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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/09/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 409/2024 RG promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Ciro Cafiero, Tiziana La Verghetta appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Letizia Martini, Andrea Conte appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
17.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
– dipendente prima di Ataf s.p.a. dal 4/12/1989; poi, a seguito di trasferimento di Controparte_1 ramo d'azienda, di dal dicembre 2012, e attualmente dipendente, dal 31/10/2021, Parte_1 di in forza dell'aggiudicazione, da parte di quest'ultima, Parte_2 dell'affidamento di tutto il trasporto urbano ed extraurbano della Regione Toscana, sempre operando come conducente di linea con la qualifica di “operatore di esercizio” – conveniva in giudizio
[...] per il mancato riconoscimento, nella determinazione della retribuzione feriale, di Parte_1 emolumenti correlati al normale svolgimento delle mansioni del lavoratore, i quali, aggiungendosi alla “paga base”, ne costituivano abitualmente la retribuzione mensile ordinariamente percepita.
1 Per effetto della contrattazione collettiva cui il rapporto di lavoro in questione era soggetto, la retribuzione di era infatti la risultante, da un lato, di alcuni elementi fissi;
dall'altro, di una CP_1 serie di voci retributive integrative qualificate in termini di indennità, che, comparendo con cadenza abituale nelle buste paga del lavoratore per la stretta connessione alle mansioni da questi svolte nell'espletamento dell'attività lavorativa, costituivano elementi ordinari e costanti della retribuzione, assicurandogli quella retribuzione minima costituzionalmente garantita dall'art. 36 Cost.
Di seguito, gli emolumenti rivendicati dal lavoratore:
- indennità di turno e indennità di lavoro domenicale ex art. 5, lett. a) e b), Accordo Nazionale
21/05/1981, per aver il lavoratore svolto la propria prestazione lavorativa secondo un orario di lavoro articolato in turni che cadono, periodicamente, anche di domenica o nei giorni festivi;
- premio evitati sinistri, riconosciuto a coloro che, come il ricorrente, sono addetti alla mansione di guida;
- indennità vendita e informazioni, prevista a livello aziendale per l'erogazione di informazioni sugli orari e sugli itinerari dei mezzi;
- indennità mansione controllo/conducente, prevista a seguito dell'introduzione dell'obliteratrice sugli autobus per la mansione aggiuntiva, svolta dal conducente, di vigilanza sul funzionamento della stessa;
- indennità forfettaria ritardi, per aver il ricorrente effettuato i servizi di trasporto sulla base di percorsi prestabiliti e scanditi da orari, che tuttavia erano sempre superati per portare a termine la prestazione lavorativa;
- compenso biglietti a bordo, riconosciuta al lavoratore per la vendita dei biglietti a bordo.
Tali indennità, pur correlate allo svolgimento delle mansioni di ovvero compensative di CP_1 fasi di attività lavorativa e costituenti parte integrante della retribuzione, non venivano prese in considerazione prima da Ataf s.p.a. e in seguito da ai fini della determinazione Parte_1 della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo feriale, con conseguente diminuzione di quanto percepito dal lavoratore rispetto ai periodi di espletamento della propria attività ed il prodursi di un effetto dissuasivo dal godimento effettivo delle ferie.
Il lavoratore, pertanto, rivendicava la corresponsione delle suddette voci retributive tramite la proposizione di ricorso gerarchico – come previsto dall'Allegato A al R.D. n. 148/1931 – il quale peraltro rimaneva senza esito alcuno. non forniva alcun riscontro al ricorrente, che adiva allora il Tribunale ordinario di Parte_1
Firenze per vedersi riconosciuto – previa declaratoria di nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6
c) del CCNL 23/07/1976 e/o del punto 5 dell' 21/05/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL CP_2
2 12/03/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 nella parte in cui escludevano la computabilità delle indennità rivendicate ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie – il diritto ad una retribuzione feriale nella quale fossero incluse le voci variabili abitualmente percepite per le mansioni svolte, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sulla retribuzione feriale per un totale, con riferimento al periodo dal 2007 al 2021, di € 3.386,10.
Parte ricorrente chiedeva, inoltre, in caso di contestazione avversaria, l'ammissione di CTU contabile finalizzata a quantificare l'esatto ammontare della retribuzione ordinaria spettante al lavoratore per i periodi di ferie, tenendo conto delle indennità rivendicate e ritenute dovute dal giudice.
Si costituiva in giudizio che in via preliminare chiedeva fosse dichiarata Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancata presentazione del reclamo gerarchico previsto ex lege, ed eccepiva sia l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2984, n. 4, c.c. di tutti i crediti asseritamente maturati dal lavoratore fino a cinque anni prima della data di notifica del ricorso, sia l'erroneità dei conteggi allo stesso allegati, per poi contestare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva, pertanto, il rigetto.
Il Tribunale di Firenze respingeva le eccezioni preliminarmente sollevate da parte resistente, accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto di a vedere ricomprese nella base di calcolo CP_1 della retribuzione allo stesso spettante durante il periodo delle ferie le indennità rivendicate, correttamente calcolate dalla difesa del ricorrente, e condannava al pagamento in Parte_1 favore di quest'ultimo della somma di € 3.386,10. ha appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con rigetto della Parte_1 domanda. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Firenze.
*****
Secondo il Collegio, sulla scorta di un ampio e oramai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, più volte pronunciatasi in analoghe cause sulle medesime questioni retributive, l'appello
è infondato ed è, pertanto, da respingere.
Col primo motivo, la società appellante denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co.
3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, c.c. nonché degli artt. 10 e 18-bis D.lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE, per aver il Tribunale errato nel ritenere che le differenze rivendicate dovessero essere riconosciute per evitare l'effetto dissuasivo della fruizione delle ferie.
3 Sottolinea parte appellante come quella della retribuzione sia materia di esclusiva competenza degli
Stati membri dell'Unione europea, che, in quanto tale, non può essere regolata dal diritto euro- unitario. Nel nostro ordinamento, si ribadisce nell'appello, la determinazione del trattamento retributivo dovuto per il periodo feriale è rimessa alla contrattazione collettiva, e a questa la datrice di lavoro appellante si era attenuta.
A tal proposito, la Direttiva 88/2003 non pone un principio di onnicomprensività del trattamento dovuto durante le ferie;
piuttosto, impone agli Stati membri il conseguimento della sola finalità di evitare che una drastica riduzione di quanto percepito durante tale periodo possa avere un effetto disincentivante e dunque impedire, di fatto, l'effettivo godimento del diritto alle ferie da parte del lavoratore. Ed è proprio in tale ottica, che, diversamente da altri, il nostro ordinamento – nel quale la regolamentazione delle ferie annuali garantisce al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito di almeno quattro settimane, in ossequio alla direttiva euro-unitaria – fissa il principio della irrinunciabilità delle ferie. Tale principio, unitamente alla previsione di sanzioni per il datore di lavoro che non consenta il godimento delle ferie ai suoi dipendenti, dovrebbe infatti, già di per sé, essere idoneo a scongiurare quell'effetto dissuasivo che la Direttiva in materia di ferie è volta a prevenire.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza, affinché l'intento perseguito dal disposto comunitario sia assicurato, la retribuzione feriale non deve necessariamente coincidere con quella ordinaria – non avendo mai imposto la Corte europea un'equivalenza retributiva con la quale sconfinerebbe nella regolazione di una materia non di sua competenza – bensì essere ad essa “paragonabile”. Sarà poi il giudice nazionale a dover valutare la misura della retribuzione feriale alla luce dell'obiettivo di cui all'art. 7 della Direttiva. Valutazione, questa, che secondo parte appellante il giudice di prime cure ha omesso di effettuare, non considerando che l'inderogabilità dell'istituto delle ferie e l'impianto sanzionatorio posto a carico del datore di lavoro rendono impossibile, nel nostro ordinamento, il prodursi di un effetto dissuasivo e la conseguente violazione dell'art. 7, e così incorrendo nella violazione denunciata con il primo motivo di appello.
Del resto, precisa parte appellante, il lavoratore oggi appellato ha regolarmente goduto delle ferie spettanti senza che la riduzione della retribuzione lo abbia dissuaso dal farlo.
Secondo il Collegio, il primo motivo d'appello ha una portata generale: censura, infatti, la sentenza appellata per non aver il Tribunale considerato che la materia oggetto di giudizio è sottratta alla competenza dell'Unione europea ed è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, alla quale
[...] si è attenuta nella determinazione della retribuzione feriale di Parte_1 CP_1
Parte appellante sostiene, inoltre, che l'effetto dissuasivo, che la direttiva e la giurisprudenza della
CGUE intendono scongiurare, non può dirsi in alcun modo verificato nel caso di specie, avendo goduto regolarmente delle ferie annuali. CP_1
4 Questa impostazione generale non può essere condivisa.
Innanzitutto, va evidenziato la collocazione della questione oggetto di giudizio nell'ambito delle
“prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE, che, al riguardo, prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7); da ciò, l'incompatibilità di qualsiasi incentivo o sollecitazione volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie con gli obiettivi posti dalla normativa europea a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c.
Koch).
Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, che comporta la supremazia del diritto dell'Unione rispetto a quello dell'ordinamento interno e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
Del diritto dell'Unione, poi, l'interprete è la Corte di Giustizia, alle cui sentenze deve essere riconosciuto valore normativo. In tal senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che attribuisce all'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia un'efficacia
“ultra partes”, sicché le sentenze dalla stessa rese hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. 22577 del 2012; Cass. 13425 del 2019).
Secondo il Collegio, sono dunque infondati gli argomenti dell'appello relativi all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. Discutendosi, nel caso di specie, della tutela della sicurezza e della salute del lavoratore sotto il profilo dell'organizzazione dell'orario di lavoro, per quanto indubbiamente corretta l'osservazione della difesa del ricorrente nella parte in cui sottolinea come la regolamentazione della retribuzione rientri nelle competenze del legislatore nazionale, si ritiene tuttavia necessaria una precisazione. Non si può certo, infatti, non tener conto del fatto che la necessità di assicurare a tale materia una disciplina che non dissuada il lavoratore, nemmeno potenzialmente, dalla fruizione delle ferie che per legge gli spettano discenda da una direttiva dell'Unione europea, cioè, a norma dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da un atto vincolante che impone agli Stati membri il raggiungimento di un determinato risultato, rimettendo alle autorità nazionali la sola scelta della forma e dei mezzi tramite cui conseguire lo scopo prefissato.
Alla luce di una simile precisazione, non può pertanto negarsi la competenza dell'Unione: la regolamentazione della materia della retribuzione feriale è, sì, rimessa alla contrattazione collettiva,
5 ma questa non potrà discostarsi, per le ragioni suindicate, dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
Infondati sono, poi, gli ulteriori argomenti nei quali parte appellante articola il motivo d'appello in esame.
Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, sintomatico – secondo parte appellante – dell'assenza di ogni effetto dissuasivo, già il Tribunale, con argomenti del tutto condivisibili, ha precisato che, quanto alla valenza dissuasiva, “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”
(sent. Williams, punto 21).
Neppure appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato amministrativamente per i datori che non ne assicurano il godimento. Basta osservare, al riguardo, che il divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori,
l'effettività del principio.
È dunque necessario accertare se, in concreto, la retribuzione corrisposta da a Parte_1 CP_1 durante le ferie, sia tale da potenzialmente dissuaderlo dal richiedere o fruire del riposo previsto.
Con il secondo motivo, la società appellante denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c., non avendo il lavoratore assolto l'onere della prova sull'effetto dissuasivo. Specificamente, ai sensi della norma in questione, su controparte sarebbe gravato l'onere di dimostrare, da un lato,
l'incidenza negativa del mancato computo – nella retribuzione feriale – delle indennità rivendicate sull'effettivo esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie e, dunque, il prodursi di quell'effetto dissuasivo che si traduce nella violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE; dall'altro, la riconducibilità delle suddette indennità a quelle che la CGUE ritiene da includere nella retribuzione delle ferie, riconoscendo ad esse la natura di “componenti retributive intrinseche” in quanto compensative delle qualità professionali essenziali e caratterizzanti le mansioni svolte dal lavoratore.
Il Tribunale, nel riconoscere il diritto del lavoratore alle indennità richieste senza che questi abbia ottemperato all'onere della prova, ometteva, inoltre, qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva che – nonostante contenga la descrizione delle indennità e la specificità della composizione della retribuzione – non viene considerata dal giudice significativa. Dall'esame delle norme contrattuali, emergeva chiaramente che, nelle giornate di ferie, il CCNL non si limita a garantire la
6 cd. paga base, ma la implementa attraverso ulteriori elementi della retribuzione, ad eccezione delle indennità saltuarie e variabili, in cui rientrano quelle rivendicate dal lavoratore.
Il Tribunale non considerava, secondo parte appellante, che la retribuzione feriale del lavoratore è
“paragonabile” a quella percepita nelle giornate lavorative e a volte addirittura superiore, come più volte evidenziato dalle difese dell'azienda, difese che però non sono state esaminate, né analizzate dal Giudice.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Quanto all'inclusione, da parte del giudice di prime cure, delle indennità rivendicate dal lavoratore in quanto da questi abitualmente percepite nella retribuzione ordinaria, si rende necessaria un'osservazione preliminare. La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie risente dell'influenza dell'interpretazione data dalla CGUE, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, debba essere mantenuta la retribuzione ordinaria (cfr. Cass. 13932 del
2024, Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022), sì da assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella di cui il lavoratore gode nei periodi di svolgimento dell'attività lavorativa, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Per_1
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Persona_2
In definitiva, è necessario che la normativa interna sia conforme alla nozione europea di retribuzione feriale nel senso sopra precisato, il cui nucleo centrale afferma che, poiché tale retribuzione non deve produrre sul lavoratore un effetto disincentivante rispetto all'effettivo esercizio del proprio diritto, la retribuzione percepita per la durata delle ferie sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria.
Come interpretato dalla CGUE, deve essere compensato qualsiasi “incomodo” intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è tenuto per contratto, e che comprende gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali); sono da escludere, invece, le spese occasionali o accessorie.
In questo senso, quel che rileva, più che la continuatività, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente.
7 Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie e che ciò dimostrerebbe l'assenza di ogni effetto dissuasivo, va replicato che – come chiarito dalla CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20,
DS C/ Koch, e da Cass. n. 20216/2022 – quanto alla valenza dissuasiva, ciò che rileva è l'effetto anche solo potenzialmente disincentivante della fruizione delle ferie annuali. È, pertanto, irrilevante che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie cui aveva diritto.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale errato nell'inclusione – ai fini della determinazione della retribuzione feriale – delle voci rivendicate, in ragione della loro intrinsecità alle mansioni ordinarie, alla particolare modalità di attuazione delle medesime, o comunque a prestazioni accessorie imposte dal datore, tuttavia affermando tale argomento senza riferimenti normativi o contrattuali. In proposito, l'appello contesta l'inclusione delle seguenti voci per diversi motivi enunciati in relazione a ciascuna di esse.
Quanto all'indennità di turno, la società evidenzia come tale voce sia corrisposta a tutti i dipendenti che effettuano la propria prestazione in turni avvicendati (organizzazione del lavoro che prevede una rotazione dei turni fra i dipendenti) quale compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di prestazione. L'art. 5 A.N. esclude espressamente che la voce rientri nella retribuzione normale e che, quindi, sia utile a qualsiasi altro effetto.
Secondo la società, la voce in argomento non sarebbe da considerarsi correlata al normale svolgimento delle mansioni, trattandosi, al contrario, di una modalità temporale estrinseca, che riflette la soggezione del lavoratore a turni, ma non la professionalità in sé del medesimo quale operatore di esercizio.
Il Collegio non condivide la censura, essendo pacifico che la prestazione degli autisti sia necessariamente soggetta a turni, quale modalità fissa di organizzazione di tale prestazione. Vi è, insomma, un collegamento inevitabile fra il servizio pubblico di trasporto locale e la soggezione degli autisti alla relativa turnazione. In ogni caso, la soggezione al turno rappresenterebbe comunque una modalità temporale con la quale la prestazione è resa, sulla base di programmi prestabiliti dal datore.
Quindi, nell'accezione euro-unitaria costituirebbe un incomodo connesso allo svolgimento del ruolo professionale, come tale da includere nella retribuzione feriale. Alle stesse considerazioni si perviene con riguardo all'indennità domenicale.
Per quanto parte appellante sottolinei la mancata connessione allo status di conducente del premio evitati sinistri, che incentiva la buona condotta di guida degli autisti, il Collegio ritiene che anche tale voce retributiva debba essere considerata ai fini della determinazione della retribuzione feriale, in quanto connessa con l'ordinaria attività svolta dal lavoratore.
Ancora, delle indennità mansione controllo/conducente e vendita e informazione non può parlarsi – sostiene parte appellante – se non in termini di indennità per mansioni di natura sussidiaria rispetto
8 alle ordinarie mansioni di guida, non potendo tali voci retributive essere considerate alla stregua di un compenso inerente alla professionalità del dipendente, né a un disagio patito dallo stesso, né tantomeno un corrispettivo legato allo status personale e professionale del lavoratore, “in quanto effettuabile esclusivamente su richiesta dei viaggiatori e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio”.
Secondo il Collegio, l'inclusione effettuata dal giudice di prime cure quanto all'indennità mansione controllo/conducente e vendita e informazione è corretta, in quanto voci retributive che compensano una prestazione ulteriore, e come tali riferibili alle mansioni.
Sull'indennità forfettaria ritardi, la società evidenzia trattarsi di una voce accessoria tipicamente collegata a modalità temporali della prestazione.
Secondo il Collegio, invece, la voce è stata correttamente inclusa dal Tribunale nella retribuzione feriale. Anche in questo caso, infatti, non si possono nutrire dubbi sul collegamento necessario della voce rispetto alle mansioni di autista, mentre la stessa previsione della norma collettiva la rende voce fissa, collegata ad ogni giornata di prestazione effettiva. Lo stesso dicasi dell'indennità “compenso titoli”.
In definitiva, così riassunti i motivi di censura dell'appellante, si ribadisce come la Corte ne ravvisi l'infondatezza, in quanto basati su presupposti differenti rispetto a quelli delineati alla luce della direttiva comunitaria e della sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia.
Non rileva che un'indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché, a ben guardare, tutta la retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa. Oltre a questo, il fatto che un'indennità sia legata alla modalità temporale della prestazione (come per l'indennità di turno) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità ed alla gravosità delle mansioni stesse.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta il criterio di calcolo utilizzato dal Tribunale di Firenze ai fini della quantificazione dell'incidenza delle voci retributive in questione sul trattamento spettante al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie e, conseguentemente, dell'eventuale effetto dissuasivo derivante dalla mancata inclusione delle stesse nel computo della retribuzione feriale.
Secondo la parte appellante, i conteggi forniti da controparte e assunti a prova dal giudice sono errati e sono stati fin da subito contestati dall'azienda perché controparte – e il giudice poi – invece di conteggiare i soli compensi effettivamente percepiti, quantifica la pretesa partendo dal presupposto di moltiplicare gli importi spettanti ai titoli indicati per il numero di giorni di ferie goduti anno per anno. Tale modalità di calcolo – ad avviso di – è erronea poiché in ciascun anno Parte_1 il lavoratore può non aver percepito ogni giorno di ogni mese le indennità in parola, perché malato o
9 in permesso o comunque assente o assegnato ad altre mansioni. Inoltre, le indennità non maturano mensilmente a prescindere dalla prestazione lavorativa resa.
Quanto all'incidenza delle indennità rivendicate, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13932 del
2024, ha precisato che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzato raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Ritiene questa Corte che, per quanto attiene all'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile, il metodo di calcolo utilizzato ai fini della quantificazione delle differenze dovute dalla ricorrente in primo grado e riconosciuto dal Tribunale di Firenze sia da ritenersi corretto, nella misura in cui moltiplica il valore unitario delle indennità riconosciute in misura fissa (indennità di turno e domenicale, premio evitati sinistri, indennità di vendita e informazioni, indennità mansione e controllo conducente, indennità forfettaria ritardi), mentre per l'unica voce variabile (compenso titoli) le differenze sono state ottenute dividendo la somma dei compensi percepiti a tale titolo nell'anno solare a cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo per come desumibili dalle buste paga e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero dei giorni di ferie godute.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, correttamente osservato come, “anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alle ferie […] nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un valore annuo pari al 10% dello stipendio base e quindi un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal lavoratore.”
Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza appellata per non aver ritenuto che la prescrizione dei crediti in questione potesse decorrere anche nel corso del rapporto di lavoro.
Secondo il Collegio, anche il presente motivo è infondato.
In particolare, in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la Cassazione è ormai costante nel ritenere che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dello stesso rapporto. Così come regolato dalla L. n. 92/2012 e dal D.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato manca di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, quindi non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale. E allora, per tutti quei diritti che non siano prescritti al luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo
10 sviluppatosi con le due rilevanti modifiche in tema di licenziamento poiché, in ragione di tali riforme,
l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970, e poi dal D.lgs.
n. 23/15, e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità. A tale novità deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso (da Cass. n. 26246/2022. Si tratta di principi confermati in numerose conformi successive;
tra le molte, Cass. n. 13932/2024 n.
2674/2024, n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Da ultimo, parte appellante rinvia a tutte le eccezioni, istanze e argomentazioni contenute nella memoria difensiva e di costituzione.
Essendosi già pronunciata sull'eccezione di prescrizione, ritenuta infondata per le ragioni suindicate, nonché sulle argomentazioni svolte da questa Corte ritiene infondata ogni istanza, Parte_1 comprese quelle relative all'attività istruttoria, essendo stata in primo grado la causa istruita sulla base della documentazione acquisita.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo il valore della causa e in relazione all'attività compiuta, per l'importo di €
1.923,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.923,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
- dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 25 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
11 12
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 409/2024 RG promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Ciro Cafiero, Tiziana La Verghetta appellante contro
Controparte_1 con gli avv.ti Letizia Martini, Andrea Conte appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
17.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
– dipendente prima di Ataf s.p.a. dal 4/12/1989; poi, a seguito di trasferimento di Controparte_1 ramo d'azienda, di dal dicembre 2012, e attualmente dipendente, dal 31/10/2021, Parte_1 di in forza dell'aggiudicazione, da parte di quest'ultima, Parte_2 dell'affidamento di tutto il trasporto urbano ed extraurbano della Regione Toscana, sempre operando come conducente di linea con la qualifica di “operatore di esercizio” – conveniva in giudizio
[...] per il mancato riconoscimento, nella determinazione della retribuzione feriale, di Parte_1 emolumenti correlati al normale svolgimento delle mansioni del lavoratore, i quali, aggiungendosi alla “paga base”, ne costituivano abitualmente la retribuzione mensile ordinariamente percepita.
1 Per effetto della contrattazione collettiva cui il rapporto di lavoro in questione era soggetto, la retribuzione di era infatti la risultante, da un lato, di alcuni elementi fissi;
dall'altro, di una CP_1 serie di voci retributive integrative qualificate in termini di indennità, che, comparendo con cadenza abituale nelle buste paga del lavoratore per la stretta connessione alle mansioni da questi svolte nell'espletamento dell'attività lavorativa, costituivano elementi ordinari e costanti della retribuzione, assicurandogli quella retribuzione minima costituzionalmente garantita dall'art. 36 Cost.
Di seguito, gli emolumenti rivendicati dal lavoratore:
- indennità di turno e indennità di lavoro domenicale ex art. 5, lett. a) e b), Accordo Nazionale
21/05/1981, per aver il lavoratore svolto la propria prestazione lavorativa secondo un orario di lavoro articolato in turni che cadono, periodicamente, anche di domenica o nei giorni festivi;
- premio evitati sinistri, riconosciuto a coloro che, come il ricorrente, sono addetti alla mansione di guida;
- indennità vendita e informazioni, prevista a livello aziendale per l'erogazione di informazioni sugli orari e sugli itinerari dei mezzi;
- indennità mansione controllo/conducente, prevista a seguito dell'introduzione dell'obliteratrice sugli autobus per la mansione aggiuntiva, svolta dal conducente, di vigilanza sul funzionamento della stessa;
- indennità forfettaria ritardi, per aver il ricorrente effettuato i servizi di trasporto sulla base di percorsi prestabiliti e scanditi da orari, che tuttavia erano sempre superati per portare a termine la prestazione lavorativa;
- compenso biglietti a bordo, riconosciuta al lavoratore per la vendita dei biglietti a bordo.
Tali indennità, pur correlate allo svolgimento delle mansioni di ovvero compensative di CP_1 fasi di attività lavorativa e costituenti parte integrante della retribuzione, non venivano prese in considerazione prima da Ataf s.p.a. e in seguito da ai fini della determinazione Parte_1 della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo feriale, con conseguente diminuzione di quanto percepito dal lavoratore rispetto ai periodi di espletamento della propria attività ed il prodursi di un effetto dissuasivo dal godimento effettivo delle ferie.
Il lavoratore, pertanto, rivendicava la corresponsione delle suddette voci retributive tramite la proposizione di ricorso gerarchico – come previsto dall'Allegato A al R.D. n. 148/1931 – il quale peraltro rimaneva senza esito alcuno. non forniva alcun riscontro al ricorrente, che adiva allora il Tribunale ordinario di Parte_1
Firenze per vedersi riconosciuto – previa declaratoria di nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6
c) del CCNL 23/07/1976 e/o del punto 5 dell' 21/05/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL CP_2
2 12/03/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 nella parte in cui escludevano la computabilità delle indennità rivendicate ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie – il diritto ad una retribuzione feriale nella quale fossero incluse le voci variabili abitualmente percepite per le mansioni svolte, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sulla retribuzione feriale per un totale, con riferimento al periodo dal 2007 al 2021, di € 3.386,10.
Parte ricorrente chiedeva, inoltre, in caso di contestazione avversaria, l'ammissione di CTU contabile finalizzata a quantificare l'esatto ammontare della retribuzione ordinaria spettante al lavoratore per i periodi di ferie, tenendo conto delle indennità rivendicate e ritenute dovute dal giudice.
Si costituiva in giudizio che in via preliminare chiedeva fosse dichiarata Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancata presentazione del reclamo gerarchico previsto ex lege, ed eccepiva sia l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2984, n. 4, c.c. di tutti i crediti asseritamente maturati dal lavoratore fino a cinque anni prima della data di notifica del ricorso, sia l'erroneità dei conteggi allo stesso allegati, per poi contestare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea di cui chiedeva, pertanto, il rigetto.
Il Tribunale di Firenze respingeva le eccezioni preliminarmente sollevate da parte resistente, accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto di a vedere ricomprese nella base di calcolo CP_1 della retribuzione allo stesso spettante durante il periodo delle ferie le indennità rivendicate, correttamente calcolate dalla difesa del ricorrente, e condannava al pagamento in Parte_1 favore di quest'ultimo della somma di € 3.386,10. ha appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con rigetto della Parte_1 domanda. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Firenze.
*****
Secondo il Collegio, sulla scorta di un ampio e oramai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, più volte pronunciatasi in analoghe cause sulle medesime questioni retributive, l'appello
è infondato ed è, pertanto, da respingere.
Col primo motivo, la società appellante denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co.
3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, c.c. nonché degli artt. 10 e 18-bis D.lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE, per aver il Tribunale errato nel ritenere che le differenze rivendicate dovessero essere riconosciute per evitare l'effetto dissuasivo della fruizione delle ferie.
3 Sottolinea parte appellante come quella della retribuzione sia materia di esclusiva competenza degli
Stati membri dell'Unione europea, che, in quanto tale, non può essere regolata dal diritto euro- unitario. Nel nostro ordinamento, si ribadisce nell'appello, la determinazione del trattamento retributivo dovuto per il periodo feriale è rimessa alla contrattazione collettiva, e a questa la datrice di lavoro appellante si era attenuta.
A tal proposito, la Direttiva 88/2003 non pone un principio di onnicomprensività del trattamento dovuto durante le ferie;
piuttosto, impone agli Stati membri il conseguimento della sola finalità di evitare che una drastica riduzione di quanto percepito durante tale periodo possa avere un effetto disincentivante e dunque impedire, di fatto, l'effettivo godimento del diritto alle ferie da parte del lavoratore. Ed è proprio in tale ottica, che, diversamente da altri, il nostro ordinamento – nel quale la regolamentazione delle ferie annuali garantisce al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito di almeno quattro settimane, in ossequio alla direttiva euro-unitaria – fissa il principio della irrinunciabilità delle ferie. Tale principio, unitamente alla previsione di sanzioni per il datore di lavoro che non consenta il godimento delle ferie ai suoi dipendenti, dovrebbe infatti, già di per sé, essere idoneo a scongiurare quell'effetto dissuasivo che la Direttiva in materia di ferie è volta a prevenire.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza, affinché l'intento perseguito dal disposto comunitario sia assicurato, la retribuzione feriale non deve necessariamente coincidere con quella ordinaria – non avendo mai imposto la Corte europea un'equivalenza retributiva con la quale sconfinerebbe nella regolazione di una materia non di sua competenza – bensì essere ad essa “paragonabile”. Sarà poi il giudice nazionale a dover valutare la misura della retribuzione feriale alla luce dell'obiettivo di cui all'art. 7 della Direttiva. Valutazione, questa, che secondo parte appellante il giudice di prime cure ha omesso di effettuare, non considerando che l'inderogabilità dell'istituto delle ferie e l'impianto sanzionatorio posto a carico del datore di lavoro rendono impossibile, nel nostro ordinamento, il prodursi di un effetto dissuasivo e la conseguente violazione dell'art. 7, e così incorrendo nella violazione denunciata con il primo motivo di appello.
Del resto, precisa parte appellante, il lavoratore oggi appellato ha regolarmente goduto delle ferie spettanti senza che la riduzione della retribuzione lo abbia dissuaso dal farlo.
Secondo il Collegio, il primo motivo d'appello ha una portata generale: censura, infatti, la sentenza appellata per non aver il Tribunale considerato che la materia oggetto di giudizio è sottratta alla competenza dell'Unione europea ed è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, alla quale
[...] si è attenuta nella determinazione della retribuzione feriale di Parte_1 CP_1
Parte appellante sostiene, inoltre, che l'effetto dissuasivo, che la direttiva e la giurisprudenza della
CGUE intendono scongiurare, non può dirsi in alcun modo verificato nel caso di specie, avendo goduto regolarmente delle ferie annuali. CP_1
4 Questa impostazione generale non può essere condivisa.
Innanzitutto, va evidenziato la collocazione della questione oggetto di giudizio nell'ambito delle
“prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE, che, al riguardo, prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7); da ciò, l'incompatibilità di qualsiasi incentivo o sollecitazione volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie con gli obiettivi posti dalla normativa europea a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c.
Koch).
Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, che comporta la supremazia del diritto dell'Unione rispetto a quello dell'ordinamento interno e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
Del diritto dell'Unione, poi, l'interprete è la Corte di Giustizia, alle cui sentenze deve essere riconosciuto valore normativo. In tal senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che attribuisce all'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia un'efficacia
“ultra partes”, sicché le sentenze dalla stessa rese hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. 22577 del 2012; Cass. 13425 del 2019).
Secondo il Collegio, sono dunque infondati gli argomenti dell'appello relativi all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. Discutendosi, nel caso di specie, della tutela della sicurezza e della salute del lavoratore sotto il profilo dell'organizzazione dell'orario di lavoro, per quanto indubbiamente corretta l'osservazione della difesa del ricorrente nella parte in cui sottolinea come la regolamentazione della retribuzione rientri nelle competenze del legislatore nazionale, si ritiene tuttavia necessaria una precisazione. Non si può certo, infatti, non tener conto del fatto che la necessità di assicurare a tale materia una disciplina che non dissuada il lavoratore, nemmeno potenzialmente, dalla fruizione delle ferie che per legge gli spettano discenda da una direttiva dell'Unione europea, cioè, a norma dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da un atto vincolante che impone agli Stati membri il raggiungimento di un determinato risultato, rimettendo alle autorità nazionali la sola scelta della forma e dei mezzi tramite cui conseguire lo scopo prefissato.
Alla luce di una simile precisazione, non può pertanto negarsi la competenza dell'Unione: la regolamentazione della materia della retribuzione feriale è, sì, rimessa alla contrattazione collettiva,
5 ma questa non potrà discostarsi, per le ragioni suindicate, dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
Infondati sono, poi, gli ulteriori argomenti nei quali parte appellante articola il motivo d'appello in esame.
Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, sintomatico – secondo parte appellante – dell'assenza di ogni effetto dissuasivo, già il Tribunale, con argomenti del tutto condivisibili, ha precisato che, quanto alla valenza dissuasiva, “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”
(sent. Williams, punto 21).
Neppure appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato amministrativamente per i datori che non ne assicurano il godimento. Basta osservare, al riguardo, che il divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori,
l'effettività del principio.
È dunque necessario accertare se, in concreto, la retribuzione corrisposta da a Parte_1 CP_1 durante le ferie, sia tale da potenzialmente dissuaderlo dal richiedere o fruire del riposo previsto.
Con il secondo motivo, la società appellante denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c., non avendo il lavoratore assolto l'onere della prova sull'effetto dissuasivo. Specificamente, ai sensi della norma in questione, su controparte sarebbe gravato l'onere di dimostrare, da un lato,
l'incidenza negativa del mancato computo – nella retribuzione feriale – delle indennità rivendicate sull'effettivo esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie e, dunque, il prodursi di quell'effetto dissuasivo che si traduce nella violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE; dall'altro, la riconducibilità delle suddette indennità a quelle che la CGUE ritiene da includere nella retribuzione delle ferie, riconoscendo ad esse la natura di “componenti retributive intrinseche” in quanto compensative delle qualità professionali essenziali e caratterizzanti le mansioni svolte dal lavoratore.
Il Tribunale, nel riconoscere il diritto del lavoratore alle indennità richieste senza che questi abbia ottemperato all'onere della prova, ometteva, inoltre, qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva che – nonostante contenga la descrizione delle indennità e la specificità della composizione della retribuzione – non viene considerata dal giudice significativa. Dall'esame delle norme contrattuali, emergeva chiaramente che, nelle giornate di ferie, il CCNL non si limita a garantire la
6 cd. paga base, ma la implementa attraverso ulteriori elementi della retribuzione, ad eccezione delle indennità saltuarie e variabili, in cui rientrano quelle rivendicate dal lavoratore.
Il Tribunale non considerava, secondo parte appellante, che la retribuzione feriale del lavoratore è
“paragonabile” a quella percepita nelle giornate lavorative e a volte addirittura superiore, come più volte evidenziato dalle difese dell'azienda, difese che però non sono state esaminate, né analizzate dal Giudice.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Quanto all'inclusione, da parte del giudice di prime cure, delle indennità rivendicate dal lavoratore in quanto da questi abitualmente percepite nella retribuzione ordinaria, si rende necessaria un'osservazione preliminare. La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie risente dell'influenza dell'interpretazione data dalla CGUE, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, debba essere mantenuta la retribuzione ordinaria (cfr. Cass. 13932 del
2024, Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022), sì da assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella di cui il lavoratore gode nei periodi di svolgimento dell'attività lavorativa, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Per_1
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Persona_2
In definitiva, è necessario che la normativa interna sia conforme alla nozione europea di retribuzione feriale nel senso sopra precisato, il cui nucleo centrale afferma che, poiché tale retribuzione non deve produrre sul lavoratore un effetto disincentivante rispetto all'effettivo esercizio del proprio diritto, la retribuzione percepita per la durata delle ferie sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria.
Come interpretato dalla CGUE, deve essere compensato qualsiasi “incomodo” intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è tenuto per contratto, e che comprende gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali); sono da escludere, invece, le spese occasionali o accessorie.
In questo senso, quel che rileva, più che la continuatività, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente.
7 Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie e che ciò dimostrerebbe l'assenza di ogni effetto dissuasivo, va replicato che – come chiarito dalla CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20,
DS C/ Koch, e da Cass. n. 20216/2022 – quanto alla valenza dissuasiva, ciò che rileva è l'effetto anche solo potenzialmente disincentivante della fruizione delle ferie annuali. È, pertanto, irrilevante che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie cui aveva diritto.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale errato nell'inclusione – ai fini della determinazione della retribuzione feriale – delle voci rivendicate, in ragione della loro intrinsecità alle mansioni ordinarie, alla particolare modalità di attuazione delle medesime, o comunque a prestazioni accessorie imposte dal datore, tuttavia affermando tale argomento senza riferimenti normativi o contrattuali. In proposito, l'appello contesta l'inclusione delle seguenti voci per diversi motivi enunciati in relazione a ciascuna di esse.
Quanto all'indennità di turno, la società evidenzia come tale voce sia corrisposta a tutti i dipendenti che effettuano la propria prestazione in turni avvicendati (organizzazione del lavoro che prevede una rotazione dei turni fra i dipendenti) quale compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di prestazione. L'art. 5 A.N. esclude espressamente che la voce rientri nella retribuzione normale e che, quindi, sia utile a qualsiasi altro effetto.
Secondo la società, la voce in argomento non sarebbe da considerarsi correlata al normale svolgimento delle mansioni, trattandosi, al contrario, di una modalità temporale estrinseca, che riflette la soggezione del lavoratore a turni, ma non la professionalità in sé del medesimo quale operatore di esercizio.
Il Collegio non condivide la censura, essendo pacifico che la prestazione degli autisti sia necessariamente soggetta a turni, quale modalità fissa di organizzazione di tale prestazione. Vi è, insomma, un collegamento inevitabile fra il servizio pubblico di trasporto locale e la soggezione degli autisti alla relativa turnazione. In ogni caso, la soggezione al turno rappresenterebbe comunque una modalità temporale con la quale la prestazione è resa, sulla base di programmi prestabiliti dal datore.
Quindi, nell'accezione euro-unitaria costituirebbe un incomodo connesso allo svolgimento del ruolo professionale, come tale da includere nella retribuzione feriale. Alle stesse considerazioni si perviene con riguardo all'indennità domenicale.
Per quanto parte appellante sottolinei la mancata connessione allo status di conducente del premio evitati sinistri, che incentiva la buona condotta di guida degli autisti, il Collegio ritiene che anche tale voce retributiva debba essere considerata ai fini della determinazione della retribuzione feriale, in quanto connessa con l'ordinaria attività svolta dal lavoratore.
Ancora, delle indennità mansione controllo/conducente e vendita e informazione non può parlarsi – sostiene parte appellante – se non in termini di indennità per mansioni di natura sussidiaria rispetto
8 alle ordinarie mansioni di guida, non potendo tali voci retributive essere considerate alla stregua di un compenso inerente alla professionalità del dipendente, né a un disagio patito dallo stesso, né tantomeno un corrispettivo legato allo status personale e professionale del lavoratore, “in quanto effettuabile esclusivamente su richiesta dei viaggiatori e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio”.
Secondo il Collegio, l'inclusione effettuata dal giudice di prime cure quanto all'indennità mansione controllo/conducente e vendita e informazione è corretta, in quanto voci retributive che compensano una prestazione ulteriore, e come tali riferibili alle mansioni.
Sull'indennità forfettaria ritardi, la società evidenzia trattarsi di una voce accessoria tipicamente collegata a modalità temporali della prestazione.
Secondo il Collegio, invece, la voce è stata correttamente inclusa dal Tribunale nella retribuzione feriale. Anche in questo caso, infatti, non si possono nutrire dubbi sul collegamento necessario della voce rispetto alle mansioni di autista, mentre la stessa previsione della norma collettiva la rende voce fissa, collegata ad ogni giornata di prestazione effettiva. Lo stesso dicasi dell'indennità “compenso titoli”.
In definitiva, così riassunti i motivi di censura dell'appellante, si ribadisce come la Corte ne ravvisi l'infondatezza, in quanto basati su presupposti differenti rispetto a quelli delineati alla luce della direttiva comunitaria e della sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia.
Non rileva che un'indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché, a ben guardare, tutta la retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa. Oltre a questo, il fatto che un'indennità sia legata alla modalità temporale della prestazione (come per l'indennità di turno) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità ed alla gravosità delle mansioni stesse.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta il criterio di calcolo utilizzato dal Tribunale di Firenze ai fini della quantificazione dell'incidenza delle voci retributive in questione sul trattamento spettante al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie e, conseguentemente, dell'eventuale effetto dissuasivo derivante dalla mancata inclusione delle stesse nel computo della retribuzione feriale.
Secondo la parte appellante, i conteggi forniti da controparte e assunti a prova dal giudice sono errati e sono stati fin da subito contestati dall'azienda perché controparte – e il giudice poi – invece di conteggiare i soli compensi effettivamente percepiti, quantifica la pretesa partendo dal presupposto di moltiplicare gli importi spettanti ai titoli indicati per il numero di giorni di ferie goduti anno per anno. Tale modalità di calcolo – ad avviso di – è erronea poiché in ciascun anno Parte_1 il lavoratore può non aver percepito ogni giorno di ogni mese le indennità in parola, perché malato o
9 in permesso o comunque assente o assegnato ad altre mansioni. Inoltre, le indennità non maturano mensilmente a prescindere dalla prestazione lavorativa resa.
Quanto all'incidenza delle indennità rivendicate, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13932 del
2024, ha precisato che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzato raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Ritiene questa Corte che, per quanto attiene all'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile, il metodo di calcolo utilizzato ai fini della quantificazione delle differenze dovute dalla ricorrente in primo grado e riconosciuto dal Tribunale di Firenze sia da ritenersi corretto, nella misura in cui moltiplica il valore unitario delle indennità riconosciute in misura fissa (indennità di turno e domenicale, premio evitati sinistri, indennità di vendita e informazioni, indennità mansione e controllo conducente, indennità forfettaria ritardi), mentre per l'unica voce variabile (compenso titoli) le differenze sono state ottenute dividendo la somma dei compensi percepiti a tale titolo nell'anno solare a cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo per come desumibili dalle buste paga e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero dei giorni di ferie godute.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, correttamente osservato come, “anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alle ferie […] nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un valore annuo pari al 10% dello stipendio base e quindi un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal lavoratore.”
Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza appellata per non aver ritenuto che la prescrizione dei crediti in questione potesse decorrere anche nel corso del rapporto di lavoro.
Secondo il Collegio, anche il presente motivo è infondato.
In particolare, in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la Cassazione è ormai costante nel ritenere che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dello stesso rapporto. Così come regolato dalla L. n. 92/2012 e dal D.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato manca di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, quindi non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale. E allora, per tutti quei diritti che non siano prescritti al luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo
10 sviluppatosi con le due rilevanti modifiche in tema di licenziamento poiché, in ragione di tali riforme,
l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970, e poi dal D.lgs.
n. 23/15, e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità. A tale novità deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso (da Cass. n. 26246/2022. Si tratta di principi confermati in numerose conformi successive;
tra le molte, Cass. n. 13932/2024 n.
2674/2024, n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Da ultimo, parte appellante rinvia a tutte le eccezioni, istanze e argomentazioni contenute nella memoria difensiva e di costituzione.
Essendosi già pronunciata sull'eccezione di prescrizione, ritenuta infondata per le ragioni suindicate, nonché sulle argomentazioni svolte da questa Corte ritiene infondata ogni istanza, Parte_1 comprese quelle relative all'attività istruttoria, essendo stata in primo grado la causa istruita sulla base della documentazione acquisita.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo il valore della causa e in relazione all'attività compiuta, per l'importo di €
1.923,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.923,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
- dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 25 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
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