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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1572/2023 avente ad oggetto: “accettazione tacita di eredità” vertente
TRA
, e per essa quale procuratrice già rappresentata e Parte_1 Controparte_1 CP_2 difesa dall'avv. Cecilia Uva, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
E
in persona del legale rappresentante, e per essa, quale procuratrice speciale Controparte_3
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Controparte_4
avvocati Stefano Padovani e Gianluca Massimei;
-intervenuta-
E
, (C.F. ), dom.to come in atti;
Controparte_5 C.F._1
-resistente contumace-
-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc la società ricorrente, premesso che con decreto ingiuntivo n.
1269/2010 il Tribunale civile di Velletri ingiungeva al sig. il pagamento della somma di € CP_5
57.838,99 in relazione al debito contratto con la e che con contratto di cessione la Controparte_6
stessa ricorrente acquistava pro-soluto da una serie di crediti pecuniari, tra cui la Controparte_6 posizione debitoria dell'odierno resistente, deduceva che in forza del predetto titolo, notificato in data
30.11.2010 e non opposto nei termini di legge, fosse stata iscritta, presso la Conservatoria dei RR.II di Avellino ai numeri r.g. 8858, r.p. 733, ipoteca giudiziale sui seguenti beni immobili, di proprietà di , con pertinenze, accessioni e diritti condominiali: CP_5
- nuda proprietà appartamento A4 rurale in Torella dei Lombardi (AV), Via Appia snc, foglio 15, part. 1484, vani 5 oltre terreni censiti al foglio part. 1469, 1480, 1483, 1487, 1472, 1490, 1475, foglio
13, part, 975/AA e 975/AB;
- 750/3000 nuda proprietà n. 2 terreni in Torella dei Lombardi (AV), censiti al foglio 15, part. 1470,
1479.
I sopra descritti beni immobili pervenivano al in forza di successione mortis causa di CP_5 Per_1
deceduto in data 01.12.2013.
[...]
Chiedeva, dunque, al Tribunale di dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte del Sig.
[...] dell'eredità a lui devoluta dal Sig. , vinte le spese di giudizio. CP_5 Persona_1
Si costituiva quale cessionario di con intervento ex art 111 cpc, che CP_3 Parte_1 chiedeva l'estromissione dal presente giudizio della società ricorrente e, riportandosi alle conclusioni rassegnate dalla cedente nel ricorso ex art 281 decies cpc, di dichiararsi l'accettazione tacita dell'eredità di nei confronti di Persona_1 Controparte_5
Non si costituiva, nonostante la regolare notifica, il sig. Controparte_5
La domanda è fondata.
Nel nostro ordinamento giuridico la qualità di erede non si acquista semplicemente per successione, ma occorre, di regola, una dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità da parte del chiamato all'eredità, ex art. 475 cc, oppure un'accettazione tacita che, ai sensi dell'art. 476 cc, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Nel caso di specie, dall'esame della certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale in atti, emerge che risultano di proprietà di gli immobili di cui al catasto terreni del Controparte_5
comune di Torella dei Lombardi, fg 15 p.lle 1470 e 1479, fg 15 p.lle 1484-1469-1480-1483-1487-
1472-1490-1475 e fg 13 p.lla 975, pervenuti in virtù della successione a come Persona_1
risultante dalla dichiarazione di successione trascritta il 26.11.2014 ai nn.18266/15795, ma senza trascrizione della accettazione tacita della eredità, da cui l'interesse della ricorrente alla chiesta pronuncia.
Su tali beni immobili è iscritta ipoteca giudiziale a favore di , derivante dal decreto CP_6 ingiuntivo del 18.10.2010, emesso dal tribunale civile di Velletri contro l'odierno resistente, per la quota di € 57.838,99, come ingiunta, con atto di iscrizione del 7.6.2017 n. 8858/733.
Parte ricorrente ha allegato la visura catastale datata 08.03.2023 relativa agli immobili ipotecati, in base alla quale si evince che a partire dal 01.12.2013, data del decesso di gli stessi Persona_1
sono intestati a Controparte_5
Vero è che la visura catastale non prova la accettazione tacita della eredità, non risultando dalla stessa la richiesta di voltura da parte del , ma ne costituisce indubbiamente un elemento di prova CP_5
indiziario.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita presuppone il compimento di atti che l'erede non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità; come ad es. alienazione di beni ereditari, concessione di ipoteca, esercizio di azioni ereditarie, richiesta di voltura di beni ereditari, etc…
Nel caso che ricorre i beni risultano essere assoggettati ad ipoteca.
Inoltre era onere del , ritualmente evocato in giudizio e rimasto contumace, dare prova della CP_5
insussistenza dei presupposti per la configurabilità della accettazione tacita.
Va, pertanto, dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 [...]
CP_5
Non può essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio di a favore di Parte_1 CP_7
[...
successore a titolo particolare, poiché, ai sensi dell'art. 111 cpc l'estromissione va dichiarata qualora le altre parti del giudizio vi consentano. Sul punto, la società ricorrente non si è espressa, per cui la domanda proposta continua validamente a produrre i suoi effetti nei confronti della ricorrente originaria.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_5
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che ha accettato tacitamente Controparte_5
l'eredità del de cuius deceduto in data 01.12.2013; Persona_1
- Condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge ed oltre esborsi come documentati.
Così deciso in Avellino in data 19.5.2025
Il Giudice
Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1572/2023 avente ad oggetto: “accettazione tacita di eredità” vertente
TRA
, e per essa quale procuratrice già rappresentata e Parte_1 Controparte_1 CP_2 difesa dall'avv. Cecilia Uva, dom.ta come in atti;
-ricorrente-
E
in persona del legale rappresentante, e per essa, quale procuratrice speciale Controparte_3
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Controparte_4
avvocati Stefano Padovani e Gianluca Massimei;
-intervenuta-
E
, (C.F. ), dom.to come in atti;
Controparte_5 C.F._1
-resistente contumace-
-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc la società ricorrente, premesso che con decreto ingiuntivo n.
1269/2010 il Tribunale civile di Velletri ingiungeva al sig. il pagamento della somma di € CP_5
57.838,99 in relazione al debito contratto con la e che con contratto di cessione la Controparte_6
stessa ricorrente acquistava pro-soluto da una serie di crediti pecuniari, tra cui la Controparte_6 posizione debitoria dell'odierno resistente, deduceva che in forza del predetto titolo, notificato in data
30.11.2010 e non opposto nei termini di legge, fosse stata iscritta, presso la Conservatoria dei RR.II di Avellino ai numeri r.g. 8858, r.p. 733, ipoteca giudiziale sui seguenti beni immobili, di proprietà di , con pertinenze, accessioni e diritti condominiali: CP_5
- nuda proprietà appartamento A4 rurale in Torella dei Lombardi (AV), Via Appia snc, foglio 15, part. 1484, vani 5 oltre terreni censiti al foglio part. 1469, 1480, 1483, 1487, 1472, 1490, 1475, foglio
13, part, 975/AA e 975/AB;
- 750/3000 nuda proprietà n. 2 terreni in Torella dei Lombardi (AV), censiti al foglio 15, part. 1470,
1479.
I sopra descritti beni immobili pervenivano al in forza di successione mortis causa di CP_5 Per_1
deceduto in data 01.12.2013.
[...]
Chiedeva, dunque, al Tribunale di dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte del Sig.
[...] dell'eredità a lui devoluta dal Sig. , vinte le spese di giudizio. CP_5 Persona_1
Si costituiva quale cessionario di con intervento ex art 111 cpc, che CP_3 Parte_1 chiedeva l'estromissione dal presente giudizio della società ricorrente e, riportandosi alle conclusioni rassegnate dalla cedente nel ricorso ex art 281 decies cpc, di dichiararsi l'accettazione tacita dell'eredità di nei confronti di Persona_1 Controparte_5
Non si costituiva, nonostante la regolare notifica, il sig. Controparte_5
La domanda è fondata.
Nel nostro ordinamento giuridico la qualità di erede non si acquista semplicemente per successione, ma occorre, di regola, una dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità da parte del chiamato all'eredità, ex art. 475 cc, oppure un'accettazione tacita che, ai sensi dell'art. 476 cc, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Nel caso di specie, dall'esame della certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale in atti, emerge che risultano di proprietà di gli immobili di cui al catasto terreni del Controparte_5
comune di Torella dei Lombardi, fg 15 p.lle 1470 e 1479, fg 15 p.lle 1484-1469-1480-1483-1487-
1472-1490-1475 e fg 13 p.lla 975, pervenuti in virtù della successione a come Persona_1
risultante dalla dichiarazione di successione trascritta il 26.11.2014 ai nn.18266/15795, ma senza trascrizione della accettazione tacita della eredità, da cui l'interesse della ricorrente alla chiesta pronuncia.
Su tali beni immobili è iscritta ipoteca giudiziale a favore di , derivante dal decreto CP_6 ingiuntivo del 18.10.2010, emesso dal tribunale civile di Velletri contro l'odierno resistente, per la quota di € 57.838,99, come ingiunta, con atto di iscrizione del 7.6.2017 n. 8858/733.
Parte ricorrente ha allegato la visura catastale datata 08.03.2023 relativa agli immobili ipotecati, in base alla quale si evince che a partire dal 01.12.2013, data del decesso di gli stessi Persona_1
sono intestati a Controparte_5
Vero è che la visura catastale non prova la accettazione tacita della eredità, non risultando dalla stessa la richiesta di voltura da parte del , ma ne costituisce indubbiamente un elemento di prova CP_5
indiziario.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita presuppone il compimento di atti che l'erede non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità; come ad es. alienazione di beni ereditari, concessione di ipoteca, esercizio di azioni ereditarie, richiesta di voltura di beni ereditari, etc…
Nel caso che ricorre i beni risultano essere assoggettati ad ipoteca.
Inoltre era onere del , ritualmente evocato in giudizio e rimasto contumace, dare prova della CP_5
insussistenza dei presupposti per la configurabilità della accettazione tacita.
Va, pertanto, dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 [...]
CP_5
Non può essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio di a favore di Parte_1 CP_7
[...
successore a titolo particolare, poiché, ai sensi dell'art. 111 cpc l'estromissione va dichiarata qualora le altre parti del giudizio vi consentano. Sul punto, la società ricorrente non si è espressa, per cui la domanda proposta continua validamente a produrre i suoi effetti nei confronti della ricorrente originaria.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_5
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che ha accettato tacitamente Controparte_5
l'eredità del de cuius deceduto in data 01.12.2013; Persona_1
- Condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge ed oltre esborsi come documentati.
Così deciso in Avellino in data 19.5.2025
Il Giudice
Michela Palladino