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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/02/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 902/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 902/2021 R.G., avente a oggetto “disoccupazione agricola”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Aldo Bonaffini;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2021, , premesso di avere svolto l'attività Parte_1 di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta individuale di nel 2020, ha Org_1 adito la presente sede per accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Segnatamente, ha affermato l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell' della CP_1 domanda amministrativa, per avere effettivamente lavorato nell'annualità in oggetto alle dipendenze della ditta individuale agricola indicata.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28 febbraio 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
1 Il ricorso è infondato.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fon0damento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato
a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “ il giudice del merito… non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni
2 altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando
l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004
n. 16585; da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n.
13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile
l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi
o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”
La produzione dell'iscrizione nell'elenco, infatti, costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (cfr. C. Cass. 13877/2012 cit.).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento, sia in mancanza del medesimo (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede
3 l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011
n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico,
CP_ un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n.
13877, cit.).
In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario, invero, che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Alla luce degli esposti principi, appare evidente come il ricorso, già in punto di allegazione, sia carente delle indicazioni degli indici della subordinazione sin qui enucleati.
Innanzitutto, occorre evidenziare che il ricorso appare generico, non avendo il ricorrente allegato con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, gli elementi, c.d. “sintomatici”, che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto e avendo solo genericamente affermato di avere prestato attività lavorativa a tempo determinato presso la ditta di nel periodo indicato in atti, con qualifica di operario agricolo. Org_1
In particolare, parte attrice non ha neppure specificato quali erano i giorni di lavoro fissati e il concreto orario giornaliero di lavoro osservato, quali conseguenze si verificavano o erano previste in caso di violazione dell'orario di lavoro. Nemmeno è indicato il soggetto che avrebbe dettato le direttive medesime.
Nei capitoli della prova testimoniale formulati, infatti, non sono neppure indicati gli specifici giorni e gli specifici orari giornalieri in cui la predetta attività è stata svolta, sicché appare in nuce non dimostrabile la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (cfr. C.
Cass. 26986/2009 cit., in merito alla necessità che il potere direttivo e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato si manifesti con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività).
4 Assume carattere decisivo, poi, l'inconsistenza del capitolo di prova teso a provare l'onerosità della prestazione (cfr. capp. 3 del ricorso).
Invero, la domanda ha ad oggetto la circostanza che la retribuzione giornaliera sia stata quella risultante dalle buste paga che si dovrebbero porre in visione al testimone. In primo luogo, il fatto che non venga indicata - non solo nel capitolato di prova, ma anche nel corpo del ricorso - una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure la stessa ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'ha mai percepita e che non l'ha mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze dell'asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione al teste della busta paga, contenente gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivale a suggerirgli la risposta ad una domanda cui, da solo, evidentemente, non saprebbe rispondere. Tale incongruenza risulta eclatante considerando che i testi dedotti sono colleghi di lavoro e braccianti agricoli al pari della ricorrente, per cui dovrebbero ben sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi svolgeva le loro stesse mansioni.
Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi (cfr. in tal senso Corte
d'Appello di Caltanissetta del 12 aprile 2023, r.g. 286/2022).
Inoltre, la produzione delle buste paga non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale.
In generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la documentazione di CP_1
formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Non può indurre a un esito diverso nemmeno la produzione dei verbali di accertamento dell' n. 2020005798/DDL e n. 2021O01890/DDL. CP_1
Invero, con il primo, l'ente previdenziale ha provveduto a disconoscere l'attività di lavoro prestata dai dipendenti in favore di valutando l'inesistenza dell'azienda stessa. Org_1
Mentre, con il secondo, sono stati riconosciuti in capo a i suddetti rapporti di Parte_2
lavoro subordinato, ma quello del ricorrente soltanto limitatamente al 2019 e non anche per il 2020.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, poiché privo di idoneo corredo probatorio, e va pertanto rigettato.
5
3. Spese.
Stante la dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite nei rapporti con l' devono dichiararsi irripetibili. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall'
Gela, 28 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro
Vicenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 902/2021 R.G., avente a oggetto “disoccupazione agricola”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Aldo Bonaffini;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2021, , premesso di avere svolto l'attività Parte_1 di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta individuale di nel 2020, ha Org_1 adito la presente sede per accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Segnatamente, ha affermato l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell' della CP_1 domanda amministrativa, per avere effettivamente lavorato nell'annualità in oggetto alle dipendenze della ditta individuale agricola indicata.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28 febbraio 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
1 Il ricorso è infondato.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fon0damento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato
a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “ il giudice del merito… non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni
2 altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando
l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004
n. 16585; da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n.
13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile
l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi
o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”
La produzione dell'iscrizione nell'elenco, infatti, costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (cfr. C. Cass. 13877/2012 cit.).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento, sia in mancanza del medesimo (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede
3 l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011
n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico,
CP_ un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n.
13877, cit.).
In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario, invero, che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Alla luce degli esposti principi, appare evidente come il ricorso, già in punto di allegazione, sia carente delle indicazioni degli indici della subordinazione sin qui enucleati.
Innanzitutto, occorre evidenziare che il ricorso appare generico, non avendo il ricorrente allegato con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, gli elementi, c.d. “sintomatici”, che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto e avendo solo genericamente affermato di avere prestato attività lavorativa a tempo determinato presso la ditta di nel periodo indicato in atti, con qualifica di operario agricolo. Org_1
In particolare, parte attrice non ha neppure specificato quali erano i giorni di lavoro fissati e il concreto orario giornaliero di lavoro osservato, quali conseguenze si verificavano o erano previste in caso di violazione dell'orario di lavoro. Nemmeno è indicato il soggetto che avrebbe dettato le direttive medesime.
Nei capitoli della prova testimoniale formulati, infatti, non sono neppure indicati gli specifici giorni e gli specifici orari giornalieri in cui la predetta attività è stata svolta, sicché appare in nuce non dimostrabile la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (cfr. C.
Cass. 26986/2009 cit., in merito alla necessità che il potere direttivo e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato si manifesti con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività).
4 Assume carattere decisivo, poi, l'inconsistenza del capitolo di prova teso a provare l'onerosità della prestazione (cfr. capp. 3 del ricorso).
Invero, la domanda ha ad oggetto la circostanza che la retribuzione giornaliera sia stata quella risultante dalle buste paga che si dovrebbero porre in visione al testimone. In primo luogo, il fatto che non venga indicata - non solo nel capitolato di prova, ma anche nel corpo del ricorso - una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure la stessa ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'ha mai percepita e che non l'ha mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze dell'asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione al teste della busta paga, contenente gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivale a suggerirgli la risposta ad una domanda cui, da solo, evidentemente, non saprebbe rispondere. Tale incongruenza risulta eclatante considerando che i testi dedotti sono colleghi di lavoro e braccianti agricoli al pari della ricorrente, per cui dovrebbero ben sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi svolgeva le loro stesse mansioni.
Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi (cfr. in tal senso Corte
d'Appello di Caltanissetta del 12 aprile 2023, r.g. 286/2022).
Inoltre, la produzione delle buste paga non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale.
In generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la documentazione di CP_1
formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Non può indurre a un esito diverso nemmeno la produzione dei verbali di accertamento dell' n. 2020005798/DDL e n. 2021O01890/DDL. CP_1
Invero, con il primo, l'ente previdenziale ha provveduto a disconoscere l'attività di lavoro prestata dai dipendenti in favore di valutando l'inesistenza dell'azienda stessa. Org_1
Mentre, con il secondo, sono stati riconosciuti in capo a i suddetti rapporti di Parte_2
lavoro subordinato, ma quello del ricorrente soltanto limitatamente al 2019 e non anche per il 2020.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, poiché privo di idoneo corredo probatorio, e va pertanto rigettato.
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3. Spese.
Stante la dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite nei rapporti con l' devono dichiararsi irripetibili. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall'
Gela, 28 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro
Vicenzo Accardo
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