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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51247/2023
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 20.11.2024 nella causa tra Parte_1
e la parte convenuta ed il
[...] Controparte_1 tempestivamente costituite sono Controparte_2 state depositate le note scritte di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
Il Tribunale lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale ex art 3 R.D. n. 610/ 1939 prot. 629001 del
16.10.2023 per la somma di €53952,74 ( comprensivo di interessi legali dal 28.03.2023 al
16.10.2023)
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale - previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento - annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e per l'effetto condannare l' CP_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore del
[...] sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
in subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina1 di 4 - MOTIVI DELLA DECISIONE -
Dev'esser dichiarato il difetto di giurisdizione del GO in relazione alla domanda proposta da Parte_2
Con ricorso in opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex art. 3 RD
639/1910 (per la somma di € 53.952,74 ed interessi) richiesta alla società titolare Pt_1 della concessione del gioco del Bingo svolto nella sala di Fiumicino – Parco Leonardo, a titolo di proroga tecnica ex art. 1 comma 636 Legge 147/2013, la società ha chiesto al
Tribunale di annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Ha precisato che a suo carico era stato emesso provvedimento di decadenza della concessione, impugnato dinanzi al TAR Lazio.
Che il canone concessorio non fosse dovuto per i periodi di sospensione ed interruzione dell'attività delle sale da gioco a cagione della pandemia COVID 19 ( ex art. 69 comma 2 D.l. 18/2020 ed ex art 1 comma 9 lett. I DPCM del 25.10.2020).
Che l'interpretazione logica della disposizione era di esonerare i concessionari del gioco del dal pagamento del canone durante il periodo di chiusura dell'attività Pt_3 imposta per ordine dell'autorità pubblica poiché, in questo periodo, non era ragionevole imporre il pagamento del canone in mancanza dello svolgimento dell'attività idonea a reperire le risorse necessarie per provvedere al suddetto pagamento.
Contestava il potere esercitato dal concessionario del gioco sul presupposto della mancata incidenza, sul sinallagma del rapporto concessorio, di una “norma di legge” che sospende, durante il periodo da novembre 2020 a maggio 2021, il pagamento dei canoni mensili.
Deduceva che la sospensione temporanea del canone troverebbe fondamento non solo nell'art. 69 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (che ha previsto per tutto il periodo di sospensione imposta dall'autorità pubblica la non debenza del canone) ma altresì negli stessi provvedimenti governativi che hanno di fatto imposto la sospensione e che invocano quindi a fondamento della tutela della loro posizione giuridica.
In ogni caso sosteneva il difetto di certezza e liquidità del credito ex art 49 e 56 del
TFUE evidenziando esser stata già rimessa alla Corte di Giustizia Europea la problematica relativa alla compatibilità della normativa italiana sulla proroga tecnica del Bingo ai principi del Trattato ex art 49 e 56 TFUE.
Si è costituita l' che ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito in ragione della giurisdizione esclusiva da riconoscere in favore del GA ai sensi degli artt. 7, comma 1 e 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto la controversia, rientrava “in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi”, coinvolgendo posizioni giuridiche di diritto soggettivo “riconducibili anche mediatamente” all'esercizio del potere pubblico.
La cognizione della controversia involgeva quindi l'accertamento dei presupposti dell'esercizio del potere amministrativo e più in generale la cognizione sulla portata e sull'incidenza che i provvedimenti autoritativi assunti dal Governo durante il periodo della pandemia - con i quali è stato inibito, per un dato periodo di tempo, lo svolgimento dell'attività di gestione delle sale a tutela della salute della collettività - hanno sul Pt_3
pagina2 di 4 rapporto concessorio, provvedimenti che le ricorrenti hanno invocato a sostegno delle proprie ragioni.
E che quindi non poteva esser risolta la questione, nel senso delle ipotesi eccettuate sottratte alla giurisdizione esclusiva in ragione dell'interferenza nella fattispecie di problematica inferente l'esercizio del potere pubblico.
In via preliminare, occorre dire esser del tutto inconferente nella fattispecie de quo, la problematica, rimessa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE se la direttiva
2014/23/UE, ove ritenuta applicabile (e, in ogni caso, i principi generali desumibili dagli artt. 26, 49, 56 e 63 del TFUE come interpretati e applicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, con particolare riguardo al divieto di discriminazioni, al canone di proporzionalità ed alla tutela della concorrenza e della libera circolazione dei servizi e dei capitali) osti/ostino no all'applicazione di norme nazionali per cui il legislatore nazionale o l'amministrazione pubblica possano, durante la cd “proroga tecnica” (più volte rinnovata nell'ultimo decennio nel settore delle concessioni di gioco) incidere unilateralmente sui rapporti in corso, introducendo l'obbligo di pagamento di canoni concessori originariamente non dovuti;
peraltro aumentando, successivamente a più riprese i medesimi canoni, sempre determinati in misura fissa per tutti i concessionari a prescindere dal fatturato;
ed infine apponendo anche ulteriori vincoli all'attività dei concessionari come il divieto di trasferimento dei locali e subordinando la partecipazione alla futura procedura per la riattribuzione delle concessioni all'adesione degli operatori alla proroga medesima.
Viceversa, in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione del GO, in quanto la fattispecie avrebbe ad oggetto un rapporto concessorio, pare facile evidenziare che ai sensi dell'articolo. 133, comma 1, lett. b) e c), del codice del processo amministrativo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi.
In sostanza, nell'ambito dei rapporti concessori spettano alla giurisdizione ordinaria solo le controversie aventi a oggetto “indennità, canoni o altri corrispettivi” e anche in quest'ambito solo quelle che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di ipotesi generali, rientrando nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi.
Pare evidente che nella presente contestazione afferente all'emanazione dell'ingiunzione fiscale de quo, l'inferenza del potere di intervento riconosciuto all'amministrazione, in correlazione alla entrata in vigore della normativa emergenziale ed alla sospensione delle attività, incida sulla giurisdizione di cui è causa determinando la necessaria rimessione della questione sollevata al G.A. altre volte occupatosi della fattispecie.
Ed infatti, lo stesso TAR LA, reiteratamente investito della questione da una pluralità di concessionari, ha precisato che il petitum sostanziale della controversia, dedotto in giudizio, consista nella tutela della posizione giuridica soggettiva che, sebbene abbia natura patrimoniale, è comunque collegata, sia pur mediatamente, all'esercizio del potere amministrativo dispiegato dall'ente concedente;
in particolare tale ente ha posto, a fondamento dell'esercizio del proprio potere, l'inesistenza di una norma di legge idonea a pagina3 di 4 sospendere il pagamento del canone gestorio, e quindi la non incidenza a tal fine dei provvedimenti governativi che sono stati emanati per fronteggiare la diffusione della pandemia epidemiologica da Covid-19.
Il carattere tassativo della portata applicativa delle previsioni normative, involge necessariamente l'accertamento dei presupposti dell'esercizio del potere amministrativo e più in generale la cognizione sulla portata e sull'incidenza che i provvedimenti autoritativi assunti dal Governo durante il periodo della pandemia - con i quali è stato inibito, per un dato periodo di tempo, lo svolgimento dell'attività di gestione delle sale bingo a tutela della salute della collettività - hanno sul rapporto concessorio, provvedimenti che le ricorrenti hanno invocato a sostegno delle proprie ragioni.
La conseguenza è quindi il difetto di giurisdizione del GO adito in relazione alla fattispecie concreta, pronunciato in favore del GA amministrativo dinanzi al quale va riassunta la controversia nel termine di mesi due dall'emissione del presente provvedimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in correlazione al valore, sui parametri ridotti del 30% ex art 4 comma 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
51247/2023:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA dinanzi al quale andrà riassunta la causa nel termine di mesi due decorrenti dall'emissione del presente provvedimento.
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase che liquida nella misura di € 7052,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 30/11/2024.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 20.11.2024 nella causa tra Parte_1
e la parte convenuta ed il
[...] Controparte_1 tempestivamente costituite sono Controparte_2 state depositate le note scritte di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
Il Tribunale lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale ex art 3 R.D. n. 610/ 1939 prot. 629001 del
16.10.2023 per la somma di €53952,74 ( comprensivo di interessi legali dal 28.03.2023 al
16.10.2023)
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale - previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento - annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e per l'effetto condannare l' CP_3
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore del
[...] sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
in subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina1 di 4 - MOTIVI DELLA DECISIONE -
Dev'esser dichiarato il difetto di giurisdizione del GO in relazione alla domanda proposta da Parte_2
Con ricorso in opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex art. 3 RD
639/1910 (per la somma di € 53.952,74 ed interessi) richiesta alla società titolare Pt_1 della concessione del gioco del Bingo svolto nella sala di Fiumicino – Parco Leonardo, a titolo di proroga tecnica ex art. 1 comma 636 Legge 147/2013, la società ha chiesto al
Tribunale di annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Ha precisato che a suo carico era stato emesso provvedimento di decadenza della concessione, impugnato dinanzi al TAR Lazio.
Che il canone concessorio non fosse dovuto per i periodi di sospensione ed interruzione dell'attività delle sale da gioco a cagione della pandemia COVID 19 ( ex art. 69 comma 2 D.l. 18/2020 ed ex art 1 comma 9 lett. I DPCM del 25.10.2020).
Che l'interpretazione logica della disposizione era di esonerare i concessionari del gioco del dal pagamento del canone durante il periodo di chiusura dell'attività Pt_3 imposta per ordine dell'autorità pubblica poiché, in questo periodo, non era ragionevole imporre il pagamento del canone in mancanza dello svolgimento dell'attività idonea a reperire le risorse necessarie per provvedere al suddetto pagamento.
Contestava il potere esercitato dal concessionario del gioco sul presupposto della mancata incidenza, sul sinallagma del rapporto concessorio, di una “norma di legge” che sospende, durante il periodo da novembre 2020 a maggio 2021, il pagamento dei canoni mensili.
Deduceva che la sospensione temporanea del canone troverebbe fondamento non solo nell'art. 69 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (che ha previsto per tutto il periodo di sospensione imposta dall'autorità pubblica la non debenza del canone) ma altresì negli stessi provvedimenti governativi che hanno di fatto imposto la sospensione e che invocano quindi a fondamento della tutela della loro posizione giuridica.
In ogni caso sosteneva il difetto di certezza e liquidità del credito ex art 49 e 56 del
TFUE evidenziando esser stata già rimessa alla Corte di Giustizia Europea la problematica relativa alla compatibilità della normativa italiana sulla proroga tecnica del Bingo ai principi del Trattato ex art 49 e 56 TFUE.
Si è costituita l' che ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito in ragione della giurisdizione esclusiva da riconoscere in favore del GA ai sensi degli artt. 7, comma 1 e 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto la controversia, rientrava “in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi”, coinvolgendo posizioni giuridiche di diritto soggettivo “riconducibili anche mediatamente” all'esercizio del potere pubblico.
La cognizione della controversia involgeva quindi l'accertamento dei presupposti dell'esercizio del potere amministrativo e più in generale la cognizione sulla portata e sull'incidenza che i provvedimenti autoritativi assunti dal Governo durante il periodo della pandemia - con i quali è stato inibito, per un dato periodo di tempo, lo svolgimento dell'attività di gestione delle sale a tutela della salute della collettività - hanno sul Pt_3
pagina2 di 4 rapporto concessorio, provvedimenti che le ricorrenti hanno invocato a sostegno delle proprie ragioni.
E che quindi non poteva esser risolta la questione, nel senso delle ipotesi eccettuate sottratte alla giurisdizione esclusiva in ragione dell'interferenza nella fattispecie di problematica inferente l'esercizio del potere pubblico.
In via preliminare, occorre dire esser del tutto inconferente nella fattispecie de quo, la problematica, rimessa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE se la direttiva
2014/23/UE, ove ritenuta applicabile (e, in ogni caso, i principi generali desumibili dagli artt. 26, 49, 56 e 63 del TFUE come interpretati e applicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, con particolare riguardo al divieto di discriminazioni, al canone di proporzionalità ed alla tutela della concorrenza e della libera circolazione dei servizi e dei capitali) osti/ostino no all'applicazione di norme nazionali per cui il legislatore nazionale o l'amministrazione pubblica possano, durante la cd “proroga tecnica” (più volte rinnovata nell'ultimo decennio nel settore delle concessioni di gioco) incidere unilateralmente sui rapporti in corso, introducendo l'obbligo di pagamento di canoni concessori originariamente non dovuti;
peraltro aumentando, successivamente a più riprese i medesimi canoni, sempre determinati in misura fissa per tutti i concessionari a prescindere dal fatturato;
ed infine apponendo anche ulteriori vincoli all'attività dei concessionari come il divieto di trasferimento dei locali e subordinando la partecipazione alla futura procedura per la riattribuzione delle concessioni all'adesione degli operatori alla proroga medesima.
Viceversa, in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione del GO, in quanto la fattispecie avrebbe ad oggetto un rapporto concessorio, pare facile evidenziare che ai sensi dell'articolo. 133, comma 1, lett. b) e c), del codice del processo amministrativo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi.
In sostanza, nell'ambito dei rapporti concessori spettano alla giurisdizione ordinaria solo le controversie aventi a oggetto “indennità, canoni o altri corrispettivi” e anche in quest'ambito solo quelle che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di ipotesi generali, rientrando nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi.
Pare evidente che nella presente contestazione afferente all'emanazione dell'ingiunzione fiscale de quo, l'inferenza del potere di intervento riconosciuto all'amministrazione, in correlazione alla entrata in vigore della normativa emergenziale ed alla sospensione delle attività, incida sulla giurisdizione di cui è causa determinando la necessaria rimessione della questione sollevata al G.A. altre volte occupatosi della fattispecie.
Ed infatti, lo stesso TAR LA, reiteratamente investito della questione da una pluralità di concessionari, ha precisato che il petitum sostanziale della controversia, dedotto in giudizio, consista nella tutela della posizione giuridica soggettiva che, sebbene abbia natura patrimoniale, è comunque collegata, sia pur mediatamente, all'esercizio del potere amministrativo dispiegato dall'ente concedente;
in particolare tale ente ha posto, a fondamento dell'esercizio del proprio potere, l'inesistenza di una norma di legge idonea a pagina3 di 4 sospendere il pagamento del canone gestorio, e quindi la non incidenza a tal fine dei provvedimenti governativi che sono stati emanati per fronteggiare la diffusione della pandemia epidemiologica da Covid-19.
Il carattere tassativo della portata applicativa delle previsioni normative, involge necessariamente l'accertamento dei presupposti dell'esercizio del potere amministrativo e più in generale la cognizione sulla portata e sull'incidenza che i provvedimenti autoritativi assunti dal Governo durante il periodo della pandemia - con i quali è stato inibito, per un dato periodo di tempo, lo svolgimento dell'attività di gestione delle sale bingo a tutela della salute della collettività - hanno sul rapporto concessorio, provvedimenti che le ricorrenti hanno invocato a sostegno delle proprie ragioni.
La conseguenza è quindi il difetto di giurisdizione del GO adito in relazione alla fattispecie concreta, pronunciato in favore del GA amministrativo dinanzi al quale va riassunta la controversia nel termine di mesi due dall'emissione del presente provvedimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in correlazione al valore, sui parametri ridotti del 30% ex art 4 comma 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
51247/2023:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA dinanzi al quale andrà riassunta la causa nel termine di mesi due decorrenti dall'emissione del presente provvedimento.
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase che liquida nella misura di € 7052,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 30/11/2024.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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