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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49106/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49106/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI GUIDO Parte_1 C.F._1
( ), elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 17 20135 MILANO C.F._2 presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIVISONNO Controparte_1 C.F._3 MARIACRISTINA e dell'avv. PACE YLLI ( ), elettivamente domiciliato in C.F._4
ROMA VIA DELLA GIULIANA 101 presso i difensori
CONVENUTO
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO
contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 7.12.2021 conviene in giudizio in proprio e Parte_1 Controparte_1
quale titolare della testata Studio DI e OV Moscagiuro, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della pubblicazione dell'articolo “Lo stalking giudiziario”.
Si costituisce in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione e contestando nel Controparte_1
merito le pretese attoree.
Lo ritualmente citato e non si sono costituiti in giudizio. CP_2 Controparte_3
L'atto di citazione non è stato notificato nei confronti del secondo.
***
La prima parte dell'atto di citazione tratta vicende personali del convenuto , non rilevanti ai CP_3
fini della decisione della controversia.
Oggetto di discussione è l'articolo dal Titolo “Lo stalking giudiziario”, pubblicato on line dallo CP_2
a firma di .
[...] Controparte_3
La prima parte dell'articolo mette in evidenza come si stia realizzando “un modo del tutto particolare di mettere in atto delle vere e proprie persecuzioni, vendette, molestie e quant'altro, che si materializzano nelle aule dei Tribunali”; è pertanto nata una nuova figura di reato chiamata “stalking giudiziario”; richiama un proposito il contenuto di una sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP presso il
Tribunale di Taranto, che evidenziava l'adozione di “azioni giudiziarie anche quando non vi è assolutamente legittimità”; descrive situazioni in cui, a suo giudizio, lo stalker “si descriva falsamente come vittima e presenti delle denunce contro la vera parte offesa”. Si tratta di una descrizione generica di fatti senza alcun riferimento personale all'odierno attore;
l'unico dato specifico è quello relativo alla decisione del GIP di Taranto, nella quale però non vi sono riferimenti a nominativi specifici.
L'autore dell'articolo prosegue evidenziando come, a suo giudizio, la legislazione italiana non punisca in modo adeguato lo stalking giudiziario, sottolineando i riflessi negativi di tale situazione. Si tratta del legittimo esercizio del diritto di critica e di manifestazione del proprio pensiero, anche in questo caso espresso senza riferimenti all'attore.
Auspica quindi che sia risarcito il danno causato da chi si avvale di questa tecnica processuale, che deve essere scoraggiata e “che la classe politica italiana presti la dovuta attenzione al problema e rediga pagina 2 di 4 una proposta di legge per dar vita ad un'autonoma forma di reato ben stigmatizzata e più gravemente sanzionata”.
Ciò premesso, aggiunge: “Proprio in tale contesto nell'estate del 2020, il Tribunale di Monza ha emesso la prima condanna per Stalking Giudiziario, a 4 anni di reclusione ed a 5 anni di interdizione della professione forense. A farne le spese è stato un avvocato del luogo che si è reso colpevole di aver intentato più di 200 cause divise fra civili e penali nei confronti di un suo ex assistito reo di aver voluto rompere la collaborazione professionale con il predetto legale”.
Si rileva in proposito che anche tale parte dell'articolo non nomina l'attore. Non sono stati prodotti documenti dai quali si possa desumere il grado di diffusione che l'articolo, pubblicato on line, ha avuto, né se vi siano lettori che abbiano individuato il soggetto di riferimento e che abbiano, eventualmente, a loro volta commentato on line la notizia fornita.
Nessun giudizio può essere formulato in merito al numero di cause intentate e oggetto di valutazione in sede penale, diversamente quantificato dall'attore e nell'articolo oggetto di doglianza, non essendo state prodotte le decisioni giudiziarie ad esse pertinenti;
la corretta quantificazione delle stesse non integra peraltro un profilo in sé decisivo nella presente controversia.
La parte dell'articolo oggetto di censura da parte dell'attore si inquadra nel più ampio esercizio del diritto di critica esercitato dall'autore dell'articolo con riferimento alle premesse dallo stesso svolte in tema di necessità di una più incisiva tutela giudiziaria con riferimento al reato definito di “stalking giudiziario”.
Nessuna valenza probatoria può essere attribuita ai documenti prodotti dall'attore con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., sia perché non è stata tempestivamente – né successivamente – allegata una spiegazione in merito alla loro rilevanza, sia perché in ogni caso ininfluenti rispetto alla valutazione sul corretto esercizio del diritto di critica da parte dell'autore dell'articolo.
Nessun vizio può essere inoltre configurato con riferimento alla continenza espressiva, in relazione alla quale non si ravvisa alcun profilo di criticità.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attore.
Le decisioni in tema di spese processuali, con riferimento a unico convenuto Controparte_1
costituito, seguono il principio della soccombenza, tenendo conto del valore della causa.
pagina 3 di 4 La mancata esecuzione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di Controparte_3
determina il giudizio di improcedibilità delle domande formulate nei suoi confronti.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito dell'ammissibile dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
2) Dichiara improcedibile l'azione di nei confronti di . Parte_1 Controparte_3
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49106/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI GUIDO Parte_1 C.F._1
( ), elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 17 20135 MILANO C.F._2 presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIVISONNO Controparte_1 C.F._3 MARIACRISTINA e dell'avv. PACE YLLI ( ), elettivamente domiciliato in C.F._4
ROMA VIA DELLA GIULIANA 101 presso i difensori
CONVENUTO
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO
contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 7.12.2021 conviene in giudizio in proprio e Parte_1 Controparte_1
quale titolare della testata Studio DI e OV Moscagiuro, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della pubblicazione dell'articolo “Lo stalking giudiziario”.
Si costituisce in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione e contestando nel Controparte_1
merito le pretese attoree.
Lo ritualmente citato e non si sono costituiti in giudizio. CP_2 Controparte_3
L'atto di citazione non è stato notificato nei confronti del secondo.
***
La prima parte dell'atto di citazione tratta vicende personali del convenuto , non rilevanti ai CP_3
fini della decisione della controversia.
Oggetto di discussione è l'articolo dal Titolo “Lo stalking giudiziario”, pubblicato on line dallo CP_2
a firma di .
[...] Controparte_3
La prima parte dell'articolo mette in evidenza come si stia realizzando “un modo del tutto particolare di mettere in atto delle vere e proprie persecuzioni, vendette, molestie e quant'altro, che si materializzano nelle aule dei Tribunali”; è pertanto nata una nuova figura di reato chiamata “stalking giudiziario”; richiama un proposito il contenuto di una sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP presso il
Tribunale di Taranto, che evidenziava l'adozione di “azioni giudiziarie anche quando non vi è assolutamente legittimità”; descrive situazioni in cui, a suo giudizio, lo stalker “si descriva falsamente come vittima e presenti delle denunce contro la vera parte offesa”. Si tratta di una descrizione generica di fatti senza alcun riferimento personale all'odierno attore;
l'unico dato specifico è quello relativo alla decisione del GIP di Taranto, nella quale però non vi sono riferimenti a nominativi specifici.
L'autore dell'articolo prosegue evidenziando come, a suo giudizio, la legislazione italiana non punisca in modo adeguato lo stalking giudiziario, sottolineando i riflessi negativi di tale situazione. Si tratta del legittimo esercizio del diritto di critica e di manifestazione del proprio pensiero, anche in questo caso espresso senza riferimenti all'attore.
Auspica quindi che sia risarcito il danno causato da chi si avvale di questa tecnica processuale, che deve essere scoraggiata e “che la classe politica italiana presti la dovuta attenzione al problema e rediga pagina 2 di 4 una proposta di legge per dar vita ad un'autonoma forma di reato ben stigmatizzata e più gravemente sanzionata”.
Ciò premesso, aggiunge: “Proprio in tale contesto nell'estate del 2020, il Tribunale di Monza ha emesso la prima condanna per Stalking Giudiziario, a 4 anni di reclusione ed a 5 anni di interdizione della professione forense. A farne le spese è stato un avvocato del luogo che si è reso colpevole di aver intentato più di 200 cause divise fra civili e penali nei confronti di un suo ex assistito reo di aver voluto rompere la collaborazione professionale con il predetto legale”.
Si rileva in proposito che anche tale parte dell'articolo non nomina l'attore. Non sono stati prodotti documenti dai quali si possa desumere il grado di diffusione che l'articolo, pubblicato on line, ha avuto, né se vi siano lettori che abbiano individuato il soggetto di riferimento e che abbiano, eventualmente, a loro volta commentato on line la notizia fornita.
Nessun giudizio può essere formulato in merito al numero di cause intentate e oggetto di valutazione in sede penale, diversamente quantificato dall'attore e nell'articolo oggetto di doglianza, non essendo state prodotte le decisioni giudiziarie ad esse pertinenti;
la corretta quantificazione delle stesse non integra peraltro un profilo in sé decisivo nella presente controversia.
La parte dell'articolo oggetto di censura da parte dell'attore si inquadra nel più ampio esercizio del diritto di critica esercitato dall'autore dell'articolo con riferimento alle premesse dallo stesso svolte in tema di necessità di una più incisiva tutela giudiziaria con riferimento al reato definito di “stalking giudiziario”.
Nessuna valenza probatoria può essere attribuita ai documenti prodotti dall'attore con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., sia perché non è stata tempestivamente – né successivamente – allegata una spiegazione in merito alla loro rilevanza, sia perché in ogni caso ininfluenti rispetto alla valutazione sul corretto esercizio del diritto di critica da parte dell'autore dell'articolo.
Nessun vizio può essere inoltre configurato con riferimento alla continenza espressiva, in relazione alla quale non si ravvisa alcun profilo di criticità.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attore.
Le decisioni in tema di spese processuali, con riferimento a unico convenuto Controparte_1
costituito, seguono il principio della soccombenza, tenendo conto del valore della causa.
pagina 3 di 4 La mancata esecuzione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di Controparte_3
determina il giudizio di improcedibilità delle domande formulate nei suoi confronti.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito dell'ammissibile dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
2) Dichiara improcedibile l'azione di nei confronti di . Parte_1 Controparte_3
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 4 di 4