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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10193/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to NETTI Parte_1
LEONARDO
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to FARETRA ANNA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per impugnativa di licenziamento illegittimo.
Conclusioni: come da note delle parti rese a verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente eccepiva l'illegittimità del licenziamento irrogato all'esito del procedimento disciplinare subito per le seguenti ragioni: insussistenza di una giusta causa per mancanza di intenzionalità della condotta, provocata dai farmaci assunti per curare la patologia di cui è affetto;
difetto di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto addebitato, sanzionabile, eventualmente, con la sospensione secondo le previsioni della contrattazione collettiva richiamate;
difetto di contestazione dei fatti nuovi riportati nella delibera contenente il recesso datoriale. Domandava, di conseguenza, la declaratoria di nullità ed illegittimità del licenziamento impugnato ed il riconoscimento della tutela reintegratoria ex art. 63, comma 2 del
D.L.vo n. 165/2001 ed in subordine la derubricazione della sanzione espulsiva con una conservativa per difetto di proporzionalità ex art. 63, comma 2 bis T.U.P.I. previa reintegra, vinte le spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Costituitasi l' resistente domandava il rigetto della promossa CP_2 impugnativa per infondatezza, risultando incontestati i fatti addebitati per come ammessi dalla parte ricorrente nella e-mail prodotta, attesa la natura confessoria delle affermazioni ivi contenute, ed affermando la gravità della condotta sanzionata, tenuto conto, in particolare, della grave negligenza perpetrata dal dirigente medico in quell'occasione, considerata la posizione apicale rivestita ed il peculiare contesto in cui il fatto si era estrinsecato, nel corso di una terapia psicologica con una paziente fragile minore d'età, configurante ipotesi di abuso di qualità e di relazione professionale, e tenuto conto dei pregiudizi al prestigio ed all'immagine dell'Azienda prodotti e dei danni arrecati alla vittima minore nonché tenuto conto delle circostanze aggravanti rappresentate dalla minore età della vittima, vinte le spese di lite.
Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, la promossa impugnativa è fondata e merita integrale accoglimento.
Pag. 2 di 23 Occorre partire, innanzitutto, dai fatti addebitati alla parte ricorrente per come contestati nella nota del 04.01.2024 prodotta dalla stessa parte1.
Questo per due ragioni.
Innanzitutto, per la duplice funzione svolta dalla contestazione disciplinare: quella di rendere pienamente edotto il lavoratore dei fatti di rilievo disciplinare che gli vengono addebitati per permettergli una congrua ed immediata difesa già nella fase procedimentale2, e, soprattutto, per quello che qui più rileva, quella di anticipare le motivazioni del recesso laddove intimato all'esito del procedimento disciplinare, attesa la stretta correlazione tra la contestazione e la motivazione della sanzione.
Non solo, in sede processuale, la preliminare contestazione datoriale vincola l'indagine giudiziale, necessariamente circoscritta alle sole condotte previamente contestate3. 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 2 Da ultimo cfr. anche Cass. n. 11344/2023 così massimata: “La contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve a tal fine rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.”.
Pag. 3 di 23 La giurisprudenza di legittimità, infatti, da tempo risalente ha ritenuto caratteristica indefettibile della contestazione disciplinare innanzitutto quella dell'immutabilità dei fatti contestati rispetto alla motivazione della sanzione irrogata, oltre a ritenere indispensabili le caratteristiche della specificità e della tempestività della contestazione, atteso il pregiudizio all'esercizio effettivo del diritto di difesa endoprocedimentale ed in sede giudiziale che una motivazione fondata su circostanze nuove mai prima contestate arrecherebbe al lavoratore4, riconoscendo ai fatti nuovi introdotti per la prima volta nella motivazione della sanzione espulsiva irrogata valenza meramente rafforzativa o confermativa della significatività disciplinare degli addebiti previamente contestati5.
Tenuto conto dell'inscindibile rapporto sussistente tra la contestazione e la motivazione della sanzione disciplinare alla luce di tutto quanto appena sopra chiarito, costituendo la contestazione degli addebiti 4 Per tutte cfr. Cass. n. 11540/2020 così massimata: “In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito.”.
Pag. 4 di 23 un'anticipazione della motivazione della sanzione disciplinare, e dovendo circoscrivere l'indagine giudiziale alla verifica di sussistenza delle sole condotte previamente contestate, questo giudizio deve essere necessariamente limitato all'accertamento della sola condotta addebitata al ricorrente previamente contestata e ribadita nella delibera n. 181/2024 di licenziamento oggetto della presente impugnativa.
Tanto premesso, prendendo le mosse proprio dalla contestazione preliminare contenuta nella nota del 04.01.2024 prot. n. 1454/2024 prodotta6, occorre concludere che i fatti addebitati alla parte ricorrente si sostanziano nell'abbraccio della ragazza (all'epoca minorenne poiché nata il [...]) e successivi baci sul collo e sulla bocca nel tentativo di consolazione dopo avere (il ricorrente) verificato un momento di deflessione del tono dell'umore della ragazza con verbalizzazione di scarsa autostima e denigrazione del proprio aspetto fisico … durante un incontro di trattamento psicologico effettuato in data 14 dicembre u.s. (2023).
Nella stessa contestazione è riportata una parte del contenuto dell'e- mail che il ricorrente ha inviato il 28.12.2023 alla dott.ssa : “È Pt_3 stato uno spiacevole incidente, di cui mi assumo tutta la responsabilità” ed è riferito che il ricorrente avrebbe ammesso di averla abbracciata forte, sfiorandole le guance.
L'illecito contestato con la nota in esame è stato quello previsto dall'art. 72, comma 8, lett. n) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità.
Si tratta della seguente infrazione:
<atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione…>>, sanzionata con la:
Pag. 5 di 23 <<… sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi…>> ai sensi della prima parte del comma 8 dell'art. 72 cit.
Con la delibera n. 181/2024 l'Azienda resistente, rivalutata la gravità della condotta addebitata al ricorrente, richiamando le conclusioni e le Parte proposte formulate dall' nel verbale della seduta del 25.01.2024 in cui si ravvisava la rilevanza penale degli addebiti contestati al ricorrente ai sensi dell'art. 609 quater c.p., comminava la sanzione espulsiva per le infrazioni disciplinate dall'art. 72, comma 10, punto
2, lett. b) e d) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità.
Questa la lett. b) del comma 10 dell'art. 72 cit.:
< gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 74 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale); …>>.
Questa, invece, la lett. d) del comma 10 dell'art. 72 cit.:
< per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.>>.
La prima infrazione si sostanzia in un grave illecito di rilevanza penale.
La seconda fa espresso rinvio alla clausola generale contenuta nell'art. 2119 c.c.
Pag. 6 di 23 Entrambe le infrazioni sono sanzionate con il licenziamento senza preavviso.
Tanto chiarito, occorre ribadire che la parte resistente non ha offerto alcuna prova degli addebiti contestati, sebbene a ciò tenuta, ritenendo sufficiente la l'e-mail inviata dal ricorrente in data
28.12.2023 alla dott.ssa per la sua portata confessoria di tutti Pt_3 gli addebiti contestati.
A bene vedere, dalla lettura integrale dell'e-mail in esame può ritenersi provata in questo giudizio esclusivamente la seguente condotta tenuta dalla parte ricorrente durante la seduta di trattamento psicologico con una ragazza minore di età affetta da disturbo ansioso depressivo: “… nel vederla piangere nel mentre lo diceva (di essere brutta) l'ho abbracciata forte sfiorandole le guance, agendo in modo usuale di consolare le mie figlie …”.
In mancanza di prova che l' resistente avrebbe dovuto fornire CP_2 in questo giudizio ex art. 5 L. n. 604/1966 delle altre condotte contestate ed in particolare dei successivi baci sul collo e sulla bocca, deve ritenersi processualmente accertata esclusivamente la condotta tenuta dal ricorrente consistita in un abbraccio forte sfiorando le guance di una paziente minore d'età durante una seduta di trattamento psicologico.
Tanto acclarato, occorre verificare se detta condotta possa essere sussunta nelle infrazioni disciplinate dall'art. 72, comma 10, punto 2, lett. b) e d) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità ed in particolare occorre accertare se la condotta addebitata ed effettivamente provata in questo giudizio possa costituire o meno un grave fatto illecito di rilevanza penale oppure una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
Pag. 7 di 23 Occorre escludere, innanzitutto, la rilevanza penale dell'addebito consistito esclusivamente in un forte abbraccio sfiorando le guance di una ragazza adolescente all'epoca dei fatti, non in tenera età, essendo nata il [...], affetta da disturbo ansioso depressivo, durante una seduta di trattamento psicologico.
Ebbene, ai sensi del comma 2 dell'art. 609 quater c.p. la condotta penalmente rilevante si sostanzia nel compiere atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.
Nel caso di specie deve escludersi radicalmente che vi sia stato il compimento di un qualunque atto sessuale anche sotto forma di tentativo.
Un abbraccio, seppur forte, sfiorando le guance, dato esclusivamente per consolare una paziente che piangeva, non potrebbe qualificarsi in alcun modo come atto sessuale, nemmeno nella forma del tentativo.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, per atti sessuali devono intendersi quelli idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità o ad invadere la sfera sessuale con modalità di costrizione, sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica e psichica, compresi gli atti e comportamento insidiosi e repentini riguardanti zone erogene su persona non consenziente, come palpamenti, sfregamenti, baci.
Questi i principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 38881/2024 cui occorre dare continuità:
“… (omissis)… vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere
Pag. 8 di 23 anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci) (tra le molte, v. Sez. 3, n. 42871 del
26/09/2013, Z., Rv. 256915)" (Sez. 3, n. 35473 del 7/4/2016, P.). …
(omissis)…”.
Ebbene, in questo giudizio l'unica condotta effettivamente acclarata in virtù della portata confessoria dell'e-mail indirizzata alla dott.ssa Pt_3 del 28.12.2023 prodotta integralmente da entrambe le parti è quella, si ribadisce, di aver dato un forte abbraccio sfiorando le guance di una ragazza adolescente all'epoca dei fatti, affetta da disturbo ansioso depressivo, durante una seduta di trattamento psicologico.
Nella vicenda in esame, infatti, non è mai stata nemmeno offerta la prova della condotta addebitata al ricorrente di aver dato alla paziente anche successivi baci sul collo e sulla bocca.
Ne consegue che, nel caso in esame, il solo abbraccio forte sfiorando le guance della ragazza non potrebbe considerarsi in alcun modo un atto idoneo a compromettere la libera determinazione della sessualità della paziente e nemmeno un'invasione della sua sfera sessuale.
A bene vedere, infatti, nella stessa nota di contestazione è riportato chiaramente l'intento perseguito dal ricorrente con la condotta addebitata: quello di consolazione della paziente.
Ebbene, perché possa configurarsi anche solo un tentativo di compimento di atti sessuali con minore la condotta tenuta deve contenere un invito esplicito al compimento di atti sessuali, connotato dai requisiti della idoneità e della univocità, ossia quando la condotta
è specificamente indirizzata ad ottenere il compimento di atti sessuali
Pag. 9 di 23 da parte del minore ovvero al compimento da parte dell'autore di atti sessuali sulla persona del minore7.
Circostanze, queste, che non ricorrono affatto nel caso di specie.
Ed ancora, pur a voler sussumere il forte abbraccio sfiorando le guance della paziente minore durante una seduta di trattamento psicologico tra gli atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale disciplinati espressamente tra gli illeciti disciplinari dall'art. 72, comma 8, lett. n) del CCNL del 20/12/2019, in ogni caso dette infrazioni sono punite con la sanzione conservativa della sospensione.
Già solo detta circostanza, la punibilità con la sospensione dal servizio di un atto, comportamento o molestia a carattere sessuale, esclude in radice la possibilità di punire detta tipologia di condotte con una più grave sanzione come quella espulsiva adottata.
Tanto conforta l'insussistenza anche della giusta causa ex art. 2119
c.c. se si considera che sono rimaste prive di conforto probatorio tutte le circostanze del caso concreto rappresentate dalla parte resistente nella memoria costitutiva quali fatti di gravità tale da non tollerare la prosecuzione del rapporto lavorativo nemmeno provvisoriamente.
Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità la giusta causa del recesso si configura in condotte che si sostanziano nella grave negazione del vincolo fiduciario tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta attraverso una valutazione multifattoriale.
E la valutazione giudiziale deve ancorarsi imprescindibilmente alla scala valoriale stabilita dal codice disciplinare, perché l'autonomia collettiva indica il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli obblighi e dei doveri che gravano sul prestatore in quel determinato contesto storico ed aziendale.
Pag. 10 di 23 Questi i principi di diritto recentemente ribaditi anche dalla Corte di
Cassazione proprio in contenzioso avente ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento in un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato come quello in esame con la pronuncia n. 10236/2023 cui dare continuità: “… (omissis)… la giusta causa di licenziamento è ravvisabile a fronte di condotte che rivestano il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, perché idonee a minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa.
La fiducia, infatti, è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono, elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di merito, perché la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall'altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione. …
E' utile rammentare al riguardo che, fermo il divieto di automatismi espulsivi, nell'esprimere il giudizio sulla sussistenza o meno della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario il giudice è tenuto ad apprezzare la scala valoriale fissata dal codice disciplinare perché con la predisposizione dello stesso l'autonomia collettiva indica il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli obblighi
Pag. 11 di 23 e dei doveri che gravano sul prestatore in quel determinato contesto storico ed aziendale, con la conseguenza che da quella valutazione non si può prescindere nel riempire di contenuto la clausola generale della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo (cfr. fra le tante Cass. n.
13534/2019, Cass. n. 28492/2018, Cass. n. 9396/2018).
…(omissis)…”.
Tali arresti trovano concreta applicazione nelle disposizioni convenzionali delle parti collettive che hanno chiaramente stabilito i seguenti principi per i dirigenti come il ricorrente:
1) <non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.>> ex art. 69, comma 4, ult. parte, del CCNL del 20/12/2019 Area
Sanità;
2) < Le ed Enti sono tenute al rispetto dei principi CP_2 generali di cui all'art. 69 (Principi generali) nonché dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
- la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o
Ente;
Pag. 12 di 23 - entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.>> ai sensi del comma 1 dell'art. 72 del CCNL del 20/12/2019 Area
Sanità.
Ebbene, sull'intenzionalità della condotta occorre procedere con alcune necessarie considerazioni.
Innanzitutto, non vi è dubbio che vi sia stata piena coscienza e volontà del ricorrente nel compimento dell'atto di abbracciare la propria paziente.
Tanto è dato inferire chiaramente dalla e-mail del 28.12.2023 indirizzata alla dott.ssa . Pt_3
Ma proprio dalla stessa e-mail è dato inferire altrettanto inequivocabilmente che l'intento perseguito dal ricorrente, si ribadisce, è stato quello di dare conforto ad un'adolescente che piangeva, allo scopo di trasmetterle affetto.
Sul grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento, non vi è dubbio che in termini oggettivi vi sia stata una leggerezza inescusabile in ragione del ruolo ricoperto dal ricorrente, delle mansioni allo stesso affidate, della peculiare relazione medico-paziente con particolare affidamento dell'adolescente al medico-ricorrente e della peculiare posizione assunta dal ricorrente in questa relazione, ma per comprendere appieno le peculiarità vicenda occorre dare rilievo anche all'aspetto soggettivo della condotta.
A bene vedere, infatti, la parte ricorrente ha rappresentato anche nel corso del procedimento disciplinare di utilizzare farmaci a decorrere
Pag. 13 di 23 dal 25.09.2023 per la cura della patologia di cui è affetto che da ottobre 2023 gli hanno provocato effetti collaterali come i disturbi di controllo degli impulsi (ICD) certificati dal dott. nella Per_1 relazione clinica prodotta dalla parte ricorrente.
Tanto porta e depotenziare il disvalore della negligenza riscontrata, quanto meno sotto l'aspetto soggettivo, tenuto conto della significativa incidenza dei farmaci assunti per la cura di una patologia particolarmente invalidante, sotto forma di disturbo del controllo degli impulsi, nella commissione dell'infrazione contestata.
Sulla rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate, risulta evidente che vi sia stata una forma di abuso della relazione medico-paziente nel comportamento assunto dal ricorrente nei confronti della paziente adolescente durante la terapia, ma si tratta pur sempre di una condotta priva di connotazione sessuale.
A bene vedere, infatti, in termini oggettivi, la condotta perpetrata,
l'unica processualmente accertata, è stata quella di dare un abbraccio forte sfiorando le guance di una paziente minore durante un trattamento psicologico, senza alcuna connotazione sessuale, ma al solo fine di dare conforto ed affetto ad un'adolescente che piangeva.
Pertanto, anche la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate deve essere ricondotta nella giusta valutazione avuto riguardo, in termini oggettivi, al fatto commesso, per come processualmente accertato, da qualificarsi comportamento consolatorio di una paziente in lacrime.
Sull'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti, occorre rappresentare che la parte resistente ha allegato in memoria di aver subito un pregiudizio all'immagine.
Pag. 14 di 23 Ebbene, in questo giudizio non è stata fornita né offerta la prova dei pregiudizi all'immagine subiti dall' resistente a causa della CP_2 condotta addebitata al ricorrente.
Non vi è prova alcuna che i fatti per cui è causa abbiano avuto una risonanza mediatica tale da compromettere il prestigio dell'Azienda al suo interno e verso l'esterno.
Tanto conforta l'insussistenza di pregiudizi in danno dell' CP_2 resistente.
Altrettanto è a dirsi per il presunto pregiudizio arrecato alla paziente.
Anche in tal caso l' resistente non ha fornito né ha offerto di CP_2 fornire la prova dei pregiudizi che la condotta del ricorrente avrebbe arrecato alla giovane paziente.
Per quanto riguarda, inoltre, l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, la parte resistente ha desunto la particolare gravità della condotta assunta dal ricorrente da una serie di circostanze aggravanti: l'abuso di qualità e di relazione professionale, la minore età della ricorrente.
Per quel che riguarda quest'ultimo aspetto, come già sopra chiarito, occorre rappresentare ancora una volta che la paziente, all'epoca dei fatti, era diciasettenne, dunque era adolescente, non in tenera età.
Tale circostanza sminuisce il disvalore disciplinare della condotta tenuta dal ricorrente, non trattandosi di condotta assunta verso una minore in tenera età particolarmente vulnerabile.
Sull'abuso di qualità e di relazione professionale si è già detto sopra, riguardo alla negligenza utilizzata dal ricorrente, che è indubbio che vi sia stato un oggettivo abuso della relazione medico-paziente, ma si è altrettanto messo in evidenza, sotto l'aspetto oggettivo, che detta condotta è risultata priva di connotazione sessuale, e, sotto l'aspetto
Pag. 15 di 23 soggettivo, si è dato conto del ruolo dei farmaci assunti nella causazione dell'infrazione, quanto meno sotto forma di riduzione del controllo degli impulsi.
Tutto quanto appena sopra chiarito, pertanto, ridimensiona la portata della condotta complessivamente valutata.
A rigore, per quel che riguarda le circostanze attenuanti occorre dare rilievo all'incidenza dei farmaci assunti, da un lato, nella determinazione dell'illecito e, dall'altro lato, all'insussistenza di precedenti disciplinari nella lunga carriera professionale del ricorrente iniziata alle dipendenze dell' resistente sin dal 1997. CP_2
Tanto conforta l'insussistenza di una giusta causa di recesso sussumibile nella previsione legale dell'art. 2119 c.c., tenuto conto del complesso delle disposizioni dettate dal codice disciplinare da cui si ricava che la sussistenza o meno della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo di recesso deve essere valutata tenendo conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive riferibili al momento in cui l'illecito si è verificato.
A ciò si aggiunga che per espressa previsione convenzionale non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
Tale previsione, in particolare, vincola la valutazione giudiziale di sussistenza di una giusta causa di licenziamento secondo tutto quanto già sopra chiarito.
Ebbene, come già sopra rappresentato, pur a voler sussumere i fatti addebitati nelle infrazioni disciplinari disciplinate dall'art. 72, comma
8, lett. n) del CCNL del 20/12/2019, cosa che si esclude radicalmente non essendovi alcuna connotazione sessuale nel comportamento contestato per come accertato in questo giudizio, in ogni caso
Pag. 16 di 23 l'infrazione andava punita con la sanzione conservativa della sospensione, non con il recesso.
Appare evidente una violazione delle disposizioni disciplinari dettate dal codice disciplinare ed in particolare del principio di proporzionalità della sanzione in ragione della gravità dell'infrazione.
A bene vedere, infatti, per come accertati e valutati i fatti di causa, la corretta sanzione disciplinare da irrogare al dipendente è quella della sospensione disciplinata dal comma 8 dell'art. 72 cit. per l'infrazione delineata dalla lett. d), dovendo sussumere la condotta addebitata al ricorrente, per come estrinsecatasi, tenuto conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi ed operata una valutazione aderente alle previsioni del codice disciplinare adottato dalla parti collettive, tra gli abusi di particolare gravità da parte del personale dirigente.
Per quel che riguarda la graduazione della sanzione in base ai criteri delineati dal comma 1 dell'art. 72 cit. ovvero in virtù degli elementi oggettivi e soggettivi per come accertati, quali l'intenzionalità del comportamento;
il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento; la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o Ente;
l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone, deve ritenersi adeguata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese (trenta giorni lavorativi).
Tanto conforta l'accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla parte ricorrente ed applicata la tutela di cui all'art. 63, comma 2
Pag. 17 di 23 bis del D.L.vo n. 165/2001, ben potendo, il giudice del merito, anche d'ufficio, senza richiesta espressa della parte datoriale pubblica, rideterminare la sanzione in base a quanto accertato nel corso del giudizio.
Questi i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata n. 12036/2023 cui dare continuità: “…
(omissis)… E', quindi, applicabile alla fattispecie del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 bis, inserito dal D.Lgs. n. 75 del 2017, art. 21, secondo cui "Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative
e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento
e dello specifico interesse pubblico violato".
Va detto, infatti, che la disposizione transitoria dettata dall'art. 22, comma 13, del richiamato D.Lgs. (secondo cui Le disposizioni di cui al
Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto) si applica alla sola disciplina del procedimento disciplinare e non può essere estesa alla modifica del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che concerne i poteri attribuiti al giudice ordinario nelle controversie inerenti ai rapporti di impiego pubblico contrattualizzato.
La disciplina applicabile ratione temporis all'esercizio di detti poteri è quindi quella vigente nel momento in cui il potere stesso è esercitato
e non assume alcun rilievo la data di commissione dell'illecito.
8.1. Nel formulare la norma in commento il legislatore delegato, che inizialmente aveva previsto la rinnovazione del procedimento disciplinare in caso di annullamento della sanzione per difetto di proporzionalità, ha recepito le indicazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto (Cons. St. Comm. Spec.
Pag. 18 di 23 21 aprile 2017 n. 916), parere secondo cui, una volta accertata
l'esistenza dell'illecito, il potere di rideterminazione della sanzione ben può essere attribuito al giudice, armonizzandosi con il principio più generale, sancito dallo stesso art. 63, in forza del quale l'autorità giudiziaria ordinaria adotta nei confronti della pubblica amministrazione tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
In quel parere è stata rimarcata l'esigenza di scongiurare il pericolo che, a fronte di condotte accertate e di sicuro rilievo disciplinare, il riscontrato difetto di proporzionalità si possa risolvere nell'impunità del dipendente che l'illecito ha commesso, impunità che contrasterebbe con la particolare connotazione che la responsabilità disciplinare assume nell'impiego pubblico contrattualizzato (sulla natura del potere disciplinare del datore di lavoro pubblico cfr. Cass.
n. 14245/2019, Cass. n. 8722/2017, Cass. n. 17307/2016).
Il Consiglio di Stato ha, quindi, osservato che il potere del giudice di rimodulare la sanzione non è estraneo all'ordinamento, non integra un inammissibile sconfinamento del potere giurisdizionale in quello dell'amministrazione, non lede in alcun modo il diritto di difesa del dipendente non " essendo ragionevole ipotizzare una minore tutela del dipendente nel procedimento giurisdizionale rispetto a quello disciplinare/amministrativo".
8.2. Nel Decreto Legislativo è stato, dunque, trasfuso il testo della norma suggerito nel parere, che significativamente richiama oltre alla gravità del comportamento, lo "specifico interesse pubblico violato", interesse che giustifica l'intervento giudiziale e del quale occorre tener conto nell'affrontare la questione, che qui si pone, della doverosità o meno di quell'intervento anche nell'ipotesi in cui la rideterminazione della sanzione non sia espressamente sollecitata
Pag. 19 di 23 dall'amministrazione. Sul punto non sono mancate in dottrina opinioni difformi che hanno fatto leva, rispettivamente, da un lato sulle finalità che il legislatore delegato ha inteso assicurare, dall'altro sul tenore letterale della disposizione, la quale non si esprime nel senso della doverosità e sembra evocare una discrezionalità del giudice nel procedere o meno all'individuazione della sanzione proporzionata all'illecito.
Ritiene il Collegio che, tenuto conto del contesto nel quale la disposizione si iscrive, che, come si è già detto, è quello della individuazione dei poteri che il giudice ordinario può esercitare nei confronti della pubblica amministrazione, il dato letterale non appare di per sé dirimente.
Il legislatore non ha indicato alcun'altra condizione alla cui ricorrenza
l'esercizio del potere dovrebbe essere subordinato sicché la tesi che esclude la doverosità della rideterminazione finisce per attribuire al giudice una discrezionalità assoluta, discrezionalità che renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito.
Se si considerano il contesto nel quale la disposizione è inserita, la finalità che la stessa persegue, la non discrezionalità che caratterizza il potere disciplinare attribuito al datore di lavoro pubblico (che induce anche ad escludere che l'applicazione della norma sia stata pensata come condizionata dalla richiesta dell'amministrazione) si perviene, allora, a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione, nei casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato. … (omissis)…”.
Pag. 20 di 23 Va annullato il licenziamento per cui è causa e rimodulata la sanzione disciplinare.
Infine, in mancanza di prova che l'Azienda resistente, nella sua qualità di datrice di lavoro del lavoratore ricorrente, aveva l'onere di fornire dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum, nessuna detrazione potrebbe essere operata dall'indennità risarcitoria spettante.
Va condannata, di conseguenza, l' resistente alla CP_2 reintegrazione del lavoratore ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità.
Va condannata, altresì, la parte resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Deve essere rideterminata la sanzione irrogata al lavoratore ricorrente con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese (trenta giorni lavorativi).
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di valore indeterminabile come quella in esame, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 21 di 23 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda subordinata formulata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, annulla il licenziamento per cui è causa;
- condanna l' resistente alla reintegrazione della parte CP_2 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna l' resistente ad irrogare nei confronti della CP_2 parte ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese (trenta giorni lavorativi) in luogo del licenziamento appena annullato;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.947,50, di cui € 3.688,50 a titolo di compenso professionale ed € 259,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarre.
Bari,03/03/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 22 di 23 Salvatore Franco Santoro
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si tenga conto di Cass. n. 3079/2020 così massimata: “In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito - a fronte di una condotta del lavoratore sanzionata dal datore con il licenziamento con preavviso, previsto, ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. per il personale non dirigente di
, per l'ipotesi di "inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi Parte_2 danni alla società o a terzi" - aveva applicato di ufficio, una volta esclusa la prova del danno concreto e ritenuto che il dipendente avesse comunque pregiudicato l'immagine e la reputazione del datore, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art. 54, comma 6, lett. c), del predetto c.c.n.l., prevista per l'ipotesi di "violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi").”. 5 Tra tutte cfr. Cass. n. 1145/2011 così massimata: “Il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 stat. lav. preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con logica e congrua motivazione, aveva ritenuto proporzionato il licenziamento irrogato ad un dipendente — addebitando allo stesso l'emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo superiore, l'esistenza di eccedenze di cassa e la violazione della regola aziendale che imponeva l'immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro, valutando a tal fine anche il fatto che l'azienda avesse in passato avviato procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente per comportamenti similari a quelli contestati e conclusisi con il mero rimprovero, trattandosi di circostanze sintomatiche della inaffidabilità del dipendente e della incompatibilità del suo comportamento con le mansioni svolte).”. 6 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 7 Cfr. Cass. pen. n. 488/2021.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10193/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to NETTI Parte_1
LEONARDO
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to FARETRA ANNA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per impugnativa di licenziamento illegittimo.
Conclusioni: come da note delle parti rese a verbale dell'udienza odierna.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente eccepiva l'illegittimità del licenziamento irrogato all'esito del procedimento disciplinare subito per le seguenti ragioni: insussistenza di una giusta causa per mancanza di intenzionalità della condotta, provocata dai farmaci assunti per curare la patologia di cui è affetto;
difetto di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto addebitato, sanzionabile, eventualmente, con la sospensione secondo le previsioni della contrattazione collettiva richiamate;
difetto di contestazione dei fatti nuovi riportati nella delibera contenente il recesso datoriale. Domandava, di conseguenza, la declaratoria di nullità ed illegittimità del licenziamento impugnato ed il riconoscimento della tutela reintegratoria ex art. 63, comma 2 del
D.L.vo n. 165/2001 ed in subordine la derubricazione della sanzione espulsiva con una conservativa per difetto di proporzionalità ex art. 63, comma 2 bis T.U.P.I. previa reintegra, vinte le spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Costituitasi l' resistente domandava il rigetto della promossa CP_2 impugnativa per infondatezza, risultando incontestati i fatti addebitati per come ammessi dalla parte ricorrente nella e-mail prodotta, attesa la natura confessoria delle affermazioni ivi contenute, ed affermando la gravità della condotta sanzionata, tenuto conto, in particolare, della grave negligenza perpetrata dal dirigente medico in quell'occasione, considerata la posizione apicale rivestita ed il peculiare contesto in cui il fatto si era estrinsecato, nel corso di una terapia psicologica con una paziente fragile minore d'età, configurante ipotesi di abuso di qualità e di relazione professionale, e tenuto conto dei pregiudizi al prestigio ed all'immagine dell'Azienda prodotti e dei danni arrecati alla vittima minore nonché tenuto conto delle circostanze aggravanti rappresentate dalla minore età della vittima, vinte le spese di lite.
Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, la promossa impugnativa è fondata e merita integrale accoglimento.
Pag. 2 di 23 Occorre partire, innanzitutto, dai fatti addebitati alla parte ricorrente per come contestati nella nota del 04.01.2024 prodotta dalla stessa parte1.
Questo per due ragioni.
Innanzitutto, per la duplice funzione svolta dalla contestazione disciplinare: quella di rendere pienamente edotto il lavoratore dei fatti di rilievo disciplinare che gli vengono addebitati per permettergli una congrua ed immediata difesa già nella fase procedimentale2, e, soprattutto, per quello che qui più rileva, quella di anticipare le motivazioni del recesso laddove intimato all'esito del procedimento disciplinare, attesa la stretta correlazione tra la contestazione e la motivazione della sanzione.
Non solo, in sede processuale, la preliminare contestazione datoriale vincola l'indagine giudiziale, necessariamente circoscritta alle sole condotte previamente contestate3. 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 2 Da ultimo cfr. anche Cass. n. 11344/2023 così massimata: “La contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve a tal fine rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.”.
Pag. 3 di 23 La giurisprudenza di legittimità, infatti, da tempo risalente ha ritenuto caratteristica indefettibile della contestazione disciplinare innanzitutto quella dell'immutabilità dei fatti contestati rispetto alla motivazione della sanzione irrogata, oltre a ritenere indispensabili le caratteristiche della specificità e della tempestività della contestazione, atteso il pregiudizio all'esercizio effettivo del diritto di difesa endoprocedimentale ed in sede giudiziale che una motivazione fondata su circostanze nuove mai prima contestate arrecherebbe al lavoratore4, riconoscendo ai fatti nuovi introdotti per la prima volta nella motivazione della sanzione espulsiva irrogata valenza meramente rafforzativa o confermativa della significatività disciplinare degli addebiti previamente contestati5.
Tenuto conto dell'inscindibile rapporto sussistente tra la contestazione e la motivazione della sanzione disciplinare alla luce di tutto quanto appena sopra chiarito, costituendo la contestazione degli addebiti 4 Per tutte cfr. Cass. n. 11540/2020 così massimata: “In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito.”.
Pag. 4 di 23 un'anticipazione della motivazione della sanzione disciplinare, e dovendo circoscrivere l'indagine giudiziale alla verifica di sussistenza delle sole condotte previamente contestate, questo giudizio deve essere necessariamente limitato all'accertamento della sola condotta addebitata al ricorrente previamente contestata e ribadita nella delibera n. 181/2024 di licenziamento oggetto della presente impugnativa.
Tanto premesso, prendendo le mosse proprio dalla contestazione preliminare contenuta nella nota del 04.01.2024 prot. n. 1454/2024 prodotta6, occorre concludere che i fatti addebitati alla parte ricorrente si sostanziano nell'abbraccio della ragazza (all'epoca minorenne poiché nata il [...]) e successivi baci sul collo e sulla bocca nel tentativo di consolazione dopo avere (il ricorrente) verificato un momento di deflessione del tono dell'umore della ragazza con verbalizzazione di scarsa autostima e denigrazione del proprio aspetto fisico … durante un incontro di trattamento psicologico effettuato in data 14 dicembre u.s. (2023).
Nella stessa contestazione è riportata una parte del contenuto dell'e- mail che il ricorrente ha inviato il 28.12.2023 alla dott.ssa : “È Pt_3 stato uno spiacevole incidente, di cui mi assumo tutta la responsabilità” ed è riferito che il ricorrente avrebbe ammesso di averla abbracciata forte, sfiorandole le guance.
L'illecito contestato con la nota in esame è stato quello previsto dall'art. 72, comma 8, lett. n) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità.
Si tratta della seguente infrazione:
<atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione…>>, sanzionata con la:
Pag. 5 di 23 <<… sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi…>> ai sensi della prima parte del comma 8 dell'art. 72 cit.
Con la delibera n. 181/2024 l'Azienda resistente, rivalutata la gravità della condotta addebitata al ricorrente, richiamando le conclusioni e le Parte proposte formulate dall' nel verbale della seduta del 25.01.2024 in cui si ravvisava la rilevanza penale degli addebiti contestati al ricorrente ai sensi dell'art. 609 quater c.p., comminava la sanzione espulsiva per le infrazioni disciplinate dall'art. 72, comma 10, punto
2, lett. b) e d) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità.
Questa la lett. b) del comma 10 dell'art. 72 cit.:
< gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 74 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale); …>>.
Questa, invece, la lett. d) del comma 10 dell'art. 72 cit.:
< per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.>>.
La prima infrazione si sostanzia in un grave illecito di rilevanza penale.
La seconda fa espresso rinvio alla clausola generale contenuta nell'art. 2119 c.c.
Pag. 6 di 23 Entrambe le infrazioni sono sanzionate con il licenziamento senza preavviso.
Tanto chiarito, occorre ribadire che la parte resistente non ha offerto alcuna prova degli addebiti contestati, sebbene a ciò tenuta, ritenendo sufficiente la l'e-mail inviata dal ricorrente in data
28.12.2023 alla dott.ssa per la sua portata confessoria di tutti Pt_3 gli addebiti contestati.
A bene vedere, dalla lettura integrale dell'e-mail in esame può ritenersi provata in questo giudizio esclusivamente la seguente condotta tenuta dalla parte ricorrente durante la seduta di trattamento psicologico con una ragazza minore di età affetta da disturbo ansioso depressivo: “… nel vederla piangere nel mentre lo diceva (di essere brutta) l'ho abbracciata forte sfiorandole le guance, agendo in modo usuale di consolare le mie figlie …”.
In mancanza di prova che l' resistente avrebbe dovuto fornire CP_2 in questo giudizio ex art. 5 L. n. 604/1966 delle altre condotte contestate ed in particolare dei successivi baci sul collo e sulla bocca, deve ritenersi processualmente accertata esclusivamente la condotta tenuta dal ricorrente consistita in un abbraccio forte sfiorando le guance di una paziente minore d'età durante una seduta di trattamento psicologico.
Tanto acclarato, occorre verificare se detta condotta possa essere sussunta nelle infrazioni disciplinate dall'art. 72, comma 10, punto 2, lett. b) e d) del CCNL del 20/12/2019 Area Sanità ed in particolare occorre accertare se la condotta addebitata ed effettivamente provata in questo giudizio possa costituire o meno un grave fatto illecito di rilevanza penale oppure una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
Pag. 7 di 23 Occorre escludere, innanzitutto, la rilevanza penale dell'addebito consistito esclusivamente in un forte abbraccio sfiorando le guance di una ragazza adolescente all'epoca dei fatti, non in tenera età, essendo nata il [...], affetta da disturbo ansioso depressivo, durante una seduta di trattamento psicologico.
Ebbene, ai sensi del comma 2 dell'art. 609 quater c.p. la condotta penalmente rilevante si sostanzia nel compiere atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.
Nel caso di specie deve escludersi radicalmente che vi sia stato il compimento di un qualunque atto sessuale anche sotto forma di tentativo.
Un abbraccio, seppur forte, sfiorando le guance, dato esclusivamente per consolare una paziente che piangeva, non potrebbe qualificarsi in alcun modo come atto sessuale, nemmeno nella forma del tentativo.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, per atti sessuali devono intendersi quelli idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità o ad invadere la sfera sessuale con modalità di costrizione, sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica e psichica, compresi gli atti e comportamento insidiosi e repentini riguardanti zone erogene su persona non consenziente, come palpamenti, sfregamenti, baci.
Questi i principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 38881/2024 cui occorre dare continuità:
“… (omissis)… vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere
Pag. 8 di 23 anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci) (tra le molte, v. Sez. 3, n. 42871 del
26/09/2013, Z., Rv. 256915)" (Sez. 3, n. 35473 del 7/4/2016, P.). …
(omissis)…”.
Ebbene, in questo giudizio l'unica condotta effettivamente acclarata in virtù della portata confessoria dell'e-mail indirizzata alla dott.ssa Pt_3 del 28.12.2023 prodotta integralmente da entrambe le parti è quella, si ribadisce, di aver dato un forte abbraccio sfiorando le guance di una ragazza adolescente all'epoca dei fatti, affetta da disturbo ansioso depressivo, durante una seduta di trattamento psicologico.
Nella vicenda in esame, infatti, non è mai stata nemmeno offerta la prova della condotta addebitata al ricorrente di aver dato alla paziente anche successivi baci sul collo e sulla bocca.
Ne consegue che, nel caso in esame, il solo abbraccio forte sfiorando le guance della ragazza non potrebbe considerarsi in alcun modo un atto idoneo a compromettere la libera determinazione della sessualità della paziente e nemmeno un'invasione della sua sfera sessuale.
A bene vedere, infatti, nella stessa nota di contestazione è riportato chiaramente l'intento perseguito dal ricorrente con la condotta addebitata: quello di consolazione della paziente.
Ebbene, perché possa configurarsi anche solo un tentativo di compimento di atti sessuali con minore la condotta tenuta deve contenere un invito esplicito al compimento di atti sessuali, connotato dai requisiti della idoneità e della univocità, ossia quando la condotta
è specificamente indirizzata ad ottenere il compimento di atti sessuali
Pag. 9 di 23 da parte del minore ovvero al compimento da parte dell'autore di atti sessuali sulla persona del minore7.
Circostanze, queste, che non ricorrono affatto nel caso di specie.
Ed ancora, pur a voler sussumere il forte abbraccio sfiorando le guance della paziente minore durante una seduta di trattamento psicologico tra gli atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale disciplinati espressamente tra gli illeciti disciplinari dall'art. 72, comma 8, lett. n) del CCNL del 20/12/2019, in ogni caso dette infrazioni sono punite con la sanzione conservativa della sospensione.
Già solo detta circostanza, la punibilità con la sospensione dal servizio di un atto, comportamento o molestia a carattere sessuale, esclude in radice la possibilità di punire detta tipologia di condotte con una più grave sanzione come quella espulsiva adottata.
Tanto conforta l'insussistenza anche della giusta causa ex art. 2119
c.c. se si considera che sono rimaste prive di conforto probatorio tutte le circostanze del caso concreto rappresentate dalla parte resistente nella memoria costitutiva quali fatti di gravità tale da non tollerare la prosecuzione del rapporto lavorativo nemmeno provvisoriamente.
Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità la giusta causa del recesso si configura in condotte che si sostanziano nella grave negazione del vincolo fiduciario tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta attraverso una valutazione multifattoriale.
E la valutazione giudiziale deve ancorarsi imprescindibilmente alla scala valoriale stabilita dal codice disciplinare, perché l'autonomia collettiva indica il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli obblighi e dei doveri che gravano sul prestatore in quel determinato contesto storico ed aziendale.
Pag. 10 di 23 Questi i principi di diritto recentemente ribaditi anche dalla Corte di
Cassazione proprio in contenzioso avente ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento in un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato come quello in esame con la pronuncia n. 10236/2023 cui dare continuità: “… (omissis)… la giusta causa di licenziamento è ravvisabile a fronte di condotte che rivestano il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, perché idonee a minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa.
La fiducia, infatti, è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono, elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di merito, perché la valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall'altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione. …
E' utile rammentare al riguardo che, fermo il divieto di automatismi espulsivi, nell'esprimere il giudizio sulla sussistenza o meno della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario il giudice è tenuto ad apprezzare la scala valoriale fissata dal codice disciplinare perché con la predisposizione dello stesso l'autonomia collettiva indica il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli obblighi
Pag. 11 di 23 e dei doveri che gravano sul prestatore in quel determinato contesto storico ed aziendale, con la conseguenza che da quella valutazione non si può prescindere nel riempire di contenuto la clausola generale della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo (cfr. fra le tante Cass. n.
13534/2019, Cass. n. 28492/2018, Cass. n. 9396/2018).
…(omissis)…”.
Tali arresti trovano concreta applicazione nelle disposizioni convenzionali delle parti collettive che hanno chiaramente stabilito i seguenti principi per i dirigenti come il ricorrente:
1) <non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.>> ex art. 69, comma 4, ult. parte, del CCNL del 20/12/2019 Area
Sanità;
2) < Le ed Enti sono tenute al rispetto dei principi CP_2 generali di cui all'art. 69 (Principi generali) nonché dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
- la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o
Ente;
Pag. 12 di 23 - entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.>> ai sensi del comma 1 dell'art. 72 del CCNL del 20/12/2019 Area
Sanità.
Ebbene, sull'intenzionalità della condotta occorre procedere con alcune necessarie considerazioni.
Innanzitutto, non vi è dubbio che vi sia stata piena coscienza e volontà del ricorrente nel compimento dell'atto di abbracciare la propria paziente.
Tanto è dato inferire chiaramente dalla e-mail del 28.12.2023 indirizzata alla dott.ssa . Pt_3
Ma proprio dalla stessa e-mail è dato inferire altrettanto inequivocabilmente che l'intento perseguito dal ricorrente, si ribadisce, è stato quello di dare conforto ad un'adolescente che piangeva, allo scopo di trasmetterle affetto.
Sul grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento, non vi è dubbio che in termini oggettivi vi sia stata una leggerezza inescusabile in ragione del ruolo ricoperto dal ricorrente, delle mansioni allo stesso affidate, della peculiare relazione medico-paziente con particolare affidamento dell'adolescente al medico-ricorrente e della peculiare posizione assunta dal ricorrente in questa relazione, ma per comprendere appieno le peculiarità vicenda occorre dare rilievo anche all'aspetto soggettivo della condotta.
A bene vedere, infatti, la parte ricorrente ha rappresentato anche nel corso del procedimento disciplinare di utilizzare farmaci a decorrere
Pag. 13 di 23 dal 25.09.2023 per la cura della patologia di cui è affetto che da ottobre 2023 gli hanno provocato effetti collaterali come i disturbi di controllo degli impulsi (ICD) certificati dal dott. nella Per_1 relazione clinica prodotta dalla parte ricorrente.
Tanto porta e depotenziare il disvalore della negligenza riscontrata, quanto meno sotto l'aspetto soggettivo, tenuto conto della significativa incidenza dei farmaci assunti per la cura di una patologia particolarmente invalidante, sotto forma di disturbo del controllo degli impulsi, nella commissione dell'infrazione contestata.
Sulla rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate, risulta evidente che vi sia stata una forma di abuso della relazione medico-paziente nel comportamento assunto dal ricorrente nei confronti della paziente adolescente durante la terapia, ma si tratta pur sempre di una condotta priva di connotazione sessuale.
A bene vedere, infatti, in termini oggettivi, la condotta perpetrata,
l'unica processualmente accertata, è stata quella di dare un abbraccio forte sfiorando le guance di una paziente minore durante un trattamento psicologico, senza alcuna connotazione sessuale, ma al solo fine di dare conforto ed affetto ad un'adolescente che piangeva.
Pertanto, anche la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate deve essere ricondotta nella giusta valutazione avuto riguardo, in termini oggettivi, al fatto commesso, per come processualmente accertato, da qualificarsi comportamento consolatorio di una paziente in lacrime.
Sull'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti, occorre rappresentare che la parte resistente ha allegato in memoria di aver subito un pregiudizio all'immagine.
Pag. 14 di 23 Ebbene, in questo giudizio non è stata fornita né offerta la prova dei pregiudizi all'immagine subiti dall' resistente a causa della CP_2 condotta addebitata al ricorrente.
Non vi è prova alcuna che i fatti per cui è causa abbiano avuto una risonanza mediatica tale da compromettere il prestigio dell'Azienda al suo interno e verso l'esterno.
Tanto conforta l'insussistenza di pregiudizi in danno dell' CP_2 resistente.
Altrettanto è a dirsi per il presunto pregiudizio arrecato alla paziente.
Anche in tal caso l' resistente non ha fornito né ha offerto di CP_2 fornire la prova dei pregiudizi che la condotta del ricorrente avrebbe arrecato alla giovane paziente.
Per quanto riguarda, inoltre, l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, la parte resistente ha desunto la particolare gravità della condotta assunta dal ricorrente da una serie di circostanze aggravanti: l'abuso di qualità e di relazione professionale, la minore età della ricorrente.
Per quel che riguarda quest'ultimo aspetto, come già sopra chiarito, occorre rappresentare ancora una volta che la paziente, all'epoca dei fatti, era diciasettenne, dunque era adolescente, non in tenera età.
Tale circostanza sminuisce il disvalore disciplinare della condotta tenuta dal ricorrente, non trattandosi di condotta assunta verso una minore in tenera età particolarmente vulnerabile.
Sull'abuso di qualità e di relazione professionale si è già detto sopra, riguardo alla negligenza utilizzata dal ricorrente, che è indubbio che vi sia stato un oggettivo abuso della relazione medico-paziente, ma si è altrettanto messo in evidenza, sotto l'aspetto oggettivo, che detta condotta è risultata priva di connotazione sessuale, e, sotto l'aspetto
Pag. 15 di 23 soggettivo, si è dato conto del ruolo dei farmaci assunti nella causazione dell'infrazione, quanto meno sotto forma di riduzione del controllo degli impulsi.
Tutto quanto appena sopra chiarito, pertanto, ridimensiona la portata della condotta complessivamente valutata.
A rigore, per quel che riguarda le circostanze attenuanti occorre dare rilievo all'incidenza dei farmaci assunti, da un lato, nella determinazione dell'illecito e, dall'altro lato, all'insussistenza di precedenti disciplinari nella lunga carriera professionale del ricorrente iniziata alle dipendenze dell' resistente sin dal 1997. CP_2
Tanto conforta l'insussistenza di una giusta causa di recesso sussumibile nella previsione legale dell'art. 2119 c.c., tenuto conto del complesso delle disposizioni dettate dal codice disciplinare da cui si ricava che la sussistenza o meno della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo di recesso deve essere valutata tenendo conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive riferibili al momento in cui l'illecito si è verificato.
A ciò si aggiunga che per espressa previsione convenzionale non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
Tale previsione, in particolare, vincola la valutazione giudiziale di sussistenza di una giusta causa di licenziamento secondo tutto quanto già sopra chiarito.
Ebbene, come già sopra rappresentato, pur a voler sussumere i fatti addebitati nelle infrazioni disciplinari disciplinate dall'art. 72, comma
8, lett. n) del CCNL del 20/12/2019, cosa che si esclude radicalmente non essendovi alcuna connotazione sessuale nel comportamento contestato per come accertato in questo giudizio, in ogni caso
Pag. 16 di 23 l'infrazione andava punita con la sanzione conservativa della sospensione, non con il recesso.
Appare evidente una violazione delle disposizioni disciplinari dettate dal codice disciplinare ed in particolare del principio di proporzionalità della sanzione in ragione della gravità dell'infrazione.
A bene vedere, infatti, per come accertati e valutati i fatti di causa, la corretta sanzione disciplinare da irrogare al dipendente è quella della sospensione disciplinata dal comma 8 dell'art. 72 cit. per l'infrazione delineata dalla lett. d), dovendo sussumere la condotta addebitata al ricorrente, per come estrinsecatasi, tenuto conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi ed operata una valutazione aderente alle previsioni del codice disciplinare adottato dalla parti collettive, tra gli abusi di particolare gravità da parte del personale dirigente.
Per quel che riguarda la graduazione della sanzione in base ai criteri delineati dal comma 1 dell'art. 72 cit. ovvero in virtù degli elementi oggettivi e soggettivi per come accertati, quali l'intenzionalità del comportamento;
il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento; la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o Ente;
l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone, deve ritenersi adeguata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese (trenta giorni lavorativi).
Tanto conforta l'accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla parte ricorrente ed applicata la tutela di cui all'art. 63, comma 2
Pag. 17 di 23 bis del D.L.vo n. 165/2001, ben potendo, il giudice del merito, anche d'ufficio, senza richiesta espressa della parte datoriale pubblica, rideterminare la sanzione in base a quanto accertato nel corso del giudizio.
Questi i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata n. 12036/2023 cui dare continuità: “…
(omissis)… E', quindi, applicabile alla fattispecie del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 bis, inserito dal D.Lgs. n. 75 del 2017, art. 21, secondo cui "Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative
e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento
e dello specifico interesse pubblico violato".
Va detto, infatti, che la disposizione transitoria dettata dall'art. 22, comma 13, del richiamato D.Lgs. (secondo cui Le disposizioni di cui al
Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto) si applica alla sola disciplina del procedimento disciplinare e non può essere estesa alla modifica del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che concerne i poteri attribuiti al giudice ordinario nelle controversie inerenti ai rapporti di impiego pubblico contrattualizzato.
La disciplina applicabile ratione temporis all'esercizio di detti poteri è quindi quella vigente nel momento in cui il potere stesso è esercitato
e non assume alcun rilievo la data di commissione dell'illecito.
8.1. Nel formulare la norma in commento il legislatore delegato, che inizialmente aveva previsto la rinnovazione del procedimento disciplinare in caso di annullamento della sanzione per difetto di proporzionalità, ha recepito le indicazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto (Cons. St. Comm. Spec.
Pag. 18 di 23 21 aprile 2017 n. 916), parere secondo cui, una volta accertata
l'esistenza dell'illecito, il potere di rideterminazione della sanzione ben può essere attribuito al giudice, armonizzandosi con il principio più generale, sancito dallo stesso art. 63, in forza del quale l'autorità giudiziaria ordinaria adotta nei confronti della pubblica amministrazione tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
In quel parere è stata rimarcata l'esigenza di scongiurare il pericolo che, a fronte di condotte accertate e di sicuro rilievo disciplinare, il riscontrato difetto di proporzionalità si possa risolvere nell'impunità del dipendente che l'illecito ha commesso, impunità che contrasterebbe con la particolare connotazione che la responsabilità disciplinare assume nell'impiego pubblico contrattualizzato (sulla natura del potere disciplinare del datore di lavoro pubblico cfr. Cass.
n. 14245/2019, Cass. n. 8722/2017, Cass. n. 17307/2016).
Il Consiglio di Stato ha, quindi, osservato che il potere del giudice di rimodulare la sanzione non è estraneo all'ordinamento, non integra un inammissibile sconfinamento del potere giurisdizionale in quello dell'amministrazione, non lede in alcun modo il diritto di difesa del dipendente non " essendo ragionevole ipotizzare una minore tutela del dipendente nel procedimento giurisdizionale rispetto a quello disciplinare/amministrativo".
8.2. Nel Decreto Legislativo è stato, dunque, trasfuso il testo della norma suggerito nel parere, che significativamente richiama oltre alla gravità del comportamento, lo "specifico interesse pubblico violato", interesse che giustifica l'intervento giudiziale e del quale occorre tener conto nell'affrontare la questione, che qui si pone, della doverosità o meno di quell'intervento anche nell'ipotesi in cui la rideterminazione della sanzione non sia espressamente sollecitata
Pag. 19 di 23 dall'amministrazione. Sul punto non sono mancate in dottrina opinioni difformi che hanno fatto leva, rispettivamente, da un lato sulle finalità che il legislatore delegato ha inteso assicurare, dall'altro sul tenore letterale della disposizione, la quale non si esprime nel senso della doverosità e sembra evocare una discrezionalità del giudice nel procedere o meno all'individuazione della sanzione proporzionata all'illecito.
Ritiene il Collegio che, tenuto conto del contesto nel quale la disposizione si iscrive, che, come si è già detto, è quello della individuazione dei poteri che il giudice ordinario può esercitare nei confronti della pubblica amministrazione, il dato letterale non appare di per sé dirimente.
Il legislatore non ha indicato alcun'altra condizione alla cui ricorrenza
l'esercizio del potere dovrebbe essere subordinato sicché la tesi che esclude la doverosità della rideterminazione finisce per attribuire al giudice una discrezionalità assoluta, discrezionalità che renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito.
Se si considerano il contesto nel quale la disposizione è inserita, la finalità che la stessa persegue, la non discrezionalità che caratterizza il potere disciplinare attribuito al datore di lavoro pubblico (che induce anche ad escludere che l'applicazione della norma sia stata pensata come condizionata dalla richiesta dell'amministrazione) si perviene, allora, a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione, nei casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato. … (omissis)…”.
Pag. 20 di 23 Va annullato il licenziamento per cui è causa e rimodulata la sanzione disciplinare.
Infine, in mancanza di prova che l'Azienda resistente, nella sua qualità di datrice di lavoro del lavoratore ricorrente, aveva l'onere di fornire dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum, nessuna detrazione potrebbe essere operata dall'indennità risarcitoria spettante.
Va condannata, di conseguenza, l' resistente alla CP_2 reintegrazione del lavoratore ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità.
Va condannata, altresì, la parte resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Deve essere rideterminata la sanzione irrogata al lavoratore ricorrente con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese (trenta giorni lavorativi).
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di valore indeterminabile come quella in esame, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 21 di 23 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda subordinata formulata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, annulla il licenziamento per cui è causa;
- condanna l' resistente alla reintegrazione della parte CP_2 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna l' resistente ad irrogare nei confronti della CP_2 parte ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese (trenta giorni lavorativi) in luogo del licenziamento appena annullato;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.947,50, di cui € 3.688,50 a titolo di compenso professionale ed € 259,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarre.
Bari,03/03/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 22 di 23 Salvatore Franco Santoro
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si tenga conto di Cass. n. 3079/2020 così massimata: “In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito - a fronte di una condotta del lavoratore sanzionata dal datore con il licenziamento con preavviso, previsto, ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. per il personale non dirigente di
, per l'ipotesi di "inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi Parte_2 danni alla società o a terzi" - aveva applicato di ufficio, una volta esclusa la prova del danno concreto e ritenuto che il dipendente avesse comunque pregiudicato l'immagine e la reputazione del datore, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art. 54, comma 6, lett. c), del predetto c.c.n.l., prevista per l'ipotesi di "violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi").”. 5 Tra tutte cfr. Cass. n. 1145/2011 così massimata: “Il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 stat. lav. preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con logica e congrua motivazione, aveva ritenuto proporzionato il licenziamento irrogato ad un dipendente — addebitando allo stesso l'emissione di uno scontrino dietro versamento di una somma di importo superiore, l'esistenza di eccedenze di cassa e la violazione della regola aziendale che imponeva l'immediata digitazione dello scontrino e il successivo incasso del denaro, valutando a tal fine anche il fatto che l'azienda avesse in passato avviato procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente per comportamenti similari a quelli contestati e conclusisi con il mero rimprovero, trattandosi di circostanze sintomatiche della inaffidabilità del dipendente e della incompatibilità del suo comportamento con le mansioni svolte).”. 6 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 7 Cfr. Cass. pen. n. 488/2021.