Ordinanza cautelare 21 giugno 2016
Sentenza 14 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 14/10/2022, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/10/2022
N. 02672/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2016, proposto da
EL NC, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Avagliano, Tiziana NC, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Avagliano in RN, via Diaz n.53 c/o Avv. Stellato, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vietri Sul Mare in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale RN, domiciliataria ex lege in RN, corso Vittorio Emanuele n.58;
nei confronti
TI NN, LO GN in Qualità di Amministratore pro tempore del Condominio "Ruota dei Venti", non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.13 del 15/03/2016 del responsabile dell'area tecnica del comune di Vietri sul Mare con la quale si è ordinato al ricorrente la rimozione del cancelletto in legno posto all'inizio della rampa di scale di accesso al proprio appartamento nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 settembre 2022 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, EL NC ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune resistente ha ordinato la rimozione di un cancello in legno installato sul pianerottolo della scala condominiale di accesso all’abitazione del ricorrente, sita al secondo piano del fabbricato, in quanto opera eseguita in assenza di titolo e in violazione della normativa urbanistica vigente in area sottoposta a vincolo ambientale.
2. Ad avviso del ricorrente, l’atto gravato sarebbe illegittimo in quanto – in sintesi – da un lato, l’amministrazione avrebbe del tutto omesso di considerare l’esistenza di un proprio pregresso provvedimento (prodotto in giudizio), risalente al gennaio del 2012, con il quale egli veniva espressamente autorizzato all’installazione del cancelletto in legno al fine di evitare l’accesso allo stabile dei cani randagi e, dunque, per pressanti esigenze di natura sanitaria, circostanza rappresentata dal privato nel contraddittorio endoprocedimentale e di cui non si fa alcuna menzione nel provvedimento finale, gravato in questa sede, dall’altro, si verserebbe in ogni caso in un’ipotesi di edilizia libera a norma del d.p.r. 380/01.
3. Si è costituito in giudizio il solo Ministero eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. All’udienza di smaltimento del 30 settembre 2022, celebrata in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero evocato in giudizio, posto che l’ente non ha in alcun modo partecipato all’adozione dell’atto, né sono state proposte domande espressamente indirizzate nei suoi confronti.
6. Il ricorso è fondato per l’assorbente ragione che l’amministrazione, nell’emanare l’ordine di demolizione del cancelletto in legno, avrebbe dovuto preliminarmente valutare la permanenza dei presupposti per la conservazione degli effetti della precedente autorizzazione, non espressamente revocata, atto abilitativo del quale, ad onta della completa rappresentazione delle circostanze preesistenti da parte dell’odierno ricorrente in sede di presentazione delle memorie ex art. 10, l. 241/90, non si è tenuto minimamente in considerazione, ciò che si riverbera anche sul piano della carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non può essere accolta la richiesta di condanna al pagamento del doppio delle spese di lite ex art. 26 c.p.a. in quanto i “motivi” cui si riferisce la disposizione, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, riguardano il contenuto degli atti processuali e non già del provvedimento amministrativo impugnato. Va rigettata anche la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria in quanto difetta il presupposto della costituzione in giudizio dell’ente (né può ritenersi che, a fronte della sospensione disposta dal Tribunale in sede cautelare, sussistesse un onere per il Comune di intervenire in autotutela prima della definizione della lite), mentre nel rapporto processuale instaurato con il Ministero le spese possono essere compensate tenuto conto del tenore delle difese spiegate, limitate al rilievo del difetto di legittimazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n.13 del 15/03/2016 del responsabile dell'area tecnica del comune di Vietri sul Mare.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €1.500 per compensi oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato ove effettivamente corrisposto, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e il Ministero resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paola Patatini, Presidente
EL Di Martino, Referendario
Valerio Bello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Paola Patatini |
IL SEGRETARIO