Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/06/2025, n. 10767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10767 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10767/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05811/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5811 del 2022, proposto da EL IE, IA NC NC, BR GE, NG TO, NA CI, LI CO, US IA, PP TT, LU TT, AZ TA, SS CO, RA RI, NC GR, NN EI, LÌ LE, IA OS GH, EC TO, SO PA, AR ON, NN IO, IA CA GG, LA SA, NA CO, PP SO, IT OI, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, IA Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del bando di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione del 10.03.2022, prot. n. 60, che consente di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a coloro che ne sono stati depennati per non aver manifestato la volontà di permanenza, ma non ai diplomati magistrale ante 2001-2002 quali possessori dell'idoneo titolo ai quali non è stato mai consentito l'accesso per errata interpretazione della normativa da parte del Ministero resistente;
b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, anche interni e non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con la proposizione del presente ricorso in forma collettiva, sono stati impugnati gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, nella misura in cui non consentivano ai ricorrenti – possessori del diploma magistrale anteriore al 2001-2002 – l’ingresso nelle graduatorie ad esaurimento:
Rilevato che:
- il ricorrente, con atto depositato in data 7.3.2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso in esame, chiedendo la definizione in rito della controversia con compensazione delle spese di lite;
- all’udienza del 30.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto che alla luce della dichiarazione del ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto infine che le spese possono compensarsi in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De AZ, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO