Decreto presidenziale 14 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01582/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2022, proposto da
NS LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Filippo Zaffarana, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vincenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 143/2022 del 19/09/2022 (notificata il 26/09/2022) con la quale il Comune di San Vincenzo, in persona del Responsabile U.O.A. Assetto del Territorio ordinava “al sig. NS LI, in qualità di proprietario dell’immobile in questione, il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione/ripristino di: - impianti, arredi, condizionatori, tendaggi, divano e quant’altro necessario a riportare il garage all’uso concessionato”;
- della comunicazione di avvio del procedimento art. 7 l. n. 241/90 s.m. e i. “Procedimento per l’adozione dei provvedimenti, presso il complesso denominato “Castel del Mare” ex girarrosto, in San Vincenzo (LI), Via A. Volta n. 9” del 15/06/2022 del Comune di San Vincenzo (prot. n. 16990/2022);
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. NS LI, premesso: 1) di essere proprietario dell’immobile (e dell’annessa autorimessa) facente parte del complesso edilizio “Casteldelmare” sito in San Vincenzo; 2) che il predetto comune, dopo avergli contestato la presenza nel locale garage di un condizionatore, di arredi, impianti e finiture di pregio ai fini abitativi del locale oltre che la diversa disposizione della scala rispetto agli elaborati dello stato finale, ha ritenuto che la superficie del locale pertinenziale sia stata trasformata in SUL mediante mutamento di destinazione d’uso con opere e ha ordinato il ripristino dello status quo ante. Tutto ciò premesso il Sig. LI impugna l’ordine di ripristino per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che le contestazioni poste alla base della ordinanza impugnata erano state già oggetto di un precedente procedimento sanzionatorio che il Comune aveva aperto nel 2021 e poi archiviato ritenendo che le presunte opere abusive sarebbero state prive di rilevanza edilizia.
La censura è priva di fondamento atteso che le opere oggetto del procedimento del 2021 consistevano in arredi collocati all’esterno della autorimessa ed erano, quindi, del tutto diverse da quelle di cui con il provvedimento oggi impugnato è stata ordinata la eliminazione.
Secondo il Sig. LI, inoltre, la presenza di un condizionatore nel locale garage non assumerebbe alcuna rilevanza edilizia e, comunque, non risulterebbe idonea a determinarne la trasformazione della destinazione d’uso che dovrebbe desumersi da elementi di carattere oggettivo e non dalla semplice modalità di utilizzazione dello stesso.
Anche tale censura è senza fondamento.
A parte il fatto che anche un mutamento d’uso meramente funzionale può assumere rilevanza edilizia quando determini un utilizzo abitativo di superfici accessorie, nel caso di specie all’elemento funzionale desumibile dalla presenza di arredi si uniscono elementi strutturali come la presenza dell’impianto di condizionamento e la piastrellatura del pavimento che hanno reso oggettivamente idoneo il locale all’uso abitativo.
A ciò si aggiunga che gli elementi che determinano il mutamento della destinazione d’suo se considerati singolarmente possono essere anche irrilevanti sotto il profilo edilizio ma lo diventano se considerati nel loro complesso in relazione al risultato a cui danno luogo, risultato che, nel caso di specie, come emerge dalle fotografie prodotte in atti, è quello della trasformazione della autorimessa in un locale abitativo collegato con l’appartamento posto al piano superiore mediante una scala.
Il precedente del giudice amministrativo di appello citato nel ricorso (Cons. Stato, IV, 6905/2018) non conforta le tesi sostenute dal Sig. LI atteso che si riferisce ad una fattispecie concreta completamente diversa da quella oggetto di causa nella quale il locale accessorio di cui era stata contestata la trasformazione era utilizzato come mero deposito di mobilio e non era collegato direttamente all'appartamento sottostante potendosi accedere ad esso solo dall’esterno.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO