Articolo 8 della Legge 3 novembre 1954, n. 1042
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 novembre 1954
Art. 8.


I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7, nella misura minima di
lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto gratuito od a riduzione, ad eccezione dei mutilati e invalidi di guerra e di quelli del lavoro, nonche' dei mutilati civili per eventi bellici.

L'importo dei sovrapprezzi, per le singole categorie, e le
modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.
Entrata in vigore il 28 novembre 1954