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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/07/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di:
1) C.F. ), con sede a San Controparte_1 P.IVA_1
Daniele del Friuli (Udine), Via Damiano Chiesa n. 22, in persona del socio accomandatario sig.
; CP_1
2) (C.F. , residente a [...]del Friuli CP_1 C.F._1
(Udine), Via Damiano Chiesa n. 22;
(R.G. P.U. 46-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
proposta dal pubblico ministero;
[...]
dato atto che con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la comparizione della società debitrice e del socio accomandatario sig. , richiamato l'art. 256 CCII, che CP_1
prevede che la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone produca l'apertura della medesima procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
dato atto che il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato a mezzo della posta elettronica certificata alla società debitrice in data 26.5.2025 e, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al socio accomandatario, come da relazione di notifica prodotta;
la notifica al socio si è perfezionata in data
17.6.2025, come dallo stesso riconosciuto nell'odierna udienza, dichiarando di aver ritirato dapprima la raccomandata di avviso, indi il piego depositato presso la casa comunale;
rilevato che il pubblico ministero ricorrente -dato atto che il procedimento era stato promosso a seguito di un esposto presentato da ha richiamato l'allegata annotazione della Controparte_2
sezione di polizia giudiziaria della guardia di finanza, che ha accertato la ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che ha segnalato che a carico della società debitrice Controparte_3
sono iscritti a ruolo debiti previdenziali e tributari scaduti per un importo complessivo di €
2.382.851,75;
rilevato che, in forza di procura rilasciata dal socio accomandatario, sig. , CP_1
si è costituita, con memoria nella quale ha rassegnato le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Nel merito: • ogni avversaria eccezione ed istanza disattese, voglia l'Ill.mo
Tribunale, per le causali e i titoli tutti dedotti in narrativa, estendere il presente procedimento alla
(C.F. e P.IVA ), corrente in Gemona del Friuli (UD), via Cartiera n. Controparte_2 P.IVA_2
1 e, previo accertamento dei relativi presupposti, dichiarare aperta nei confronti della predetta
società la procedura di liquidazione giudiziale, respingendo ogni domanda svolta nei confronti della
e del suo socio accomandatario, . In via Controparte_1 CP_1
istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo della causa iscritta al n. 2582/2022 R.G. del
Tribunale di Udine, definita con sentenza n. 408 in data 27.05.2025.”;
rilevato che la società debitrice -che, da visura camerale, risulta attiva nella gestione di centri di cura odontoiatrica- assume di essere di fatto inoperativa dal 2019 “seppure cameralmente attiva”
e di aver ceduto a la propria azienda e, conseguentemente, trasferito alla cessionaria Controparte_2 ogni debito e credito, cessionaria che aveva “con malizia ed astuzia segnalato all'Autorità
Giudiziaria la situazione finanziaria e patrimoniale della cedente con l'intento di sterilizzare ogni
tentativo del sig. , socio accomandatario dell'odierna di riappropriarsi CP_1 CP_1
della propria azienda”; a detta della debitrice, la cessione dell'azienda sarebbe avvenuta alla fine del
2019, con alcune operazioni negoziali che, complessivamente considerate e valutate alla luce delle circostanze fattuali riferite, risulterebbero significative della dedotta cessione;
rilevato che l'art. 2560 c. I c.c. prevede che l'alienante non sia liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulti il consenso dei creditori e dato atto che il pubblico ministero in udienza si è riservato la valutazione delle circostanze allegate dalla società debitrice, insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa;
rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi della società debitrice relative ai periodi d'imposta
2022 e 2023 risulta un attivo di € 1.060.803, dato che, unitamente a quello relativo all'enorme indebitamento nei confronti dell'erario, rende evidente che la società debitrice non può qualificarsi impresa minore e che sussiste il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
rilevato che l'incapacità della società debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni appare conclamata, atteso l'ammontare dei debiti e la negatività del patrimonio netto,
esposta nelle dichiarazioni dei redditi;
rilevato che, ai sensi degli artt. 2291, 256 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della società in accomandita semplice determina l'apertura della procedura anche nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di: 1) Controparte_1
(C.F. ), con sede a San Daniele del Friuli (Udine), Via Damiano
[...] P.IVA_1
Chiesa n. 22, in persona del socio accomandatario sig. ; 2) (C.F. CP_1 CP_1
, residente a [...], quale C.F._1
socio accomandatario;
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore l'avv. Giulia Gabassi ( ), con studio a Udine, Viale C.F._2
Giacomo Leopardi n. 43/C;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 10 novembre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società e del socio illimitatamente responsabile, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice o del socio, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice e al socio accomandatario, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 3 luglio 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di:
1) C.F. ), con sede a San Controparte_1 P.IVA_1
Daniele del Friuli (Udine), Via Damiano Chiesa n. 22, in persona del socio accomandatario sig.
; CP_1
2) (C.F. , residente a [...]del Friuli CP_1 C.F._1
(Udine), Via Damiano Chiesa n. 22;
(R.G. P.U. 46-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
proposta dal pubblico ministero;
[...]
dato atto che con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la comparizione della società debitrice e del socio accomandatario sig. , richiamato l'art. 256 CCII, che CP_1
prevede che la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone produca l'apertura della medesima procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
dato atto che il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato a mezzo della posta elettronica certificata alla società debitrice in data 26.5.2025 e, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al socio accomandatario, come da relazione di notifica prodotta;
la notifica al socio si è perfezionata in data
17.6.2025, come dallo stesso riconosciuto nell'odierna udienza, dichiarando di aver ritirato dapprima la raccomandata di avviso, indi il piego depositato presso la casa comunale;
rilevato che il pubblico ministero ricorrente -dato atto che il procedimento era stato promosso a seguito di un esposto presentato da ha richiamato l'allegata annotazione della Controparte_2
sezione di polizia giudiziaria della guardia di finanza, che ha accertato la ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che ha segnalato che a carico della società debitrice Controparte_3
sono iscritti a ruolo debiti previdenziali e tributari scaduti per un importo complessivo di €
2.382.851,75;
rilevato che, in forza di procura rilasciata dal socio accomandatario, sig. , CP_1
si è costituita, con memoria nella quale ha rassegnato le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Nel merito: • ogni avversaria eccezione ed istanza disattese, voglia l'Ill.mo
Tribunale, per le causali e i titoli tutti dedotti in narrativa, estendere il presente procedimento alla
(C.F. e P.IVA ), corrente in Gemona del Friuli (UD), via Cartiera n. Controparte_2 P.IVA_2
1 e, previo accertamento dei relativi presupposti, dichiarare aperta nei confronti della predetta
società la procedura di liquidazione giudiziale, respingendo ogni domanda svolta nei confronti della
e del suo socio accomandatario, . In via Controparte_1 CP_1
istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo della causa iscritta al n. 2582/2022 R.G. del
Tribunale di Udine, definita con sentenza n. 408 in data 27.05.2025.”;
rilevato che la società debitrice -che, da visura camerale, risulta attiva nella gestione di centri di cura odontoiatrica- assume di essere di fatto inoperativa dal 2019 “seppure cameralmente attiva”
e di aver ceduto a la propria azienda e, conseguentemente, trasferito alla cessionaria Controparte_2 ogni debito e credito, cessionaria che aveva “con malizia ed astuzia segnalato all'Autorità
Giudiziaria la situazione finanziaria e patrimoniale della cedente con l'intento di sterilizzare ogni
tentativo del sig. , socio accomandatario dell'odierna di riappropriarsi CP_1 CP_1
della propria azienda”; a detta della debitrice, la cessione dell'azienda sarebbe avvenuta alla fine del
2019, con alcune operazioni negoziali che, complessivamente considerate e valutate alla luce delle circostanze fattuali riferite, risulterebbero significative della dedotta cessione;
rilevato che l'art. 2560 c. I c.c. prevede che l'alienante non sia liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulti il consenso dei creditori e dato atto che il pubblico ministero in udienza si è riservato la valutazione delle circostanze allegate dalla società debitrice, insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa;
rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi della società debitrice relative ai periodi d'imposta
2022 e 2023 risulta un attivo di € 1.060.803, dato che, unitamente a quello relativo all'enorme indebitamento nei confronti dell'erario, rende evidente che la società debitrice non può qualificarsi impresa minore e che sussiste il presupposto di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
rilevato che l'incapacità della società debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni appare conclamata, atteso l'ammontare dei debiti e la negatività del patrimonio netto,
esposta nelle dichiarazioni dei redditi;
rilevato che, ai sensi degli artt. 2291, 256 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della società in accomandita semplice determina l'apertura della procedura anche nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di: 1) Controparte_1
(C.F. ), con sede a San Daniele del Friuli (Udine), Via Damiano
[...] P.IVA_1
Chiesa n. 22, in persona del socio accomandatario sig. ; 2) (C.F. CP_1 CP_1
, residente a [...], quale C.F._1
socio accomandatario;
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore l'avv. Giulia Gabassi ( ), con studio a Udine, Viale C.F._2
Giacomo Leopardi n. 43/C;
-ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza del 10 novembre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società e del socio illimitatamente responsabile, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice o del socio, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice e al socio accomandatario, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché
trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio di Pordenone-Udine.
Udine, 3 luglio 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan