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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI IO GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 272/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022013DI0000002370001 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022013DI0000002760001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022013DI0000002760001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 240/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appella l'ufficio, come in atti, in esito alla sentenza sfavorevole di primo grado della Corte di
Potenza n. 149 del 2024 in materia di enunciazione ed ulteriore tassazione dovuta per euro 400,00 per due decreti ingiuntivi ottenuti e registrati.
La Resistente_1 srl in liquidazione, come in atti, controdeduce e ritiene non dovuto l'importo ulteriore per l'atto enunciato ed insiste strenuamente nelle proprie determinazioni difensive.
All'udienza del 29.10.2025, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio, disattesa ogni eccezione, è fondato e merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza resa in prime cure non risulta propriamente confacente ex art. 112 cpc, in termini specifici di enunciazione, ritenuta al più presunta, posto che, di contro, risulta a questo collegio, dopo ampia discussione in camera di consiglio, evidente, assorbente e probante in atti (comprensivi dei ricorsi monitori), come depositati, la precipua e concreta rilevanza dei contratti di fornitura sottostanti in atti ex artt. 6 e 22 del DPR n. 131 del 1986, all'uopo giustamente applicati.
D'altronde, nel caso di specie, in base ad una precisa opzione interpretativa pro ufficio, non sussistono ragioni diverse da consentire indirizzi diversi, pur citati dalla difesa della srl, da quelli già emersi e consolidati maggiormente nei collegi lucani di secondo grado, come ben citati in atti dall'ufficio procedente
(in particolare, molto stringente ed utile al caso concreto, CT II grado Basilicata n. 53 del 2023 ma anche nn. 202 e 203 del 2023) ed applicati ora concretamente, secondo un orientamento uniforme, ai fini della doppia tassazione per enunciazione nella fattispecie in esame.
Le spese di lite, tuttavia, possono essere oggetto di compensazione stante, invero, la contendibilità giurisprudenziale, caso per caso, della questione sottesa
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI IO GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 272/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 149/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022013DI0000002370001 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022013DI0000002760001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022013DI0000002760001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 240/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appella l'ufficio, come in atti, in esito alla sentenza sfavorevole di primo grado della Corte di
Potenza n. 149 del 2024 in materia di enunciazione ed ulteriore tassazione dovuta per euro 400,00 per due decreti ingiuntivi ottenuti e registrati.
La Resistente_1 srl in liquidazione, come in atti, controdeduce e ritiene non dovuto l'importo ulteriore per l'atto enunciato ed insiste strenuamente nelle proprie determinazioni difensive.
All'udienza del 29.10.2025, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio, disattesa ogni eccezione, è fondato e merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza resa in prime cure non risulta propriamente confacente ex art. 112 cpc, in termini specifici di enunciazione, ritenuta al più presunta, posto che, di contro, risulta a questo collegio, dopo ampia discussione in camera di consiglio, evidente, assorbente e probante in atti (comprensivi dei ricorsi monitori), come depositati, la precipua e concreta rilevanza dei contratti di fornitura sottostanti in atti ex artt. 6 e 22 del DPR n. 131 del 1986, all'uopo giustamente applicati.
D'altronde, nel caso di specie, in base ad una precisa opzione interpretativa pro ufficio, non sussistono ragioni diverse da consentire indirizzi diversi, pur citati dalla difesa della srl, da quelli già emersi e consolidati maggiormente nei collegi lucani di secondo grado, come ben citati in atti dall'ufficio procedente
(in particolare, molto stringente ed utile al caso concreto, CT II grado Basilicata n. 53 del 2023 ma anche nn. 202 e 203 del 2023) ed applicati ora concretamente, secondo un orientamento uniforme, ai fini della doppia tassazione per enunciazione nella fattispecie in esame.
Le spese di lite, tuttavia, possono essere oggetto di compensazione stante, invero, la contendibilità giurisprudenziale, caso per caso, della questione sottesa
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.