Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00677/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Ambrosini e Davide Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Provinciale Savona, non costituito in giudizio;
Inps - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fuochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla maggiorazione di sei scatti stipendiali del 2,50 percento ciascuno, da calcolarsi sull’ultima retribuzione ed in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, dell’indennità di buonuscita liquidata dall’INPS, così come previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS-Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il giudizio riguarda l’attribuzione della maggiorazione del trattamento di fine servizio (Tfs - c.d. indennità di buonuscita) nella misura dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del DL. 21.9.1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e poi modificato con L. n. 232/1990.
2) I sei ricorrenti affermano di essere stati dipendenti della Polizia di Stato e di essere cessati dal servizio a domanda nelle date infra precisate, avendo tutti superato sia i 55 anni di età che i 35 anni di servizio utile.
In particolare:
2.1) il Sig. -OMISSIS- ha prestato servizio dall’1/4/1981 al 2/1/2017, maturando un’anzianità di servizio di 41 anni, 6 mesi e 15 giorni, cessando dal servizio “a domanda” con decorrenza dal 3/1/2017, avendo compiuto 57 anni di età al momento della cessazione (all. 1).
2.2) Il Sig. -OMISSIS- ha prestato il servizio dal 15/3/1982 al 31/05/2019, ossia per un periodo pari a 42 anni, 2 mesi e 16 giorni, cessando “a domanda” con decorrenza dall’1/6/2019, avendo compiuto i 56 anni d’età (all. 2).
2.3) Il Sig. -OMISSIS- ha prestato servizio dal 3/7/1987 al 28/2/2022, avendo maturato un servizio utile pari a 41 anni, 7 mesi e 28 giorni, ed essendo cessato dal servizio “a domanda” con decorrenza dall’1/3/2022, quando aveva compiuto i 56 anni d’età (All. 3).
2.4) Il Sig. -OMISSIS- ha prestato servizio dal 20/6/1981 al 30/4/2018, con un servizio utile pari a 41 anni, 10 mesi e 11 giorni, cessando “a domanda” con decorrenza dal 1/5/2018, quando aveva compiuto i 56 anni di età (all. 4).
2.5) Il Sig. -OMISSIS- ha prestato servizio dal 20/6/1981 al 31/8/2017, maturando un servizio utile pari a 41 anni, 10 mesi e 23 giorni, cessando “a domanda” con decorrenza dal 01/09/2017 quando aveva già compiuto i 55 anni d’età (All. 5).
2.6) Il Sig. -OMISSIS- ha prestato servizio dal 20/5/1982 effettuando un servizio utile pari a 41 anni, 8 mesi e 16 giorni, cessando “a domanda” con decorrenza dall’1/2/2019, quando aveva compiuto i 55 anni di età (All. 6 e 12).
3) L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS), in sede di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio – Tfs, non ha riconosciuto la maggiorazione dei 6 scatti stipendiali previsti dal citato art. 6-bis del DL 387/1987 e s.m.i..
4) I ricorrenti, pertanto, con diffida del 27.10.2023 hanno richiesto ad INPS di liquidare tale voce aggiuntiva del Tfs, senza tuttavia ottenere alcun riscontro né alcun pagamento delle somme aggiuntive richieste.
5) Con il ricorso è stato richiesto “ accertamento e l’affermazione del diritto dei ricorrenti alla maggiorazione di sei scatti stipendiali del 2,50 percento ciascuno, da calcolarsi sull’ultima retribuzione ed in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, dell’indennità di buonuscita liquidata dall’INPS, così come previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 ”.
INPS si è costituito in giudizio con memoria del 30.10.2024 e, senza contestare alcuno dei presupposti di fatto enunciati dai ricorrenti, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza del quadro normativi invocato, specialmente perché i ricorrenti non hanno presentato la domanda entro il termine “decadenziale” del 30 giugno “ dell’anno nel quale si maturano entrambi i requisiti di anzianità temporale ” (ossia i 55 anni d’età e i 35 anni di servizio).
6) All’udienza di trattazione del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Il ricorso è fondato.
8) Alla vicenda in esame è applicabile la seguente disciplina normativa.
Il citato art. 6-bis del DL. 21.9.1987, n. 387 e s.m.i. prevede, al comma 2, la concessione dei sei scatti stipendiali anche a favore del personale della Polizia di Stato di cui al comma 1 “ che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità … ”.
L’attribuzione del beneficio prevede i seguenti presupposti:
- il compimento dei 55 anni d’età,
- la maturazione di almeno 35 anni di servizio utile;
- la presentazione della domanda di erogazione entro il 30 giugno dell’anno nel quale si maturano entrambi i requisiti di anzianità temporale.
L’art. 1911 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) ritiene applicabile il citato art. 6-bis anche “ Al personale delle forze di polizia e ordinamento militare ”.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 limita l’automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda, richiedendo anche il requisito del previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale (ma la portata di tale norma è stata puntualmente precisata dalla giurisprudenza di cui si dirà oltre).
9) La giurisprudenza del Consiglio di Stato – condivisa dal Collegio - ha enucleato i seguenti principi:
a) in forza dell’art 6 bis, comma, 2 DL n. 387/1987 il beneficio in questione deve essere riconosciuto “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva ivi previste ( ex aliis : Cons. Stato, sez. II, 18/12/2023 n. 10938/2023; Cons. Stato, Sez. II, 2826/2023; C.G.A.R.S. 209/2023);
b) l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del DL. n. 387/1987 giacché il riconoscimento di tali scatti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione ( ex aliis : Cons. Stato, sez. II, 18/12/2023 n. 10938/2023; ID. n. 2826/2023; ID. n. 10559/2023; C.G.A.R.S. 209/2023);
c) non ha carattere decadenziale il termine di proposizione della domanda al 30 giugno dell’anno nel quale si maturano entrambi i requisiti di anzianità temporale atteso che “ che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazi oni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151)” (v. ancora Cons. Stato, sez. II, n. 2883 del 2023 e C.G.A.R.S., n. 209/2023).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “ non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. Stato, sez. II, 14/12/2023 n. 10835/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019);
d) non ostano le questioni in materia di pareggio di bilancio della Stato di cui all’art. 81 Cost. e di buona amministrazione ex art 97 Cost. “ a fronte di un’espressa previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. E ciò neppure invocando i principi con i quali la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli ” (Cons. Stato, sez. II, 14/12/2023 n. 10835/2023);
e) In merito alla prescrizione quinquennale e al relativo termine di decorrenza, è stato osservato che “ A fronte dei diversi orientamenti seguiti dalla giurisprudenza sulla data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione, il Collegio ritiene di ribadire quello secondo il quale tale data coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato dalla Sezione con numerose pronunce, tra le quali la n. 3914 del 18/04/2023, alla quale si fa rinvio (cfr. anche le ivi citate Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870; VI, n. 1526 del 2012; VI, 14 novembre 2014, n. 5598), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto ” (Cons. Stato, sez. II, 06/12/2023 n. 10559/2023).
10) Ciò premesso il ricorso è fondato in ragione del tenore dell’art. 6-bis del DL 21.9.1987, n. 387, convertito in L. 20.11.1987 n. 472, nonché in applicazione dei riportati principi enucleati dai precedenti giurisprudenziali a cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr. ex aliis : Cons. Stato, sez. II, n. 2988 del 2023; ID 18/12/2023 n. 10938/2023; ID n. 2826/2023; ID. 10916/2023; C.G.A.R.S. n. 209/2023 e 29.12.2022 n.ri 1329, 1331, 1326; T.A.R. UR Sez. I, 3.10.2023 n. 826).
Nel caso di specie, infatti, i ricorrenti possiedono i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva prescritti dalla normativa per fruire del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS, in quanto, al momento del collocamento a riposo a domanda, avevano tutti maturato i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, non ostando il momento di presentazione della domanda stante la natura non decadenziale per la presentazione della domanda entro il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e di servizio.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all’art. 6-bis del DL n. 387/1987.
11) Ai sensi dell’art. 429, co. 3 c.p.c., sulle maggiori somme dovute in conseguenza del ricalcolo del TFS spettano dalla liquidazione sino al soddisfo, gli interessi legali e, per l’eventuale quota superiore al tasso dell’interesse legale, la rivalutazione monetaria (rimane, invece, escluso il cumulo fra i due istituti, alla stregua dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, relativo ai crediti di lavoro pubblico di natura retributiva, pensionistica, assistenziale e risarcitoria).
12) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e pertanto accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere il beneficio richiesto, con le maggiorazioni di cui in parte motiva.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano nella somma complessiva di 2000 euro, maggiorata con aggiunta delle spese generali (15%), della C.p.a. e dell’Iva come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.