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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2024, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.12.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 772 / 2022
promossa da
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F. , , C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
, C.F. , C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
, C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
C.F. , , C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
, , C.F. , C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
, C.F. , C.F. Pt_13 C.F._13 Parte_14
, , C.F. , C.F._14 Parte_15 C.F._15 [...]
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. GABRIELLA Pt_16 C.F._16
M.A.CUSIMANO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO,
-resistente-
Oggetto: richieste emolumenti accessori alla retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2022, i ricorrenti indicati in epigrafe – premesso di essere dipendenti della regione siciliana con contratto a tempo indeterminato, lavorando presso l' per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori Controparte_2
pubblici) di Agrigento – lamentavano l'illegittimità della decurtazione del 20% operata dall'amministrazione convenuta per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell'art. 50, comma 2
della l.r. n. 9/2015, sull'indennità a ciascuno di essi spettante ai sensi dell'art. 88 del CCRL
2002/2005 del comparto non dirigenziale e determinata tramite la contrattazione decentrata di cui all'art. 4 del medesimo C.C.R.L.
Chiedevano di dichiarare illegittima la suddetta decurtazione degli emolumenti, acclarando il proprio diritto al pagamento integrale del trattamento economico accessorio in relazione agli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa regionale. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , che eccepiva Controparte_3
preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese;
nel merito, argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va, preliminarmente, analizzata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Come noto, in ragione del titolo delle pretese economiche avanzate, deve applicarsi la prescrizione quinquennale che decorre - trattandosi di rapporto di natura pubblicistica - per i crediti che nascono nel corso del rapporto di lavoro, dal giorno della loro insorgenza, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, da tale data.
Stante l'atto di diffida prodotto, avente data 28/04/2021, devono ritenersi prescritte le pretese relative all'annualità 2015; parimenti, deve argomentarsi con riferimento al ricorrente
(atto di diffida del 01/11/2021) mentre, per il Parte_2 Parte_10
devono ritenersi prescritte le pretese anteriori al 21/02/2016 (atto di messa in mora del
21/02/2022) (cfr. all. n. 28, 29 e 30 al ricorso).
Nel merito, il contenzioso odierno trae abbrivio dall'asserita illegittima decurtazione del 20
% operata sul trattamento accessorio dei dipendenti regionali addetti all'UREGA.
Il panorama legislativo di riferimento è rappresentato dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa decentrata.
Nel dettaglio, l'art. 87 del CCRL del 2005 prevedeva l'istituzione di un Fondo di
Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (F.A.M.P.) finalizzato a promuovere i miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali;
l'art. 88
dello stesso contratto precisava che detto fondo comprendeva anche il trattamento economico accessorio dei dipendenti in servizio presso le Stazioni Uniche Appaltanti
( disponendo, al 6° comma: “Le modalità, i criteri ed i termini di utilizzazione del CP_2
fondo appositamente inserito nel bilancio regionale per l'anno 2005, destinato al trattamento accessorio per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della
Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni Uniche Appaltanti
e per i dipendenti di cui all'art. 5 dell'accordo 30 giugno 2003, saranno determinate con la contrattazione di cui all'art. 3, comma 3”, ovvero con la Contrattazione Collettiva Regionale
Integrativa (di secondo livello). Tale accordo integrativo è intervenuto in data 25.5.2007 ed ha previsto: “A partire dall'anno 2007, al personale delle stazioni appaltanti di cui al D.P.Reg.
14.1.2005, n. 1, a tempo indeterminato e determinato, compete il compenso per la partecipazione al piano di lavoro secondo le norme del CCRL….L'attribuzione della retribuzione accessoria di cui al comma 1 forma oggetto di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 4 del vigente CCRL, nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti e delle deroghe di cui al presente articolo, nonché entro il limite complessivo dei fondi assegnati a ciascuna stazione appaltante, calcolati sulla base della seguente tabella riferita a ciascun dipendente in servizio al 30 novembre dell'anno precedente…”.
Ancora, a mente dell'art. 50 della L. R. n. 9/2015: “Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnica amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2”.
Tale articolo pare non avere disciplinato in maniera specifica il diritto del singolo lavoratore a percepire la retribuzione accessoria, ma sembra essersi limitata a ridurre il budget assegnato all'Ente.
Si reputa opportuno richiamare la pronuncia resa dalla Corte di Appello distrettuale su vicenda analoga alla seguente che, con sentenza n. 1083/2022, ha rigettato la domanda dei ricorrenti con motivazione che si condivide ex art. 118 disp. att. c.p.c. “Ciò posto, corretta è
l'interpretazione che di tale norma ha fornito il Tribunale: essa ha, infatti, certamente inciso,
riducendolo, soltanto sul complessivo importo massimo che la Regione avrebbe stanziato per alimentare, a partire dal 2015, il Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti regionali, non invece sulle singole retribuzioni accessorie, spettanti a vario titolo ai dipendenti medesimi. Tale
interpretazione è dettata, anzitutto, dalla sopra ricordata competenza in tema di trattamento retributivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come visto riservata alla contrattazione integrativa e decentrata, nei limiti previsti da quella di livello superiore;
in secondo luogo, dallo stesso tenore letterale della norma che, come appare indiscutibile, ha inteso incidere sul “budget” destinato ad alimentare il menzionato fondo utilizzando, dunque, una terminologia ben diversa da quella utilizzata nella disposizione di cui al primo comma, con cui si è inciso, in modo invece diretto, sui compensi spettanti “A tutti i componenti delle commissioni, inclusi i presidenti e vicepresidenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 22, quarto periodo, dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”, riducendoli del 20%; disposizione qui consentita, trattandosi di emolumenti straordinari, non direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, e dunque non rimessi alla determinazione contrattuale collettiva”. Tuttavia, continua la Corte “E' pacifico che il trattamento accessorio di che trattasi trova le proprie risorse finanziarie esclusivamente nell'apposito fondo stanziato in bilancio, sicché non è possibile alla contrattazione collettiva prevedere emolumenti che determinino uno sforamento delle risorse a valere su detto fondo, attesa l'imperatività delle norme finanziarie deputate a garantire il pareggio di bilancio;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere di determinare, anno per anno, in occasione della predisposizione della legge di bilancio, i fondi da stanziare (budget) alla partita di bilancio che si riferisce al trattamento economico accessorio dei dipendenti regionali: nei limiti di tali risorse,
spetta poi alla contrattazione collettiva stabilire le modalità di distribuzione di tali risorse, sia in punto di quantificazione del trattamento spettante ai singoli dipendenti che ai criteri per l'attribuzione dello stesso, in funzione, questi ultimi, non solo dalla qualifica ma, come richiede la normativa statale, anche della valutazione della performance cui il trattamento è collegato Pertanto
laddove l'accordo del 25.5.2007 stabiliva espressamente che la retribuzione accessoria sarebbe stata riconosciuta “…entro il limite complessivo dei fondi assegnati a ciascuna stazione appaltante,
calcolati sulla base della seguente tabella riferita a ciascun dipendente in servizio al 30 novembre dell'anno precedente”, indicava il parametro massimo in base al quale - unitamente al personale effettivamente in servizio al 30 novembre dell'anno precedente – si sarebbe dovuto determinare lo stanziamento del budget a ciò necessario, non l'importo concretamente da riconoscere ai singoli dipendenti a tale titolo, importo, invece rimesso, nella sua determinazione concreta, alla contrattazione decentrata. È, dunque, a quest'ultima che occorre avere riguardo quale fonte del diritto agli emolumenti retributivi per cui è causa, che spettano se e nella misura in cui siano stati previsti da tale livello contrattuale, purché nei limiti dei vincoli di spesa stabiliti dalla programmazione economica dell'ente. Pare, allora, dirimente osservare che la contrattazione integrativa decentrata,
successiva al menzionato accordo del 25.05.2007 (cui quest'ultimo aveva espressamente delegato), si
è correttamente mossa, quanto agli anni oggetto della presente controversia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno approntati dall'amministrazione, quindi del budget già
decurtato del 20%, in applicazione dell'art. 50 della L. R. n. 9/2015”.
Pertanto, secondo il ragionamento della Corte, la questione è stata mal posta: l'erogazione di un trattamento accessorio inferiore a quello generalmente previsto dall'accordo del
25.5.2007 non sarebbe dipeso dalla diretta efficacia dell'art. 50, 2° co. L.R. n. 9/2015, bensì dalla contrattazione decentrata che, di anno in anno, ha stabilito l'importo dei compensi in discorso sempre al di sotto dei limiti del budget di anno in anno stanziato.
Pertanto, deve statuirsi la legittimità della decurtazione lamentata dai ricorrenti.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite si compensano stante la diversità di pronunce rese sulla questione dai
Tribunali di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, il 04/12/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.12.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 772 / 2022
promossa da
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F. , , C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
, C.F. , C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
, C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
C.F. , , C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
, , C.F. , C.F._11 Parte_12 C.F._12 [...]
, C.F. , C.F. Pt_13 C.F._13 Parte_14
, , C.F. , C.F._14 Parte_15 C.F._15 [...]
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. GABRIELLA Pt_16 C.F._16
M.A.CUSIMANO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO,
-resistente-
Oggetto: richieste emolumenti accessori alla retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2022, i ricorrenti indicati in epigrafe – premesso di essere dipendenti della regione siciliana con contratto a tempo indeterminato, lavorando presso l' per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori Controparte_2
pubblici) di Agrigento – lamentavano l'illegittimità della decurtazione del 20% operata dall'amministrazione convenuta per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell'art. 50, comma 2
della l.r. n. 9/2015, sull'indennità a ciascuno di essi spettante ai sensi dell'art. 88 del CCRL
2002/2005 del comparto non dirigenziale e determinata tramite la contrattazione decentrata di cui all'art. 4 del medesimo C.C.R.L.
Chiedevano di dichiarare illegittima la suddetta decurtazione degli emolumenti, acclarando il proprio diritto al pagamento integrale del trattamento economico accessorio in relazione agli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa regionale. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , che eccepiva Controparte_3
preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese;
nel merito, argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va, preliminarmente, analizzata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Come noto, in ragione del titolo delle pretese economiche avanzate, deve applicarsi la prescrizione quinquennale che decorre - trattandosi di rapporto di natura pubblicistica - per i crediti che nascono nel corso del rapporto di lavoro, dal giorno della loro insorgenza, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, da tale data.
Stante l'atto di diffida prodotto, avente data 28/04/2021, devono ritenersi prescritte le pretese relative all'annualità 2015; parimenti, deve argomentarsi con riferimento al ricorrente
(atto di diffida del 01/11/2021) mentre, per il Parte_2 Parte_10
devono ritenersi prescritte le pretese anteriori al 21/02/2016 (atto di messa in mora del
21/02/2022) (cfr. all. n. 28, 29 e 30 al ricorso).
Nel merito, il contenzioso odierno trae abbrivio dall'asserita illegittima decurtazione del 20
% operata sul trattamento accessorio dei dipendenti regionali addetti all'UREGA.
Il panorama legislativo di riferimento è rappresentato dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa decentrata.
Nel dettaglio, l'art. 87 del CCRL del 2005 prevedeva l'istituzione di un Fondo di
Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (F.A.M.P.) finalizzato a promuovere i miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali;
l'art. 88
dello stesso contratto precisava che detto fondo comprendeva anche il trattamento economico accessorio dei dipendenti in servizio presso le Stazioni Uniche Appaltanti
( disponendo, al 6° comma: “Le modalità, i criteri ed i termini di utilizzazione del CP_2
fondo appositamente inserito nel bilancio regionale per l'anno 2005, destinato al trattamento accessorio per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della
Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni Uniche Appaltanti
e per i dipendenti di cui all'art. 5 dell'accordo 30 giugno 2003, saranno determinate con la contrattazione di cui all'art. 3, comma 3”, ovvero con la Contrattazione Collettiva Regionale
Integrativa (di secondo livello). Tale accordo integrativo è intervenuto in data 25.5.2007 ed ha previsto: “A partire dall'anno 2007, al personale delle stazioni appaltanti di cui al D.P.Reg.
14.1.2005, n. 1, a tempo indeterminato e determinato, compete il compenso per la partecipazione al piano di lavoro secondo le norme del CCRL….L'attribuzione della retribuzione accessoria di cui al comma 1 forma oggetto di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 4 del vigente CCRL, nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti e delle deroghe di cui al presente articolo, nonché entro il limite complessivo dei fondi assegnati a ciascuna stazione appaltante, calcolati sulla base della seguente tabella riferita a ciascun dipendente in servizio al 30 novembre dell'anno precedente…”.
Ancora, a mente dell'art. 50 della L. R. n. 9/2015: “Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnica amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2”.
Tale articolo pare non avere disciplinato in maniera specifica il diritto del singolo lavoratore a percepire la retribuzione accessoria, ma sembra essersi limitata a ridurre il budget assegnato all'Ente.
Si reputa opportuno richiamare la pronuncia resa dalla Corte di Appello distrettuale su vicenda analoga alla seguente che, con sentenza n. 1083/2022, ha rigettato la domanda dei ricorrenti con motivazione che si condivide ex art. 118 disp. att. c.p.c. “Ciò posto, corretta è
l'interpretazione che di tale norma ha fornito il Tribunale: essa ha, infatti, certamente inciso,
riducendolo, soltanto sul complessivo importo massimo che la Regione avrebbe stanziato per alimentare, a partire dal 2015, il Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti regionali, non invece sulle singole retribuzioni accessorie, spettanti a vario titolo ai dipendenti medesimi. Tale
interpretazione è dettata, anzitutto, dalla sopra ricordata competenza in tema di trattamento retributivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come visto riservata alla contrattazione integrativa e decentrata, nei limiti previsti da quella di livello superiore;
in secondo luogo, dallo stesso tenore letterale della norma che, come appare indiscutibile, ha inteso incidere sul “budget” destinato ad alimentare il menzionato fondo utilizzando, dunque, una terminologia ben diversa da quella utilizzata nella disposizione di cui al primo comma, con cui si è inciso, in modo invece diretto, sui compensi spettanti “A tutti i componenti delle commissioni, inclusi i presidenti e vicepresidenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 22, quarto periodo, dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”, riducendoli del 20%; disposizione qui consentita, trattandosi di emolumenti straordinari, non direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, e dunque non rimessi alla determinazione contrattuale collettiva”. Tuttavia, continua la Corte “E' pacifico che il trattamento accessorio di che trattasi trova le proprie risorse finanziarie esclusivamente nell'apposito fondo stanziato in bilancio, sicché non è possibile alla contrattazione collettiva prevedere emolumenti che determinino uno sforamento delle risorse a valere su detto fondo, attesa l'imperatività delle norme finanziarie deputate a garantire il pareggio di bilancio;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere di determinare, anno per anno, in occasione della predisposizione della legge di bilancio, i fondi da stanziare (budget) alla partita di bilancio che si riferisce al trattamento economico accessorio dei dipendenti regionali: nei limiti di tali risorse,
spetta poi alla contrattazione collettiva stabilire le modalità di distribuzione di tali risorse, sia in punto di quantificazione del trattamento spettante ai singoli dipendenti che ai criteri per l'attribuzione dello stesso, in funzione, questi ultimi, non solo dalla qualifica ma, come richiede la normativa statale, anche della valutazione della performance cui il trattamento è collegato Pertanto
laddove l'accordo del 25.5.2007 stabiliva espressamente che la retribuzione accessoria sarebbe stata riconosciuta “…entro il limite complessivo dei fondi assegnati a ciascuna stazione appaltante,
calcolati sulla base della seguente tabella riferita a ciascun dipendente in servizio al 30 novembre dell'anno precedente”, indicava il parametro massimo in base al quale - unitamente al personale effettivamente in servizio al 30 novembre dell'anno precedente – si sarebbe dovuto determinare lo stanziamento del budget a ciò necessario, non l'importo concretamente da riconoscere ai singoli dipendenti a tale titolo, importo, invece rimesso, nella sua determinazione concreta, alla contrattazione decentrata. È, dunque, a quest'ultima che occorre avere riguardo quale fonte del diritto agli emolumenti retributivi per cui è causa, che spettano se e nella misura in cui siano stati previsti da tale livello contrattuale, purché nei limiti dei vincoli di spesa stabiliti dalla programmazione economica dell'ente. Pare, allora, dirimente osservare che la contrattazione integrativa decentrata,
successiva al menzionato accordo del 25.05.2007 (cui quest'ultimo aveva espressamente delegato), si
è correttamente mossa, quanto agli anni oggetto della presente controversia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno approntati dall'amministrazione, quindi del budget già
decurtato del 20%, in applicazione dell'art. 50 della L. R. n. 9/2015”.
Pertanto, secondo il ragionamento della Corte, la questione è stata mal posta: l'erogazione di un trattamento accessorio inferiore a quello generalmente previsto dall'accordo del
25.5.2007 non sarebbe dipeso dalla diretta efficacia dell'art. 50, 2° co. L.R. n. 9/2015, bensì dalla contrattazione decentrata che, di anno in anno, ha stabilito l'importo dei compensi in discorso sempre al di sotto dei limiti del budget di anno in anno stanziato.
Pertanto, deve statuirsi la legittimità della decurtazione lamentata dai ricorrenti.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite si compensano stante la diversità di pronunce rese sulla questione dai
Tribunali di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, il 04/12/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo