2
interesse ad agire degli stessi, quali garanti e fideiussori della Società (Cod. Parte_1
Fisc. e PIVA;
- respingere le domande formulate dai citati Signori P.IVA_1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. ) nella loro C.F._1 Parte_3 C.F._2
qualità di garanti e fidejussori della (Cod. Fisc. e PIVA , Parte_6 P.IVA_1
con vittoria di spese e onorari in favore della convenuta opposta;
NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, per quelli di giustizia e di legge: - accertare e dichiarare che ogni domanda formulata tanto in via principale quanto in via subordinata da parte attrice è infondata in fatto ed in diritto e comunque prescritta, - respingere quindi ogni domanda ex adverso formulata e proposta, - con vittoria di spese e compensi professionali;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle contestazioni avversarie, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - accertare e dichiarare che la pretesa attorea è parzialmente infondata tanto in fatto che in diritto ed in ogni caso parzialmente prescritta, - limitare la pretesa avversaria a quella somma che risulterà provata ed accertata all'esito dell'espletanda istruttoria;
- spese legali integralmente compensate tra le parti..”.
pagina 6 di 10 In via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei fideiussori, la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, l'inammissibilità delle domande in quanto prescritte e nel merito l'infondatezza degli assunti di parte attrice.
Con comparsa di costituzione del 26.10.2024 la società si costituiva in giudizio quale Controparte_3
società incorporante e successore a titolo universale della in a.s. facendo Controparte_4 proprie tutte le deduzioni e allegazioni difensive di quest'ultima.
La causa veniva istruita documentalmente.
In via preliminare, si rileva che l'eccezione di indeterminatezza del contenuto dell'atto di citazione promossa dalla difesa di parte convenuta non può accogliersi. Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio, seppur generico nella formulazione di alcune eccezioni, consente in ogni caso di individuare thema decidendum e petitum; sono, infatti, ben evidenziati i rapporti bancari oggetto di indagine nonché le eccezioni sollevate con riguardo agli stessi. Su un piano diverso si pone la individuazione di un'esatta pretesa della parte a fronte delle predette eccezioni. Tali considerazioni investono il merito della controversia comportandone, nel caso, il rigetto.
Occorre poi precisare che riveste carattere assolutamente assorbente il mancato rispetto dei criteri in materia di riparto dell'onere probatorio spettanti in capo a chi agisce in giudizio;
ciò è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014). Esso infatti risulta a sua volta rispettoso degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni che permeano di sé tutto il processo.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).
Non a caso essa ha affermato che è consentito al giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente (tra molte, Cass.
Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14,
Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Ebbene, come poc'anzi anticipato, la ragione assorbente che porta al necessario rigetto della domanda attorea risiede nella parziale e lacunosa documentazione versata in atti dall'odierna parte attrice,
pagina 7 di 10 difettando la produzione in giudizio degli estratti conto integrali dall'aperura del rapporto all'estinzione.
Si noti che le conseguenze di detta lacuna non possono che ricadere sulla parte attrice.
Innanzitutto, sul punto, si ricorda che ai fini della ripartizione dell'onere della prova è sempre necessario tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria, essendo evidente che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca o dal cliente, l'onere della prova sarà destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti.
Si ricorda che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo
(cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013).
Nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n.
7501 del 14.05.2012).
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Pur essendo vero che parte attrice ha avanzato richiesta ex art. 119 TUB e ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c., deve tuttavia in primis rilevarsi che la richiesta ex art. 119 TUB risulta non essere stata pagina 8 di 10 proposta prima dell'instaurazione del presente giudizio e comunque la stessa parte convenuta ha eccepito che l'obbligo attiene alle sole comunicazioni periodiche e ha portata limitata essendovi solo l'obbligo decennale di conservazione della documentazione;
obbligo imposto ex lege, dal quale discende l'inesigibilità della produzione in giudizio della documentazione antecedente.
Quanto poi alla istanza ex art. 210 cpc si reputa sufficiente richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza in caso analoghi secondo cui “… Non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (cfr. Cass., sez. I, 8.9.1999, n. 9514; Cass., sez. I, 10.1.2003, n. 149; Cass., sez. III,
6.10.2005, n. 19475).
Le conseguenze processuali di tale carenza non posso che ricadere sulla parte attrice cioè a carico di chi propone la domanda.
Dunque, a fronte di dette insuperabili carenze documentali, la domanda non può che essere rigettata.
Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate all'istituto di credito, infatti, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa.
Egli ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Nel caso in esame l'asserita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia, di interessi diversi da quelli originariamente pattuiti, gli effetti dell'eventuale applicazione della clausola negoziale di capitalizzazione degli interessi a debito o della commissione di massimo scoperto potevano essere verificati solo avendo a disposizione il contratto di conto corrente e gli estratti di conto corrente completi. Ne deriva che – anche qualora fosse pronunciata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari o della commissione di massimo scoperto o degli interessi usurari – non sarebbe comunque possibile determinare se e in che misura la società attrice abbia versato somme non dovute a titolo di interessi.
L'assenza degli estratti conto integrali non consente di verificare l'andamento del rapporto, il quale non può essere ricostruito solo sulla base di una consulenza tecnica, non essendo possibile verificare se tali conteggi corrispondano alle norme negoziali e alle intese economiche intercorse tra i contraenti.
Dunque l'insufficienza del corredo documentale non può che determinare la reiezione della domanda, non potendosi pervenire a risultati certi.
Da tutto quanto esposto discende il rigetto della domanda.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità con quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato tenendo a mente valori inferiori a quelli a medi attesa la natura della causa e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande formulate da parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro
7.052,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale. resa d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 9 aprile 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 176/2021 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORI
e
Controparte_1
CP_2 Parte_4
CONVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e l'avv. SCORZA Parte_5 Parte_3
CARLO Per ra 'avv. Villa Filomena Controparte_1 Controparte_3 in sostituzione dell'Avv. MANCUSO PAOLO e dell'avv. ADAMO MARCO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 18.3.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
pagina 1 di 10 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisano le conclusioni come da note conclusive depositate in via telematica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,46 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento delle lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2021 promossa da:
(C.F. ), C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCORZA CARLO Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma 28 84121 Salerno Italia presso il difensore avv. SCORZA CARLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO PAOLO e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. ADAMO MARCO ( ) VIA MARECCHIESE N. 4 47900 RIMINI;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in Via Marecchiese n. 4 null 47923 Rimini presso il difensore avv.
MANCUSO PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona legale Parte_6
rappresentante pro tempore nonché in proprio, e in qualità di fideiussori, Parte_7 [...]
e convenivano innanzi all'intestato Tribunale la Parte_2 Parte_3 Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Adito Tribunale contrariis rejectis, così decidere e
[...]
provvedere: A) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. per assenza del contratto di apertura del conto corrente avente forma scritta ed in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di variazione unilaterale;
ACCERTARE E
pagina 3 di 10 DICHIARARE la nullità parziale del contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione , in assenza delle condizioni di reciprocità e Parte_8 periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B)
ACCERTARE che l' convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle CP_5
condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di CP_1
posizione dominante in danno del contraente più debole;
C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare -
Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;
F)DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G)
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di
pagina 4 di 10 credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta alla ripetizione delle somme illegittimamente CP_1
addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile che sin d'ora si richiede sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive di rivalutazione e degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo ex Cassazione Sezioni
Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta durante il CP_1
rapporto bancario intercorso e meglio specificato in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U.
385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Esponevano gli attori che con la – Filiale di Mondaino era intercorso un Controparte_1
contratto di conto corrente ordinario (n 3502) che alla data del 1.8.2016 presentava un saldo pari a zero e un contratto di conto corrente anticipi (n 3505) che alla data del 5.8.2013 presentava un saldo pari a zero.
Assumevano che la banca aveva gestito i predetti rapporti in modo del tutto anomalo e dalla ricostruzione tecnico contabile emergevano aspetti di illegittimità in quanto erano stati applicati tassi di interessi passivi ultralegali, con addebito e capitalizzazione di commissione di massimo scoperto nonché spese non pattuite per iscritto, antergazione e postergazioni di valute, addebito di interessi usurari ed illegittimo esercizio dello ius variandi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_4 contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA
PREGIUDIZIALE DI RITO Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, per quelli di giustizia e di legge: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione stante la genericità della causa petendi ed in ogni caso del petitum;
IN VIA PREGIUDIZIALE DI
RITO - accertare che i Signori (Cod. Fisc. ) e Parte_2 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc. ) hanno promosso la presente causa in proprio e Parte_3 C.F._2
dichiarando la qualità di fidejussori della (Cod. Fisc. e PIVA Parte_6
), - accertare la totale carenza di prova in ordine alla esistenza di rapporti contrattuali e P.IVA_1
pagina 5 di 10 di garanzia diretti tra la , odierna convenuta, ed i Signori Controparte_4 [...]
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
conseguentemente - dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei citati Signori Parte_2
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. ) per i C.F._1 Parte_3 C.F._2
motivi esposti in narrativa, - vinte le spese;
IN VIA PREGIUDIZIALE DI MERITO Nella denegata ipotesi in cui parte attrice fornisca la prova, nei tempi di rito e di legge, in ordine alla qualità di garanti e fidejussori omnibus nell'interesse della (Cod. Fisc. e PIVA Parte_6
) da parte dei Signori (Cod. Fisc. ) e P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc. ), Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza Parte_3 C.F._2
disattesa e respinta:
- accertare che la presente opposizione è stata promossa dai Signori (Cod. Fisc. Parte_2
) e (Cod. Fisc. ), nella loro qualità di C.F._1 Parte_3 C.F._2
garanti e fideiussori della (Cod. Fisc. e PIVA ); - Parte_6 P.IVA_1 accertata e dichiarata la natura di “Contratto autonomo di garanzia” della citata fidejussione sottoscritta dai Signori (Cod. Fisc. ) e (Cod. Parte_2 C.F._1 Parte_3
Fisc. ), per l'effetto, - dichiarare, la carenza di legittimazione attiva e/o di C.F._2
interesse ad agire degli stessi, quali garanti e fideiussori della Società (Cod. Parte_1
Fisc. e PIVA;
- respingere le domande formulate dai citati Signori P.IVA_1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. ) nella loro C.F._1 Parte_3 C.F._2
qualità di garanti e fidejussori della (Cod. Fisc. e PIVA , Parte_6 P.IVA_1
con vittoria di spese e onorari in favore della convenuta opposta;
NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, per quelli di giustizia e di legge: - accertare e dichiarare che ogni domanda formulata tanto in via principale quanto in via subordinata da parte attrice è infondata in fatto ed in diritto e comunque prescritta, - respingere quindi ogni domanda ex adverso formulata e proposta, - con vittoria di spese e compensi professionali;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle contestazioni avversarie, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - accertare e dichiarare che la pretesa attorea è parzialmente infondata tanto in fatto che in diritto ed in ogni caso parzialmente prescritta, - limitare la pretesa avversaria a quella somma che risulterà provata ed accertata all'esito dell'espletanda istruttoria;
- spese legali integralmente compensate tra le parti..”.
pagina 6 di 10 In via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei fideiussori, la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, l'inammissibilità delle domande in quanto prescritte e nel merito l'infondatezza degli assunti di parte attrice.
Con comparsa di costituzione del 26.10.2024 la società si costituiva in giudizio quale Controparte_3
società incorporante e successore a titolo universale della in a.s. facendo Controparte_4 proprie tutte le deduzioni e allegazioni difensive di quest'ultima.
La causa veniva istruita documentalmente.
In via preliminare, si rileva che l'eccezione di indeterminatezza del contenuto dell'atto di citazione promossa dalla difesa di parte convenuta non può accogliersi. Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio, seppur generico nella formulazione di alcune eccezioni, consente in ogni caso di individuare thema decidendum e petitum; sono, infatti, ben evidenziati i rapporti bancari oggetto di indagine nonché le eccezioni sollevate con riguardo agli stessi. Su un piano diverso si pone la individuazione di un'esatta pretesa della parte a fronte delle predette eccezioni. Tali considerazioni investono il merito della controversia comportandone, nel caso, il rigetto.
Occorre poi precisare che riveste carattere assolutamente assorbente il mancato rispetto dei criteri in materia di riparto dell'onere probatorio spettanti in capo a chi agisce in giudizio;
ciò è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014). Esso infatti risulta a sua volta rispettoso degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni che permeano di sé tutto il processo.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).
Non a caso essa ha affermato che è consentito al giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente (tra molte, Cass.
Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14,
Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Ebbene, come poc'anzi anticipato, la ragione assorbente che porta al necessario rigetto della domanda attorea risiede nella parziale e lacunosa documentazione versata in atti dall'odierna parte attrice,
pagina 7 di 10 difettando la produzione in giudizio degli estratti conto integrali dall'aperura del rapporto all'estinzione.
Si noti che le conseguenze di detta lacuna non possono che ricadere sulla parte attrice.
Innanzitutto, sul punto, si ricorda che ai fini della ripartizione dell'onere della prova è sempre necessario tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria, essendo evidente che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca o dal cliente, l'onere della prova sarà destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti.
Si ricorda che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo
(cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013).
Nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n.
7501 del 14.05.2012).
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Pur essendo vero che parte attrice ha avanzato richiesta ex art. 119 TUB e ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c., deve tuttavia in primis rilevarsi che la richiesta ex art. 119 TUB risulta non essere stata pagina 8 di 10 proposta prima dell'instaurazione del presente giudizio e comunque la stessa parte convenuta ha eccepito che l'obbligo attiene alle sole comunicazioni periodiche e ha portata limitata essendovi solo l'obbligo decennale di conservazione della documentazione;
obbligo imposto ex lege, dal quale discende l'inesigibilità della produzione in giudizio della documentazione antecedente.
Quanto poi alla istanza ex art. 210 cpc si reputa sufficiente richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza in caso analoghi secondo cui “… Non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (cfr. Cass., sez. I, 8.9.1999, n. 9514; Cass., sez. I, 10.1.2003, n. 149; Cass., sez. III,
6.10.2005, n. 19475).
Le conseguenze processuali di tale carenza non posso che ricadere sulla parte attrice cioè a carico di chi propone la domanda.
Dunque, a fronte di dette insuperabili carenze documentali, la domanda non può che essere rigettata.
Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate all'istituto di credito, infatti, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa.
Egli ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Nel caso in esame l'asserita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia, di interessi diversi da quelli originariamente pattuiti, gli effetti dell'eventuale applicazione della clausola negoziale di capitalizzazione degli interessi a debito o della commissione di massimo scoperto potevano essere verificati solo avendo a disposizione il contratto di conto corrente e gli estratti di conto corrente completi. Ne deriva che – anche qualora fosse pronunciata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari o della commissione di massimo scoperto o degli interessi usurari – non sarebbe comunque possibile determinare se e in che misura la società attrice abbia versato somme non dovute a titolo di interessi.
L'assenza degli estratti conto integrali non consente di verificare l'andamento del rapporto, il quale non può essere ricostruito solo sulla base di una consulenza tecnica, non essendo possibile verificare se tali conteggi corrispondano alle norme negoziali e alle intese economiche intercorse tra i contraenti.
Dunque l'insufficienza del corredo documentale non può che determinare la reiezione della domanda, non potendosi pervenire a risultati certi.
Da tutto quanto esposto discende il rigetto della domanda.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità con quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato tenendo a mente valori inferiori a quelli a medi attesa la natura della causa e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande formulate da parte attrice;
dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro
7.052,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale. resa d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 9 aprile 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 10 di 10