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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/12/2024, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI - Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3958 R.G dell'anno 2022, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso
– Scioglimento del Matrimonio”.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'Antico Cristofora Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. D'arcangelo Maria Controparte_1
-RESISTENTE-
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.07.2022 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Martina Franca il 12.06.2007 con la sig.ra , che dalla loro unione nasceva Controparte_1
il 17/11/2009 ed 08/04/2014, che con decreto del 06.11.2020 n. cronol. Per_1 Per_2
14932/2020, emesso nell'ambito del giudizio n. 4249/2020 rg, dal Tribunale di Taranto, veniva omologata la separazione consensuale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati e che era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva, pertanto, che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria di Controparte_1 scioglimento del matrimonio chiedendo che fosse pronunciato alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 21.11.2024 le parti per mezzo dei loro avvocati D'antico Cristofora e Doranna Rinaldi in sostituzione dell'avv. D'arcangelo Maria avendo raggiunto un accordo di massima chiedevano la fissazione di udienza per depositare un accordo definitivo sottoscritto dalle parti, al fine di trasformare il procedimento da contenzioso in congiunto. Il Giudice fissava per detti incombenti l'udienza del 05.12.2024 , disponendo che l'udienza sarebbe stata tenuta con le modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 9.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato dai difensori, avvertendo le parti che alla data dell'udienza il giudice relatore delegato si sarebbe riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che all'udienza del 05 12 2024 tenutasi con le modalita' della trattazione scritta , i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'allegato accordo e note difensive depositate in data 04 12 2024 per l'udienza del 05 12 2024. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione n.14932-2020 del 06-11-2010 emesso da questo Tribunale È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va poi rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali nell'accordo e nelle note difensive depositate in data 04.12.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Martina Franca in data 12.06.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martina
Franca dell'anno 2007 al nr.52, parte II, serie A, anno 2007;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo e alle note difensive depositate in data 4 dicembre 2024 per l'udienza del 05 12 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 05 .12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI - Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3958 R.G dell'anno 2022, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso
– Scioglimento del Matrimonio”.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'Antico Cristofora Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. D'arcangelo Maria Controparte_1
-RESISTENTE-
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.07.2022 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Martina Franca il 12.06.2007 con la sig.ra , che dalla loro unione nasceva Controparte_1
il 17/11/2009 ed 08/04/2014, che con decreto del 06.11.2020 n. cronol. Per_1 Per_2
14932/2020, emesso nell'ambito del giudizio n. 4249/2020 rg, dal Tribunale di Taranto, veniva omologata la separazione consensuale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati e che era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva, pertanto, che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione, la sig.ra aderiva alla richiesta declaratoria di Controparte_1 scioglimento del matrimonio chiedendo che fosse pronunciato alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 21.11.2024 le parti per mezzo dei loro avvocati D'antico Cristofora e Doranna Rinaldi in sostituzione dell'avv. D'arcangelo Maria avendo raggiunto un accordo di massima chiedevano la fissazione di udienza per depositare un accordo definitivo sottoscritto dalle parti, al fine di trasformare il procedimento da contenzioso in congiunto. Il Giudice fissava per detti incombenti l'udienza del 05.12.2024 , disponendo che l'udienza sarebbe stata tenuta con le modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 9.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato dai difensori, avvertendo le parti che alla data dell'udienza il giudice relatore delegato si sarebbe riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che all'udienza del 05 12 2024 tenutasi con le modalita' della trattazione scritta , i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'allegato accordo e note difensive depositate in data 04 12 2024 per l'udienza del 05 12 2024. Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione n.14932-2020 del 06-11-2010 emesso da questo Tribunale È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va poi rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali nell'accordo e nelle note difensive depositate in data 04.12.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Martina Franca in data 12.06.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martina
Franca dell'anno 2007 al nr.52, parte II, serie A, anno 2007;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo e alle note difensive depositate in data 4 dicembre 2024 per l'udienza del 05 12 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 05 .12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi