TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile del lavoro iscritta al n.1734/2022 R.G.L. promossa da:
ass. avv. GIORDANO ANTONIO Parte_1
parte ricorrente
c o n t r o
ass. avv. PAOLO TOSI e avv.ta MARIA GIOVANNA CONTI CP_1
parte convenuta
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia
Europea;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , Controparte_2 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80,nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art.
72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dalla tab. A allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art. 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e
1 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti
a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto l'importo fisso giornaliero di € 12,80, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per
l'effetto:
▪ in via principale, dichiarare tenuta e condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 fino al mese di maggio 2021, per un importo complessivo pari ad euro 5175,90 ovvero all'importo di euro 2270,49 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 2905,41 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati dal Giudice in accoglimento della domanda proposta;
▪ in via subordinata, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2012 fino al mese di maggio 2021, per un importo complessivo pari ad euro 2736,26 ovvero all'importo di euro 1130,73 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro
1605,53 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
▪ in via di ulteriore subordine, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di febbraio 2017, ovvero nei cinque anni anteriori alla interrotta prescrizione nel febbraio 2022, fino al mese di maggio 2021, per un importo complessivo pari ad euro 1129,91 ovvero all'importo di euro
492,57 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro
637,34 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di
2 giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da Codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
2.
Il ricorrente, a sostegno delle domande proposte, ha esposto: di essere dipendente della società resistente, con mansioni e qualifica di macchinista, impegnato sia in attività di “condotta” a bordo dei treni che in attività di “riserva”, rimanendo a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise;
che le disposizioni dei CCNL Attività Ferroviarie prevedono che la retribuzione di ciascun macchinista sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata;
che, in particolare, l'art.77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato
“Assenza dalla residenza”, il quale varia rispetto al servizio svolto, mentre, l'art. 31 del Contratto
Integrativo Gruppo FS prevede la “Indennità di Utilizzazione Professionale” (IUP), che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art. 31, Tabella B) e
“riserva” (punto 5); che durante i giorni di ferie la Società eroga, sulla base dell'artt. 30, punto 6 del
CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno e, sulla base dell'art. 31, punto 5 del Contratto Integrativo FS, un ulteriore importo fisso, per il personale di macchina, di € 12,80 per ogni giorno di ferie;
che la società non eroga, tuttavia, gli elementi variabili e accessori variabili sopra indicati (costituenti circa un terzo o la metà dello stipendio mensile), generando significative differenze fra l'indennità di utilizzazione/condotta percepita dal ricorrente nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di macchinista (Art. 31 punto 4 Tabella A, Contratti Aziendali
2012 e 2016) e l'indennità di utilizzazione/condotta prevista in misura fissa dai medesimi contratti aziendali per le giornate di ferie (art. 31 punto 5).
3.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la disciplina contenuta nei contratti applicati e sostenendo la legittimità delle previsioni contrattuali in materia di retribuzione delle giornate di ferie dei macchinisti e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
4.
In linea di fatto, è sufficiente rilevare che le circostanze allegate in ricorso non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta costituita e, quindi, deve ritenersi pacifico in causa che: il ricorrente è stato assunto dalla Società il 04.05.1995 e attualmente è impiegato presso la
Condotta Novara della Direzione Regionale Piemonte – Direzione Business Regionale, ove svolge le mansioni di macchinista, livello di inquadramento B1 del CCNL di riferimento;
durante i periodi di ferie, gli è riconosciuta l'indennità di utilizzazione/condotta professionale giornaliera nell'importo
3 fisso di € 12,80, mentre non gli è riconosciuta l'indennità per "assenza dalla residenza" di cui all'articolo 77. 2. 1 dei C.C.N.L. del 2012 del 2016.
5.
In applicazione del disposto dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc, si rileva che le ragioni poste a fondamento della domanda proposta da parte ricorrente nel presente giudizio sono già state oggetto di pronunce da parte della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia che, in vicende identiche, hanno univocamente ritenuto fondate le pretese dei lavoratori.
6.
L'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro; il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
7.
La Corte di Giustizia ha poi precisato che secondo la direttiva n. 88 del 2003: a) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e Persona_1
C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre Per_2
2018); b) l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff
e altri, punto 58); c) in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto 60);
d) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
e) pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Williams e altri, punto 21); f) in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad
4 espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate" allo status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza ); Per_2
8.
La Cassazione, nella sentenza n. 14089/2024, ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria [...]” e che “i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; in tal senso, è stato quindi ribadito che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza”.
La Suprema Corte, nella soprarichiamata sentenza, ha ribadito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”.
9.
Pertanto, a fronte della rivendicazione di indennità non corrisposte nel periodo feriale, alla luce dei soprariportati principi giurisprudenziali, il Giudice deve accertare se vi sia il nesso intrinseco tra la voce retributiva non pagata e l'esecuzione delle mansioni ordinariamente disimpegnate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
10.
Nella presente controversia, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
Quanto all'indennità per assenza dalla residenza, come chiarito da numerosi precedenti della
Cassazione (cfr. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716,
19711, 19663, 18160/2023), deve rilevarsi che, trattandosi di voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, la medesima deve essere inclusa nella retribuzione feriale.
5 La corresponsione, in forma continuativa, di tale indennità, infatti, è strettamente collegata alle mansioni tipiche dei macchinisti, compensando il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro.
11.
Per la medesima ragione, ovverosia il collegamento funzionale con le mansioni tipiche del macchinista, è fondata anche la domanda riguardante la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, “in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (cfr. Cass. 14089/2024 cit. nella quale si legge che: “ Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”).
Quanto all'effetto dissuasivo di cui si è detto, infine, occorre rimarcare che lo stesso non deve essere apprezzato confrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, in quanto il dipendente potrebbe essere indotto a rinunciare al godimento delle ferie proprio a causa della riduzione della retribuzione mensile che è quella che gli consente di garantire le normali condizioni economiche di vita a sé e alla sua famiglia
12.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la nullità dell'articolo 31.5 dei Contratti
Aziendali 2012 e 2016 del nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_2 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77. 2.4 dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 2012 del 2016 nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
13.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, la stessa deve essere disattesa in applicazione del principio secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
6 momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro"1.
Conseguentemente deve essere confermato come la prescrizione di tutti i crediti retributivi del lavoratore – compresi quelli non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma
(18.7.2012), relativi ai 5 anni antecedenti (fino al 18.7.2007) – decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
14.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già pacificamente riconosciuto.
15.
Con riguardo alla quantificazione delle voci retributive richieste, non contestata da parte convenuta dal punto di vista contabile, devono essere richiamate le considerazioni svolte dalla Corte
d'Appello di Torino, a seguito del rinvio operato da Corte di Cassazione, particolarmente pertinenti nel caso di specie ove gli importi richiesti sono stati quantificati da parte ricorrente sulla base dei giorni effettivi: “ ribadisce poi la propria contestazione dei conteggi attorei, Controparte_1 sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie. La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale. D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come
7 prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità”.
16.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve essere condannata al pagamento a favore del CP_1 ricorrente dell'importo lordo di euro 5.175,90, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo;
17.
Le spese di causa seguono la soccombenza;
tuttavia, in considerazione del mancato funzionamento dei link ipertestuali, non può essere concessa la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto del ricorrente al computo del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'articolo 31 tabella A dei contratti aziendali
2012 e 2016 e della tabella A allegata all'art. 34 CCNL 2003 nella retribuzione dovuta durante le ferie;
- dichiara tenuta e condannata all'immediato pagamento a favore del CP_1 ricorrente dell'importo di euro 5.175,90, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4 comma cc;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di euro 2059, CP_1 oltre 15% spese forfettarie, contributo unificato, IVA se dovuta e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizi0. visto l'art. 429 co. 1 cpc, come mod. dal d.l. 112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino, 28/03/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile del lavoro iscritta al n.1734/2022 R.G.L. promossa da:
ass. avv. GIORDANO ANTONIO Parte_1
parte ricorrente
c o n t r o
ass. avv. PAOLO TOSI e avv.ta MARIA GIOVANNA CONTI CP_1
parte convenuta
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia
Europea;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , Controparte_2 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80,nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art.
72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dalla tab. A allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art. 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e
1 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti
a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto l'importo fisso giornaliero di € 12,80, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per
l'effetto:
▪ in via principale, dichiarare tenuta e condannare la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 fino al mese di maggio 2021, per un importo complessivo pari ad euro 5175,90 ovvero all'importo di euro 2270,49 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 2905,41 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati dal Giudice in accoglimento della domanda proposta;
▪ in via subordinata, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2012 fino al mese di maggio 2021, per un importo complessivo pari ad euro 2736,26 ovvero all'importo di euro 1130,73 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro
1605,53 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
▪ in via di ulteriore subordine, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di febbraio 2017, ovvero nei cinque anni anteriori alla interrotta prescrizione nel febbraio 2022, fino al mese di maggio 2021, per un importo complessivo pari ad euro 1129,91 ovvero all'importo di euro
492,57 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro
637,34 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di
2 giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da Codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
2.
Il ricorrente, a sostegno delle domande proposte, ha esposto: di essere dipendente della società resistente, con mansioni e qualifica di macchinista, impegnato sia in attività di “condotta” a bordo dei treni che in attività di “riserva”, rimanendo a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise;
che le disposizioni dei CCNL Attività Ferroviarie prevedono che la retribuzione di ciascun macchinista sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata;
che, in particolare, l'art.77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato
“Assenza dalla residenza”, il quale varia rispetto al servizio svolto, mentre, l'art. 31 del Contratto
Integrativo Gruppo FS prevede la “Indennità di Utilizzazione Professionale” (IUP), che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art. 31, Tabella B) e
“riserva” (punto 5); che durante i giorni di ferie la Società eroga, sulla base dell'artt. 30, punto 6 del
CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno e, sulla base dell'art. 31, punto 5 del Contratto Integrativo FS, un ulteriore importo fisso, per il personale di macchina, di € 12,80 per ogni giorno di ferie;
che la società non eroga, tuttavia, gli elementi variabili e accessori variabili sopra indicati (costituenti circa un terzo o la metà dello stipendio mensile), generando significative differenze fra l'indennità di utilizzazione/condotta percepita dal ricorrente nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di macchinista (Art. 31 punto 4 Tabella A, Contratti Aziendali
2012 e 2016) e l'indennità di utilizzazione/condotta prevista in misura fissa dai medesimi contratti aziendali per le giornate di ferie (art. 31 punto 5).
3.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la disciplina contenuta nei contratti applicati e sostenendo la legittimità delle previsioni contrattuali in materia di retribuzione delle giornate di ferie dei macchinisti e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
4.
In linea di fatto, è sufficiente rilevare che le circostanze allegate in ricorso non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta costituita e, quindi, deve ritenersi pacifico in causa che: il ricorrente è stato assunto dalla Società il 04.05.1995 e attualmente è impiegato presso la
Condotta Novara della Direzione Regionale Piemonte – Direzione Business Regionale, ove svolge le mansioni di macchinista, livello di inquadramento B1 del CCNL di riferimento;
durante i periodi di ferie, gli è riconosciuta l'indennità di utilizzazione/condotta professionale giornaliera nell'importo
3 fisso di € 12,80, mentre non gli è riconosciuta l'indennità per "assenza dalla residenza" di cui all'articolo 77. 2. 1 dei C.C.N.L. del 2012 del 2016.
5.
In applicazione del disposto dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc, si rileva che le ragioni poste a fondamento della domanda proposta da parte ricorrente nel presente giudizio sono già state oggetto di pronunce da parte della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia che, in vicende identiche, hanno univocamente ritenuto fondate le pretese dei lavoratori.
6.
L'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro; il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
7.
La Corte di Giustizia ha poi precisato che secondo la direttiva n. 88 del 2003: a) il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e Persona_1
C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre Per_2
2018); b) l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff
e altri, punto 58); c) in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto 60);
d) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
e) pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Williams e altri, punto 21); f) in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad
4 espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate" allo status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza ); Per_2
8.
La Cassazione, nella sentenza n. 14089/2024, ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria [...]” e che “i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; in tal senso, è stato quindi ribadito che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza”.
La Suprema Corte, nella soprarichiamata sentenza, ha ribadito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”.
9.
Pertanto, a fronte della rivendicazione di indennità non corrisposte nel periodo feriale, alla luce dei soprariportati principi giurisprudenziali, il Giudice deve accertare se vi sia il nesso intrinseco tra la voce retributiva non pagata e l'esecuzione delle mansioni ordinariamente disimpegnate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
10.
Nella presente controversia, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
Quanto all'indennità per assenza dalla residenza, come chiarito da numerosi precedenti della
Cassazione (cfr. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716,
19711, 19663, 18160/2023), deve rilevarsi che, trattandosi di voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, la medesima deve essere inclusa nella retribuzione feriale.
5 La corresponsione, in forma continuativa, di tale indennità, infatti, è strettamente collegata alle mansioni tipiche dei macchinisti, compensando il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro.
11.
Per la medesima ragione, ovverosia il collegamento funzionale con le mansioni tipiche del macchinista, è fondata anche la domanda riguardante la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, “in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (cfr. Cass. 14089/2024 cit. nella quale si legge che: “ Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”).
Quanto all'effetto dissuasivo di cui si è detto, infine, occorre rimarcare che lo stesso non deve essere apprezzato confrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, in quanto il dipendente potrebbe essere indotto a rinunciare al godimento delle ferie proprio a causa della riduzione della retribuzione mensile che è quella che gli consente di garantire le normali condizioni economiche di vita a sé e alla sua famiglia
12.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la nullità dell'articolo 31.5 dei Contratti
Aziendali 2012 e 2016 del nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_2 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77. 2.4 dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 2012 del 2016 nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
13.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, la stessa deve essere disattesa in applicazione del principio secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
6 momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro"1.
Conseguentemente deve essere confermato come la prescrizione di tutti i crediti retributivi del lavoratore – compresi quelli non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma
(18.7.2012), relativi ai 5 anni antecedenti (fino al 18.7.2007) – decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
14.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già pacificamente riconosciuto.
15.
Con riguardo alla quantificazione delle voci retributive richieste, non contestata da parte convenuta dal punto di vista contabile, devono essere richiamate le considerazioni svolte dalla Corte
d'Appello di Torino, a seguito del rinvio operato da Corte di Cassazione, particolarmente pertinenti nel caso di specie ove gli importi richiesti sono stati quantificati da parte ricorrente sulla base dei giorni effettivi: “ ribadisce poi la propria contestazione dei conteggi attorei, Controparte_1 sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie. La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale. D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come
7 prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità”.
16.
Per tutto quanto sin qui esposto, deve essere condannata al pagamento a favore del CP_1 ricorrente dell'importo lordo di euro 5.175,90, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo;
17.
Le spese di causa seguono la soccombenza;
tuttavia, in considerazione del mancato funzionamento dei link ipertestuali, non può essere concessa la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto del ricorrente al computo del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'articolo 31 tabella A dei contratti aziendali
2012 e 2016 e della tabella A allegata all'art. 34 CCNL 2003 nella retribuzione dovuta durante le ferie;
- dichiara tenuta e condannata all'immediato pagamento a favore del CP_1 ricorrente dell'importo di euro 5.175,90, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4 comma cc;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di euro 2059, CP_1 oltre 15% spese forfettarie, contributo unificato, IVA se dovuta e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizi0. visto l'art. 429 co. 1 cpc, come mod. dal d.l. 112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino, 28/03/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
8