Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 79-20
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 24 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 79/2020 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Giuseppe
Bono, in sostituzione dell'Avv. Di Blasi, per , Controparte_1
presente personalmente e l'Avv. Vincenzo Di Grado, anche in sostituzione dell'Avv. Graviano, per AL PP n.q.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa. L'avv. Di Grado in particolare insiste nell'eccezione di inutilizzabi-
lità dei documenti allegati alle note scritte depositata il 6 gennaio 2021 e nella richiesta di richiamo del CTU perché l'accertamento tecnico è stato eseguito prima dell'espletamento delle prove orali. L'avv. Bono si oppone alla chiesta rinnovazione della CTU.
L'avv. Di Grado chiede la distrazione delle spese in favore dei procura-
tori di parte convenuta ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatari.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:15, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 79/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Isabella Di Blasi ( per procura Email_1
allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
AL PP ( ), nella qualità di titolare C.F._2
dell'omonima Ditta individuale ( ), rappresentata e difesa da- P.IVA_1
gli Avv.ti Paolino Graviano ( e Vincenzo Di Email_2
Grado ( per procura allegata alla comparsa di co- Email_3
stituzione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: appalto privato.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna AL PP, nella qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 84.300,00, oltre Controparte_1
I.V.A., C.N.P.A.I.A. e interessi da calcolarsi come in parte motiva;
2) condanna AL PP, nella qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, al pagamento delle spese di lite so-
stenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legal-
mente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di AL PP, nella qualità di titolare dell'omonima
Ditta individuale.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, , premesso di essere proprietaria Controparte_1
di un immobile sito nella Strada provinciale n. 16, a Giacalone (frazione di Monreale) e di avere dato incarico nel 2014 (unitamente al coniuge
[...]
poi deceduto nel 2018) alla convenuta dell'esecuzione di Persona_1
alcuni lavori di ristrutturazione del detto immobile e ravvisata la sussi-
stenza di taluni “gravi difetti e vizi dell'opera”, ha chiesto la condanna di
AL PP, nella qualità di titolare dell'omonima Ditta individua-
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Sezione Terza Civile
le, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e/o ex art. 1218 c.c., ad un risarcimento corrispondente al costo effettivo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati, alla riduzione del prezzo (interamente versato) del 20%
nonché “al risarcimento del danno per il mancato rilascio delle certificazio-
ni, oltre all'importo correlato ai disagi sofferti ... per un totale complessiva-
mente di € 25.455,36 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giusti-
zia” (oltre interessi legali sulle somme liquidate fino all'effettivo soddisfo).
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità – e la conseguente inutilizzabilità ai fini del decidere – della produzione docu-
mentale allegata da parte attrice alle note di trattazione scritta depositate il 6 gennaio 2021, atteso che l'art. 127 ter c.p.c. prevede che le note scrit-
te in sostituzione dell'udienza possano contenere esclusivamente le istan-
ze e le conclusioni che i procuratori delle parti avrebbero verbalizzato in udienza.
❖
Sempre in via preliminare deve esaminarsi l'eccezione sollevata da par-
te convenuta di “improcedibilità della domanda per omesso esperimento
del procedimento di negoziazione assistita che non è stata assolta da con-
troparte che, inopinatamente, disattendendo il provvedimento del Tribuna-
le, ha omesso di esperire tale procedimento ed ha avviato invece il proce-
dimento di mediazione” [cfr. comparsa di costituzione e risposta., pag. 4].
L'eccezione non è fondata.
Sul punto è opportuno ricordare che la negoziazione assistita è obbli-
gatoria - ex art. 3, comma 1, L. n. 132/2014 - nei casi di domanda giudi-
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ziale per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i 50.000 euro.
Va però rilevato che, nella fattispecie, la mediazione deve ritenersi utilmente effettuata, nonostante, per il caso in esame, fosse previsto il di-
verso procedimento di negoziazione assistita in quanto la presenza, nella prima, di un mediatore terzo e imparziale, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita in cui l'analogo ruolo viene svolto dai difensori delle parti (Corte App. Roma n. 7272/2023; nello stesso senso Trib. Roma
n. 11431/2022; Corte App. Napoli 2/6/2018; Trib. Torre Annunziata
23/3/2018; Trib. Verona 23/12/2015).
La mediazione, quindi, prevale sulla negoziazione dal momento che questo tipo di procedimento, a differenza della negoziazione assistita, non
è totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti, ma prevede l'intervento di un soggetto terzo, estraneo alle parti e munito del potere di sottoporre ai soggetti coinvolti, una volta individuati gli interessi in con-
flitto, un punto di incontro e finanche una proposta di conciliazione, (Cor-
te Costituzionale n. 97/2019).
Peraltro, sia la mediazione (che prevede sempre l'intervento di un terzo imparziale, che assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole vol-
to alla composizione della lite) sia la negoziazione assistita (che costituisce un contratto che impegna le parti a negoziare “in buona fede e con lealtà”
per trovare una composizione bonaria della controversia) rappresentano due strumenti finalizzati alla risoluzione stragiudiziale delle controversie e la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la funzione degli strumenti
di ADR non sia quella di introdurre nuove ipotesi di improcedibilità della
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domanda ma di consentire alle parti, in ottica deflattiva, di ricercare una
soluzione conciliativa in una sede diversa da quella contenziosa” (Trib. Go-
rizia, 30/1/2024, n. 35).
Pertanto, nel caso in esame, la condizione di procedibilità deve ritener-
si validamente soddisfatta avendo l'attore promosso il procedimento di mediazione in luogo della negoziazione assistita.
❖
Ancora in via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di
“improcedibilità del presente giudizio per tardiva iscrizione a ruolo della
controversia [dal momento che] parte attrice ha iscritto a ruolo l'odierna
controversia in data 03/01/2020 [e invece] ex art. 165 c.p.c., l'attore ha
l'onere di costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notifica, termine questo
che nel caso di specie non è stato rispettato, atteso che la notifica si è per-
fezionata per l'attore, ex art. 149, 3° comma c.p.c., con la consegna del plico
all'Ufficiale Giudiziario, ossia in data 23.12.2019, con la conseguenza che
la causa andava iscritta a ruolo entro giorno 02.01.2020, giorno che non
era festivo” [cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6 e 7].
Sul punto va, invero rilevato che “Anche a seguito dell'affermazione del
principio della cd. scissione degli effetti della notificazione tra mittente e
destinatario, la distinzione rileva solo quando dal protrarsi del procedimen-
to notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante
medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attivi-
tà riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) e non, invece, ove sia
previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro
adempimento debba essere compiuto dal momento dell'avvenuta notifica-
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zione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notifican-
te dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destina-
tario. Ne consegue che il computo della data di iscrizione della causa a ruo-
lo va effettuato dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario
anziché da quella di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario”
(Cass. civ., II, Ord. 30/10/2023, n. 30038).
❖
Da ultimo ancora infondata deve ritenersi l'eccezione di “prescrizione
dell'azione promossa da controparte per decorrenza del termine previsto
dalla legge … l'art. 1667 c.c. prevede che il committente deve denunciare i
vizi a pena di decadenza entro 60 giorni dalla scoperta, denuncia che non
si rende necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati e
l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della conse-
gna dell'opera” [cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 8]. A tal proposito la convenuta ha evidenziato che “in data 14.09.2015 è stata spedita la prima raccomandata di denuncia dei vizi e difetti … [e che] che l'introduzione del giudizio è avvenuta il 23.12.2019 e pertanto non entro i ristretti termini
previsti dagli artt. 1667 o 1669 c.c. e quindi 1 anno e/o 2 anni dalla
[...]
ma ben oltre 4 anni dalla scoperta dei vizi” [cfr. comparsa di costituzione e Pt_1
risposta, pag. 9].
Sul punto è opportuno innanzitutto evidenziare che “il termine di un
anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzio-
ne di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza
dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore decorre dal giorno in cui il
committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause,
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e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che
si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corret-
to collegamento causale. L'importanza a tal fine degli accertamenti tecnici è
stata sottolineata anche (da Cass. n. 1463 del 2008) per il fatto che, ai fini
del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e
la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi
onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere
esplorativo” (Cass. civ., II, 28/8/2024, n. 23233; Cass. civ., II, 24/4/2018
n. 10048; Cass. civ., Ord. n. 12829/2018, in motivaz.; Cass. civ., II,
16/2/2015, n. 3040; Cass. civ., III, 8/5/2014, n. 9966; Cass. civ., I,
102/2008, n. 2460; Cass. civ., II, 23/1/2008, n. 1463).
Il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1669 c.c. per la denun-
cia dei difetti dell'opera decorre, quindi, dal giorno in cui il committente-
appaltante-acquirente raggiunge un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi. Tale grado di conoscenza può essere imme-
diato, laddove si tratti di difetti palesi, ovvero necessitare di apposita peri-
zia (Cass. civ., VI – 2, Ord. 23/5/2018 n. 12829).
Nella fattispecie, invero, dall'istruttoria espletata risulta che l'attrice,
terminati i lavori, ravvisava quasi subito [“i lavori sono stati consegnati a
settembre e nell'immediatezza nessun problema di infiltrazioni si era verifi-
cato che in-vece si sono manifestati con l'inizio dell'inverno e delle piogge.
Le infiltrazioni provenivano dal tetto sul quale era stato fatto il cappotto.
Tutte le pareti laterali sono piene di acqua … Subito dopo la consegna dei
lavori (settembre) nessuna contestazione di infiltrazione è stata mossa alla
Ditta appaltatrice. Con l'inizio delle piogge invece si sono manifestati i primi
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fenomeni infiltrativi che abbiamo contestato immediatamente”; cfr. verbale di udienza del 2 aprile 2024: dichiarazione resa dall'attrice in sede di in-
terrogatorio formale], la sussistenza di taluni “gravi difetti e vizi
dell'opera”, comunicandoli all'Impresa e procedendo ad un accertamento dell'entità degli stessi.
Il teste (da considerarsi attendibile in quanto privo di Testimone_1
alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa) ha infatti confermato che “nell'estate 2015, sono stato chiamato dal signor Per_2
per una consulenza in ordine ai lavori di ristrutturazione che erano stati
eseguiti da poco (erano stati conclusi da circa 7/8 mesi) nella sua abitazio-
ne. Ricordo che erano entrati dei ladri … ricordo di avere fatto tre sopral-
luoghi presso l'abitazione dei signori ed era presente an- Persona_3
che il signor marito della signora AL. Ho verificato che vi CP_2
erano lesioni nei pilastri ad angolo e umidità in quasi tutte le pareti laterali:
ricordo che mi ha colpito di avere verificato la realizzazione del massetto
areato ma privo dei fori di aereazione … Ho verificato anche che la penden-
za della pavimentazione esterna era stata realizzata al contrario infatti
l'acqua piovana veniva spinta verso la casa e non veni-va invece allontana-
ta dalla stessa, come avrebbe dovuto. Questo era certamente, come ho an-
che riferito al , causa delle infiltrazioni lamentati dei proprietari CP_2
… quando ho eseguito i sopralluoghi le pareti, nella parte bassa, presenta-
vano la presenza di muffe diffuse. Nelle pareti a circa un metro di altezza
ho trovato sia acqua che presenza di muffa” [cfr. verbale di udienza cit.].
Circostanze poi da ultimo ancora confermate dal Prof. Ing. Per_4
che, nella sua relazione peritale, confermava la sussistenza dei vizi e
[...]
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dei difetti delle lavorazioni eseguite dalla convenuta, già precedentemente contestati.
L'eccezione è pertanto infondata atteso nessuna prescrizione è riscon-
trabile nella fattispecie.
In ogni caso, il termine prescrizionale invocato da parte convenuta,
non è applicabile nel caso in esame atteso che la Suprema Corte ha preci-
sato che nell'ipotesi in cui l'appaltatore si attivi per rimuovere i vizi de-
nunciati dal ricorrente, questi “tiene una condotta che costituisce tacito ri-
conoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria obbligazione
gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia
del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667
c.c.” (Cass. civ. II, Ord., 6/11/2023, n. 30786).
[... Orbene, nella fattispecie, dall'attività istruttoria è emerso che l'ing.
, verificato l'esistenza di “lesioni nei pilastri ad angolo e umidità in CP_3
quasi tutte le pareti laterali … [e] verificato la realizzazione del massetto areato ma privo dei fori di aereazione [invitava] il [marito di CP_2
AL PP] ad eseguire queste lavorazioni, ma lui non li ha ese-
guiti come gli avevo indicato. Ricordo che lui ha semplicemente eseguiti dei
fori sulle travi di cemento armato tranciando peraltro le staffe di armature
… il signor riconosceva il mal funzionamento dell'indiana CP_2
(scannafosso). Più in generale, ricordo che il aveva riconosciuto CP_2
la sussistenza di tutte le contestazioni da me sollevate e si era proposto di
rimediare alle opere mal eseguite. Infatti, aveva riaperto il cantiere (aveva
ricollocato le grate e fatto i fori di areazione anche se non a regola d'arte.
Infatti ho subito contestato la realizzazione) ma poi improvvisamente è
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scomparso, lasciando incompiuto il rifacimento della pavimentazione ester-
na, la sistemazione dell'indiana e le tracce di umidità nelle pareti, oltre le
lesioni nelle pareti … Il signor è stato diffidato da me perso- CP_2
nalmente verbalmente di eseguire i lavori di ripristino durante i sopralluo-
ghi … La signora AL non è mai stata presente ai sopralluoghi da me
effettuati vi era sempre il marito che gestiva i mezzi e gli operai era lui che
gestiva tutto. Per me era lui l'impresario” [cfr. verbale di udienza cit.].
Circostanze tutte confermate anche dal teste che ha Testimone_2
confermato: “al primo inverno sono comparse le macchie di umidità e le in-
filtrazioni. Era come se i lavori non fossero mai stati eseguiti. I lavori erano
stati eseguiti male, come poi mi ha anche confermato l'ingegnere … Tes_3
mio padre aveva inviato (forse nel 2014/2015, credo 2014) alla signora
AL una lettera di diffida a seguito della quale la stessa mi contattò
dicendo che avrebbe provveduto al ripristino delle lavorazioni non eseguite
a regola d'arte e di volere evitare un giudizio anche perché ne aveva già
subiti altri e voleva evitare. Infatti, mandò subito il marito, il , CP_2
per fare un sopralluogo. Ho cercato di contattare il anche a se- CP_2
guito dell'ingresso dei ladri nell'abitazione dei miei genitori. L'ho contattato
perché volevo contestare il fatto che le grate non fossero state montate cor-
rettamente dal momento che i ladri non avevano avuto alcuna difficoltà a
toglierle per entrare. In quell'occasione, poiché non mi aveva ri- CP_2
sposto, ho contatto di nuovo la signora AL che mi rassicurò che
avrebbe mandato suo marito che in realtà poi venne insieme all'ing. Tes_3
… il signor riconosceva il mal funzionamento dell'indiana. Ri- CP_2
cordo che all'inizio negava di non avere effettuato i fori di areazione. Suc-
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cessivamente ha ammesso i suoi errori … più volte e AL CP_2
sono stati diffidati all'esecuzione dei lavori di ripristino. Non ho mai visto la
signora AL ai sopralluoghi che ho incontrato soltanto nella fase pre-
cedente all'affidamento dei lavori. In quell'occasione l'ho incontrata a casa
di mia madre … il si metteva a disposizione per risolvere i pro- CP_2
blemi di infiltrazione ma in realtà non ha mai risolto nulla” [cfr. verbale di udienza cit.].
È quindi evidente che, la conoscenza dei vizi e la manifestata disponi-
bilità (anche se apparente) dell'appaltatore a rimuovere i vizi lamentati,
impedisce che il termine di prescrizione di cui agli art. 1667/1669 c.c.
possa trovare applicazione nel caso in esame.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nessun rilievo può da ultimo avere l'eccezione di incapacità del teste sollevata da parte convenuta soltanto nelle note con- Testimone_2
clusive in quanto non tempestivamente formulata. Sul punto è invero pa-
cifico che “l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è
rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità
a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane
definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia
ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova” (Cass. Civ., SS.UU.,
6/4/2023, n. 9456). L'incapacità essa deve ancora essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova o al più nell'udienza successiva quando il difensore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio.
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Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che nel caso in esame,
la sussistenza del rapporto di appalto inter partes risulta provata sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi escussi e della documentazione versata in atti (preventivo di spesa, fatture emesse dalla convenuta e rela-
tive ricevute dei bonifici di pagamento;
cfr. documenti allegati all'atto di citazione). Invero, il contratto d'appalto ai sensi del codice civile - salvo alcune eccezioni (appalto relativo alla costruzione di navi o aeromobili
(artt. 237, 238 e 852 cod. nav.); appalti pubblici;
appalti tra privati che contempli anche il trasferimento della titolarità di diritti reali su beni im-
mobili (art. 1325 cod. civ.) - è un contratto a forma libera che può quindi concludersi anche oralmente o, addirittura, per facta concludentia.
Alcuna rilevanza può avere il disconoscimento sollevato dalla conve-
nuta della firma apposta al preventivo di spesa allegato alle note di tratta-
zione scritte depositate da parte attrice in data 6 gennaio 2025 stante che, accogliendo l'eccezione della convenuta, ne è stata dichiarata l'inutilizzabilità.
Pertanto, al fine di vagliare la fondatezza delle contestazioni di parte attrice è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Consulente – dopo aver effettuato, nel contraddittorio con i con-
sulenti di parte, tutti gli accertamenti sui luoghi ritenuti necessari – ha così concluso: “durante il secondo sopralluogo, nel corso del quale sono
stati eseguiti i saggi necessari a poter rispondere compiutamente al quesito
del Giudice, lo scrivente ha potuto appurare l'esistenza dei gravi difetti la-
mentati … Per quanto attiene i pilastri, sono stati effettuati dei saggi di-
struttivi al fine di eliminare intonaco e copriferro. In tutti e 4 i saggi eseguiti
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si è riscontrata una evidente lavorazione non eseguita a regola d'arte, in
quanto le barre di armatura non sono state opportunamente trattate, così
come l'utilizzo di malta fibrorinforzata è limitata ad alcuni punti, con spes- sori esigui ed intervento eseguito “a macchia di leopardo … Le indagini esplorative continuavano soffermando l'attenzione sul sistema ve-
spaio/scannafosso. Dapprima sono state rimosse le griglie in PVC poste
sulle presunte condotte di aerazione e quindi si è proceduto ad eseguire
uno scavo controllato nell'intorno delle stesse, per verificare i collegamenti
delle tubazioni. I saggi hanno mostrato che tali tubazioni in PVC fossero
una mera “protezione” di un foro eseguito sulla muratura per fare areare il
vespaio (il quale doveva essere già areato per garantire le proprie funzioni),
e si è avuto evidenza della mancata messa in opera di guaina bituminosa o
similare durante il rifacimento della pavimentazione perimetrale … [l'esame dello] scannafosso [ha rilevato] la sua ubicazione a quasi un metro dalla
fondazione del fabbricato e pertanto, inutile dal punto di vista tecnico: si ri-
scontrava che una griglia di raccolta acque a pavimento scaricava, invece
che in apposito impianto di allontanamento acque meteoriche, direttamente
nello scannafosso di modeste dimensioni (30cm*30 cm) … la pavimentazio-
ne esterna attorno all'immobile di proprietà risulta avere una pen- CP_1
denza verso l'immobile, priva di guaina a protezione del corpo di fabbrica, il
tutto ha comportato un copioso imbibimento dei muri perimetrali … [la cau-
sa delle] condizioni dei tramezzi interni con particolare attenzione al quadro
fessurativo … deve essere ricercata sempre nei lavori eseguiti : dalle foto
versate agli atti si può facilmente notare che durante il corso di realizzazio-
ne del vespaio areato, i tramezzi esistenti non siano stati demoliti e rico-
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struiti bensì malamente puntellati con tavole di legno da carpenteria” [cfr.
relazione del C.T.U. ing. , in atti]. Persona_5
Concludendo che “l'acqua dispersa che sta fluendo alla base del fabbri-
cato intacca potenzialmente le parti strutturali dapprima in fondazione (tra-
vi) per poi interessare le parti in elevazione (pilastri), imbibendo le strutture dello stabile … Da ciò si comprende come siano necessari interventi mirati alla rimozione delle anomalie lamentate, al fine di ripristinare la situazione
di fruibilità dell'immobile … [e in particolare] Ripristino calcestruzzo amma-
lorati; Realizzazione di indiana;
Rifacimento pavimentazione esterna, con
massetto pendenze;
Interventi di rimodulazione del vespaio;
Tramezzi, fini-
ture e tinteggiature” [cfr. relazione del C.T.U. ing. , cit.]. Persona_5
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il C.T.U. replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mos-
se dai consulenti delle parti.
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Ciò posto, deve rilevarsi che, sulla scorta dei vizi e difetti acclarati dal
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C.T.U., emerge la correttezza della qualificazione della domanda operata da parte attrice in termini di azione risarcitoria ex art. 1669 c.c.
I giudici di legittimità, infatti, hanno precisato che “in tema di appalto, i
gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art.
1669 c.c., non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla stati-
cità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur ri-
guardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e fun-
zionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprez-
zabile” (Cass. civ. n. 84/2013, che ha ritenuto la disposizione in esame operante nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua ed umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura).
Più specificamente, “configurano gravi difetti dell'edificio a norma
dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera – da intendere an-
che come singola unità abitativa – che pregiudicano o menomano in modo
grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della mede-
sima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o
non a regola d'arte, ed anche se incidenti su elementi secondari ed acces-
sori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimenta-
zione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e
l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordina-
ria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in effi-
cienza gli impianti tecnologici installati” (cfr. Cass. civ. n. 8140/2004).
Dalla ritenuta applicabilità alla fattispecie della tutela sancita dall'art.
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1669 c.c. discende, evidentemente, l'infondatezza (oltre che per le ragioni già esaminate) delle eccezioni sollevate dall'impresa convenuta in relazio-
ne al mancato rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti per la differente azione ex art. 1667 c.c. (Cass. civ. n. 18032/2010: “La
responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, ai sensi dell'art.
1669 c.c., si distingue nettamente da quella per vizi e difformità denunzia-
bili, ex art. 1667 c.c., con l'azione di responsabilità contrattuale e per i quali
non è richiesto che necessariamente incidano in misura rilevante
sull'efficienza e la durata dell'opera”).
Quanto all'imputabilità degli accertati difetti di costruzione, la Supre-
ma Corte ha da ultimo statuito che “la responsabilità extracontrattuale
prevista dall'art. 1669 c.c. è una responsabilità presunta iuris tantum, sic-
ché, quando l'opera […] manifesta gravi difetti strutturali, l'appaltatore può
liberarsene provandone l'ascrivibilità al caso fortuito o all'opera di terzi”
(Cass civ. n. 1026/2013; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n.
16815/2012 e n. 15488/2000).
Nel caso in esame, l'impresa appaltatrice non ha fornito la suddetta prova liberatoria. Al contrario, in sede di consulenza tecnica d'ufficio è
emerso che i vizi riscontrati sull'immobile di parte attrice sono imputabili a lavori non eseguiti a regola d'arte dall convenuta. CP_4
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ravvisata la sussisten-
za di tutti presupposti per il configurarsi di una responsabilità
dell'Impresa edile individuale di AL PP, ivi compreso quello della infradecennalità dal compimento dell'opera (essendo incontroverso che i lavori di costruzione dell'edificio condominiale siano stati ultimati
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Sezione Terza Civile
nel settembre 2014).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, AL PP nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice di una somma pari al costo dei lavori necessari ad eliminare le cause dei gravi difetti sopra indicati (cfr. Cass. civ. n. 5103/1995: “Con l'azione di
cui all'art. 1669 c.c., il committente può chiedere la condanna
dell'appaltatore alternativamente al pagamento della somma di denaro cor-
rispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, ov-
vero all'esecuzione diretta di tali opere, giacché l'art. 1669 c.c. cit., riferen-
dosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore, senza precisare le
forme nelle quali il danno debba essere risarcito, ha inteso richiamare il
principio generale secondo il quale, nei limiti dell'art. 2058 c.c., il risarci-
mento può essere disposto in forma specifica o, per essere venuto meno, il
rapporto fiduciario che legava il committente all'appaltatore, per equivalen-
te pecuniario”).
La somma in questione, sulla scorta dell'esaustivo computo metrico redatto dal C.T.U., va quantificata in “€ 84.300,00 oltre IVA e CNPAIA co-
me per legge” [cfr. relazione peritale cit., pag. 12].
Posto che l'importo attribuito a titolo di risarcimento ex art. 1669 c.c.
costituisce espressione di un debito di valore (cfr. Cass. civ. n.
25015/2013, n. 6682/2000, n. 13/1993, n. 3529/1983 e n. 6298/1980),
su di esso, espresso in valuta al 5 ottobre 2023 (giorno del deposito della relazione del C.T.U.), occorre peraltro procedere ad una rivalutazione fino alla data odierna, con contestuale applicazione degli interessi secondo il
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meccanismo delineato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione
n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi, al tasso legale,
dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore di-
venta debito di valuta) e fino al soddisfo.
Data l'alternatività tra il rimedio del risarcimento del danno in forma specifica e quello del risarcimento per equivalente, non va disposta la condanna della società convenuta alla diretta esecuzione delle opere indi-
viduate dal C.T.U. Ed invero, “nel caso di responsabilità aquiliana, il risar-
cimento del danno in forma specifica non può mai cumularsi col risarcimen-
to per equivalente, salvo il ristoro di eventuali ulteriori pregiudizi subiti dal
danneggiato, pena la violazione del generale principio in virtù del quale il
risarcimento non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per la
vittima” (cfr. Cass. civ. n. 10663/2009).
Non può da ultimo essere riconosciuto alcun risarcimento per “i disagi
subiti dalla sig.ra per non aver potuto abitare Parte_2
l'immobile ed essersi trasferita presso l' abitazione del proprio figlio”, es-
sendo l'allegazione rimasta priva di valido supporto probatorio.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
AL PP nella qualità di titolare dell'omonima ditta individua-
le, va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte at-
trice.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
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viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 52.000 a € 260.000), i pa-
rametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della società convenuta.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 25 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma
digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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