TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LL
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.1677 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia condominiale e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 12.03.58, rappresentata e difesa dall'avv. STASI LEONARDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. LO POLITO DOMENICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 13.7.22,
ha convenuto in giudizio il La difesa del Parte_1 Controparte_1 primo ha allegato che:
- l'attore è proprietario di un appartamento ubicato al quarto piano dello stabile condominiale denominato , sito in Castrovillari, via delle Vigne, Controparte_1 18/E;
- l'attuale impianto idrico condominiale non è assolutamente sufficiente a garantire alla suddetta unità abitativa, nei mesi estivi e nelle “ore di punta” (o comunque quando vi è un contemporaneo utilizzo di acqua da parte dei condomini o quando la pressione della condotta idrica comunale è bassa o il servizio pubblico di erogazione del tutto assente), un costante e regolare flusso d'acqua che soddisfi il normale fabbisogno giornaliero familiare;
- la mancanza totale o parziale di acqua potabile proprio nella stagione più calda è causa di intuibili gravi disagi per tutti gli occupanti dell'immobile de quo e, in particolar modo, per lo stesso attore, afflitto da patologie invalidanti di una certa importanza;
- tale inconveniente perdura da oltre sedici anni ed è sempre stato a conoscenza di tutti i condomini, tant'è vero che questi ultimi, nell'estate del 2006, per ovviare alla carenza e/o insufficienza d'acqua, si erano determinati ad installare un'autoclave comune, per come si evince dal verbale assembleare del 27.06.2006 prodotto in atti, dove al quarto punto all'ordine del giorno si legge: “esamina ed approvazione della relazione tecnica dell'ing. sull'impianto autoclave condominiale da realizzare: determinazioni in merito”; Tes_1
- la relazione del tecnico incaricato dal condominio, redatta in data 25.11.2005, tuttavia, non veniva più approvata e il lavoro non veniva più eseguito;
R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 2 di 8
- l'inefficienza dell'impianto idrico condominiale determina evidenti disparità nel godimento e nell'utilizzo di un bene essenziale e di primaria necessità quale è l'acqua potabile tra chi abita al quarto piano e chi risiede ai piani sottostanti (con conseguente pregiudizio per il primo e non per i secondi) ed è anche destinata, nel tempo, ad aumentare sempre di più e a coinvolgere sempre più condomini, se si considera che solo tre dei sette appartamenti facenti parte dello stabile condominiale sono, a tutt'oggi, abitati e occupati da nuclei familiari;
- pertanto, è assolutamente necessario dotare l'impianto idrico condominiale di un'autoclave, con relativo serbatoio di raccolta, al fine di normalizzare il servizio di erogazione dell'acqua anche ai piani superiori, sia in caso di pressione insufficiente, sia in caso di sospensione del servizio o di razionamento dell'acqua da parte del
[...] (circostanza, questa, divenuta negli ultimi anni sempre più frequente); CP_2
- l'autoclave, invero, grazie alla pompa idraulica e al relativo serbatoio di accumulo, oltre ad assicurare una corretta e continua distribuzione idrica, garantirebbe la disponibilità di acqua ad ogni singolo appartamento dell'edificio nei periodi di maggiore CP_3 richiesta e permetterebbe anche di sopperire a carenze idriche della rete pubblica;
- il medesimo attore, in un primo momento, al solo fine di evitare liti giudiziarie e lungaggini processuali, chiedeva al convenuto l'autorizzazione CP_1 all'installazione, a proprie spese, di un'autoclave privata (da collocare in un locale magazzino di sua esclusiva proprietà) e della tubazione esterna necessaria per portare l'acqua al proprio appartamento, così come, peraltro, era già avvenuto in passato;
- i condomini, tuttavia, interpellati sul punto dall'amministratore, negavano verbalmente la suddetta autorizzazione, noncuranti del disagio rappresentato dal sig. Parte_1
- quest'ultimo, pertanto, con pec del 07.06.2021 a firma del deducente procuratore e difensore, chiedeva formalmente al in persona del suo Controparte_1 amministratore p.t., l'installazione di un'autoclave condominiale;
- l'assemblea condominiale, con delibera del 14.07.2021, respingeva sia la richiesta di installazione dell'autoclave condominiale, ritenendo “sufficiente ed efficiente” l'impianto idrico, sia quella di installazione dell'autoclave autonoma avendo i condomini riscontrato
“poca chiarezza tecnica sulla richiesta rilasciata all'amministratore”;
- a seguito di tale rifiuto, l'odierno attore, con domanda del 14.09.2021, avviava nei confronti del l'obbligatoria procedura di mediazione, avente ad Controparte_1 oggetto la richiesta di installazione dell'autoclave condominiale e del relativo serbatoio, nonché l'impugnazione della delibera condominiale per illegittimità e invalidità della stessa;
- nelle more della procedura conciliativa, entrambe le parti, di comune intesa, chiedevano un breve aggiornamento dell'incontro, al fine di consentire al condomino istante, pur sempre favorevole ad una definizione stragiudiziale della lite, la formalizzazione di una proposta riguardante l'installazione di un'autoclave autonoma;
- il sig. pertanto, inviava all'amministratore del condominio a mezzo pec, per il Parte_1 tramite del sottoscritto procuratore, una relazione dettagliata sui lavori da eseguirsi per l'installazione della suddetta autoclave autonoma, con allegati elaborati grafici esplicativi, a firma dello stesso attore (idraulico e installatore di impianti termo-idraulici in pensione);
- tuttavia, anche questo tentativo non sortiva l'esito sperato e la mediazione si chiudeva con processo verbale negativo per volontà esclusiva della parte convocata;
- la delibera condominiale del 14.07.2021, con la quale i condomini, all'unanimità dei presenti, si sono opposti all'installazione sia dell'autoclave condominiale che di quella autonoma, è da ritenersi illegittima e/o illecita, nonché affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, poiché gravemente lesiva di un diritto individuale e soggettivo del singolo condomino, quale è il diritto di accedere all'acqua potabile al pari di tutti gli altri condomini e, per tale motivo, detta delibera è impugnabile R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 3 di 8
in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e anche dal condomino assente o dissenziente;
- invero, “…sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'Assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto…” (Cassazione, SS.UU. sentenza n. 4806/2005);
- prescindere dai rilevati profili di nullità della suddetta delibera, al condomino Parte_1 deve essere comunque garantito il pieno diritto di accedere all'acqua potabile per usi domestici, alimentari e igienico-sanitari (l'acqua, lo si ricorda ancora una volta, è un bene essenziale e di primaria necessità);
- non può essere assolutamente tollerato che tale diritto subisca illegittime compressioni da parte degli altri condomini (per ragioni, a dir poco, pretestuose) e che l'appartamento dell'odierno attore, a differenza delle altre unità immobiliari, nel periodo estivo, rimanga, quand'anche per un solo giorno, completamente privo di acqua o che la pressione e il flusso dell'acqua non siano neanche sufficienti a consentire agli occupanti di attendere ai normali atti di vita quotidiana, come ad esempio fare una doccia o usare la lavatrice o la lavastoviglie;
- l'installazione dell'autoclave condominiale e del relativo serbatoio all'esterno del fabbricato (ad esempio, nel luogo individuato dall'ing. nella relazione a Controparte_4 sua firma) non deturperebbe o altererebbe il decoro architettonico dell'edificio, non arrecherebbe alcun pregiudizio alla sicurezza dello stesso, non comprometterebbe la fruibilità dello spazio comune e non causerebbe produzione e propagazione di vibrazioni o rumori, dovendo l'impianto essere comunque conforme alle norme vigenti in materia urbanistica e di edilizia, oltre che insonorizzato e rivestito di pannelli fono-assorbenti;
- la relativa spesa, ovviamente, dovrà essere suddivisa, come per legge, in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino, indipendentemente dall'altezza del singolo piano dal suolo e dal fatto che alcuni condomini traggano o meno utilità e vantaggio dall'impianto di sollevamento dell'acqua. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. in via principale, accertata, anche solo incidenter tantum, l'illegittimità e/o l'illiceità della delibera assembleare del 14.07.2021, nella parte in cui viene negata la richiesta dell'odierno attore di installazione dell'autoclave condominiale o di quella autonoma, disapplicare e/o dichiarare la parziale nullità della stessa, per i motivi di cui in narrativa, ordinando, per l'effetto, al in persona del suo amministratore p.t., l'installazione, a Controparte_1 spese di tutti i condomini pro quota, dell'autoclave condominiale e del relativo serbatoio, in base al progetto tecnico esecutivo che sarà redatto dal nominando C.T.U. e nel luogo che sarà individuato e ritenuto idoneo da quest'ultimo o, in via subordinata e residuale, autorizzando l'odierno attore alla installazione, a proprie spese, di un'autoclave autonoma come da relazione e da elaborati grafici prodotti in atti dal medesimo o secondo quanto sarà stabilito dallo stesso C.T.U. o risulterà di giustizia;
b. in via subordinata e alternativa rispetto alla domanda precedente, ordinare al CP_1 convenuto, in persona del suo amministratore p.t., per i motivi di cui in narrativa, l'installazione, a spese di tutti i condomini pro quota, dell'autoclave condominiale e del relativo serbatoio in base al progetto tecnico esecutivo che sarà redatto dal nominando C.T.U. e nel luogo che sarà individuato e ritenuto idoneo da quest'ultimo o, in via ulteriormente subordinata e residuale, autorizzare l'odierno attore, per i motivi di cui in narrativa, alla installazione, a proprie spese, di un'autoclave autonoma come da relazione e da elaborati grafici prodotti in atti dal medesimo o secondo quanto sarà stabilito dallo stesso C.T.U. o risulterà di giustizia;
R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 4 di 8
c. in tutti i casi, condannare il convenuto, in persona del suo amministratore p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”. d. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.2.23, si è costituito il convenuto. La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- La delibera assembleare del 14.07.2021, a differenza di quanto dichiarato da controparte, non risulta assolutamente nulla perché non presenta alcuno degli elementi che la rendono tale. Infatti, per come anche specificato dalla Corte di Cassazione, “sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto” (Sent. Cass. civ., Sez. Un., 07.03.2005, n. 4806).
- Non essendo nulla la delibera assembleare deve essere impugnata nei 30 giorni ovvero essere oggetto di mediazione, cosa effettivamente avvenuta nei termini. Senonché, dal deposito del verbale di chiusura negativa della procedura di mediazione inizia a decorrere il nuovo termine decadenziale;
- Il d. lgs. n. 28/2010 fissa in tre mesi il termine di durata massima del procedimento di mediazione;
la procedura di mediazione instaurata sospende il termine di trenta giorni fissato dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione della delibera condominiale. Il verbale di mancata conciliazione è del 25.11.2021, l'atto di citazione è stato notificato in data 13.70.2022 e, pertanto, ben oltre il termine decadenziale di impugnazione ex art. 1137 comma 2 c.c. Da qui la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda.
- La delibera assembleare del 14.07.2021 verte su argomenti che rientrano nelle competenze dell'assemblea condominiale e non vanno certamente a ledere alcun diritto individuale, poiché per procedere all'installazione di un impianto autoclave condominiale è necessario convocare l'assemblea e l'amministratore condominiale non può assolutamente dare avvio agli interventi di installazione autonomamente. E, affinché la spesa per lo svolgimento dei lavori di installazione possa essere approvata, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi.
- Nello specifico, all'assemblea del 14.07.2021 erano presenti i SI.ri , Parte_2
per sé stesso e per , , Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4
e per 811,902 millesimi complessivi che rappresentano più della
[...] Parte_5 metà dei millesimi totali.
- I suddetti condomini, come già avevano deciso all'assemblea tenutasi precedentemente in data 28.03.2018 (v. All.to 3), da come si evince dal punto 3 della delibera assembleare del 14.07.2021 (v. All.to 2), hanno discusso della richiesta effettuata dal CP_1
rigettandola all'unanimità dei presenti escluso il condomino Parte_1 [...]
, astenutosi perché non interessato. I condomini, a fondamento della decisione di Pt_5 rigetto della richiesta effettuata dal Sig. hanno fatto riferimento alla poca Parte_1 chiarezza della richiesta stessa, all'invasività dei lavori che avrebbero portato all'installazione dell'impianto di autoclave in quanto i tubi sarebbero dovuti passare sulla facciata dell'edificio condominiale nonché all'efficienza dell'impianto idrico già esistente.
- In relazione all'ultimo motivo che ha portato i condomini presenti all'assemblea del 14.07.2021 al rigetto della richiesta effettuata dall'odierno attore, ovvero l'efficienza dell'impianto idrico già esistente, i condomini hanno precisato che lo stesso risulta assolutamente sufficiente e che non hanno mai avuto in passato disagi se non quelli, rari, riconducibili alle normali carenze d'acqua dovute al servizio idrico comunale. R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 5 di 8
- A riguardo anche la Corte di Cassazione ha specificato che “è possibile decidere la non installazione dell'autoclave nel condominio, se l'impianto dell'autoclave idrico pubblico è perfettamente funzionante” (Sent. Cass. civ., Sez. II, 27.04.1991 n. 4652).
- La controparte ha più volte specificato che l'impianto idrico condominiale già presente non risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno dello stesso, lamentando disagi e disparità nel godimento del bene tra chi abita ai primi piani e chi abita ai piani superiori, con conseguente pregiudizio per i secondi. Circostanza questa del tutto infondata poiché lo stesso attore non ha mai effettivamente provato di aver subito il disagio dichiarato. Inoltre, nessun altro condomino ha mai lamentato situazioni di egual gravità, anzi gli altri condomini hanno sempre espresso di non aver mai subito disagi gravi specificando, come nell'assemblea del 14.07.2021, che l'impianto idrico condominiale già esistente risulta del tutto sufficiente e che solo in rari casi, com'è giusto che sia, riconducibili alle normali carenze d'acqua dovute al servizio idrico comunale, sono presenti delle piccole limitazioni.
- Alla luce delle suddette ragioni, nel caso in cui dovesse essere installato un impianto autoclave condominiale con annesso serbatoio, gli unici pregiudizi andrebbero a ricadere nei confronti degli altri condomini che non necessitano dell'utilizzo dello stesso, in quanto le spese per la realizzazione dell'impianto andrebbero ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà di ciascuno di essi, senza ricevere un effettivo beneficio.
- Inoltre, l'installazione dell'impianto di autoclave condominiale con relativo serbatoio arreca danni allo stesso , in quanto va ad alterare il decoro architettonico CP_1 dell'edificio ai sensi dell'art. 1120, comma 4, c.c., in virtù del quale “Sono vietate leinnovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.
- Nel caso in cui dovesse essere accertato il bisogno effettivo da parte dell'attore dell'installazione di un impianto di autoclave e relativo serbatoio, si fa presente che lo stesso attore possa esclusivamente a sue spese procedere all'installazione di un impianto di autoclave autonomo, così come previsto dall'art. 1121 c.c. il quale prevede espressamente che “Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa”.
- Dunque, il può deliberare l'installazione di un'autoclave autonoma la quale CP_1 non dovrà però comportare alcuna limitazione idrica negli appartamenti degli altri condomini, né spese e neppure gravare sui beni comuni. Ciò posto, il convenuto ha concluso come in atti. CP_1 Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, alla udienza del 27.5.25 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 6 di 8
confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito. 3.1. La domanda, volta a far valere la nullità della delibera del 14.7.21, è infondata e non può essere accolta. Invero, rimodulando gli approdi delle Sezioni Unite n. 4806 del 2005, le Sezioni Unite del 2021 hanno sottolineato come con la disposizione dell'art. 1137 c.c., il legislatore - mosso dall'intento di favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell'assemblea condominiale - ha elevato la categoria della annullabilità a “regola generale” della invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità (ciò trova conferma nel fatto che, con la citata riforma del 2012, sono state introdotte - all'art. 1117 ter c.c., comma 3 e art. 1129 c.c., comma 14, - alcune speciali fattispecie di nullità, peraltro non direttamente relative alle deliberazioni assembleari). Per l'effetto, la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico. Seguendo il percorso tracciato dalle Sezioni Unite, è evidente che, nel caso di specie non si è in presenza né di una mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) della delibera, essendo gli stessi tutti presenti;
né di una impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, avendo statuito l'assemblea nel solco delle sue attribuzioni;
né propriamente può parlarsi di “illiceità” della delibera, non essendo, invero, neppure indicate le norme imperative o quelle di ordine pubblico o quelle concernenti il buon costume violate. Al di fuori di tali ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 c.c. 3.2. Invero, una domanda volta all'annullamento della delibera non è stata neppure proposta dalla parte attrice, che si è limitata a far valere la nullità dell'atto assembleare. Tuttavia, a meri fini di completezza della decisione, è opportuno soggiungere che a determinare l'asserito flusso insufficiente non è direttamente la cosa comune del , ma, semmai, le carenze riconducibili alla rete CP_1 idrica, di competenza non già condominiale. Quanto, invece, alla installazione della autoclave, a ben vedere, nella assemblea del 14.7.21 l'insieme dei condomini presenti ha dato atto dell'assenza del Primavera ed ha motivato in ordine alle carenze sia di informazioni dettagliate sia di specificazioni tecniche idonee a concretizzare l'installazione dell'opera, utili anche per contemperare i potenziali benefici del singolo condomino con i costi da sostenersi e i diritti degli altri condomini, con riferimento ad esempio alla collocazione e alla insonorizzazione del locale. Si tratta di motivazione adeguata, vieppiù ove, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità, in quanto, anche in tal caso, lo strumento di cui all'articolo 1137 del codice civile non è finalizzato a R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 7 di 8
controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (v. sul punto Cass. Civ. n. 15633 del 2012; Cass. Civ. n. 20135 del 2017, secondo cui esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni;
nonché Cass. Civ. n. 12932 del 2022, secondo cui esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti, ad esempio, le carenze progettuali, le anomalie o imperfezioni delle prescrizioni dei capitolati, l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati, o la difettosità delle opere di manutenzione straordinaria). 3.3. Anche la seconda domanda – proposta in via alternativa (v. memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c.)
– è infondata e non può essere accolta. Infatti, come da consolidata giurisprudenza (v. Cass. Civ. n. 16608 del 2017), il singolo condomino non è titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali, che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 c.c. e segg.. Ne consegue che il non ha comunque CP_1 azione per richiedere la condanna del ad un "facere", potendo al più avanzare verso il CP_1
una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla CP_1 riparazione o all'adeguamento dell'impianto o del bene (arg. da Cass. Sez. 2, 31/05/2006, n. 12956; Cass. Sez. 2, 15/12/1993, n. 12420), ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129 c.c., comma 11, o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105 c.c., comma 4. Nel caso in esame, non si tratta, peraltro, neppure di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose comuni.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n° 17405); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della sostanziale assenza della fase istruttoria;
g) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);
P.Q.M.
R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 8 di 8
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. GE le domande proposte dalla parte attrice;
B. AN la parte attrice al pagamento in favore del convenuto CP_1 delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.700 per compensi
[...] professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 20 ottobre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LL
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.1677 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia condominiale e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 12.03.58, rappresentata e difesa dall'avv. STASI LEONARDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. LO POLITO DOMENICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 13.7.22,
ha convenuto in giudizio il La difesa del Parte_1 Controparte_1 primo ha allegato che:
- l'attore è proprietario di un appartamento ubicato al quarto piano dello stabile condominiale denominato , sito in Castrovillari, via delle Vigne, Controparte_1 18/E;
- l'attuale impianto idrico condominiale non è assolutamente sufficiente a garantire alla suddetta unità abitativa, nei mesi estivi e nelle “ore di punta” (o comunque quando vi è un contemporaneo utilizzo di acqua da parte dei condomini o quando la pressione della condotta idrica comunale è bassa o il servizio pubblico di erogazione del tutto assente), un costante e regolare flusso d'acqua che soddisfi il normale fabbisogno giornaliero familiare;
- la mancanza totale o parziale di acqua potabile proprio nella stagione più calda è causa di intuibili gravi disagi per tutti gli occupanti dell'immobile de quo e, in particolar modo, per lo stesso attore, afflitto da patologie invalidanti di una certa importanza;
- tale inconveniente perdura da oltre sedici anni ed è sempre stato a conoscenza di tutti i condomini, tant'è vero che questi ultimi, nell'estate del 2006, per ovviare alla carenza e/o insufficienza d'acqua, si erano determinati ad installare un'autoclave comune, per come si evince dal verbale assembleare del 27.06.2006 prodotto in atti, dove al quarto punto all'ordine del giorno si legge: “esamina ed approvazione della relazione tecnica dell'ing. sull'impianto autoclave condominiale da realizzare: determinazioni in merito”; Tes_1
- la relazione del tecnico incaricato dal condominio, redatta in data 25.11.2005, tuttavia, non veniva più approvata e il lavoro non veniva più eseguito;
R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 2 di 8
- l'inefficienza dell'impianto idrico condominiale determina evidenti disparità nel godimento e nell'utilizzo di un bene essenziale e di primaria necessità quale è l'acqua potabile tra chi abita al quarto piano e chi risiede ai piani sottostanti (con conseguente pregiudizio per il primo e non per i secondi) ed è anche destinata, nel tempo, ad aumentare sempre di più e a coinvolgere sempre più condomini, se si considera che solo tre dei sette appartamenti facenti parte dello stabile condominiale sono, a tutt'oggi, abitati e occupati da nuclei familiari;
- pertanto, è assolutamente necessario dotare l'impianto idrico condominiale di un'autoclave, con relativo serbatoio di raccolta, al fine di normalizzare il servizio di erogazione dell'acqua anche ai piani superiori, sia in caso di pressione insufficiente, sia in caso di sospensione del servizio o di razionamento dell'acqua da parte del
[...] (circostanza, questa, divenuta negli ultimi anni sempre più frequente); CP_2
- l'autoclave, invero, grazie alla pompa idraulica e al relativo serbatoio di accumulo, oltre ad assicurare una corretta e continua distribuzione idrica, garantirebbe la disponibilità di acqua ad ogni singolo appartamento dell'edificio nei periodi di maggiore CP_3 richiesta e permetterebbe anche di sopperire a carenze idriche della rete pubblica;
- il medesimo attore, in un primo momento, al solo fine di evitare liti giudiziarie e lungaggini processuali, chiedeva al convenuto l'autorizzazione CP_1 all'installazione, a proprie spese, di un'autoclave privata (da collocare in un locale magazzino di sua esclusiva proprietà) e della tubazione esterna necessaria per portare l'acqua al proprio appartamento, così come, peraltro, era già avvenuto in passato;
- i condomini, tuttavia, interpellati sul punto dall'amministratore, negavano verbalmente la suddetta autorizzazione, noncuranti del disagio rappresentato dal sig. Parte_1
- quest'ultimo, pertanto, con pec del 07.06.2021 a firma del deducente procuratore e difensore, chiedeva formalmente al in persona del suo Controparte_1 amministratore p.t., l'installazione di un'autoclave condominiale;
- l'assemblea condominiale, con delibera del 14.07.2021, respingeva sia la richiesta di installazione dell'autoclave condominiale, ritenendo “sufficiente ed efficiente” l'impianto idrico, sia quella di installazione dell'autoclave autonoma avendo i condomini riscontrato
“poca chiarezza tecnica sulla richiesta rilasciata all'amministratore”;
- a seguito di tale rifiuto, l'odierno attore, con domanda del 14.09.2021, avviava nei confronti del l'obbligatoria procedura di mediazione, avente ad Controparte_1 oggetto la richiesta di installazione dell'autoclave condominiale e del relativo serbatoio, nonché l'impugnazione della delibera condominiale per illegittimità e invalidità della stessa;
- nelle more della procedura conciliativa, entrambe le parti, di comune intesa, chiedevano un breve aggiornamento dell'incontro, al fine di consentire al condomino istante, pur sempre favorevole ad una definizione stragiudiziale della lite, la formalizzazione di una proposta riguardante l'installazione di un'autoclave autonoma;
- il sig. pertanto, inviava all'amministratore del condominio a mezzo pec, per il Parte_1 tramite del sottoscritto procuratore, una relazione dettagliata sui lavori da eseguirsi per l'installazione della suddetta autoclave autonoma, con allegati elaborati grafici esplicativi, a firma dello stesso attore (idraulico e installatore di impianti termo-idraulici in pensione);
- tuttavia, anche questo tentativo non sortiva l'esito sperato e la mediazione si chiudeva con processo verbale negativo per volontà esclusiva della parte convocata;
- la delibera condominiale del 14.07.2021, con la quale i condomini, all'unanimità dei presenti, si sono opposti all'installazione sia dell'autoclave condominiale che di quella autonoma, è da ritenersi illegittima e/o illecita, nonché affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, poiché gravemente lesiva di un diritto individuale e soggettivo del singolo condomino, quale è il diritto di accedere all'acqua potabile al pari di tutti gli altri condomini e, per tale motivo, detta delibera è impugnabile R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 3 di 8
in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e anche dal condomino assente o dissenziente;
- invero, “…sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'Assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto…” (Cassazione, SS.UU. sentenza n. 4806/2005);
- prescindere dai rilevati profili di nullità della suddetta delibera, al condomino Parte_1 deve essere comunque garantito il pieno diritto di accedere all'acqua potabile per usi domestici, alimentari e igienico-sanitari (l'acqua, lo si ricorda ancora una volta, è un bene essenziale e di primaria necessità);
- non può essere assolutamente tollerato che tale diritto subisca illegittime compressioni da parte degli altri condomini (per ragioni, a dir poco, pretestuose) e che l'appartamento dell'odierno attore, a differenza delle altre unità immobiliari, nel periodo estivo, rimanga, quand'anche per un solo giorno, completamente privo di acqua o che la pressione e il flusso dell'acqua non siano neanche sufficienti a consentire agli occupanti di attendere ai normali atti di vita quotidiana, come ad esempio fare una doccia o usare la lavatrice o la lavastoviglie;
- l'installazione dell'autoclave condominiale e del relativo serbatoio all'esterno del fabbricato (ad esempio, nel luogo individuato dall'ing. nella relazione a Controparte_4 sua firma) non deturperebbe o altererebbe il decoro architettonico dell'edificio, non arrecherebbe alcun pregiudizio alla sicurezza dello stesso, non comprometterebbe la fruibilità dello spazio comune e non causerebbe produzione e propagazione di vibrazioni o rumori, dovendo l'impianto essere comunque conforme alle norme vigenti in materia urbanistica e di edilizia, oltre che insonorizzato e rivestito di pannelli fono-assorbenti;
- la relativa spesa, ovviamente, dovrà essere suddivisa, come per legge, in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino, indipendentemente dall'altezza del singolo piano dal suolo e dal fatto che alcuni condomini traggano o meno utilità e vantaggio dall'impianto di sollevamento dell'acqua. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. in via principale, accertata, anche solo incidenter tantum, l'illegittimità e/o l'illiceità della delibera assembleare del 14.07.2021, nella parte in cui viene negata la richiesta dell'odierno attore di installazione dell'autoclave condominiale o di quella autonoma, disapplicare e/o dichiarare la parziale nullità della stessa, per i motivi di cui in narrativa, ordinando, per l'effetto, al in persona del suo amministratore p.t., l'installazione, a Controparte_1 spese di tutti i condomini pro quota, dell'autoclave condominiale e del relativo serbatoio, in base al progetto tecnico esecutivo che sarà redatto dal nominando C.T.U. e nel luogo che sarà individuato e ritenuto idoneo da quest'ultimo o, in via subordinata e residuale, autorizzando l'odierno attore alla installazione, a proprie spese, di un'autoclave autonoma come da relazione e da elaborati grafici prodotti in atti dal medesimo o secondo quanto sarà stabilito dallo stesso C.T.U. o risulterà di giustizia;
b. in via subordinata e alternativa rispetto alla domanda precedente, ordinare al CP_1 convenuto, in persona del suo amministratore p.t., per i motivi di cui in narrativa, l'installazione, a spese di tutti i condomini pro quota, dell'autoclave condominiale e del relativo serbatoio in base al progetto tecnico esecutivo che sarà redatto dal nominando C.T.U. e nel luogo che sarà individuato e ritenuto idoneo da quest'ultimo o, in via ulteriormente subordinata e residuale, autorizzare l'odierno attore, per i motivi di cui in narrativa, alla installazione, a proprie spese, di un'autoclave autonoma come da relazione e da elaborati grafici prodotti in atti dal medesimo o secondo quanto sarà stabilito dallo stesso C.T.U. o risulterà di giustizia;
R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 4 di 8
c. in tutti i casi, condannare il convenuto, in persona del suo amministratore p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”. d. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.2.23, si è costituito il convenuto. La sua difesa ha dedotto che: CP_1
- La delibera assembleare del 14.07.2021, a differenza di quanto dichiarato da controparte, non risulta assolutamente nulla perché non presenta alcuno degli elementi che la rendono tale. Infatti, per come anche specificato dalla Corte di Cassazione, “sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto” (Sent. Cass. civ., Sez. Un., 07.03.2005, n. 4806).
- Non essendo nulla la delibera assembleare deve essere impugnata nei 30 giorni ovvero essere oggetto di mediazione, cosa effettivamente avvenuta nei termini. Senonché, dal deposito del verbale di chiusura negativa della procedura di mediazione inizia a decorrere il nuovo termine decadenziale;
- Il d. lgs. n. 28/2010 fissa in tre mesi il termine di durata massima del procedimento di mediazione;
la procedura di mediazione instaurata sospende il termine di trenta giorni fissato dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione della delibera condominiale. Il verbale di mancata conciliazione è del 25.11.2021, l'atto di citazione è stato notificato in data 13.70.2022 e, pertanto, ben oltre il termine decadenziale di impugnazione ex art. 1137 comma 2 c.c. Da qui la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda.
- La delibera assembleare del 14.07.2021 verte su argomenti che rientrano nelle competenze dell'assemblea condominiale e non vanno certamente a ledere alcun diritto individuale, poiché per procedere all'installazione di un impianto autoclave condominiale è necessario convocare l'assemblea e l'amministratore condominiale non può assolutamente dare avvio agli interventi di installazione autonomamente. E, affinché la spesa per lo svolgimento dei lavori di installazione possa essere approvata, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi.
- Nello specifico, all'assemblea del 14.07.2021 erano presenti i SI.ri , Parte_2
per sé stesso e per , , Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4
e per 811,902 millesimi complessivi che rappresentano più della
[...] Parte_5 metà dei millesimi totali.
- I suddetti condomini, come già avevano deciso all'assemblea tenutasi precedentemente in data 28.03.2018 (v. All.to 3), da come si evince dal punto 3 della delibera assembleare del 14.07.2021 (v. All.to 2), hanno discusso della richiesta effettuata dal CP_1
rigettandola all'unanimità dei presenti escluso il condomino Parte_1 [...]
, astenutosi perché non interessato. I condomini, a fondamento della decisione di Pt_5 rigetto della richiesta effettuata dal Sig. hanno fatto riferimento alla poca Parte_1 chiarezza della richiesta stessa, all'invasività dei lavori che avrebbero portato all'installazione dell'impianto di autoclave in quanto i tubi sarebbero dovuti passare sulla facciata dell'edificio condominiale nonché all'efficienza dell'impianto idrico già esistente.
- In relazione all'ultimo motivo che ha portato i condomini presenti all'assemblea del 14.07.2021 al rigetto della richiesta effettuata dall'odierno attore, ovvero l'efficienza dell'impianto idrico già esistente, i condomini hanno precisato che lo stesso risulta assolutamente sufficiente e che non hanno mai avuto in passato disagi se non quelli, rari, riconducibili alle normali carenze d'acqua dovute al servizio idrico comunale. R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 5 di 8
- A riguardo anche la Corte di Cassazione ha specificato che “è possibile decidere la non installazione dell'autoclave nel condominio, se l'impianto dell'autoclave idrico pubblico è perfettamente funzionante” (Sent. Cass. civ., Sez. II, 27.04.1991 n. 4652).
- La controparte ha più volte specificato che l'impianto idrico condominiale già presente non risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno dello stesso, lamentando disagi e disparità nel godimento del bene tra chi abita ai primi piani e chi abita ai piani superiori, con conseguente pregiudizio per i secondi. Circostanza questa del tutto infondata poiché lo stesso attore non ha mai effettivamente provato di aver subito il disagio dichiarato. Inoltre, nessun altro condomino ha mai lamentato situazioni di egual gravità, anzi gli altri condomini hanno sempre espresso di non aver mai subito disagi gravi specificando, come nell'assemblea del 14.07.2021, che l'impianto idrico condominiale già esistente risulta del tutto sufficiente e che solo in rari casi, com'è giusto che sia, riconducibili alle normali carenze d'acqua dovute al servizio idrico comunale, sono presenti delle piccole limitazioni.
- Alla luce delle suddette ragioni, nel caso in cui dovesse essere installato un impianto autoclave condominiale con annesso serbatoio, gli unici pregiudizi andrebbero a ricadere nei confronti degli altri condomini che non necessitano dell'utilizzo dello stesso, in quanto le spese per la realizzazione dell'impianto andrebbero ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà di ciascuno di essi, senza ricevere un effettivo beneficio.
- Inoltre, l'installazione dell'impianto di autoclave condominiale con relativo serbatoio arreca danni allo stesso , in quanto va ad alterare il decoro architettonico CP_1 dell'edificio ai sensi dell'art. 1120, comma 4, c.c., in virtù del quale “Sono vietate leinnovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.
- Nel caso in cui dovesse essere accertato il bisogno effettivo da parte dell'attore dell'installazione di un impianto di autoclave e relativo serbatoio, si fa presente che lo stesso attore possa esclusivamente a sue spese procedere all'installazione di un impianto di autoclave autonomo, così come previsto dall'art. 1121 c.c. il quale prevede espressamente che “Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa”.
- Dunque, il può deliberare l'installazione di un'autoclave autonoma la quale CP_1 non dovrà però comportare alcuna limitazione idrica negli appartamenti degli altri condomini, né spese e neppure gravare sui beni comuni. Ciò posto, il convenuto ha concluso come in atti. CP_1 Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, alla udienza del 27.5.25 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 6 di 8
confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. Nel merito. 3.1. La domanda, volta a far valere la nullità della delibera del 14.7.21, è infondata e non può essere accolta. Invero, rimodulando gli approdi delle Sezioni Unite n. 4806 del 2005, le Sezioni Unite del 2021 hanno sottolineato come con la disposizione dell'art. 1137 c.c., il legislatore - mosso dall'intento di favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell'assemblea condominiale - ha elevato la categoria della annullabilità a “regola generale” della invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità (ciò trova conferma nel fatto che, con la citata riforma del 2012, sono state introdotte - all'art. 1117 ter c.c., comma 3 e art. 1129 c.c., comma 14, - alcune speciali fattispecie di nullità, peraltro non direttamente relative alle deliberazioni assembleari). Per l'effetto, la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico. Seguendo il percorso tracciato dalle Sezioni Unite, è evidente che, nel caso di specie non si è in presenza né di una mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) della delibera, essendo gli stessi tutti presenti;
né di una impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, avendo statuito l'assemblea nel solco delle sue attribuzioni;
né propriamente può parlarsi di “illiceità” della delibera, non essendo, invero, neppure indicate le norme imperative o quelle di ordine pubblico o quelle concernenti il buon costume violate. Al di fuori di tali ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 c.c. 3.2. Invero, una domanda volta all'annullamento della delibera non è stata neppure proposta dalla parte attrice, che si è limitata a far valere la nullità dell'atto assembleare. Tuttavia, a meri fini di completezza della decisione, è opportuno soggiungere che a determinare l'asserito flusso insufficiente non è direttamente la cosa comune del , ma, semmai, le carenze riconducibili alla rete CP_1 idrica, di competenza non già condominiale. Quanto, invece, alla installazione della autoclave, a ben vedere, nella assemblea del 14.7.21 l'insieme dei condomini presenti ha dato atto dell'assenza del Primavera ed ha motivato in ordine alle carenze sia di informazioni dettagliate sia di specificazioni tecniche idonee a concretizzare l'installazione dell'opera, utili anche per contemperare i potenziali benefici del singolo condomino con i costi da sostenersi e i diritti degli altri condomini, con riferimento ad esempio alla collocazione e alla insonorizzazione del locale. Si tratta di motivazione adeguata, vieppiù ove, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità, in quanto, anche in tal caso, lo strumento di cui all'articolo 1137 del codice civile non è finalizzato a R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 7 di 8
controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (v. sul punto Cass. Civ. n. 15633 del 2012; Cass. Civ. n. 20135 del 2017, secondo cui esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni;
nonché Cass. Civ. n. 12932 del 2022, secondo cui esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti, ad esempio, le carenze progettuali, le anomalie o imperfezioni delle prescrizioni dei capitolati, l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati, o la difettosità delle opere di manutenzione straordinaria). 3.3. Anche la seconda domanda – proposta in via alternativa (v. memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c.)
– è infondata e non può essere accolta. Infatti, come da consolidata giurisprudenza (v. Cass. Civ. n. 16608 del 2017), il singolo condomino non è titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali, che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 c.c. e segg.. Ne consegue che il non ha comunque CP_1 azione per richiedere la condanna del ad un "facere", potendo al più avanzare verso il CP_1
una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla CP_1 riparazione o all'adeguamento dell'impianto o del bene (arg. da Cass. Sez. 2, 31/05/2006, n. 12956; Cass. Sez. 2, 15/12/1993, n. 12420), ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129 c.c., comma 11, o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105 c.c., comma 4. Nel caso in esame, non si tratta, peraltro, neppure di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose comuni.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n° 17405); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della sostanziale assenza della fase istruttoria;
g) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);
P.Q.M.
R.G. n. 1677 del 2022 - Pag. 8 di 8
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. GE le domande proposte dalla parte attrice;
B. AN la parte attrice al pagamento in favore del convenuto CP_1 delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.700 per compensi
[...] professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 20 ottobre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia