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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1191/2021 del ruolo generale e promossa
DA
quale società incorporante , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Raffaele Lener, dall'avv. Grazia Bonante e dall'avv. Carlo Cipriani, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Ancona, Via Calatafimi 1, presso lo studio dell'avv. Renato Cola, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
nato a [...] il [...] (c.f. , e Controparte_3 C.F._1 CP_4
nato ad [...] il [...] (c.f. ), appellati non costituiti
[...] C.F._2
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 969 del 21-22/7/2021 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia la Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
NEL MERITO:
1) accogliere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ancona, II sez. civ., n. 969/2021 depositata il 22.7.2021 e, per l'effetto, in integrale riforma della predetta sentenza, dichiarare nulle, improponibili o, comunque, respingere tutte le domande avanzate da parte attrice, ove necessario previa rimessione della questione pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE;
2) rigettare l'appello incidentale di in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa. CP_2
3) in ogni caso, con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, quanto al secondo grado di giudizio,
si chiede all'Ecc.ma Corte di condannare controparte, indipendentemente dalla soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio (art. 91 c.p.c) e/o al pagamento di una somma equitativamente
determinata (art. 96, 3 comma, c.p.c.) in ragione:
dell'inutile dispendio di attività giudiziale e stragiudiziale cui ha costretto l'appellante, richiedendo la rimessione della causa in istruttoria allorché era già in decisione;
della mancata sottoscrizione di un accordo transattivo, già negoziato, definito e formalizzato in ogni sua parte, della violazione del dovere di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) avendo l'appellata convinto a depositare in data 4 marzo 2024 alla Corte un'istanza con cui ha formalmente Parte_1
dichiarato "che le Parti hanno per la definizione del presente giudizio" chiedendo la rimessione della causa in istruttoria “per consentirne l'abbandono ex art. 309 c.p.c”, senza poter dare corso a quanto dichiarato a causa del rifiuto dell'appellata di sottoscrivere l'accordo già raggiunto.
In via istruttoria deposita perizia a firma del dr. e solo ove ritenuto necessario codesta Persona_1
Ecc.ma Corte potrà valutare di disporre nuova consulenza d'ufficio al fine di confermare la correttezza della relazione sopra citata.
Tenuto conto del comportamento di parte appellata nel giudizio, si formula espressamente richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, indipendentemente dalla
soccombenza (art. 91 c.p.c) e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata (art. 96, 3
comma, c.p.c.) nella misura che sarà ritenuta di giustizia in ragione:
dell'inutile dispendio di attività giudiziale e stragiudiziale cui
contro
-parte ha costretto l'appellante,
richiedendo la rimessione della causa in istruttoria allorché era già in decisone;
della mancata sottoscrizione dell'accordo transattivo, già negoziato, definito e formalizzato in ogni sua parte;
della violazione del dovere di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) avendo l'appellata convinto
[...]
a depositare in data 4 marzo 2024 alla Corte un'istanza con cui ha formalmente dichiarato Pt_1
"che le Parti hanno rag-giunto un accordo per la definizione del presente giudizio" chiedendo la rimessione della causa in istruttoria “per consentirne l'abbandono ex art. 309 c.p.c”, senza poi dare corso a quanto annunciato a causa del comportamento dell'appellata.
Per parte appellata: Voglia la Corte di Appello respingere l'appello ex adverso proposto con qualsiasi statuizione.
In accoglimento dell'appello incidentale che con il presente atto si propone, condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite di I grado in tutto o in parte.
Con vittoria delle spese del grado.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda proposta da quale debitrice principale, e e , quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
fideiussori, contro ha dichiarato la nullità del contratto interest rate swap concluso Controparte_5
tra le parti in data 31/5/2010, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in CP_5
favore della società attrice dell'importo di euro 453.539,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, ha rigettato le eccezioni di nullità parziale delle clausole del contratto di mutuo concluso in pari data tra le parti ed ha rigettato la domanda di liberazione dalla garanzia prestata avanzata dai fideiussori.
In particolare, il primo giudice:
con riferimento al contratto IRS, in applicazione dei principi enunciati nella sentenza delle SS.UU. n.
8770/2020 e alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU, integralmente condivise, ha dichiarato la nullità per difetto di causa in quanto il contratto “non aveva una concreta possibilità di sterilizzare
i rischi di rialzo dei tassi considerato il tasso soglia dell'Euribor di riferimento (3,99%) sopra il
quale la si sarebbe avvantaggiata nei confronti della e perché risultava CP_2 CP_5
“stridente il contrasto tra il tasso fisso a carico del cliente (2,790%) ed il tasso variabile dell'Euribor
a 6 mesi da cui dipendeva l'obbligo di pagamento della che alla data di stipula del contratto CP_5
era pari a 0,99% ed avrebbe dovuto superare il 3,99% per recare benefici al cliente, senza che risulti
alcuna indagine sul probabile futuro andamento del tasso, idonea a far ritenere verosimile il
superamento del predetto valore a favore del cliente”;
sempre in adesione alle conclusioni rese dal nominato CTU ha inoltre rilevato che nel “Contratto IRS
non è indicato alcun mark to market né la formula per determinarlo, sicché […] il cliente non è stato
posto nella condizione di valutare e stimare il rischio concreto o l'alea razionale. Ne deriva che non
risulta alcuna valutazione da parte della Banca, con conseguente compromissione di una
fondamentale informazione per il cliente, dei futuri scenari probabilistici, cioè del probabile
andamento del tasso di riferimento per l'onere posto a carico del cliente”; in conseguenza della dichiarata nullità ha disposto la ripetizione dei differenziali negativi versati nel tempo dalla Società alla al netto dei differenziali positivi ricevuti nel corso del rapporto, per CP_5
un importo pari a € 453.539,40, come determinati dal CTU;
con riferimento al contratto di finanziamento, ha accertato che gli interessi pattuiti e il metodo di ammortamento c.d. alla francese non determinava interessi anatocistici, escludendone altresì il carattere usurario con conseguente rigetto della domanda di declaratoria di nullità delle pattuizioni relative agli interessi e di rideterminazione degli importi dovuti;
con riferimento, infine, alle garanzie fideiussorie prestate dai garanti e ha ritenuto CP_3 CP_4
che la non avesse violato il dovere di buona fede nell'erogazione del mutuo alla società, con CP_5
conseguente rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia delle garanzie fideiussorie da loro prestate;
ha quindi compensato in ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite tra la società
attrice e la convenuta mentre ha posto a carico dei garanti in forza del principio della CP_5
soccombenza le spese di lite nei rapporti tra gli stessi e la medesima
[...]
quale società incorporante per fusione ha proposto appello, Controparte_6 Controparte_5
articolando i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 1322-1418 cod. civ. in relazione all'art. 1325,
n. 2, cod. civ., nonché artt. 115-116 c.p.c. sull'asserito difetto di causa del contratto e contraddittorietà
della motivazione;
2) erroneità della dichiarata invalidità dei contratti derivati oggetto della presente controversia per l'inapplicabilità dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione n. 8770/2020.
In via subordinata ha richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE per l'evidente conflitto fra i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
8770/2020 e il diritto dell'Unione Europea. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame e in via incidentale ha proposto appello avverso il capo di Controparte_2
sentenza che ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra essa società e la CP_5
appellante.
e sono rimasti contumaci. Controparte_3 Controparte_4 L'appello principale svolto da non appare meritevole di accoglimento. Parte_1
In ossequio al principio di liquidità della decisione questa Corte ritiene opportuno esaminare il secondo motivo di impugnazione che per la sua infondatezza determina il rigetto integrale dell'impugnazione. La dichiarata nullità del contratto IRS per la mancata indicazione del mark to
market ovvero della formula per determinarlo appare infatti da sola idonea a sorreggere la decisione.
Afferma la appellante che il fair value (o mark to market) del contratto IRS non costituisce CP_5
elemento essenziale del contratto stesso, essendo sufficiente che l'intermediario individui con
chiarezza: i) l'importo di riferimento;
ii) il tasso che deve essere corrisposto dall'intermediario; iii)
il tasso che deve essere corrisposto dal cliente;
iv) la data di inizio e la durata del contratto”.
L'assunto non è condivisibile.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. sent n. 8770 del 12/5/2020; ord n.
21830 del 29/7/2021; n. 24654 del 10/08/2022; n. 22014 del 24/7/2023) e di merito ha infatti ormai da tempo chiarito che la mancata indicazione dei c.d. scenari probabilistici non integra una “semplice
violazione di obblighi informativi (come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità
risarcitorie. Cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007; Cass. n. 8462 del 2014)”, ma determina “una carenza
che … investe proprio l'essenza (di una parte) dell'accordo, vale a dire del contratto medesimo
(quest'ultimo consistendo, appunto, in un "accordo". Cfr. artt. 1321 e 1325, n. 1, cod. civ.), così da
cagionarne la nullità (il dovere di informazione, invece, è fuori del contratto ed è oggetto di mera
obbligazione di una delle parti, sanzionata, come si è già detto, con la responsabilità per i danni, e
non con la nullità). Si è infatti precisato che “l'indicazione del mark to market, che individua il valore
del contratto ad una certa data, nonché l'esplicitazione dei costi impliciti e dei cd. "scenari
probabilistici", finiscono con il rappresentare il contenuto di un'obbligazione che sorge con la stipula
del contratto meritevole di tutela” in quanto “l'alea che comunque lo (il contratto ndr) caratterizza
debba essere misurabile "secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi":
ciò impone che siano esplicitati - e condivisi con l'investitore - i costi impliciti, che determinano uno
squilibrio iniziale dell'alea, il mark to market e, soprattutto, i cd. "scenari probabilistici". In altri termini, l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata
formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa
misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere
consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto”.
Quindi la Suprema Corte riconosce la meritevolezza e dunque la validità dei contratti derivati solo se l'alea è “razionale”, ossia assunta da entrambe le parti in modo consapevole;
razionalità ravvisabile in concreto solo laddove siano esplicitati - e condivisi in accordo con l'investitore - gli elementi che consentono di conoscere la “misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti
e oggettivamente condivisi”, ossia gli eventuali costi impliciti che possono determinare uno squilibrio iniziale dell'alea, il mark to market e i criteri per calcolarlo, nonché gli “scenari probabilistici”.
Ritiene la appellante che detti principi non siano applicabili nella specie in quanto affermati CP_5
dalla Suprema Corte solo per i contratti SWAP conclusi da enti pubblici, in considerazione dei vincoli di finanza pubblica e dell'obbligo di trasparenza della PA, non gravanti sui soggetti privati.
Anche detto assunto non è condivisibile alla luce delle sentenze della Suprema Corte, successive alla citata sentenza a SU n. 8770 del 12/5/2020 e sopra già citate, pronunciate in relazione a contratti conclusi con soggetti privati, in relazione alle quali si precisa che “sempre in una prospettiva
generale, inoltre, riferita ad un investitore tanto pubblico che privato, il concetto viene ripreso
successivamente con specifico riguardo alla "determinatezza (o determinabilità) dell'oggetto del
contratto", affermandosi (cfr. Cass., SU, n. 8770 del 2020, p. 9.1) che "..la validità dell'accordo va
verificata in presenza di un negozio (tra intermediario ed ente pubblico o investitore) che indichi (o
meno) la misura dell'alea, calcolata secondo criteri riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché
il legislatore autorizza solo questo genere di scommesse sul presupposto dell'utilità sociale di quelle
razionali, intese come specie evoluta delle scommesse di pura abilità. E tale accordo sulla
misurabilità/determinazione dell'oggetto non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì,
gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea. Esso deve concernere la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e,
dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti”.
Detti principi, già da tempo affermati da questa Corte, devono essere confermati in questa sede.
Né in senso contrario appare accoglibile la richiesta pure avanzata dalla appellante di CP_5
rimessione alla Corte di Giustizia Europea per contrasto tra la disciplina nazionale, come interpretata dalle SS.UU., e la legislazione europea.
A riguardo questa Corte ritiene di condividere integralmente le considerazioni già svolte a riguardo dalla Corte di Appello di Bologna con ordinanza in data 27/2/2022 a tenore della quale “Non si
ravvisano infine i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità
Europea invocato dall'appellante (…) ai fini della verifica della compatibilità della normativa
italiana “di cui si discute” al diritto dell'Unione europea, in quanto le norme interpretate ed
applicate nel caso di specie sono le disposizioni generali previste in tema di nullità dei contratti dal
codice civile e non già le norme di settore, di derivazione europea, in materia di obblighi informativi
in capo agli intermediari finanziari;
dunque il richiamato diritto dell'Unione risulta irrilevante nel
caso di specie”.
Le conclusioni raggunte impongono l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Non meritevole di accoglimento è anche l'appello incidentale proposto dalla appellata società
in relazione al capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite.
La Suprema Corte ha infatti in più occasioni (cfr. Cass. S.U. sent. n. 32061 del 31/10/2022; Cass.
sent. n. 13827 del 17/5/2024) affermato “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura
ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte
formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto
la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”. L'art. 92 c.p.c. è quindi applicabile non solo nell'ipotesi di domande proposte in via contrapposta dalle parti, ma anche nell'ipotesi in cui l'attore proponga una sola domanda articolata in più capi solo parzialmente accolti, come nel caso di specie.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante principale, in considerazione del rilevante importo della condanna di cui è stata chiesta la riforma, e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Infine, non meritevole di accoglimento è la richiesta di parte appellante di condanna dell'appellata società al risarcimento del danno ex art. 91 c.p.c..
A riguardo questa Corte si limita a rilevare che il rifiuto di parte appellata a definire transattivamente la presente controversia non appare ingiustificato, alla luce delle sopravvenute questioni di carattere tributario non esaminate nel corso delle trattative (cfr. nella risposta 3/3/2021 n. 145 -Agenzia delle
Entrate nel fascicolo dell'appellata), rispetto alle quali l'appellante pur dichiarando la CP_5
“massima disponibilità per raggiungere una soluzione condivisa” non ha tuttavia avanzato alcuna concreta offerta per definire la lite tenendo conto delle implicazioni tributarie derivanti dalla transazione medesima.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante e dell'appellante incidentale ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti avverso la sentenza n. 969 del 21-22/7/2021 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Rigetta ogni altra domanda.
condanna al rimborso in favore dell'appellata società delle spese di lite, Parte_1
liquidate nella misura di € 15.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara l'appellante e l'appellante incidentale tenute entrambe pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7/1/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco