Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG 18142 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18142 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti FORESTIERI GIANFRANCO e C.F._1
MOSCHETTA RICCARDO presso i quali elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] C.F CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANTO' VALERIA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/08/2024 chiedeva pronunziarsi la separazione Parte_1
personale in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI il 2/06/2009 CP_1
(atto n. 18, P. II, S.A SEZ. I, anno 2009).
1
minorenni.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 7/11/2024, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, e in quella sede dichiaravano di aver raggiunto un'intesa provvisoria in ordine alla gestione della genitorialità delle minori, che veniva recepita nel provvedimento urgente ex art. 473 bis 22 cpc che per l'effetto - oltre che autorizzare i coniugi a vivere separatamente – così statuiva affida le figlie minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre, alla quale è affidata la gestione ordinaria.
Quanto alle minori prevede che, salvo diverso accordo dei genitori, il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie:
• due pomeriggi a settimana nel giorno di martedì e giovedì, prelevandole all'uscita da scuola o presso la abitazione materna alle ore 16.00 per riportarle alle ore 21.00
• a settimane alterne dal sabato alle 10,00 fino alla domenica alle ore 20.00 con pernotto
• per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5.
• Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
• Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
• avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, come concordato dalle parti dispone che versi, con decorrenza ex nunc, a a CP_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 600,00 entro il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori.
Il Giudice investiva i Servizi Sociali territorialmente competenti alla luce delle allegate denunce della sig.ra per le quali risultava esercitata l'azione penale ma non già avanzata richiesta di misura Pt_1
cautelare)
Alla successiva udienza del 29/05/2025, preso atto della remissione di querela e conseguente pronuncia del giudice penale di non luogo a procedere nei confronti del LE PARTI CP_1
congiuntamente dichiarano che, come anche evidenziato dalle relazioni del servizio sociale che ha preso in carico il nucleo, non vi sono attualmente criticità nella relazione tra di noi né tanto meno nella relazione delle minori con il padre.
2 Le parti pertanto concordavano nel rinunciare alla domanda di addebito e nel chiedere la conferma dei provvedimenti provvisori ex articolo 473 bis 22 adottati in data 7 novembre 2024.
I difensori chiedevano recepirsi le condizioni di fatto concordate tra le parti e chiedevano l'immediata riserva in decisione, rinunciando ai termini ex art. 473 bis 28.
All'esito, il giudice si riserva di riferire al Collegio per la decisione previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni: affido delle figlie minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre, alla quale è affidata la gestione ordinaria.
Il padre può vedere e tenere con sé le figlie:
• due pomeriggi a settimana nel giorno di martedì e giovedì, prelevandole all'uscita da scuola
o presso la abitazione materna alle ore 16.00 per riportarle alle ore 21.00
• a settimane alterne dal sabato alle 10,00 fino alla domenica alle ore 20.00 con pernotto
• per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5.
• Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
• Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico. avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, come concordato dalle parti dispone che versi, con decorrenza ex nunc, a a CP_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 600,00 entro il giorno 10 di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori.
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Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, di cui una, peraltro infadodicenne, senza necessità di procedere all'ascolto in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo, dell'età e delle risultanze della relazione del SS .
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, P. II, S.A
SEZ. I, anno 2009);
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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