Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7639/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.07.2024 da
1) Parte_1 nato Milano il 22/08/1972 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Spadoni e l'Avv Luigi Colantuoni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Giambattista presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10/06/2006 in Milano
(anno 2006 atto n. 487 parte II serie A) in separazione dei beni separati con sentenza n. 7639/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata 31.10.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. I sig.ri e vivranno separati per mutuo consenso, impegnandosi, Pt_1 CP_1 Per_ nell'esclusivo interesse di , ad un reciproco rispetto, non interferendo l'uno nella vita privata dell'altro, affinché sia preservato il rapporto genitoriale, la serenità e stabilità della figlia ed il loro rapporto interpersonale. Per_ 2. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, con collocamento della stessa con e presso la sig.ra CP_1
3. La casa familiare attualmente in locazione sita in Milano Via Vittorio Gassman n.17 verrà assegnata alla Sig.ra quale genitore collocatario della figlia. Resta inteso che, a seguito
CP_1 della corresponsione del mantenimento da parte del Sig. ed a seguito dell'assegnazione Pt_1 della casa familiare alla Sig.ra ogni spesa ordinaria inerente all'immobile sarà a carico
CP_1 della Sig.ra in misura del 100%. Per quanto concerne il canone di locazione, in
CP_1 particolare, i Ricorrenti concordano che nell'ipotesi in cui la Sig.ra dovesse reperire in
CP_1 futuro una soluzione abitativa a canone più economico rispetto agli attuali € 1.100,00 mensili il contributo al mantenimento stabilito al successivo punto n. 6 sarà ridimensionato nella misura massima del 15 % calcolato sull'importo pari alla differenza tra il canone attuale e quello che andrà eventualmente a sostenere la GNa
CP_1 Per_
4. Le parti concordano che, salvo diversi e migliori accordi, che compirà 16 anni a settembre c.a. trascorrerà del tempo con suo padre solo se vi sia il consenso della stessa. I due potranno accordarsi personalmente circa date e orari delle visite.
5. Per quanto concerne le festività Natalizie, le vacanze estive, le altre festività e ricorrenze (quali Per_ ad esempio il compleanno di ), al pari di quanto sopra, le parti concordano che il padre si Per_ accorderà direttamente con di volta per volta, previa comunicazione alla madre. Per_
6. A titolo di contributo al mantenimento della figlia il padre corrisponderà la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), a decorrere dal mese di maggio 2024, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2025), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente bancario intestato alla GNa che sarà reso noto CP_1 al GN . Pt_1 Per_
7. Le Parti concordano che l'AUU erogato in favore di venga incassato ed utilizzato dalla sig.ra nell'esclusivo interesse della figlia, il GN dichiara pertanto di CP_1 Pt_1 rinunciare in favore della moglie alla propria quota parte dell'assegno unico. Per_
8. Il GN , a titolo di contributo al mantenimento di contribuirà, inoltre, in Parte_1 misura pari al 50%, alle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata / pec / email / messaggistica con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In caso di spese superiori ad € 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e, quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. I GNi e danno atto che per la Pt_1 CP_1 gestione delle spese extra relative alla figlia utilizzeranno preferibilmente lo scambio di e-mail ai seguenti indirizzi: (intestato alla GNa e Email_1 CP_1
(intestato al GN ) che dichiarano di controllare almeno un Email_2 Pt_1 paio di volte alla settimana.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio per la figlia minore e per se stessi. 10. Le Parti concordano fin d'ora che, l'animale domestico intestato al GN rimarrà in Pt_1 Per_ possesso della figlia ed al compimento della maggiore età di , l'intestazione dell'animale presso l'anagrafe canina competente verrà trasferita a quest'ultima, se vorrà e se potrà sostenerne i costi anche relativi al mantenimento dell'animale che allo stato gravano sulla GNa CP_1
11. Quanto ai rapporti economici tra le parti, i coniugi concordano ulteriormente che:
- il debito relativo allo “scoperto di conto” sul cc n. 0000040656078 filiale n. 240 dell' CP_2 cointestato tra le Parti, ammontante ad € 1.498,02 alla data del 28 maggio 2024 (S.E.&O) verrà sostenuto da entrambe in misura del 50% ciascuna affinché il conto corrente cointestato entro e non oltre il 31/07/2024 possa essere estinto. Ciò comporterà che i GNi e si siano Pt_1 CP_1 quindi premurati, entro il 31/07/2024 non solo di estinguere pro quota il debito sopra descritto e quanto richiesto dalla Banca per la chiusura del c/c, ma anche di aver provveduto a trasferire i rispettivi finanziamenti ciascuno sul proprio conto corrente personale.
- I coniugi dichiarano di essere in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. In ogni caso, si stabilisce sin d'ora che eventuali conguagli e/o richieste di rimborso che dovessero pervenire dalla parte locatrice dell'immobile sito in Milano Via Vittorio Gassman n. 17 per spese condominiali e/o canoni di locazione arretrati saranno da imputarsi ai coniugi in misura pari al 50% ciascuno impegnandosi quindi entrambi al saldo.
12. Quanto ai finanziamenti che attualmente insistono sul c/c cointestato e che sono stati contratti per l'acquisto delle autovetture di entrambi i coniugi verranno d'ora in poi sopportati rispettivamente dalla Sig.ra e dal Sig. sui rispettivi conti correnti personali. I coniugi danno CP_1 Pt_1 atto che non vi saranno reciproche rivendicazioni riguardo alla proprietà e/o all'uso delle suddette autovetture disponendo ciascuno della propria.
13. I Ricorrenti dichiarano, altresì, che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti del presente atto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro e pertanto null'altro verrà richiesto da entrambe le Parti.
14. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 09.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
10/06/2006 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG