Sentenza 27 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/12/2025, n. 9926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9926 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09926/2025REG.PROV.COLL.
N. 06688/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6688 del 2024, proposto da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina, Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EL SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00567/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. EL SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. RO IO e udito per le parti l’avvocato Gino Madonia.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 . Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte l’appellato, premesso di aver prestato servizio nella Polizia di Stato e di essere stato collocato in congedo a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile - ha chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione delle indennità di buonuscita per
inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, previsti dall’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987.
2. Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda del ricorrente, in particolare respingendo la tesi dell’INPS secondo cui i sei scatti non si applicherebbero in forza di quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1995: richiamando un proprio precedente, il TAR Piemonte ha infatti ritenuto che tale norma, escludendo che debba tenersi conto dei sei scatti per il personale in congedo a domanda, si applichi solo ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, e non anche ai fini della quantificazione della indennità di buonuscita.
3. L’INPS ha impugnato tale pronuncia per i seguenti motivi:
(i) erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis del d.l. 387 del 1987 nella parte in cui non è stato riconosciuto l’onere decadenziale di presentazione della domanda di pensionamento, entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio;
(ii) erroneità della appellata sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 nonché dell’art 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997;
(iii) erroneità dell’appellata sentenza per aver ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987, con riferimento agli articoli 3 ed 81 Cost.;
(iv) erroneità dell’appellata sentenza per aver condannato l’INPS a pagare, al ricorrente, il contributo unificato, se versato.
DIRITTO
4. Le censure sono infondate, dovendosi integralmente confermare la motivazione del Giudice di primo grado, corretta espressione degli orientamenti giurisprudenziali espressi da questo Consiglio in relazione alla tipologia di contenzioso per cui è causa. Le stesse questioni sottese al giudizio in esame sono state recentemente esaminate ed approfondite dalla Sezione nella sentenza n. 8344/2025, alla quale in questa sede si rimanda anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d, del c.p.a.
5. Quanto alla prima censura con la quale si prospetta la necessità di presentazione della domanda di pensionamento, “entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, quale termine decadenziale per ottenere il beneficio, si rileva che l’orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza e rispetto al quale non vi è ragione di discostarsi ha precisato come non sia ravvisabile, anche decorso il detto termine, alcun effetto estintivo del
diritto, che non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa; il rispetto di tale termine è funzionale solamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3492).
6. Quanto alla spettanza del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987 contestata dall’INPS, si richiamano le considerazioni già svolte da questo Consiglio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2988; id. 5 dicembre 2023, n. 10520; id. 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; id. 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353; id. 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n. 2760). Come anticipato, la Sezione, recentemente, ha riesaminato ed approfondito la
questione, confermando la giurisprudenza citata dal Tar. Al fine del rigetto del terzo motivo di appello, è dunque sufficiente rimandare all’ampia motivazione della sentenza n. 8344/2025 da intendersi in questa sede richiamata ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d, del c.p.a., anche sul punto dell’interpretazione dell’art. 4 del D. L.vo n. 165/1997.
7. Nello stesso precedente la Sezione ha inoltre già rilevato che “ appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al difetto di ragionevolezza nonché alla violazione degli artt. 81 e 38 per la mancanza di sostenibilità del sistema previdenziale, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore nel perimetrare la platea dei beneficiari di prestazioni sociali in ordine al tipo e alle modalità delle prestazioni sociali e dei trattamenti
pensionistici (Corte Cost. n. 169 del 2023; n. 8 del 2023; n. 148 del 2017), di cui il legislatore stesso è chiamato a bilanciare gli effetti e i destinatari in relazione al complesso delle politiche di natura previdenziale e dei relativi benefici ”.
8. Per quanto riguarda il quarto motivo d’appello, che in sostanza ha ad oggetto la condanna dell’INPS a rimborsare al ricorrente il contributo versato, quantificato nel dispositivo in maniera errata, il Collegio ritiene la domanda infondata.
La condanna della parte soccombente alle spese del giudizio si riferisce, in generale, a tutte le spese che la parte vincitrice sostiene per la difesa in giudizio, spese il cui importo effettivo è compito del giudice verificare: da questo punto di vista la liquidazione giudiziale delle spese – e non degli onorari – è funzionale a verificare che la parte in cui favore è emessa la condanna al rimborso delle spese di giustizia, le abbia effettivamente sostenute.
Nel caso specifico, il ricorrente in primo grado ha corrisposto un contributo unificato di €. 325,00, che gli va restituito dalla parte soccombente. Se, poi, questo importo non corrisponde a quello effettivamente dovuto, sarà a carico dell’INPS reclamarne la restituzione agendo nei confronti dell’Amministrazione competente.
9. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
10. Ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese relative al presente giudizio d'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI OR, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
RO IO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IO | GI OR |
IL SEGRETARIO