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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/11/2024, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 359/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio del difensore avv. Luca Parte_1
Crotta che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 17 luglio 2019, prot. n. 3613/2019,
ricorrente contro
in persona del titolare con sede in Capoterra Controparte_1 CP_1
nella via Tirso n. 72, convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2020, ha dedotto: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ in Controparte_1
maniera continuativa dal 24 luglio 2018 al 20 maggio 2019, inquadrato nel 1° livello del CCNL per i dipendenti del settore edilizia-aziende artigiane, svolgendo le mansioni di manovale secondo l'articolazione oraria dalle ore 7:30 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì;
- di aver lavorato per tutto il periodo compreso tra il 4 luglio 2018 e il 20 maggio 2019 senza soluzione di continuità e senza aver mai sottoscritto alcun contratto;
- che il rapporto, sulla base della scheda anagrafica professionale del ricorrente, risulta essere stato formalizzato mediante due contratti a tempo determinato, il primo avente decorrenza dal 24 luglio 2018 al 31 gennaio 2019, il secondo con decorrenza dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio
2019.
pagina 1 di 6 - di non aver mai ricevuto alcuna copia del contratto di assunzione dal datore di lavoro e di aver quindi appreso della natura a tempo determinato del rapporto lavorativo solo consultando la propria scheda anagrafica professionale.
- di non aver percepito, alla data di cessazione del rapporto lavorativo, il saldo della retribuzione del mese di febbraio 2019 e le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, nonché il t.f.r., per l'importo complessivo totale di euro 6.971,26.
Sulla base di tali premesse di fatto e di diritto, ha concluso domandando la dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato e la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Ha altresì domandato la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 6.971,26 al lordo dei contributi previdenziali, a saldo del debito retributivo composto come in espositiva.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, risultando, pertanto, contumace.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1. Parte ricorrente ha domandato l'accertamento in giudizi della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società convenuta in quanto i contratti a termine, risultanti dalla propria scheda anagrafica professionale, sarebbero affetti da nullità poiché da lui mai sottoscritti né conosciuti.
La materia del contratto di lavoro a tempo determinato è regolata dal d. lgs. n. 81/2015 il quale, all'art. 19, co. 1, dispone che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.
Quanto alla questione della forma dell'apposizione del termine al contratto, l'art. 19, co. 4,
d.lgs. n. 81/2015 stabilisce “con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro
pagina 2 di 6 cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
La norma pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di consegnare al lavoratore l'atto scritto dal quale risulti l'apposizione del termine, proprio perché l'ordinamento considera, quale forma ordinaria di rapporto lavorativo, quello a tempo indeterminato.
Da ciò discende che, qualora il lavoratore agisca in giudizio affermando l'inefficacia o la mancanza del termine apposto al contratto perché non risultante da alcun atto scritto ricevuto dal datore di lavoro, gravi su quest'ultimo l'onere della prova relativo alla corretta formalizzazione del termine, id est della corretta stipulazione del contratto stesso, stante la necessarietà della forma scritta richiesta ad substantiam (ex multis, cfr. Cass. Civ. Sez. L. 8 giugno 2022, n. 18478).
Nel caso di specie, il rapporto lavorativo risulta dalla scheda anagrafica professionale, che, nel riportare i dati comunicati all'Ispettorato del lavoro dal datore di lavoro, contiene l'indicazione della formalizzazione di due contratti a tempo determinato alle dipendenze dell'impresa convenuta per i periodi da 24 luglio 2018 al 31 gennaio 2019 e dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio
2019 (vd. doc. 1 fascicolo del ricorrente).
L'effettivo svolgimento dell'attività di manovale/muratore edile svolta dal ricorrente alle dipendenze della convenuta nel periodo di tempo indicato nella scheda anagrafica è risultata dimostrata anche sulla base delle testimonianze acquisite in corso di causa.
La teste escussa all'udienza del 9 febbraio 2023, ha riferito che il ricorrente Testimone_1
CP_ ha svolto lavori edile presso la propria abitazione per conto della ditta “per pochi giorni nel
2018”. Ha altresì precisato che il ricorrente ha lavorato anche nell'appartamento a fianco al suo, nel 2018 o 2019.
Il teste , sentito all'udienza del 3 aprile 2024, ha dichiarato di aver lavorato Tes_2
assieme al ricorrente come operaio edile alle dipendenze della ditta convenuta per circa sei mesi almeno tre anni prima della data dell'audizione, e di sapere che il ricorrente già lavorava con la medesima ditta da prima del suo arrivo.
Il teste ha anche riferito che l'attività lavorativa veniva svolta dal lunedì al venerdì, con Tes_2
orario lavorativo compreso tra le ore 7:00 e le ore 17:00 circa, per non più di 8 ore.
Deve, infine, tenersi conto anche della condotta processuale tenuta dal convenuto che, non costituendosi, non ha contestato le avverse allegazioni, né si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, benché regolarmente citato.
pagina 3 di 6 Dagli atti di causa deve dunque evincersi che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta convenuta senza sottoscrivere alcun contratto di lavoro e che solo dalla visione della scheda anagrafica professionale, rilasciata dal centro per l'impiego in data 21 maggio 2019, egli abbia appreso di essere stato assunto con la qualifica di manovale edile con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per i periodi dal 24 luglio 2018 al 31 gennaio
2019 (full time) e dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio 2019 (part time).
Poiché, come da pacifica e non controversa giurisprudenza, il contratto a termine deve essere sottoscritto dalle parti e poiché la forma scritta è richiesta ad substantiam, la sua assenza determina la nullità del termine apposto al medesimo e la conseguente conversione in contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, deve essere disposta la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato tra e la e avente termine iniziale dal 24 Parte_1 Controparte_1
luglio 2018, in contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato, nonché la immediata reimmissione in servizio del ricorrente con inquadramento nel profilo di cui al 1° livello del CCNL per i dipendenti del settore edilizia-aziende artigiane.
Trova inoltre applicazione la regola stabilita dall'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, secondo cui “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966...”.
Compete, dunque, al lavoratore il risarcimento del danno sofferto che, nella specie, si ritiene equo, in considerazione della breve durata dell'intercorso rapporto, determinare nella misura di n.
3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 1,870,39) pari, al lordo delle ritenute di legge, a complessivi euro 5.611,17.
2.2. Parte ricorrente ha altresì dedotto di essere rimasto creditore del saldo della retribuzione del mese di febbraio 2019, per euro 865,39, delle retribuzioni dei mesi di marzo, per euro 1.870,39, aprile, per euro 1.867,39 e maggio 2019, per euro 1.130,73, nonché del TFR, per euro 1.237,35, per un importo totale di euro 6.971,26.
Per la riscossione di tale credito il lavoratore ha ottenuto la concessione di un'ordinanza ex art. 423 c.p.c. alla prima udienza del 2 febbraio 2021.
A tal proposito, considerato che le retribuzioni domandate sono relative a mensilità comprese nel periodo di tempo per cui è stata accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato,
pagina 4 di 6 visti i conteggi in atti e valutati gli importi congrui rispetto alle buste paga prodotte (docc. 3 e 4 fascicolo del ricorrente), deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepirne il corrispondente importo.
Di conseguenza, il convenuto deve essere condannato a pagare in favore del ricorrente l'importo complessivo di euro 6.971,26, al lordo dei contributi previdenziali, oltre rivalutazione e interessi come per legge, a titolo di retribuzione per i mesi di febbraio 2019 (solo saldo), marzo, aprile e maggio 2019, nonché di TFR.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Nel caso di specie i compensi sono liquidati tenendo conto dei parametri medi (cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro full time a tempo determinato intercorso tra le parti in causa, dispone la conversione del predetto contratto in contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato a far tempo dal 24 luglio 2018, con inquadramento nel profilo di cui al 1° livello del CCNL per i dipendenti del settore edilizia-aziende artigiane;
- condanna in qualità di titolare di a reimmettere CP_1 Controparte_1
in servizio nonché al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente e liquidato Parte_1
nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 1870,39 al lordo), per un totale di euro 5.611,17;
- condanna in qualità di titolare di a corrispondere CP_1 Controparte_1
al ricorrente la somma di euro 6.971,26, di cui euro 1.130,73 a titolo di t.f.r., oltre al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
pagina 5 di 6 - condanna la convenuta alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in euro 5.388,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Cagliari, 22 novembre 2024
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 359/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio del difensore avv. Luca Parte_1
Crotta che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 17 luglio 2019, prot. n. 3613/2019,
ricorrente contro
in persona del titolare con sede in Capoterra Controparte_1 CP_1
nella via Tirso n. 72, convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2020, ha dedotto: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ in Controparte_1
maniera continuativa dal 24 luglio 2018 al 20 maggio 2019, inquadrato nel 1° livello del CCNL per i dipendenti del settore edilizia-aziende artigiane, svolgendo le mansioni di manovale secondo l'articolazione oraria dalle ore 7:30 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì;
- di aver lavorato per tutto il periodo compreso tra il 4 luglio 2018 e il 20 maggio 2019 senza soluzione di continuità e senza aver mai sottoscritto alcun contratto;
- che il rapporto, sulla base della scheda anagrafica professionale del ricorrente, risulta essere stato formalizzato mediante due contratti a tempo determinato, il primo avente decorrenza dal 24 luglio 2018 al 31 gennaio 2019, il secondo con decorrenza dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio
2019.
pagina 1 di 6 - di non aver mai ricevuto alcuna copia del contratto di assunzione dal datore di lavoro e di aver quindi appreso della natura a tempo determinato del rapporto lavorativo solo consultando la propria scheda anagrafica professionale.
- di non aver percepito, alla data di cessazione del rapporto lavorativo, il saldo della retribuzione del mese di febbraio 2019 e le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, nonché il t.f.r., per l'importo complessivo totale di euro 6.971,26.
Sulla base di tali premesse di fatto e di diritto, ha concluso domandando la dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato e la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Ha altresì domandato la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 6.971,26 al lordo dei contributi previdenziali, a saldo del debito retributivo composto come in espositiva.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, risultando, pertanto, contumace.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1. Parte ricorrente ha domandato l'accertamento in giudizi della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società convenuta in quanto i contratti a termine, risultanti dalla propria scheda anagrafica professionale, sarebbero affetti da nullità poiché da lui mai sottoscritti né conosciuti.
La materia del contratto di lavoro a tempo determinato è regolata dal d. lgs. n. 81/2015 il quale, all'art. 19, co. 1, dispone che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.
Quanto alla questione della forma dell'apposizione del termine al contratto, l'art. 19, co. 4,
d.lgs. n. 81/2015 stabilisce “con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro
pagina 2 di 6 cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
La norma pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di consegnare al lavoratore l'atto scritto dal quale risulti l'apposizione del termine, proprio perché l'ordinamento considera, quale forma ordinaria di rapporto lavorativo, quello a tempo indeterminato.
Da ciò discende che, qualora il lavoratore agisca in giudizio affermando l'inefficacia o la mancanza del termine apposto al contratto perché non risultante da alcun atto scritto ricevuto dal datore di lavoro, gravi su quest'ultimo l'onere della prova relativo alla corretta formalizzazione del termine, id est della corretta stipulazione del contratto stesso, stante la necessarietà della forma scritta richiesta ad substantiam (ex multis, cfr. Cass. Civ. Sez. L. 8 giugno 2022, n. 18478).
Nel caso di specie, il rapporto lavorativo risulta dalla scheda anagrafica professionale, che, nel riportare i dati comunicati all'Ispettorato del lavoro dal datore di lavoro, contiene l'indicazione della formalizzazione di due contratti a tempo determinato alle dipendenze dell'impresa convenuta per i periodi da 24 luglio 2018 al 31 gennaio 2019 e dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio
2019 (vd. doc. 1 fascicolo del ricorrente).
L'effettivo svolgimento dell'attività di manovale/muratore edile svolta dal ricorrente alle dipendenze della convenuta nel periodo di tempo indicato nella scheda anagrafica è risultata dimostrata anche sulla base delle testimonianze acquisite in corso di causa.
La teste escussa all'udienza del 9 febbraio 2023, ha riferito che il ricorrente Testimone_1
CP_ ha svolto lavori edile presso la propria abitazione per conto della ditta “per pochi giorni nel
2018”. Ha altresì precisato che il ricorrente ha lavorato anche nell'appartamento a fianco al suo, nel 2018 o 2019.
Il teste , sentito all'udienza del 3 aprile 2024, ha dichiarato di aver lavorato Tes_2
assieme al ricorrente come operaio edile alle dipendenze della ditta convenuta per circa sei mesi almeno tre anni prima della data dell'audizione, e di sapere che il ricorrente già lavorava con la medesima ditta da prima del suo arrivo.
Il teste ha anche riferito che l'attività lavorativa veniva svolta dal lunedì al venerdì, con Tes_2
orario lavorativo compreso tra le ore 7:00 e le ore 17:00 circa, per non più di 8 ore.
Deve, infine, tenersi conto anche della condotta processuale tenuta dal convenuto che, non costituendosi, non ha contestato le avverse allegazioni, né si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, benché regolarmente citato.
pagina 3 di 6 Dagli atti di causa deve dunque evincersi che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta convenuta senza sottoscrivere alcun contratto di lavoro e che solo dalla visione della scheda anagrafica professionale, rilasciata dal centro per l'impiego in data 21 maggio 2019, egli abbia appreso di essere stato assunto con la qualifica di manovale edile con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per i periodi dal 24 luglio 2018 al 31 gennaio
2019 (full time) e dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio 2019 (part time).
Poiché, come da pacifica e non controversa giurisprudenza, il contratto a termine deve essere sottoscritto dalle parti e poiché la forma scritta è richiesta ad substantiam, la sua assenza determina la nullità del termine apposto al medesimo e la conseguente conversione in contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, deve essere disposta la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato tra e la e avente termine iniziale dal 24 Parte_1 Controparte_1
luglio 2018, in contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato, nonché la immediata reimmissione in servizio del ricorrente con inquadramento nel profilo di cui al 1° livello del CCNL per i dipendenti del settore edilizia-aziende artigiane.
Trova inoltre applicazione la regola stabilita dall'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015, secondo cui “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966...”.
Compete, dunque, al lavoratore il risarcimento del danno sofferto che, nella specie, si ritiene equo, in considerazione della breve durata dell'intercorso rapporto, determinare nella misura di n.
3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 1,870,39) pari, al lordo delle ritenute di legge, a complessivi euro 5.611,17.
2.2. Parte ricorrente ha altresì dedotto di essere rimasto creditore del saldo della retribuzione del mese di febbraio 2019, per euro 865,39, delle retribuzioni dei mesi di marzo, per euro 1.870,39, aprile, per euro 1.867,39 e maggio 2019, per euro 1.130,73, nonché del TFR, per euro 1.237,35, per un importo totale di euro 6.971,26.
Per la riscossione di tale credito il lavoratore ha ottenuto la concessione di un'ordinanza ex art. 423 c.p.c. alla prima udienza del 2 febbraio 2021.
A tal proposito, considerato che le retribuzioni domandate sono relative a mensilità comprese nel periodo di tempo per cui è stata accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato,
pagina 4 di 6 visti i conteggi in atti e valutati gli importi congrui rispetto alle buste paga prodotte (docc. 3 e 4 fascicolo del ricorrente), deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepirne il corrispondente importo.
Di conseguenza, il convenuto deve essere condannato a pagare in favore del ricorrente l'importo complessivo di euro 6.971,26, al lordo dei contributi previdenziali, oltre rivalutazione e interessi come per legge, a titolo di retribuzione per i mesi di febbraio 2019 (solo saldo), marzo, aprile e maggio 2019, nonché di TFR.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Nel caso di specie i compensi sono liquidati tenendo conto dei parametri medi (cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro full time a tempo determinato intercorso tra le parti in causa, dispone la conversione del predetto contratto in contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato a far tempo dal 24 luglio 2018, con inquadramento nel profilo di cui al 1° livello del CCNL per i dipendenti del settore edilizia-aziende artigiane;
- condanna in qualità di titolare di a reimmettere CP_1 Controparte_1
in servizio nonché al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente e liquidato Parte_1
nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 1870,39 al lordo), per un totale di euro 5.611,17;
- condanna in qualità di titolare di a corrispondere CP_1 Controparte_1
al ricorrente la somma di euro 6.971,26, di cui euro 1.130,73 a titolo di t.f.r., oltre al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
pagina 5 di 6 - condanna la convenuta alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in euro 5.388,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Cagliari, 22 novembre 2024
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6