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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/01/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 16510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Quarta Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dagli Avv. GIANLUCA DE LIMA Parte_1 P.IVA_1
SOUZA e JENNIFER COLOSIMO, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-Resistente contumace-
Oggetto: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI
In via principale, nel merito:
Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte del sig. Controparte_2 dell'eredità del padre sig. e, conseguentemente, dei beni indicati nella Persona_1 dichiarazione di successione trascritta in data 06/06/1989 presso l'Ufficio Provinciale di Milano 2 ai numeri 44279/32164 e, precisamente:
- Per la quota di 2/9 del diritto di proprietà sull'immobile sito in via Alessandro Manzoni n.19, catastalmente identificato al Foglio 16, particella 137, subalterno 4, cat. A/5, Classe 1, vani 1, rendita euro 37,70;
- Per la quota di 1/9 del diritto di proprietà sull'immobile sito in via Milano n. 1, catastalmente identificato al Foglio 24, particella 18, subalterno 1, cat. C/1, Classe 2, mq 49, rendita euro
680,74;
pagina 1 di 4 - Per la quota di 1/9 del diritto di proprietà dell'immobile sito via Milano n. 1, catastalmente identificato al Foglio 24, particella 18, subalterno 2, cat. A/3, Classe 1, vani 5,5, rendita euro
284,05; ovvero come meglio indicati nella dichiarazione di successione.
Per l'effetto, ordinare al conservatore dei Registri immobiliari di Milano di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della sentenza emananda con esonero da ogni sua responsabilità.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ricorso da qualificarsi come proposto ex art 281 duodecies cpc essendo ormai intervenuta l'abrogazione dell'art. 702 bis a seguito del d. lgs 149/22, CP_3
– in qualità di cessionaria del diritto di credito precedentemente vantato da
[...] Controparte_4 nei confronti dell'odierno resistente - ha agito per far accertare l'accettazione tacita dell'eredità da parte di al fine di garantire la continuità delle trascrizioni in relazione all'immobile che è Controparte_1 oggetto di una procedura esecutiva immobiliare (N. 691/2021 R.G.E. contro . Controparte_1
In particolare, a seguito della morte del padre del convenuto, il sig. – deceduto il Persona_2
29/11/1985 a Bollate (MI) - il fratello la sorella Controparte_1 Parte_2 Pt_3
e la madre, in qualità di chiamati all'eredità, hanno trascritto la dichiarazione
[...] Controparte_5 di successione presso l'Ufficio Provinciale di Milano 2, omettendo di trascrivere, successivamente,
l'accettazione dell'eredità o l'inventario dei beni.
Ciononostante, i chiamati, ciascuno per la propria quota, hanno venduto tre immobili facenti parte del compendio ereditario, tutti siti in Garbagnate Milanese, via Milano n. 57.
In particolare, l'immobile identificato al Foglio 24, Mappale 71 è stato venduto il 20/03/1991; gli immobili identificati, rispettivamente, al Foglio 24, Mappale 55, Subalterno 2 e al Foglio 24, Mappale
75, Subalterno 701 sono stati alienati il 24/04/1996.
Il convenuto, inoltre, ha stipulato tre contratti di locazione, aventi ad oggetto altri beni immobili pervenutigli dalla successione mortis causa del padre.
Alla prima udienza del 5 dicembre 2024, il Giudice ha verificato la regolarità della notifica e dichiarato contumace in assenza di sua costituzione. Quindi stante il carattere documentale della Controparte_1 causa è stata fissata udienza per la discussione al 21.1.2025.
In tale sede la parte ricorrente ha discusso la causa e si è riportata alle conclusioni già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sull'accettazione tacita dell'eredità L'accettazione tacita dell'eredità, secondo quanto disposto dall'art. 476 c.c., si realizza quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede.
pagina 2 di 4 Gli atti in esame, pertanto, devono manifestare in modo univoco e incontrovertibile la volontà del chiamato di assumere la qualifica di erede, sicché la volontà di accettare può essere desunta dal compimento di atti dal contenuto fiscale e civile (ex multis, Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 10796 del
11/05/2009).
L'accettazione tacita può dunque desumersi dall'alienazione dei beni ereditari o dall'esercizio di azioni ereditarie, salvo che si tratti di atti conservativi, rientranti nella legittimazione del chiamato all'eredità.
Nel caso di specie, l'accettazione tacita del sig. risulta provata e, pertanto, la domanda Controparte_1 merita accoglimento.
Parte attrice ha infatti assolto all'onere probatorio richiestole, allegando e provando gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dal sig. che risultano, pertanto, rivelatori Controparte_1 della sua volontà di assumere la qualifica di erede rispetto al compendio ereditario paterno.
In particolare, confrontando gli immobili contenuti nella dichiarazione di successione (doc. 10) con quelli oggetto degli atti di disposizione realizzati dal convenuto, risulta che il chiamato ha alienato, pro quota, tre immobili facenti parte del compendio ereditario, tutti siti in Garbagnate Milanese, via Milano
n. 57 – catastalmente identificati al Foglio 24, Mappale 71, Foglio 24, Mappale 55, Subalterno 2 e
Foglio 24, Mappale 75, Subalterno 701 – venduti il 20/03/1991 e il 24/04/1996, come provato dalle note di trascrizione degli atti di compravendita (doc. 11, 12 e 13).
In aggiunta, il convenuto, in qualità di locatore, ha stipulato contratti di locazione sugli immobili ricevuti mortis causa e siti, rispettivamente, in Garbagnate Milanese n. 57 - foglio 24, particella 72 - e in via Dante n.
1 - foglio 16, mappale 115.
Tale circostanza risulta provata dalla verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate dall'Arch.
perito nominato dal Tribunale di Milano nell'ambito della procedura esecutiva n. Persona_3
771/2014 (doc. 14), che ha confermato la registrazione dei contratti di locazione su beni appartenenti all'asse ereditario del sig. Per_1 Persona_2
In definitiva, è possibile accertare e dichiarare che ha tacitamente accettato Controparte_2
l'eredità del padre e, conseguentemente, che sia divenuto titolare dei seguenti beni: per la quota di 1/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, Via Milano n. 1, meglio identificata al catasto al Foglio 24, particella 18, sub 1, categoria C/1, classe 2, 49 mq;
per la quota di 1/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, Via Milano n. 1, meglio identificata al catasto al Foglio 24, particella 18, sub 2, categoria A/3, classe 1, vani 5,5; per la quota di 2/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate
Milanese, via Alessandro Manzoni n. 3, meglio identificata al catasto al Foglio 16, particella 137, subalterno 4, categoria A/5, classe 1, vani 1.
In relazione all'ultima unità immobiliare indicata, si evidenzia che parte ricorrente ha erroneamente riportato in ricorso il civico dello stabile di via Alessandro Manzoni, individuandolo nel numero 19 anziché nel numero 3.
Tale circostanza, tuttavia, non inficia la richiesta di parte, alla luce della corretta individuazione catastale dell'immobile. La domanda va quindi accolta, procedendosi quindi all'accertamento della intervenuta accettazione tacita della eredità di da parte del convenuto , per la Persona_4 Controparte_6 quota di 1/9.
pagina 3 di 4 La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 cc e pertanto va ordinato al conservatore dei
Registri immobiliari di Milano di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità.
3. Sulle spese
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono porsi a carico del resistente;
si liquidano come da dispositivo, considerati i parametri previsti dal D.M. n. 247/22 per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, nonché la natura documentale della causa e la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'accettazione tacita da parte di nato a [...], Controparte_2
l'11.05.1977, dell'eredità del padre nato a [...] Persona_2
(Milano) il 06.05.1940 e deceduto il 29/11/1985, nel cui asse ereditario sono ricomprese le seguenti unità immobiliari:
a. per la quota di 1/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, Via Milano n. 1, meglio identificata al catasto al Foglio 24, particella 18, sub 1, categoria C/1, classe 2,
49 mq;
b. per la quota di 1/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, Via Milano n. 1, meglio identificata al catasto al Foglio 24, particella 18, sub 2, categoria A/3, classe 1, vani 5,5;
c. per la quota di 2/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, via Alessandro
Manzoni n. 3, meglio identificata al catasto al Foglio 16, particella 137, subalterno 4, categoria A/5, classe 1, vani 1;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di effettuare le conseguenti trascrizioni;
3) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 2.906 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 25.1.2025 Il Giudice
Valentina Boroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Quarta Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dagli Avv. GIANLUCA DE LIMA Parte_1 P.IVA_1
SOUZA e JENNIFER COLOSIMO, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
-Ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-Resistente contumace-
Oggetto: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI
In via principale, nel merito:
Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte del sig. Controparte_2 dell'eredità del padre sig. e, conseguentemente, dei beni indicati nella Persona_1 dichiarazione di successione trascritta in data 06/06/1989 presso l'Ufficio Provinciale di Milano 2 ai numeri 44279/32164 e, precisamente:
- Per la quota di 2/9 del diritto di proprietà sull'immobile sito in via Alessandro Manzoni n.19, catastalmente identificato al Foglio 16, particella 137, subalterno 4, cat. A/5, Classe 1, vani 1, rendita euro 37,70;
- Per la quota di 1/9 del diritto di proprietà sull'immobile sito in via Milano n. 1, catastalmente identificato al Foglio 24, particella 18, subalterno 1, cat. C/1, Classe 2, mq 49, rendita euro
680,74;
pagina 1 di 4 - Per la quota di 1/9 del diritto di proprietà dell'immobile sito via Milano n. 1, catastalmente identificato al Foglio 24, particella 18, subalterno 2, cat. A/3, Classe 1, vani 5,5, rendita euro
284,05; ovvero come meglio indicati nella dichiarazione di successione.
Per l'effetto, ordinare al conservatore dei Registri immobiliari di Milano di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della sentenza emananda con esonero da ogni sua responsabilità.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ricorso da qualificarsi come proposto ex art 281 duodecies cpc essendo ormai intervenuta l'abrogazione dell'art. 702 bis a seguito del d. lgs 149/22, CP_3
– in qualità di cessionaria del diritto di credito precedentemente vantato da
[...] Controparte_4 nei confronti dell'odierno resistente - ha agito per far accertare l'accettazione tacita dell'eredità da parte di al fine di garantire la continuità delle trascrizioni in relazione all'immobile che è Controparte_1 oggetto di una procedura esecutiva immobiliare (N. 691/2021 R.G.E. contro . Controparte_1
In particolare, a seguito della morte del padre del convenuto, il sig. – deceduto il Persona_2
29/11/1985 a Bollate (MI) - il fratello la sorella Controparte_1 Parte_2 Pt_3
e la madre, in qualità di chiamati all'eredità, hanno trascritto la dichiarazione
[...] Controparte_5 di successione presso l'Ufficio Provinciale di Milano 2, omettendo di trascrivere, successivamente,
l'accettazione dell'eredità o l'inventario dei beni.
Ciononostante, i chiamati, ciascuno per la propria quota, hanno venduto tre immobili facenti parte del compendio ereditario, tutti siti in Garbagnate Milanese, via Milano n. 57.
In particolare, l'immobile identificato al Foglio 24, Mappale 71 è stato venduto il 20/03/1991; gli immobili identificati, rispettivamente, al Foglio 24, Mappale 55, Subalterno 2 e al Foglio 24, Mappale
75, Subalterno 701 sono stati alienati il 24/04/1996.
Il convenuto, inoltre, ha stipulato tre contratti di locazione, aventi ad oggetto altri beni immobili pervenutigli dalla successione mortis causa del padre.
Alla prima udienza del 5 dicembre 2024, il Giudice ha verificato la regolarità della notifica e dichiarato contumace in assenza di sua costituzione. Quindi stante il carattere documentale della Controparte_1 causa è stata fissata udienza per la discussione al 21.1.2025.
In tale sede la parte ricorrente ha discusso la causa e si è riportata alle conclusioni già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sull'accettazione tacita dell'eredità L'accettazione tacita dell'eredità, secondo quanto disposto dall'art. 476 c.c., si realizza quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede.
pagina 2 di 4 Gli atti in esame, pertanto, devono manifestare in modo univoco e incontrovertibile la volontà del chiamato di assumere la qualifica di erede, sicché la volontà di accettare può essere desunta dal compimento di atti dal contenuto fiscale e civile (ex multis, Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 10796 del
11/05/2009).
L'accettazione tacita può dunque desumersi dall'alienazione dei beni ereditari o dall'esercizio di azioni ereditarie, salvo che si tratti di atti conservativi, rientranti nella legittimazione del chiamato all'eredità.
Nel caso di specie, l'accettazione tacita del sig. risulta provata e, pertanto, la domanda Controparte_1 merita accoglimento.
Parte attrice ha infatti assolto all'onere probatorio richiestole, allegando e provando gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dal sig. che risultano, pertanto, rivelatori Controparte_1 della sua volontà di assumere la qualifica di erede rispetto al compendio ereditario paterno.
In particolare, confrontando gli immobili contenuti nella dichiarazione di successione (doc. 10) con quelli oggetto degli atti di disposizione realizzati dal convenuto, risulta che il chiamato ha alienato, pro quota, tre immobili facenti parte del compendio ereditario, tutti siti in Garbagnate Milanese, via Milano
n. 57 – catastalmente identificati al Foglio 24, Mappale 71, Foglio 24, Mappale 55, Subalterno 2 e
Foglio 24, Mappale 75, Subalterno 701 – venduti il 20/03/1991 e il 24/04/1996, come provato dalle note di trascrizione degli atti di compravendita (doc. 11, 12 e 13).
In aggiunta, il convenuto, in qualità di locatore, ha stipulato contratti di locazione sugli immobili ricevuti mortis causa e siti, rispettivamente, in Garbagnate Milanese n. 57 - foglio 24, particella 72 - e in via Dante n.
1 - foglio 16, mappale 115.
Tale circostanza risulta provata dalla verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate dall'Arch.
perito nominato dal Tribunale di Milano nell'ambito della procedura esecutiva n. Persona_3
771/2014 (doc. 14), che ha confermato la registrazione dei contratti di locazione su beni appartenenti all'asse ereditario del sig. Per_1 Persona_2
In definitiva, è possibile accertare e dichiarare che ha tacitamente accettato Controparte_2
l'eredità del padre e, conseguentemente, che sia divenuto titolare dei seguenti beni: per la quota di 1/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, Via Milano n. 1, meglio identificata al catasto al Foglio 24, particella 18, sub 1, categoria C/1, classe 2, 49 mq;
per la quota di 1/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, Via Milano n. 1, meglio identificata al catasto al Foglio 24, particella 18, sub 2, categoria A/3, classe 1, vani 5,5; per la quota di 2/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate
Milanese, via Alessandro Manzoni n. 3, meglio identificata al catasto al Foglio 16, particella 137, subalterno 4, categoria A/5, classe 1, vani 1.
In relazione all'ultima unità immobiliare indicata, si evidenzia che parte ricorrente ha erroneamente riportato in ricorso il civico dello stabile di via Alessandro Manzoni, individuandolo nel numero 19 anziché nel numero 3.
Tale circostanza, tuttavia, non inficia la richiesta di parte, alla luce della corretta individuazione catastale dell'immobile. La domanda va quindi accolta, procedendosi quindi all'accertamento della intervenuta accettazione tacita della eredità di da parte del convenuto , per la Persona_4 Controparte_6 quota di 1/9.
pagina 3 di 4 La presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 cc e pertanto va ordinato al conservatore dei
Registri immobiliari di Milano di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità.
3. Sulle spese
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono porsi a carico del resistente;
si liquidano come da dispositivo, considerati i parametri previsti dal D.M. n. 247/22 per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, nonché la natura documentale della causa e la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'accettazione tacita da parte di nato a [...], Controparte_2
l'11.05.1977, dell'eredità del padre nato a [...] Persona_2
(Milano) il 06.05.1940 e deceduto il 29/11/1985, nel cui asse ereditario sono ricomprese le seguenti unità immobiliari:
a. per la quota di 1/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, Via Milano n. 1, meglio identificata al catasto al Foglio 24, particella 18, sub 1, categoria C/1, classe 2,
49 mq;
b. per la quota di 1/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, Via Milano n. 1, meglio identificata al catasto al Foglio 24, particella 18, sub 2, categoria A/3, classe 1, vani 5,5;
c. per la quota di 2/9 dell'unità immobiliare sita in Garbagnate Milanese, via Alessandro
Manzoni n. 3, meglio identificata al catasto al Foglio 16, particella 137, subalterno 4, categoria A/5, classe 1, vani 1;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di effettuare le conseguenti trascrizioni;
3) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 2.906 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 25.1.2025 Il Giudice
Valentina Boroni
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