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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Cons. relatrice dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1649/2019, posta in deliberazione il giorno 7/11/2024, vertente tra con l'Avv. CONTARDI GENNARO;
Parte_1
- appellante -
e con gli Avv.ti CEFALY FRANCESCO e STEFANUTTI FRANCESCA;
Controparte_1
-appellato/ appellante incidentale-
con l'Avv. PESCATORI FRANCESCA;
Controparte_2
con l'Avv. MORETTI MARCO;
Controparte_3
con l'Avv. RICCIARDI ANNA;
CP_4
con l'Avv. LICATA MICHELE;
Controparte_5
-appellati-
Controparte_6
-contumace.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2341/2019, pubblicata in data 01/02/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Roma il dott. , medico ortopedico, chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito agli interventi chirurgici di protesizzazione totale del ginocchio sinistro in gonoartrosi, revisione della componente femoro- rotulea, rimozione dei mezzi di sintesi e mobilizzazione passiva, tutti eseguiti dal convenuto, rispettivamente, il 4 maggio 2006 presso la , il 3 marzo e il 17 novembre 2010 Controparte_7 presso la . Controparte_5
2. L'esponente deduceva in particolare che, in data 4 maggio 2006, già sofferente di gonartrosi primaria a sinistra in seguito a una frattura riportata molti anni prima, veniva ricoverata presso la CP_7
ove veniva contestualmente sottoposta ad intervento chirurgico di protesi totale al
[...] ginocchio sinistro e successivamente dimessa in data 11 maggio 2006.
3. L'intervento eseguito dal Dott. , tuttavia, non sortiva gli esiti sperati dal momento che l'attrice, CP_1 pochi mesi dopo, continuava a lamentare forti algie al ginocchio protesizzato e riscontrava difficoltà nella deambulazione.
4. Cionostante l'ortopedico, tempestivamente informato del protrarsi della sintomatologia dolorosa, riteneva quest'ultima riconducibile ai normali postumi dell'intervento.
5. Espletati ulteriori esami ed accertamenti diagnostici al fine di identificare l'origine del dolore persistente, la veniva ricoverata in data 2 marzo 2010 presso la con Pt_1 Controparte_5 diagnosi di “mobilizzazione asettica delle protesi del ginocchio sinistro” e il giorno seguente, sempre su indicazione del Dott. , si sottoponeva all'intervento di revisione della componente femoro- CP_1 rotulea, infruttuosamente eseguito ancora una volta dall'ortopedico in questione.
6. Dopo pochi mesi, infatti, la avvertiva nuovamente rigidità al ginocchio sinistro, sicchè il Pt_1 medico la faceva ricoverare presso la medesima Casa di cura per sottoporla ad un ulteriore intervento di “rimozione dei mezzi di sintesi, artrolisi, mobilizzazione passiva”, anche in questo caso non risolutivo.
7. Stante la mancata remissione della sintomatologia lamentata già in seguito all'originaria protesizzazione, l'istante si rivolgeva, nell'inverno del 2011/2012, al dott. il quale poneva Persona_1 la diagnosi di “protesi dolorosa ginocchio sinistro” e la sottoponeva a intervento di revisione protesi con plastica rotulea e impianto CCK in data 5 aprile 2012.
8. Dimessa pochi giorni dopo la paziente riscontrava finalmente la scomparsa delle algie e un significativo miglioramento della mobilità articolare.
9. La , quindi, agiva in giudizio nei confronti del primo dei due ortopedici che l'avevano presa Pt_1 in cura, dopo essersi sottoposta a visita ortopedica medico legale presso il Dott. Persona_2 che aveva riscontrato evidenti margini di responsabilità nell'operato del Dott. . CP_1
10. Quest'ultimo, costituitosi tempestivamente, contestava tutto quanto dedotto dall'attrice in fatto e in diritto e veniva autorizzato dal Tribunale a chiamare in causa e la Controparte_8 [...]
di cui chiedeva, in caso di accoglimento delle domande spiegate dall'attrice, Controparte_5
l'accertamento della responsabilità in solido e la conseguente condanna solidale.
11. Il convenuto svolgeva, altresì, per l'ipotesi di propria soccombenza, domanda di manleva nei confronti di e in qualità di proprie compagnie Parte_2 Controparte_6 assicuratrici per la responsabilità professionale.
12. Si costituiva l eccependo la propria carenza di responsabilità rispetto alle doglianze CP_7 formulate da parte attrice, in quanto rivolte esclusivamente al medico che aveva effettuato gli interventi presso la propria struttura, le cui modalità erano state tuttavia preventivamente concordate tra il professionista in questione e la paziente.
13. Le medesime eccezioni venivano formulate dalla al momento della Controparte_5 costituzione: quest'ultima chiamava altresì in causa la RE Hathaway s.p.a in qualità di propria assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
14. Costituitasi in giudizio, , riguardo la domanda di manleva, deduceva Controparte_6 preliminarmente la prevalente o esclusiva responsabilità della casa di cura in virtù dell'obbligo di quest'ultima di assicurare i propri ausiliari per la responsabilità professionale verso i terzi. Eccepiva inoltre l'inoperatività temporale della polizza sottoscritta dal Dott. rispetto al sinistro oggetto CP_1 del giudizio, nonché per omessa acquisizione da parte assicurato del consenso informato, chiedendo in subordine che ne venisse accertata l'operatività soltanto in secondo rischio.
15. Parimenti insisteva per il rigetto della domanda attorea ritenuta totalmente infondata CP_3
e, quanto alla domanda di manleva precisava, a sua volta, l'operatività della polizza sottoscritta dallo stesso medico soltanto in secondo rischio con conseguente limitazione della propria responsabilità all'eccedenza rispetto al massimale assicurato dalla . Controparte_6
16. Infine si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva dal Controparte_2 momento che la responsabilità individuale del medico professionista era espressamente esclusa dall'oggetto della polizza stipulata dalla , sicchè la ritenuta estensione delle Controparte_5 pretese attoree alla compagnia in questione si palesava inammissibile.
17. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attrice.
18. Gli esiti dell'istruttoria deponevano inequivocabilmente nel senso della sussistenza della responsabilità colposa del convenuto nella verificazione dei postumi invalidanti documentati, esclusivamente riconducibili all'inadeguatezza del primo intervento di protesizzazione risalente al maggio 2006.
19. Diversamente non veniva ravvisato alcun rapporto di causalità tra gli esiti permanenti riportati dall'attrice e i due successivi interventi di revisione protesica del marzo e del novembre del 2010, in quanto ritenuti inefficaci per la risoluzione delle forti algie lamentate dalla paziente, ma comunque eseguiti con tecnica chirurgica ineccepibile e dunque ininfluenti rispetto al quadro clinico e sintomatico riportato in seguito al primo intervento.
20. Pertanto l'ausiliario del giudice nella propria relazione determinava i postumi permanenti riportati dalla perizianda nella complessiva misura del 3% quale maggior danno, in gg 45 di inabilità assoluta e in gg 45 di inabilità relativa al 50% e al 20% in gg 75, oltre a riconoscere le spese mediche sostenute e documentate. Escludeva la sussistenza di un danno fisiognomico e rispetto alla capacità lavorativa, considerando che la aveva sospeso la propria attività di istruttrice di nuoto già prima Pt_1 dell'intervento di protesizzazione a cagione della malattia artro-generativa al ginocchio sinistro.
21. Fallito il tentativo di conciliazione promosso dal primo giudice in seguito al deposito delle ctu e dei relativi chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione.
22. Con la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto principale e su quelle spiegate da quest'ultimo nei confronti dei chiamati in causa nonché su quelle di manleva nei confronti delle rispettive assicurazioni, accoglieva parzialmente la domanda nei confronti del Dr. Controparte_1 condannandolo al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 26.100,44, oltre interessi per ritardato pagamento e interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data di emissione della sentenza al saldo. Accertava e dichiarava, altresì, la responsabilità solidale dell nella CP_7 verificazione del sinistro pur rigettando la domanda di condanna in solido svolta dal contro CP_1 detta struttura, trattandosi, nel caso di specie, di un'ipotesi di chiamata in garanzia preclusiva dell'estensione automatica della domanda al terzo chiamato in mancanza di autonoma domanda di condanna formulata dall'attrice direttamente nei confronti di quest'ultimo. Per l'effetto, accogliendo la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, condannava la tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze economiche Controparte_3 pregiudizievoli conseguenti alla soccombenza. Viceversa, riteneva inoperativa la polizza stipulata dal medico con la rispetto al sinistro in esame ai sensi dell'art 17 del contratto, posto che CP_6
l'assicurato prendeva contezza dei presupposti della propria responsabilità ben prima del termine iniziale di efficacia dello stesso (23 settembre2010). Da ultimo il Giudice di primo grado condannava il Dott. al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attrice, di , della CP_1 CP_7 [...]
, di e di RE Hathaway IT, ponendo definitivamente Controparte_5 Controparte_6
a carico dello stesso convenuto anche le spese di ctu. Condannava, altresì, la lla Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti del proprio assicurato. Infine, riteneva assorbite le domande di accertamento e condanna proposte dal chirurgo nei confronti della presso Controparte_5 la quale erano stati eseguiti gli interventi correttivi ritenuti ininfluenti rispetto ai danni riportati dall'attrice.
23. A seguito di istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza proposta dal , il CP_1
Tribunale, con ordinanza del 29 novembre 2019, disponeva la correzione del dispositivo di quest'ultima mediante sostituzione dell'importo di euro 26.100,44 con l'importo corretto di euro 28.328,5, avendo omesso di ricomprendere tra le spese da cui il doveva essere tenuto indenne da parte della CP_1 propria assicurazione professionale anche quelle di ctu.
24. Avverso la sentenza in discorso la proponeva tempestivamente appello chiedendo, in Pt_1 parziale riforma della decisione di primo grado, la condanna del al pagamento dell'ulteriore CP_1 somma di euro 165, 801,09 di cui euro 42.771,89 per differenza danno biologico permanente, comprensivo dell'invalidità permanente e dei pregiudizi patiti dall'attrice, per differenza inabilità assoluta e inabilità temporanea relativa;
euro 6000 per rimborso spese del ricovero nosocomiale del maggio 2006, nonché di euro 80.000 per spese mediche future riconducibili a presunti cicli di fisiochinesiterapia asseritamente necessari per il recupero dell'articolazione, oltre interessi e rimborso delle spese di lite. L'appellante reiterava, inoltre, le richieste istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado e puntualmente disattese dal Tribunale, in particolare rinnovo della consulenza tecnica e ammissione della prova testimoniale articolata nella II memoria ex art 183, II comma c.p.c.
25. Si costituiva ritualmente nel giudizio di appello il Dott. contestando tutto quanto dedotto CP_1 ed eccepito dalla , opponendosi alle richieste istruttorie e proponendo appello incidentale Pt_1 sulle spese di lite e di ctu per come liquidate nel provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, in quanto non menzionate tra i pregiudizi economici da cui il soccombente avrebbe dovuto essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice condannata alla manleva oltre a chiedere la revoca della condanna del pagamento delle spese di lite anche nei confronti di . CP_2
26. Si costituiva anche eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_3 principale, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e opponendosi alla rinnovazione dell'istruttoria nei termini proposti dall'appellante principale.
27. Si costituivano inoltre , e RE TA IT Le prime due CP_7 Controparte_5 solo in quanto destinatarie della notifica dell'atto di appello principale della , in quanto Pt_1 estranee sia alle domande formulate da quest'ultima, sia a quella formulata dall'appellante incidentale, la , anche al fine di contestare le domande formulate dal nell'impugnazione CP_9 CP_1 incidentale.
28. restava contumace. Controparte_6
29. Premessa l'ammissibilità dell'appello principale e rigettate le richieste istruttorie che non apporterebbero al giudizio elementi nuovi volti a orientare diversamente la decisione, è opportuno preliminarmente delineare il perimetro dell'appello principale con particolare riguardo alle censure relative al mancato accoglimento delle domande spiegate dalla . Pt_1
30. L' appellante invero contesta, peraltro piuttosto genericamente, soltanto la quantificazione delle poste risarcitorie dovute dal convenuto in primo grado così come liquidate dal Tribunale e, per effetto della manleva, dall'assicuratrice come peraltro espressamente puntualizzato CP_3 dall'appellante principale nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
31. In particolare le doglianze afferenti al quantum del risarcimento stabilito dal primo giudice sono riferite:
-alla determinazione dei postumi permanenti valutati nella complessiva misura del 3% quale maggior danno, anziché almeno nel 15%.
- al riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta in gg 45, di un'incapacità temporanea relativa al 50 % in 45 gg e soltanto, a dire dell'appellante, per il primo intervento e non per ciascuna delle operazioni cui la danneggiata è stata effettivamente sottoposta (quindi anche quelle di revisione della protesi rispetto alle quali il ctu aveva escluso la riconducibilità delle lesioni riscontrate).
- all'applicazione della tabella del danno biologico previsto per le lesioni micropermanenti di cui all'art 139 del codice delle Assicurazioni, che l'appellante non ritiene applicabile al caso di specie trattandosi di responsabilità professionale e non di danno derivante da circolazione stradale.
- alla liquidazione in via equitativa dell'ulteriore somma di euro 240,00 relativamente a tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima al fine di garantire l'integralità del risarcimento.
- alla determinazione della non rimborsabilità della spesa di euro 5.000 relativa al ricovero nosocomiale del maggio del 2006 in quanto non adeguatamente dimostrata mediante deposito in atti del documento fiscale (fattura) , bensì soltanto attraverso la produzione del certificato del deposito cauzionale, nonché alla mancata pronunzia sulla risarcibilità delle spese future ( cicli di fisiokinesiterapia, che, sempre secondo la ricostruzione offerta dalle parte, avrebbero potuto favorire il recupero della mobilità del ginocchio).
32. Ciascuna delle censure mosse dall'appellante alla quantificazione finale del risarcimento riconosciuto dal primo giudice risulta del tutto infondata e assolutamente non sorretta da alcun riscontro probatorio.
33. Per quanto attiene alla determinazione dei postumi invalidanti nella misura del 3%, infatti, il ctu ha spiegato diffusamente e adeguatamente le ragioni sottese al riconoscimento del danno in questione in una misura contenuta nell'indicata percentuale precisando che la menomazione del ginocchio in flessione non è dipesa dalla compromissione delle condizioni ossee e miotendinee bensì unicamente dalla disfunzionalità della protesi.
34. Per quanto attiene alla presunta lesione alla capacità lavorativa, la si è limitata a riferire al Pt_1 consulente di aver sospeso l'attività di insegnante di nuoto ben prima dell'intervento di protesizzazione a causa della malattia artro-generativa al ginocchio che ha determinato la necessità di sottoporsi all'intervento in questione. La stessa attrice, pertanto, ha escluso che la decisione di interrompere l'attività lavorativa praticata sia dipesa dall'esito infausto dell'intervento ammettendo, di contro, che detta decisione sia maturata già in seguito all' insorgenza della pregressa patologia. D'altra parte, è pacifico che la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno in re ipsa sicchè, in mancanza di riscontri in merito alla conseguente riduzione della capacità di guadagno, non è possibile accertare la sussistenza del lamentato danno patrimoniale e la non ha prodotto alcun Pt_1 elemento utile idoneo a dimostrare l'affettiva verificazione di un siffatto pregiudizio.
35. In merito al riconoscimento delle percentuali di inabilità assoluta e relativa, dall'elaborato del Dott.
si evince testualmente che quelle ivi determinate sono riferite ai postumi riportati in seguito Pt_3 all'intera vicenda clinica e non soltanto al primo intervento.
36. Con riferimento alla contestata applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni nella determinazione degli esiti permanenti e per l'inabilità temporanea, è dato acquisito in seno alla giurisprudenza di legittimità, non solo che queste ultime siano applicabili anche ai giudizi in corso ancorchè relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore (Cass. 25274/2020; Cass 8867/2025), ma anche che l'ambito di applicazione delle stesse si estenda ai danni da colpa medica non trattandosi di un'ipotesi di applicazione analogica, che non sarebbe possibile trattandosi di previsione eccezionale, ma rientrando le lesioni in questione nell'ambito di applicazione dell'art 139 così come delimitato espressamente dalla disciplina che governa il settore della responsabilità medica (Cass 28990/2019/ Cass 28994/2019; Cass. 22136/2022).
37 .Anche il danno morale asseritamente subito dall'appellante principale, che lamenta l'esiguità della somma liquidata a ristoro di quest'ultimo in via equitativa dal primo giudice, risulta assolutamente non provato. Invero, è acclarato che detto pregiudizio costituisca effettivamente una voce di danno meritevole di autonoma e adeguata valutazione in quanto afferente alla sofferenza interiore sopportata dal danneggiato in seguito alle lesioni riportate. Cionondimeno, secondo giurisprudenza univoca e costante, il pregiudizio in questione deve essere opportunamente dimostrato, mentre la parte non ha in alcun modo provato eventuali ulteriori conseguenze dannose derivanti dall'intervento limitandosi ad allegare, del tutto genericamente, il danno alla propria vita di relazione amplificato dall'impossibilità di recarsi in Germania per coltivare il rapporto genitoriale con la propria figlia, oltretutto non documentando in alcun modo l'effettiva sussistenza delle difficoltà riscontrate negli spostamenti certamente non preclusi in modo definitivo dall' incompleta mobilità del ginocchio.
38. Da ultimo la sentenza di primo grado ha correttamente escluso, da un lato, la risarcibilità delle spese di ricovero che avrebbe presupposto la produzione di un documento fiscale idoneo a provare l'effettiva corresponsione della somma, dall'altra, la rimborsabilità dei presunti cicli di fisiochinesiterapia funzionali al recupero dell'arto cui avrebbe dovuto sottoporsi la , anche perché acclaratamene Pt_1 ritenuti inefficaci sulla base delle conclusioni del ctu che nella propria relazione ha espressamente escluso l'utilità di ulteriori trattamenti terapeutici ai fini del miglioramento dei postumi invalidanti riscontrati sulla perizianda.
39. L'assoluta infondatezza dell'impugnazione principale ne giustifica il rigetto con integrale conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado sui punti censurati dall'appellante.
40. Parimenti infondato l'appello incidentale che non può trovare accoglimento in relazione a ciascuno dei motivi dedotti dal . CP_1
41. Superata la censura relativa alla mancata inclusione delle spese di ctu tra quelle da cui il convenuto avrebbe dovuto essere tenuto indenne dalla propria Compagnia di assicurazione (la ) in CP_3 seguito al deposito del provvedimento di correzione dell'errore materiale, non meritano accoglimento i due motivi formulati in ordine alla non corretta ripartizione delle spese processuali tra le parti da parte del giudice di primo grado.
42.Il Tribunale, infatti, ha correttamente fatto applicazione sia del principio di soccombenza che di quello di causalità che presiedono al governo delle spese in questione sia in ipotesi di litisconsorzio necessario che in caso di litisconsorzio alternativo. Conseguentemente ha posto a carico del soccombente, stante la totale infruttuosità delle diverse chiamate in causa ad iniziativa di quest'ultimo, le spese nei confronti di tutte le controparti e quindi sia di RE IT, la cui chiamata in causa si è resa necessaria in seguito alla domanda di condanna solidale svolta dal nei confronti della CP_1
(assicurata con la compagnia in questione) sia nei confronti dell'attrice, delle Controparte_5 strutture chiamate in causa e delle relative assicurazioni, tutte risultate vittoriose all'esito del primo grado di giudizio (Cass 6144/2024; Cass 3961/2024; Cass. 34278/2022).
43. L'assoluta infondatezza di tutti i motivi formulati, sia con l'appello principale e che con l'appello incidentale, postula l'integrale rigetto delle impugnazioni con totale conferma dell'ordinanza gravata.
44. Le spese di lite del grado, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate quanto al rapporto processuale fra appellante principale e incidentale. Come pure quanto al rapporto fra le stesse e le altre parti appellate costituite, siccome rimaste sostanzialmente estranee al dibattito processuale, che ha riguardato solo chi ha contestato la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_4 sentenza del Tribunale di Roma n. 2341/2019 e sull'appello incidentale di , ogni Controparte_1 diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite del grado.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante principale e incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Cons. relatrice dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1649/2019, posta in deliberazione il giorno 7/11/2024, vertente tra con l'Avv. CONTARDI GENNARO;
Parte_1
- appellante -
e con gli Avv.ti CEFALY FRANCESCO e STEFANUTTI FRANCESCA;
Controparte_1
-appellato/ appellante incidentale-
con l'Avv. PESCATORI FRANCESCA;
Controparte_2
con l'Avv. MORETTI MARCO;
Controparte_3
con l'Avv. RICCIARDI ANNA;
CP_4
con l'Avv. LICATA MICHELE;
Controparte_5
-appellati-
Controparte_6
-contumace.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2341/2019, pubblicata in data 01/02/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Roma il dott. , medico ortopedico, chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito agli interventi chirurgici di protesizzazione totale del ginocchio sinistro in gonoartrosi, revisione della componente femoro- rotulea, rimozione dei mezzi di sintesi e mobilizzazione passiva, tutti eseguiti dal convenuto, rispettivamente, il 4 maggio 2006 presso la , il 3 marzo e il 17 novembre 2010 Controparte_7 presso la . Controparte_5
2. L'esponente deduceva in particolare che, in data 4 maggio 2006, già sofferente di gonartrosi primaria a sinistra in seguito a una frattura riportata molti anni prima, veniva ricoverata presso la CP_7
ove veniva contestualmente sottoposta ad intervento chirurgico di protesi totale al
[...] ginocchio sinistro e successivamente dimessa in data 11 maggio 2006.
3. L'intervento eseguito dal Dott. , tuttavia, non sortiva gli esiti sperati dal momento che l'attrice, CP_1 pochi mesi dopo, continuava a lamentare forti algie al ginocchio protesizzato e riscontrava difficoltà nella deambulazione.
4. Cionostante l'ortopedico, tempestivamente informato del protrarsi della sintomatologia dolorosa, riteneva quest'ultima riconducibile ai normali postumi dell'intervento.
5. Espletati ulteriori esami ed accertamenti diagnostici al fine di identificare l'origine del dolore persistente, la veniva ricoverata in data 2 marzo 2010 presso la con Pt_1 Controparte_5 diagnosi di “mobilizzazione asettica delle protesi del ginocchio sinistro” e il giorno seguente, sempre su indicazione del Dott. , si sottoponeva all'intervento di revisione della componente femoro- CP_1 rotulea, infruttuosamente eseguito ancora una volta dall'ortopedico in questione.
6. Dopo pochi mesi, infatti, la avvertiva nuovamente rigidità al ginocchio sinistro, sicchè il Pt_1 medico la faceva ricoverare presso la medesima Casa di cura per sottoporla ad un ulteriore intervento di “rimozione dei mezzi di sintesi, artrolisi, mobilizzazione passiva”, anche in questo caso non risolutivo.
7. Stante la mancata remissione della sintomatologia lamentata già in seguito all'originaria protesizzazione, l'istante si rivolgeva, nell'inverno del 2011/2012, al dott. il quale poneva Persona_1 la diagnosi di “protesi dolorosa ginocchio sinistro” e la sottoponeva a intervento di revisione protesi con plastica rotulea e impianto CCK in data 5 aprile 2012.
8. Dimessa pochi giorni dopo la paziente riscontrava finalmente la scomparsa delle algie e un significativo miglioramento della mobilità articolare.
9. La , quindi, agiva in giudizio nei confronti del primo dei due ortopedici che l'avevano presa Pt_1 in cura, dopo essersi sottoposta a visita ortopedica medico legale presso il Dott. Persona_2 che aveva riscontrato evidenti margini di responsabilità nell'operato del Dott. . CP_1
10. Quest'ultimo, costituitosi tempestivamente, contestava tutto quanto dedotto dall'attrice in fatto e in diritto e veniva autorizzato dal Tribunale a chiamare in causa e la Controparte_8 [...]
di cui chiedeva, in caso di accoglimento delle domande spiegate dall'attrice, Controparte_5
l'accertamento della responsabilità in solido e la conseguente condanna solidale.
11. Il convenuto svolgeva, altresì, per l'ipotesi di propria soccombenza, domanda di manleva nei confronti di e in qualità di proprie compagnie Parte_2 Controparte_6 assicuratrici per la responsabilità professionale.
12. Si costituiva l eccependo la propria carenza di responsabilità rispetto alle doglianze CP_7 formulate da parte attrice, in quanto rivolte esclusivamente al medico che aveva effettuato gli interventi presso la propria struttura, le cui modalità erano state tuttavia preventivamente concordate tra il professionista in questione e la paziente.
13. Le medesime eccezioni venivano formulate dalla al momento della Controparte_5 costituzione: quest'ultima chiamava altresì in causa la RE Hathaway s.p.a in qualità di propria assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
14. Costituitasi in giudizio, , riguardo la domanda di manleva, deduceva Controparte_6 preliminarmente la prevalente o esclusiva responsabilità della casa di cura in virtù dell'obbligo di quest'ultima di assicurare i propri ausiliari per la responsabilità professionale verso i terzi. Eccepiva inoltre l'inoperatività temporale della polizza sottoscritta dal Dott. rispetto al sinistro oggetto CP_1 del giudizio, nonché per omessa acquisizione da parte assicurato del consenso informato, chiedendo in subordine che ne venisse accertata l'operatività soltanto in secondo rischio.
15. Parimenti insisteva per il rigetto della domanda attorea ritenuta totalmente infondata CP_3
e, quanto alla domanda di manleva precisava, a sua volta, l'operatività della polizza sottoscritta dallo stesso medico soltanto in secondo rischio con conseguente limitazione della propria responsabilità all'eccedenza rispetto al massimale assicurato dalla . Controparte_6
16. Infine si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva dal Controparte_2 momento che la responsabilità individuale del medico professionista era espressamente esclusa dall'oggetto della polizza stipulata dalla , sicchè la ritenuta estensione delle Controparte_5 pretese attoree alla compagnia in questione si palesava inammissibile.
17. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attrice.
18. Gli esiti dell'istruttoria deponevano inequivocabilmente nel senso della sussistenza della responsabilità colposa del convenuto nella verificazione dei postumi invalidanti documentati, esclusivamente riconducibili all'inadeguatezza del primo intervento di protesizzazione risalente al maggio 2006.
19. Diversamente non veniva ravvisato alcun rapporto di causalità tra gli esiti permanenti riportati dall'attrice e i due successivi interventi di revisione protesica del marzo e del novembre del 2010, in quanto ritenuti inefficaci per la risoluzione delle forti algie lamentate dalla paziente, ma comunque eseguiti con tecnica chirurgica ineccepibile e dunque ininfluenti rispetto al quadro clinico e sintomatico riportato in seguito al primo intervento.
20. Pertanto l'ausiliario del giudice nella propria relazione determinava i postumi permanenti riportati dalla perizianda nella complessiva misura del 3% quale maggior danno, in gg 45 di inabilità assoluta e in gg 45 di inabilità relativa al 50% e al 20% in gg 75, oltre a riconoscere le spese mediche sostenute e documentate. Escludeva la sussistenza di un danno fisiognomico e rispetto alla capacità lavorativa, considerando che la aveva sospeso la propria attività di istruttrice di nuoto già prima Pt_1 dell'intervento di protesizzazione a cagione della malattia artro-generativa al ginocchio sinistro.
21. Fallito il tentativo di conciliazione promosso dal primo giudice in seguito al deposito delle ctu e dei relativi chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione.
22. Con la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto principale e su quelle spiegate da quest'ultimo nei confronti dei chiamati in causa nonché su quelle di manleva nei confronti delle rispettive assicurazioni, accoglieva parzialmente la domanda nei confronti del Dr. Controparte_1 condannandolo al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 26.100,44, oltre interessi per ritardato pagamento e interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data di emissione della sentenza al saldo. Accertava e dichiarava, altresì, la responsabilità solidale dell nella CP_7 verificazione del sinistro pur rigettando la domanda di condanna in solido svolta dal contro CP_1 detta struttura, trattandosi, nel caso di specie, di un'ipotesi di chiamata in garanzia preclusiva dell'estensione automatica della domanda al terzo chiamato in mancanza di autonoma domanda di condanna formulata dall'attrice direttamente nei confronti di quest'ultimo. Per l'effetto, accogliendo la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, condannava la tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze economiche Controparte_3 pregiudizievoli conseguenti alla soccombenza. Viceversa, riteneva inoperativa la polizza stipulata dal medico con la rispetto al sinistro in esame ai sensi dell'art 17 del contratto, posto che CP_6
l'assicurato prendeva contezza dei presupposti della propria responsabilità ben prima del termine iniziale di efficacia dello stesso (23 settembre2010). Da ultimo il Giudice di primo grado condannava il Dott. al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attrice, di , della CP_1 CP_7 [...]
, di e di RE Hathaway IT, ponendo definitivamente Controparte_5 Controparte_6
a carico dello stesso convenuto anche le spese di ctu. Condannava, altresì, la lla Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti del proprio assicurato. Infine, riteneva assorbite le domande di accertamento e condanna proposte dal chirurgo nei confronti della presso Controparte_5 la quale erano stati eseguiti gli interventi correttivi ritenuti ininfluenti rispetto ai danni riportati dall'attrice.
23. A seguito di istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza proposta dal , il CP_1
Tribunale, con ordinanza del 29 novembre 2019, disponeva la correzione del dispositivo di quest'ultima mediante sostituzione dell'importo di euro 26.100,44 con l'importo corretto di euro 28.328,5, avendo omesso di ricomprendere tra le spese da cui il doveva essere tenuto indenne da parte della CP_1 propria assicurazione professionale anche quelle di ctu.
24. Avverso la sentenza in discorso la proponeva tempestivamente appello chiedendo, in Pt_1 parziale riforma della decisione di primo grado, la condanna del al pagamento dell'ulteriore CP_1 somma di euro 165, 801,09 di cui euro 42.771,89 per differenza danno biologico permanente, comprensivo dell'invalidità permanente e dei pregiudizi patiti dall'attrice, per differenza inabilità assoluta e inabilità temporanea relativa;
euro 6000 per rimborso spese del ricovero nosocomiale del maggio 2006, nonché di euro 80.000 per spese mediche future riconducibili a presunti cicli di fisiochinesiterapia asseritamente necessari per il recupero dell'articolazione, oltre interessi e rimborso delle spese di lite. L'appellante reiterava, inoltre, le richieste istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado e puntualmente disattese dal Tribunale, in particolare rinnovo della consulenza tecnica e ammissione della prova testimoniale articolata nella II memoria ex art 183, II comma c.p.c.
25. Si costituiva ritualmente nel giudizio di appello il Dott. contestando tutto quanto dedotto CP_1 ed eccepito dalla , opponendosi alle richieste istruttorie e proponendo appello incidentale Pt_1 sulle spese di lite e di ctu per come liquidate nel provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, in quanto non menzionate tra i pregiudizi economici da cui il soccombente avrebbe dovuto essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice condannata alla manleva oltre a chiedere la revoca della condanna del pagamento delle spese di lite anche nei confronti di . CP_2
26. Si costituiva anche eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_3 principale, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e opponendosi alla rinnovazione dell'istruttoria nei termini proposti dall'appellante principale.
27. Si costituivano inoltre , e RE TA IT Le prime due CP_7 Controparte_5 solo in quanto destinatarie della notifica dell'atto di appello principale della , in quanto Pt_1 estranee sia alle domande formulate da quest'ultima, sia a quella formulata dall'appellante incidentale, la , anche al fine di contestare le domande formulate dal nell'impugnazione CP_9 CP_1 incidentale.
28. restava contumace. Controparte_6
29. Premessa l'ammissibilità dell'appello principale e rigettate le richieste istruttorie che non apporterebbero al giudizio elementi nuovi volti a orientare diversamente la decisione, è opportuno preliminarmente delineare il perimetro dell'appello principale con particolare riguardo alle censure relative al mancato accoglimento delle domande spiegate dalla . Pt_1
30. L' appellante invero contesta, peraltro piuttosto genericamente, soltanto la quantificazione delle poste risarcitorie dovute dal convenuto in primo grado così come liquidate dal Tribunale e, per effetto della manleva, dall'assicuratrice come peraltro espressamente puntualizzato CP_3 dall'appellante principale nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
31. In particolare le doglianze afferenti al quantum del risarcimento stabilito dal primo giudice sono riferite:
-alla determinazione dei postumi permanenti valutati nella complessiva misura del 3% quale maggior danno, anziché almeno nel 15%.
- al riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta in gg 45, di un'incapacità temporanea relativa al 50 % in 45 gg e soltanto, a dire dell'appellante, per il primo intervento e non per ciascuna delle operazioni cui la danneggiata è stata effettivamente sottoposta (quindi anche quelle di revisione della protesi rispetto alle quali il ctu aveva escluso la riconducibilità delle lesioni riscontrate).
- all'applicazione della tabella del danno biologico previsto per le lesioni micropermanenti di cui all'art 139 del codice delle Assicurazioni, che l'appellante non ritiene applicabile al caso di specie trattandosi di responsabilità professionale e non di danno derivante da circolazione stradale.
- alla liquidazione in via equitativa dell'ulteriore somma di euro 240,00 relativamente a tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima al fine di garantire l'integralità del risarcimento.
- alla determinazione della non rimborsabilità della spesa di euro 5.000 relativa al ricovero nosocomiale del maggio del 2006 in quanto non adeguatamente dimostrata mediante deposito in atti del documento fiscale (fattura) , bensì soltanto attraverso la produzione del certificato del deposito cauzionale, nonché alla mancata pronunzia sulla risarcibilità delle spese future ( cicli di fisiokinesiterapia, che, sempre secondo la ricostruzione offerta dalle parte, avrebbero potuto favorire il recupero della mobilità del ginocchio).
32. Ciascuna delle censure mosse dall'appellante alla quantificazione finale del risarcimento riconosciuto dal primo giudice risulta del tutto infondata e assolutamente non sorretta da alcun riscontro probatorio.
33. Per quanto attiene alla determinazione dei postumi invalidanti nella misura del 3%, infatti, il ctu ha spiegato diffusamente e adeguatamente le ragioni sottese al riconoscimento del danno in questione in una misura contenuta nell'indicata percentuale precisando che la menomazione del ginocchio in flessione non è dipesa dalla compromissione delle condizioni ossee e miotendinee bensì unicamente dalla disfunzionalità della protesi.
34. Per quanto attiene alla presunta lesione alla capacità lavorativa, la si è limitata a riferire al Pt_1 consulente di aver sospeso l'attività di insegnante di nuoto ben prima dell'intervento di protesizzazione a causa della malattia artro-generativa al ginocchio che ha determinato la necessità di sottoporsi all'intervento in questione. La stessa attrice, pertanto, ha escluso che la decisione di interrompere l'attività lavorativa praticata sia dipesa dall'esito infausto dell'intervento ammettendo, di contro, che detta decisione sia maturata già in seguito all' insorgenza della pregressa patologia. D'altra parte, è pacifico che la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno in re ipsa sicchè, in mancanza di riscontri in merito alla conseguente riduzione della capacità di guadagno, non è possibile accertare la sussistenza del lamentato danno patrimoniale e la non ha prodotto alcun Pt_1 elemento utile idoneo a dimostrare l'affettiva verificazione di un siffatto pregiudizio.
35. In merito al riconoscimento delle percentuali di inabilità assoluta e relativa, dall'elaborato del Dott.
si evince testualmente che quelle ivi determinate sono riferite ai postumi riportati in seguito Pt_3 all'intera vicenda clinica e non soltanto al primo intervento.
36. Con riferimento alla contestata applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni nella determinazione degli esiti permanenti e per l'inabilità temporanea, è dato acquisito in seno alla giurisprudenza di legittimità, non solo che queste ultime siano applicabili anche ai giudizi in corso ancorchè relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore (Cass. 25274/2020; Cass 8867/2025), ma anche che l'ambito di applicazione delle stesse si estenda ai danni da colpa medica non trattandosi di un'ipotesi di applicazione analogica, che non sarebbe possibile trattandosi di previsione eccezionale, ma rientrando le lesioni in questione nell'ambito di applicazione dell'art 139 così come delimitato espressamente dalla disciplina che governa il settore della responsabilità medica (Cass 28990/2019/ Cass 28994/2019; Cass. 22136/2022).
37 .Anche il danno morale asseritamente subito dall'appellante principale, che lamenta l'esiguità della somma liquidata a ristoro di quest'ultimo in via equitativa dal primo giudice, risulta assolutamente non provato. Invero, è acclarato che detto pregiudizio costituisca effettivamente una voce di danno meritevole di autonoma e adeguata valutazione in quanto afferente alla sofferenza interiore sopportata dal danneggiato in seguito alle lesioni riportate. Cionondimeno, secondo giurisprudenza univoca e costante, il pregiudizio in questione deve essere opportunamente dimostrato, mentre la parte non ha in alcun modo provato eventuali ulteriori conseguenze dannose derivanti dall'intervento limitandosi ad allegare, del tutto genericamente, il danno alla propria vita di relazione amplificato dall'impossibilità di recarsi in Germania per coltivare il rapporto genitoriale con la propria figlia, oltretutto non documentando in alcun modo l'effettiva sussistenza delle difficoltà riscontrate negli spostamenti certamente non preclusi in modo definitivo dall' incompleta mobilità del ginocchio.
38. Da ultimo la sentenza di primo grado ha correttamente escluso, da un lato, la risarcibilità delle spese di ricovero che avrebbe presupposto la produzione di un documento fiscale idoneo a provare l'effettiva corresponsione della somma, dall'altra, la rimborsabilità dei presunti cicli di fisiochinesiterapia funzionali al recupero dell'arto cui avrebbe dovuto sottoporsi la , anche perché acclaratamene Pt_1 ritenuti inefficaci sulla base delle conclusioni del ctu che nella propria relazione ha espressamente escluso l'utilità di ulteriori trattamenti terapeutici ai fini del miglioramento dei postumi invalidanti riscontrati sulla perizianda.
39. L'assoluta infondatezza dell'impugnazione principale ne giustifica il rigetto con integrale conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado sui punti censurati dall'appellante.
40. Parimenti infondato l'appello incidentale che non può trovare accoglimento in relazione a ciascuno dei motivi dedotti dal . CP_1
41. Superata la censura relativa alla mancata inclusione delle spese di ctu tra quelle da cui il convenuto avrebbe dovuto essere tenuto indenne dalla propria Compagnia di assicurazione (la ) in CP_3 seguito al deposito del provvedimento di correzione dell'errore materiale, non meritano accoglimento i due motivi formulati in ordine alla non corretta ripartizione delle spese processuali tra le parti da parte del giudice di primo grado.
42.Il Tribunale, infatti, ha correttamente fatto applicazione sia del principio di soccombenza che di quello di causalità che presiedono al governo delle spese in questione sia in ipotesi di litisconsorzio necessario che in caso di litisconsorzio alternativo. Conseguentemente ha posto a carico del soccombente, stante la totale infruttuosità delle diverse chiamate in causa ad iniziativa di quest'ultimo, le spese nei confronti di tutte le controparti e quindi sia di RE IT, la cui chiamata in causa si è resa necessaria in seguito alla domanda di condanna solidale svolta dal nei confronti della CP_1
(assicurata con la compagnia in questione) sia nei confronti dell'attrice, delle Controparte_5 strutture chiamate in causa e delle relative assicurazioni, tutte risultate vittoriose all'esito del primo grado di giudizio (Cass 6144/2024; Cass 3961/2024; Cass. 34278/2022).
43. L'assoluta infondatezza di tutti i motivi formulati, sia con l'appello principale e che con l'appello incidentale, postula l'integrale rigetto delle impugnazioni con totale conferma dell'ordinanza gravata.
44. Le spese di lite del grado, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate quanto al rapporto processuale fra appellante principale e incidentale. Come pure quanto al rapporto fra le stesse e le altre parti appellate costituite, siccome rimaste sostanzialmente estranee al dibattito processuale, che ha riguardato solo chi ha contestato la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_4 sentenza del Tribunale di Roma n. 2341/2019 e sull'appello incidentale di , ogni Controparte_1 diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite del grado.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante principale e incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino