Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
n. 424/2023 R.G.A.C. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 424/2023 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre
2024 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C.), pendente
TRA
(P.Iva: ; C.F.: ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanna
Mollica (indirizzo PEC: e Giuseppe Mollica Email_1
(indirizzo PEC: ; Email_2
(opponente)
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], nella Controparte_1 C.F._1
qualità di titolare della omonima impresa individuale (P.Iva: , rappresentato e P.IVA_3 difeso dall'Avv. Vittoria Garzaniti (indirizzo PEC: , Email_3
giusta procura in atti;
(opposto)
NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Santo Spagnolo (indirizzo PEC:
; Email_4
(terzo chiamato)
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._3
residente in [...];
(terzo chiamato contumace)
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Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 26/2023 emesso dal Tribunale di Locri il
26.01.2023.
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter C.P.C. prodotte in atti da parte opposta e dal terzo chiamato in data 13.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti,
l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 26/2023 emesso dal Tribunale di Locri il 26.01.2023, il conveniva Parte_1
in giudizio , nella qualità di titolare della omonima impresa individuale, al fine di Controparte_1 ottenere la revoca dell'anzidetto decreto con il quale venne ingiunto all'odierno opponente la somma di € 19.207,76, oltre ad interessi e spese di procedura, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dall'odierna parte opposta nei seguenti termini:
- con determina del Settore Tecnico e Manutentivo n. 394 del 23.10.2019, il Parte_1 approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento “Manutenzione straordinaria edifici scolastici di efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”, CP_4 procedendo all'acquisizione, previo esperimento di procedura ristretta ai sensi degli artt. 36, comma
2 lettera b, e 95 D.lgs. n. 50/2016, dell'affidamento dei lavori con il criterio del minor prezzo;
- con determina del Settore Tecnico e Manutentivo n. 401 del 30.10.2019, il Parte_1 dava atto che la miglior offerta presentata era quella della ditta , per l'importo di Controparte_1
euro 26.805,257, oltre 4.676,52 per oneri di sicurezza per un totale di euro 31.481,78 ed oltre IVA
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al 22%, per un totale di euro 38.407,76 (ribasso percentuale offerto 25,53%), con la conseguente aggiudicazione in via definitiva dell'appalto all'anzidetta impresa individuale;
- dopo la consegna dei lavori in data 30.10.2019, l'odierna parte opposta eseguiva e portava a termine regolarmente i lavori affidati in appalto, emettendo n. 2 fatture, in particolare la fattura n.
3_20 del 04.03.2020 di euro 32.696,00 Iva inclusa (26.805,257 + iva 5.890,00) e la fattura n. 1_21 del 04.03.2021 di euro 5.718,00 (4.686,88+ Iva 1.031,00) per oneri di sicurezza, per un totale di euro 38.407,76;
- a sua volta, con determina del Settore Tecnico e Manutentivo n. 156 del 02.04.2020, il
[...]
liquidava all'odierno opposto la sola somma di euro 19.200,00 Iva inclusa, in acconto per il Pt_1
pagamento della fattura 3_20 del 04.03.2020 relativa ai lavori effettuati e, nello specifico, in data
15.04.2020 l' , mediante bonifico bancario, provvedeva ad effettuare il pagamento Controparte_5
della sola somma di euro 15.737,70 Iva esclusa per i suddetti lavori;
- dunque, l'odierno opponente non ha adempiuto il pagamento della somma di euro 19.207,76 iva inclusa (€ 38.407,76 a cui vanno sottratti € 19.200,00 già versati) a saldo delle fatture n. 3_20 del 04.03.2020 e n. 1_21 del 04.03.2021, quale pretesa creditoria oggetto dell'originario ricorso monitorio.
A sua volta, parte opponente ha eccepito, nei termini come argomentati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia, l'insussistenza della pretesa creditoria di controparte deducendo la mancanza di un atto dello stesso con il quale siano stati assunti obblighi contrattuali Controparte_5 verso l'impresa individuale odierna opposta, ovvero la mancanza dell'impegno di spesa assunto dal funzionario pubblico responsabile del procedimento e la conseguente mancanza dell'obbligo contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 183
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. In tal modo, secondo la prospettazione di parte opponente, non si sarebbe instaurato un valido rapporto contrattuale vincolante il , mentre il vero Parte_1
responsabile dovrebbe individuarsi nel funzionario che abbia adottato il provvedimento in assenza dell'anzidetto impegno di spesa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, ne chiedeva in via principale il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda di parte opponente, la controparte ha chiesto, previa autorizzazione alla chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269 C.P.C., di accertare la responsabilità dei funzionari, IN. , nella qualità di Responsabile del Procedimento, ed IN. Controparte_3 [...]
, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Controparte_2
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, “per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, Pt_1 ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla normativa vigente”, con la condanna degli stessi al pagamento in favore della parte opposta della somma oggetto del decreto monitorio.
Una volta ritenuta tempestiva ed ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, stante la comunanza di causa ai sensi dell'art. 106 C.P.C., nei termini come argomentati da questo nell'ordinanza del 05.09.2023, mentre il terzo chiamato rimaneva CP_6 Controparte_3 contumace pur se ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l'altro terzo chiamato,
[...]
, il quale ha contestato l'eccezione di parte opponente e, quindi, la conseguente pretesa CP_2
addotta in via subordinata nei suoi confronti da parte opposta, chiedendone il rigetto, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia.
In particolare, la parte opposta ed il terzo chiamato hanno entrambi evidenziato e documentato le seguenti circostanze: l'opera veniva progettata ed appaltata in funzione del contributo statale disposto con il D.L. 30 aprile 2019 n. 34; l'aggiudicazione dell'appalto, ed il pagamento dell'acconto versato alla ditta erano stati effettuati con l'individuazione del capitolo di spesa n. 10315 CP_1 del bilancio comunale, sul quale veniva versato l'acconto di € 19.395,91 (pari al 50% del contributo statale) e dal quale veniva infine prelevata la somma di € 19.200,00 corrisposta a titolo di acconto alla ditta CP_1
La causa veniva istruita con la documentazione rispettivamente prodotta in atti dalle parti entro il termine decadenziale di cui all'art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C., stante il rigetto della ammissione delle prove richieste dalle parti con ordinanza di questo Ufficio del 26.06.2024.
La domanda spiegata da parte opponente è infondata e, quindi, non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è opportuno precisare, in termini generali, che, con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia
l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”.
Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e
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cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando
l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così
Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.,
Sez. I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).
Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine alla suddetta valutazione nel merito delle condizioni di fondatezza della pretesa creditoria addotta dall'originario ricorrente in monitorio.
Nel giudizio di opposizione si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass.
528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale, valida ed efficace, o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema
Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il relativo termine di scadenza, nonché l'adempimento della propria
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obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi altresì alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento della propria obbligazione oppure della dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, parimenti, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass., S.U., sentenza n. 13533/2001, conf. Cass. n. 982/2002; n.
8615/2006; 26953/2008; n. 936/2010; cfr., altresì, Trib. Milano, sez. VII, 19/02/2019, n. 1616: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.”; Trib. Potenza, 19/02/2020, n. 198: “Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi
o impeditivi della pretesa attorea. (…) In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la
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responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva
l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697
c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n.
3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.... anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento). Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo
2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.”).
Nel caso di specie, a sua volta, all'esito della produzione documentale avvenuta in allegato al ricorso monitorio e riproposta in sede di giudizio di opposizione, deve ritenersi che parte opposta-
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attore sostanziale ha assolto al proprio onere probatorio circa la fonte negoziale del vantato diritto di credito, tenuto conto del tenore sia della determina in atti di aggiudicazione dell'appalto alla ditta
(n. 401 del 30.10.20219), emessa dal RUP IN. e dal Responsabile del CP_1 Controparte_3
Settore Tecnico Manutentivo, IN. , ove, una volta “Riconosciuta la propria Controparte_2 competenza a provvedere in merito, anche in qualità di R.U.P., procedendo anche con l'adozione dell'impegno di spesa”, nella parte dispositiva veniva espressamente disposto l'impegno spesa di euro 50.000,00 sul capitolo n. 10315 del bilancio comunale, con in calce il parere favorevole sulla regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del settore finanziario, sia della successiva determina n. 156 del 02.04.2020 del Responsabile del
Settore Tecnico-Manutentivo, IN. ove, una volta preso atto che il è CP_2 Pt_1 Pt_1 beneficiario dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 34/2019, “di un contributo di euro
50.000,00 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale”, veniva liquidato alla ditta un acconto di euro 19.200,00 sul maggior importo della fattura n. CP_1
3_2020 del 04.03.2020, disponibile sul capitolo 10315 del bilancio comunale («RITENUTO di dovere liquidare in acconto, tenuto conto della somma accreditata dal Ministero, la somma di euro
19.200,00 IVA inclusa, in acconto della fattura FATTPA 3_20 del 04-03-2020, disponibile sul capitolo 10315 del bilancio comunale», trattandosi, quindi, di pagamento effettuato in esecuzione del suddetto impegno di spesa che aveva vincolato quel determinato capitolo di bilancio), con in calce il parere favorevole sulla regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del settore finanziario.
Dunque, dal contenuto di tale documentazione si desume con tutta evidenza che, in sede di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'odierna parte opposta, era stata ivi prevista una specifica indicazione della spesa complessiva da affrontare con l'impegno negoziale e dei mezzi per farvi fronte, mentre, a fronte di tali risultanze probatorie, la parte opponente nulla ha addotto ed argomentato in merito, così come in relazione all'ulteriore produzione documentale del terzo chiamato in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C., da cui risulta, da un lato, che il aveva richiesto in data 30.10.2019 – nonché poi ottenuto dal Parte_1
Ministero per lo Sviluppo Economico – l'erogazione della prima quota di contributo di € 19.395,91
(pari al 50% dei costi dell'opera appaltata alla ditta , e che, dall'altro lato, successivamente CP_1 lo stesso , sino alla data dell'11.04.2024, non aveva effettuato l'invio della Controparte_5
documentazione necessaria per l'erogazione della restante quota, corrispondente al saldo dovuto alla ditta CP_1
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E' in tal modo del tutto evidente che il mancato pagamento del saldo della controprestazione pecuniaria dell'opera conferita in appalto all'impresa odierna opposta, preteso da quest'ultima in sede monitoria, sia stata in realtà la diretta conseguenza dell'anzidetta inerzia da parte del
[...]
e non, invece, dalla mancata emissione – secondo la generica ed infondata prospettazione di Pt_1
parte opponente – dell'impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 D.lgs. n. 267/2000.
Inoltre, la parte opponente non ha contestato la circostanza, ulteriormente addotta dalla controparte, per cui l'impresa appaltatrice aveva eseguito e portato a termine regolarmente i lavori affidati in appalto, quale prestazione sinallagmaticamente collegata alla controprestazione pecuniaria richiesta in sede monitoria.
Pertanto, dovendosi escludere nel caso di specie che l'affidamento in appalto dei lavori sia avvenuto in violazione del citato art. 191, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato appaltatore e l'Ente territoriale appaltante in assenza di alcuna diretta ed esclusiva obbligazione, come invece erroneamente asserito da parte opponente, in capo agli amministratori o funzionari che avevano conferito i lavori all'impresa nel caso di specie gli odierni terzi chiamati IN. , nella CP_1 Controparte_3
qualità di Responsabile del Procedimento, ed IN. , nella qualità di Controparte_2
Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del (cfr. Cass., sez. III, 19/12/2019, Parte_1
n. 33768: “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto”; cfr., altresì, Trib. Reggio Calabria, sez. I, 17/06/2021, n. 910: “Gli atti con i quali gli enti locali si assumano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa destinato ad incidere su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria. In mancanza di tanto sia la deliberazione che lo autorizza, sia
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il susseguente contratto stipulato in attuazione di essa saranno nulli, ferma restando la responsabilità a carico dell'amministratore (funzionario o dipendente dell'ente) che sia responsabile della violazione, e ciò in omaggio ai canoni di buon andamento e di trasparenza che dovrebbero caratterizzare l'azione della pubblica amministrazione”).
In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il legislatore – individuando, da una parte, gli elementi costitutivi necessari per la imputabilità della spesa all'amministrazione locale
(la delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria quale presupposto ineliminabile della spesa) e, dall'altra, le conseguenze tipiche delle attività poste in essere senza l'osservanza delle prescritte procedure (nel senso che, in difetto dei previsti requisiti, gli effetti obbligatori si producono a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura) – ha delineato un assetto positivo coerente con le regole di contabilità relative alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche, considerando che l'impegno contabile comporta il vincolo di destinazione della somma in bilancio, mentre la copertura finanziaria non solo richiede l'esistenza di adeguata capienza nel capitolo di bilancio, ma incide anche sull'equilibrio finanziario generale.
Nel caso di specie, a sua volta, l'obbligazione oggetto della pretesa monitoria era regolarmente sorta in capo all'Ente territoriale appaltante, dovendosi escludere l'anzidetto sistema di imputazione, una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa, alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale, appunto in quanto non è stata condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali.
La liquidazione delle spese e competenze del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del ed in favore della parte opposta e del terzo Parte_1 chiamato. A quest'ultimo proposito, invero, deve farsi applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (così Cass., sez. 6 – 3, sent. n. 2492/2016; cfr. anche Cass. sez. II, ord. n.
23123 del 17/09/2019: “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo,
Pagina 10 di 11 n. 424/2023 R.G.A.C. Tribunale di Locri.
salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”; cfr., altresì, Cass., n.
23552/2011, Cass. n. 3956/1994, Cass. n. 3729/1990 e Cass. n. 2330/1995).
Le spese e competenze vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (la somma oggetto del decreto monitorio opposto) e facendo riferimento ai parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria ed al minimo per quella decisoria stante la mera ripetizione ivi delle argomentazioni già addotte in sede introduttiva.
Va invece rigettata la richiesta, formulata da parte opposta e dal terzo chiamato, di condanna a carico dell'opponente ex art. 96 C.P.C..
Invero, quand'anche l'azione esperita da quest'ultimo possa considerarsi temeraria, in ogni caso le parti richiedenti non hanno né allegato né dimostrato il danno subito a seguito dell'instaurazione della presente lite. E' infatti onere della parte che richiede il risarcimento ex art. 96 C.P.C. dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nonché allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa;
sicché il giudice non può comunque liquidare alcun danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. 8.06.2007, n. 597497; Cass. 21.02.2007, n. 4096; Cass. 19.07.2004, n. 13355).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così dispone:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 26/2023 emesso dal Tribunale di Locri il
26.01.2023;
2) per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte opponente , in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese processuali della parte opposta e del terzo chiamato che liquida, a favore di ciascuno, in € 2.547,00 per onorario ed, a favore della sola parte opposta, in ulteriori € 118,50 per spese documentate, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Locri, in data 15 marzo 2025
Il Giudice Dott. Andrea Amadei
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