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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2481 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “Lesione personale”, introitata per la decisione secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 15.12.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 27.03.1996, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
Macrì, attore
E
(P. IVA: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Giovanna Margherita Cusumano e Saveria Cusumano, convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), nato a [...] CP_2 C.F._2
SC (RC) il 02.01.1965, convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 15.12.2025
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
la e , quest'ultimo quale Controparte_3 CP_2
proprietario e conducente della Fiat Panda targata TA398846, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data
15.01.2017, alle ore 15:00 circa, nei pressi della propria abitazione, segnatamente in via Flavioli VI vico (all'altezza del civico 12), Solano
Superiore di SC (RC).
Con riguardo alle modalità dell'incidente, l'attore ha assunto che, nelle circostanze di luogo e di tempo anzidette, dopo aver completato il montaggio della catena da neve sulla ruota anteriore sinistra dell'autovettura Fiat Panda di proprietà del padre, si accingeva a montare la catena sulla ruota anteriore destra, quando il genitore, non avvedendosi che l'operazione non era stata ancora ultimata, avrebbe messo in moto il veicolo, provocandone l'improvviso movimento, in conseguenza del quale la catena si sarebbe rotta e un suo frammento metallico lo avrebbe colpito all'occhio destro, cagionandogli lesioni personali.
L'istante ha dedotto, altresì:
-che la strada risultava innevata (avendo nevicato il giorno del sinistro e quello precedente);
-che, dopo l'accaduto, è stato trasportato al Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove gli è stata diagnosticata “una vasta lacerazione congiuntivale inferiore”, con conseguente ricovero presso il medesimo nosocomio;
-che in data 16.01.2017 è stato dimesso con diagnosi di “rottura corda tendinea ed intervento chirurgico”;
2 -che, successivamente, in data 18.01.2017, è stato ricoverato presso l'Area di Patologia Orbito-Palpebrale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria 'Federico II' di Napoli, ove gli è stato diagnosticato un
“trauma bulbare con disinserzione del muscolo retto inferiore”;
-che lo stesso giorno del ricovero, per la gravità delle condizioni cliniche, è stato sottoposto a intervento chirurgico di “orbitotomia inferiore trans-congiuntivale OD”;
-che in data 24.01.2017 è stato nuovamente sottoposto a intervento chirurgico di “orbitotomia inferiore OD”;
-che in data 16.02.2017 è stata accertata una “ipofunzione del retto inferiore con diplopia in inferoversione”;
-che in data 28.04.2017 si è reso necessario un nuovo ricovero presso l'Area di Patologia Orbito-Palpebrale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria “Federico II”, con diagnosi di ingresso di “OD neoformazione congiuntivale”;
-che in data 09.05.2017 la visita oculistica ha evidenziato una “diplopia nello sguardo in basso”;
-che in data 14.09.2017 è stata diagnosticata una “ipofunzione del retto inferiore occhio destro, diplopia in basso e nelle estreme posizioni di sguardo”;
-che nella visita di controllo del 25.09.2017 sono stati certificati “esiti di intervento riparativo di lacerazione post traumatica del reto inferiore
Odx…allo stato persiste ipofunzione del retto inferiore con diplopia nello sguardo in basso e nelle estreme lateroversioni”;
-che dal consulente medico-legale di parte, dott. è stata Persona_1
diagnosticata una “lesione traumatica del muscolo retto inferiore e
3 dell'obliquo inferiore, trattate chirurgicamente, con residua diplopia nello sguardo in basso e nelle lateroversioni”;
-che dal sinistro sono derivati postumi determinati dal CTP nei seguenti termini: «14/25 punti per sofferenza morale temporanea e 7/25 di sofferenza morale consolidata, con un danno biologico permanente nella misura del 16-17%, gg. 8di ITT al 100%, gg.60 di ITP al 50%, gg.60 di
ITP al 25%. Giorni di inabilita e “bonus” in caso di sottoposizione ad intervento chirurgico (3)»;
-che a nulla sono valse le note di diffida e messa in mora trasmesse alla società assicuratrice, né tantomeno ha sortito effetto l'invito alla negoziazione assistita notificato alla compagnia ed al responsabile civile.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare che
l'incidente…va imputato in via totale ed esclusiva a , CP_2
conducente e proprietario della Fiat Panda tg. TA 398846 assicurata con per i rischi RC auto”; per l'effetto, di Controparte_3
“condannare in solido e in pers. CP_2 Controparte_3
leg. rappr. pro temp., al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma di €83.670,75 per giorni di inabilità, danno biologico, danno non patrimoniale per sofferenza soggettiva, spese mediche…con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme liquidande computati al tasso legale e decorrenti dalla data dell'incidente (15.1.2017) alla data della notifica della domanda giudiziale; di condannare - ritenuta la mancata adesione all'invito di negoziazione - in solido, i convenuti anche al pagamento degli ulteriori interessi, pari al saggio previsto dalla legislazione speciale (art. 17 Legge 162 del 10.11.2014) relativo al ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, dalla data di notifica della domanda giudiziale al soddisfo;
di condannare, infine, i convenuti al pagamento di
4 spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
§2. Si è costituita in giudizio la Controparte_3
contestando la domanda risarcitoria sia in ordine all'an debeatur che al quantum debeatur.
In particolare, si legge nella comparsa di costituzione e risposta:
-che l'azione giudiziaria promossa da è “sfornita di Parte_1
qualsiasi elemento probatorio”;
-che la ricostruzione della dinamica del sinistro, come descritta nell'atto di citazione, è generica, lacunosa e inverosimile;
-che, in particolare, “risulta difficilmente credibile che il sig.
[...]
- padre dell'attore - abbia potuto improvvisamente mettere in CP_2
marcia l'autovettura pur essendo perfettamente a conoscenza della circostanza che il figlio stesse effettuando le operazioni di montaggio delle catene da neve”;
-che dalle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti in fase stragiudiziale risulta che il padre era lì proprio per aiutarlo, il che rende ancora più illogico il comportamento descritto;
-che appare del tutto inverosimile che la rottura della catena da neve, nelle modalità descritte, abbia potuto causare una lesione all'occhio senza arrecare, al contempo, alcuna conseguenza agli arti superiori;
-che, in ogni caso, emerge un'evidente imprudenza nella condotta dell'attore, il quale avrebbe dovuto accertarsi che il veicolo fosse spento prima di proseguire nelle operazioni di montaggio delle catene da neve e, anche solo percependo il motore acceso, avrebbe dovuto porsi in posizione di sicurezza rispetto al mezzo;
5 -che la compagnia di assicurazioni, al fine di verificare la veridicità del sinistro e ricostruirne le modalità, ha disposto specifici accertamenti tramite la propria agenzia investigativa fiduciaria ( Controparte_4
, accertamenti dai quali è emerso che, in data 13.12.2016, ossia
[...]
quindici giorni prima del sinistro oggetto di causa, l'attore si era reso responsabile di un diverso incidente, successivamente indennizzato dalla compagnia Controparte_5
-che, inoltre, dagli ulteriori accertamenti effettuati dalla Octo Telematics
Italia S.r.l., relativi al dispositivo satellitare installato sull'autovettura Fiat
Panda di proprietà di , è emerso che, in data 15.01.2017, CP_2
«alle ore 15.11.41 l'autovettura…risultava in “accensione” e percorreva 0 metri, alle ore 15.20.30 risultava essere “in moto” e percorreva 2.000 metri, per poi trovarsi in modalità di “spegnimento” alle ore 15.23.52 con
0 metri»;
-che, alla luce dei suddetti dati e della dichiarazione spontanea resa in sede stragiudiziale dallo stesso attore, il quale ha riferito di essere stato trasportato immediatamente dopo l'incidente al Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria a bordo di un diverso veicolo (Skoda
Fabia tg. CZ321MC) condotto da unitamente al padre Persona_2
( ), risulta lecito domandarsi chi e per quale ragione abbia CP_2
condotto, pochi minuti dopo l'asserito sinistro, la Fiat Panda per il tragitto di 2.000 metri rilevato dal dispositivo satellitare;
-che appare peraltro del tutto inverosimile che il veicolo abbia potuto muoversi regolarmente con l'unica catena da neve montata sulla ruota anteriore sinistra;
-che a ciò si aggiunge l'assenza di qualsivoglia intervento da parte delle
Forze dell'Ordine o del servizio di emergenza sanitaria 118, sebbene
6 l'attore assuma di aver riportato un danno biologico di rilevante entità, pari al 16-17%;
-che tali incongruenze e omissioni rendono la narrazione dei fatti priva di attendibilità e la richiesta risarcitoria destituita di ogni fondamento;
-che, pertanto, la ha correttamente Controparte_3
rigettato la richiesta di risarcimento;
-che, in ogni caso, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'effettivo verificarsi del sinistro, la dinamica dello stesso, nonché la sussistenza di un nesso causale tra l'evento e le lesioni denunciate;
-che l'istante deve anche provare di avere, a sua volta, mantenuto una condotta prudente,
-che, nel caso di specie, risulta evidente come l'attore abbia posto in essere un comportamento imprudente e negligente e che, pertanto, “la causa unica e diretta del presunto sinistro, se realmente verificatosi (cosa che si nega energicamente), sia, in realtà, ascrivibile alla di lui imprudente ed imprevedibile condotta”;
-che, comunque, anche qualora non fosse riconosciuta una responsabilità esclusiva dell'attore, la sua condotta risulterebbe causalmente concorrente ai sensi dell'art. 2054 c.c.;
-che, con riferimento al quantum debeatur, la quantificazione dei danni alla persona formulata nell'atto di citazione risulta manifestamente esagerata e priva di riscontro probatorio;
-che, infine, la richiesta di condanna della compagnia al pagamento degli interessi di mora ex D.lgs. n, 231/2002 deve ritenersi infondata, poiché la mancata adesione all'invito di negoziazione assistita non può qualificarsi quale comportamento ingiustificato, avendo la Controparte_3
tempestivamente svolto tutti gli accertamenti istruttori del caso, dai
[...]
7 quali è emersa l'infondatezza della pretesa risarcitoria, con conseguente legittimità del rigetto della richiesta e del mancato accesso alla procedura di negoziazione.
Ha, allora, concluso chiedendo, in via principale, di “rigettare tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in quanto infondate in fatto e diritto”; in subordine e nell'ipotesi di accertamento di responsabilità e condanna della resistente di “riconoscere, anche Controparte_1
al sig. una preponderante percentuale di responsabilità e, Parte_1
in ogni caso, ridurre la richiesta risarcitoria nei limiti di equità e giustizia”, con vittoria delle spese e competenze difensive.
§3. È rimasto, invece, contumace , pur se ritualmente CP_2
citato in giudizio.
§4. La causa, istruita con la documentazione in atti e mediante l'assunzione di prova per testi, è stata introitata per la decisione all'udienza del 15.12.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§5. La domanda risarcitoria formulata da è infondata. Parte_1
§5.1- Il sinistro per cui è causa, come già esposto, vede coinvolta l'autovettura Fiat Panda targata TA398846, di proprietà di , CP_2
nonché il figlio che assume di aver riportato lesioni Parte_1
all'occhio destro da un frammento di catena da neve staccatosi durante le operazioni di montaggio della stessa a seguito dell'improvvisa partenza del veicolo alla guida del quale c'era il padre.
Al riguardo, è bene premettere, in linea di diritto, che l'investimento di un pedone costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Trova pertanto applicazione la regola di giudizio di cui al comma 1° dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza
8 guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E' jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente del veicolo investitore si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. civ. n. 4551 del 2017, ord.; Cass. civ.
n. 5819 del 2019, ord.; Cass. civ. n. 9856 del 2022).
Ad ogni modo, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, comma l, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cass. civ. n. 17985 del 2020, ord.), nel senso che, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227, comma l, c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Cass. civ. n. 10608 del 2010 e Cass. civ. n. 1135 del 2015).
In altre parole, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa. Ne discende che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un
9 concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone;
ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. civ. n. 24472 del 2014).
È quindi compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. civ. n.
399 del 2013).
Ciò premesso, resta fermo tuttavia - in ossequio alla regola generale sancita dall'art. 2697 c.c. - che chi agisce in giudizio ha l'onere di fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, consistenti, nella specie, nella dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro con le modalità descritte, nella prova dei danni e della riconducibilità causale al sinistro medesimo (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 15089 del 2015).
Solo una volta assolto tale onere può operare la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dal citato art. 2054, comma 1,
c.c.
§5.2- In applicazione di tali coordinate, va rilevato che nella fattispecie in esame l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio che era tenuto ad assolvere, non sussistendo elementi di prova idonei a sorreggere la domanda formulata.
Deve, infatti, mettersi in evidenza che, anzitutto, sul piano documentale, non sono stati prodotti rilievi fotografici inerenti allo stato dei luoghi e che
10 non sono state chiamate le Autorità competenti per i rilievi del caso, di talché non vi è alcun verbale sulla dinamica del sinistro.
Non appaiono, inoltre, determinanti gli esiti della prova testimoniale assunta in giudizio.
In particolare, il teste escusso all'udienza Persona_2
del 20.04.2023, ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa, poiché io abito lì vicino, proprio di fronte, ero sulla porta d'ingresso della mia abitazione e ho visto l'accaduto a quattro/cinque metri di distanza…Confermo che il
15.1.2017, verso le ore 15.00, davanti il piazzale dell'abitazione di
[...]
, in Solano Superiore di SC, ho visto che dopo CP_2 Parte_1
avere montato la catena da neve sulla ruota anteriore sinistra della Fiat
Panda, si accingeva a montare quella destra…La notte precedente aveva nevicato…OM padre di , alla guida della Fiat Panda, Pt_1 CP_2
non avvedendosi del figlio che non aveva finito di montare tale ultima catena, è partito con la macchina…Ho visto che si teneva Parte_1
con la mano l'occhio destro sanguinante…Sono sceso sotto dalla mia abitazione e ho visto che il gancio di sicurezza della catena era attaccato nella palpebra inferiore dell'occhio destro di catene Persona_3
dopo l'incidente le ho viste montate sulle ruote, ma non so se dopo la macchina è partita poiché io sono andato a prendere la mia macchina per prestare soccorso…OM era davanti alla ruota, e quindi a Pt_1
fianco della macchina, intento a montare la catena. La macchina, partendo ha fatto un sobbalzo in avanti e non c'è stato contatto fisico tra
l'autovettura e il danneggiato”.
Orbene, tale deposizione, resa dall'unico teste asseritamente presente al sinistro, non consente di ritenere provata la dinamica dell'incidente così come descritta nell'atto di citazione.
11 Va, invero, rimarcato che nella descrizione del fatto fornita da Per_2
non vi è alcun riferimento ad un'osservazione diretta del
[...]
momento in cui la scheggia o il frammento di catena avrebbe colpito l'occhio dell'attore. Tale circostanza rende la deposizione inidonea a fornire una ricostruzione causale attendibile del sinistro, poiché si fonda su percezioni successive e non su un effettivo riscontro dell'evento lesivo.
A ciò deve aggiungersi che, avendo il teste dichiarato che dopo il sinistro ha visto le catene montate sull'autovettura, non è dato comprendere chi avrebbe provveduto a montare l'altra catena sulla Fiat Panda nei momenti verosimilmente concitati seguiti all'incidente, a fortiori tenuto conto che è stato con il veicolo di sua proprietà, a trasportare Persona_2
l'istante, unitamente al padre, al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria.
A ciò deve aggiungersi che l'incidente (stando all'assunto di
[...]
, sarebbe avvenuto intorno alle ore 15.00 e che dal report crash (in Pt_1
sé non contestato) si evince che il giorno 15.01.2017, alle ore 15.11.41,
l'autovettura Fiat Panda risultava in “accensione” e percorreva 0 metri e alle ore 15.20.30 risultava essere “in moto” e percorreva 2.000 metri, per poi trovarsi in modalità di “spegnimento” alle ore 15.23.52 con 0 metri, e che tali esiti non appaiono “giustificati” dalle generiche dichiarazioni della teste (sorella dell'attore e figlia del convenuto), che ha Tes_1
riferito (senza offrire orari precisi) che, dopo che il padre le ha “comunicato dell'incidente”, ha preso l'autovettura Fiat Panda ed è andata a prendere la madre che si trovava dalla NA a Solano Superiore, che “il tragitto comprende una salita e qualche curva…” e che normalmente per arrivare a casa della NA (che non sa dire in che via abita) “si impiega all'incirca
15 minuti quando le condizioni metereologiche sono buone altrimenti il
12 tempo è maggiore” (ma non sa “dire quanto”), il che tuttavia non è compatibile con i dati suddetti.
In conclusione, l'intero quadro probatorio, così come analizzato nel suo complesso, non consente di ritenere adeguatamente dimostrato l'evento dedotto nell'atto di citazione, il che rende superflua, in quanto meramente esplorativa, la CTU medico-legale invocata dall'attore.
La domanda spiegata da deve essere, pertanto, rigettata. Parte_1
§6. Atteso l'esito della lite, l'attore, soccombente, deve essere condannato a rifondere alla convenuta costituita le spese del giudizio, liquidate - come da dispositivo- in applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna a rifondere alla convenuta costituita le Parte_1
spese processuali, liquidate in complessivi €7.052,00 per compensi per le quattro fasi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%
CPA ed IVA come per legge.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 17 dicembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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