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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RE RI
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1900/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDELLO Parte_1 C.F._1
ANTONIO ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO RE RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2
DISTRETTUALE DELLO STATO RE RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO RE RI
(C.F. ), cont. Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione del 04.07.2023, iscritto a ruolo l'11.07.2023, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' , la , la Controparte_5 Controparte_2
ed il , opponendo l'intimazione di Controparte_3 Controparte_4 pagamento n. 09420229005739750000.
II. A tal fine deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da controparte e “di cui all'intimazione di pagamento n. 09420229005739750000, notificata dall'
[...]
in data 05.06.2023 e più precisamente con riferimento alla Controparte_1
pagina 1 di 4 cartella di pagamento: a) n. 09420150001106766000 asseritamente notificata in data 19.03.2015 Ente creditore;
b) n. 09420170012914290000 – Controparte_2
Ente creditore asseritamente notificata in data Controparte_3
08.11.2017 e per l'effetto l'impossibilità di procedere ad esecuzione forzata.”
III. Chiedeva inoltre la condanna di parte opposta al pagamento delle spese e dei compensi legali di giudizio con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
IV. Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. del 31.10.2023 il Giudice visto l'art. 164 c.p.c. dichiarava la nullità della citazione e per l'effetto fissava a parte attrice termine perentorio di 30 giorni per il rinnovo della citazione e rinviava l'udienza al 17.04.2024 per la comparizione delle parti.
V. Parte attrice provvedeva al rinnovo della notificazione nei termini assegnati. Con successivo provvedimento del 7.12.2023 la causa veniva ulteriormente rinviata d'ufficio al 13.11.2024.
VI. Con comparsa del 23.10.2024 si costituivano in giudizio l' Controparte_1
, la e la , per mezzo della
[...] Controparte_2 Controparte_3
Avvocatura distrettuale dello Stato (sanando così ogni difetto di notifica) chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate ed eccependo nello specifico: “1) Inammissibilità della domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia;
2) Difetto di legittimazione passiva degli enti creditori per vizi relativi alla fase di riscossione o, in subordine, rilievo sul piano delle spese;
3) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.” Parte opposta faceva discendere l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalla notifica di tre atti interruttivi della prescrizione, intervenuti successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e producendo prova della notifica del 23/11/2009 della proposta di compensazione ex art. 28 ter dpr
602-73 n. 09428200900002824000; dell'intimazione 09420169004566242000 avvenuta in data 25.03.2016; infine della notifica dell'intimazione n.
09420169007487048000 del 19.12.2016.
VII. Tuttavia, l'Avvocatura distrettuale dello Stato non si costituiva per il CP_4 nonostante la notifica effettuata il 4/7/2023. Pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
VIII. All'udienza del 13.11.2024 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 189 n. 1, 2 e 3 e rinviava per la decisione all'udienza del 05.03.2025. pagina 2 di 4 IX. In sede di note conclusive, parte opponente, alla luce della documentazione versata in atti da parte dell' , deduceva la nullità della notifica della cartella Controparte_1 di pagamento n. 09420150001106766000, notificata in data 19.03.2015 e della cartella di pagamento n. 09420170012914290000, notificata in data 08.11.2017, in quanto consegnate alla moglie convivente e, secondo quanto asserito dall'opponente, “in palese violazione dell'art. 60 D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R.
29.09.1973 n. 602, posto che non veniva fornita prova in giudizio dell'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN).”
X. Premesso quanto sopra l'opposizione appare infondata.
XI. Nel caso di specie parte opponente fa discendere l'improcedibilità dell'esecuzione dalla asserita intervenuta prescrizione, stante la presunta mancata notifica delle cartelle n. 09420150001106766000 e n. 09420170012914290000. Tuttavia, parte opposta, costituendosi, ha dato prova dell'avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggi opposta.
XII. A nulla rileva inoltre quanto asserito in merito al lamentato motivo di nullità relativo alla violazione dell'art. 60 D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29.09.1973
n. 602, posto che è vero che non vi è in atti prova dell'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). La notifica in questione segue le regole di cui all'art. 26 del DPR 602/1973, così come previsto dall'art. 50 del medesimo DPR, essendo stata ricevuta dalla moglie, familiare convivente e dunque legittimata alla ricezione. Ciò detto, per giurisprudenza di merito costante la notifica a Contr mezzo posta ex art. 26 DPR 602/1973 non necessita della (Cfr. Trib. Nocera
Inferiore del 4/2/2022 n. 155; Trib. Reggio Calabria 30/11/2021 n. 1519; Comm. Trib.
Reg. Roma Lazio 8/10/2021 n. 4475 e Comm. Trib. Reg. Roma Lazio 16/9/2021 n.
4113). Da quanto sopra esposto emerge che l'eccezione relativa all'invalidità della notifica è infondata e, per l'effetto, non risulta decorso il termine di prescrizione.
XIII. Pertanto, l'opposizione non può trovare accoglimento.
XIV. Le spese devono essere compensate, in quanto ricorrono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.;
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 1900 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia del Controparte_4
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Reggio Calabria, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RE RI
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1900/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONDELLO Parte_1 C.F._1
ANTONIO ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO RE RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2
DISTRETTUALE DELLO STATO RE RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO RE RI
(C.F. ), cont. Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione del 04.07.2023, iscritto a ruolo l'11.07.2023, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' , la , la Controparte_5 Controparte_2
ed il , opponendo l'intimazione di Controparte_3 Controparte_4 pagamento n. 09420229005739750000.
II. A tal fine deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da controparte e “di cui all'intimazione di pagamento n. 09420229005739750000, notificata dall'
[...]
in data 05.06.2023 e più precisamente con riferimento alla Controparte_1
pagina 1 di 4 cartella di pagamento: a) n. 09420150001106766000 asseritamente notificata in data 19.03.2015 Ente creditore;
b) n. 09420170012914290000 – Controparte_2
Ente creditore asseritamente notificata in data Controparte_3
08.11.2017 e per l'effetto l'impossibilità di procedere ad esecuzione forzata.”
III. Chiedeva inoltre la condanna di parte opposta al pagamento delle spese e dei compensi legali di giudizio con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
IV. Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. del 31.10.2023 il Giudice visto l'art. 164 c.p.c. dichiarava la nullità della citazione e per l'effetto fissava a parte attrice termine perentorio di 30 giorni per il rinnovo della citazione e rinviava l'udienza al 17.04.2024 per la comparizione delle parti.
V. Parte attrice provvedeva al rinnovo della notificazione nei termini assegnati. Con successivo provvedimento del 7.12.2023 la causa veniva ulteriormente rinviata d'ufficio al 13.11.2024.
VI. Con comparsa del 23.10.2024 si costituivano in giudizio l' Controparte_1
, la e la , per mezzo della
[...] Controparte_2 Controparte_3
Avvocatura distrettuale dello Stato (sanando così ogni difetto di notifica) chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate ed eccependo nello specifico: “1) Inammissibilità della domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia;
2) Difetto di legittimazione passiva degli enti creditori per vizi relativi alla fase di riscossione o, in subordine, rilievo sul piano delle spese;
3) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.” Parte opposta faceva discendere l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalla notifica di tre atti interruttivi della prescrizione, intervenuti successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e producendo prova della notifica del 23/11/2009 della proposta di compensazione ex art. 28 ter dpr
602-73 n. 09428200900002824000; dell'intimazione 09420169004566242000 avvenuta in data 25.03.2016; infine della notifica dell'intimazione n.
09420169007487048000 del 19.12.2016.
VII. Tuttavia, l'Avvocatura distrettuale dello Stato non si costituiva per il CP_4 nonostante la notifica effettuata il 4/7/2023. Pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
VIII. All'udienza del 13.11.2024 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 189 n. 1, 2 e 3 e rinviava per la decisione all'udienza del 05.03.2025. pagina 2 di 4 IX. In sede di note conclusive, parte opponente, alla luce della documentazione versata in atti da parte dell' , deduceva la nullità della notifica della cartella Controparte_1 di pagamento n. 09420150001106766000, notificata in data 19.03.2015 e della cartella di pagamento n. 09420170012914290000, notificata in data 08.11.2017, in quanto consegnate alla moglie convivente e, secondo quanto asserito dall'opponente, “in palese violazione dell'art. 60 D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R.
29.09.1973 n. 602, posto che non veniva fornita prova in giudizio dell'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN).”
X. Premesso quanto sopra l'opposizione appare infondata.
XI. Nel caso di specie parte opponente fa discendere l'improcedibilità dell'esecuzione dalla asserita intervenuta prescrizione, stante la presunta mancata notifica delle cartelle n. 09420150001106766000 e n. 09420170012914290000. Tuttavia, parte opposta, costituendosi, ha dato prova dell'avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggi opposta.
XII. A nulla rileva inoltre quanto asserito in merito al lamentato motivo di nullità relativo alla violazione dell'art. 60 D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29.09.1973
n. 602, posto che è vero che non vi è in atti prova dell'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). La notifica in questione segue le regole di cui all'art. 26 del DPR 602/1973, così come previsto dall'art. 50 del medesimo DPR, essendo stata ricevuta dalla moglie, familiare convivente e dunque legittimata alla ricezione. Ciò detto, per giurisprudenza di merito costante la notifica a Contr mezzo posta ex art. 26 DPR 602/1973 non necessita della (Cfr. Trib. Nocera
Inferiore del 4/2/2022 n. 155; Trib. Reggio Calabria 30/11/2021 n. 1519; Comm. Trib.
Reg. Roma Lazio 8/10/2021 n. 4475 e Comm. Trib. Reg. Roma Lazio 16/9/2021 n.
4113). Da quanto sopra esposto emerge che l'eccezione relativa all'invalidità della notifica è infondata e, per l'effetto, non risulta decorso il termine di prescrizione.
XIII. Pertanto, l'opposizione non può trovare accoglimento.
XIV. Le spese devono essere compensate, in quanto ricorrono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.;
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 1900 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia del Controparte_4
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Reggio Calabria, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 4 di 4