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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/11/2024, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2619/2020 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dagli Avv.ti Parte_1
Innocenza Starace e Giovanni Battista Starace, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Manfredonia (FG), Corso Roma n. 153
- Ricorrente -
nei confronti di
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'Avv. Pietro dei Controparte_1
Nobili, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in MA, Strada Garibaldi n. 12.
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di MA avente per oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 477 del 2021 pronunciata da questo
Tribunale in data 24 febbraio 2021, pubblicata il successivo 5 marzo 2021, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2020, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 ivi sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Monte
Sant'Angelo (FG) il 16 agosto 1993 con (atto trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Monte Sant'Angelo al n. 59, Parte 2, Serie A, anno 1993), dalla cui unione non erano nati figli.
A sostegno del ricorso, il ricorrente esponeva che, con decreto depositato in data 4 maggio 2011, il
Tribunale di Foggia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi avevano sempre vissuto separati, senza che si fosse più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Il allegava che, in sede di separazione consensuale, nel regolamentare i reciproci rapporti Pt_1
patrimoniali, i coniugi nulla avevano stabilito a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti, ma si erano soltanto obbligati a porre in vendita gli immobili di cui erano comproprietari. Pertanto, in esecuzione dell'accordo raggiunto, la casa coniugale sita in MA era stata ceduta a terzi, mentre l'altro immobile sito in Monte Sant'Angelo
(FG) non era stato ancora venduto per volontà della moglie.
Ciò premesso, il ricorrente si opponeva al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, asserendo che la stessa fosse economicamente indipendente.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio e instava per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 300,00 mensili, indicizzati ISTAT.
La resistente allegava di non disporre di redditi propri già dall'epoca della separazione, avvenuta nel 2011, essendo stata licenziata due anni prima, nel mese di luglio 2009, ma precisava di non aver preteso nulla a titolo di assegno di mantenimento nella speranza di poter rientrare nel mondo del lavoro. Da allora, però, non aveva più reperito alcuna stabile occupazione, essendo riuscita a mantenersi unicamente grazie all'aiuto della propria famiglia di origine e alla somma ricavata dalla vendita della casa coniugale. Assumeva la resistente che nel frattempo erano anche peggiorate le sue condizioni di salute, essendole stata diagnosticata una fibrillazione atriale cronica, patologia che l'aveva resa invalida, con una riduzione permanente della capacità lavorativa al 50%, tanto da necessitare ogni settimana di farmaci salvavita.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, adottava, con successiva ordinanza riservata del 12 novembre 2020, i provvedimenti provvisori, riconoscendo alla moglie, priva di sufficienti mezzi di sussistenza, un assegno pari ad euro 300,00 mensili.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al Giudice Istruttore, dott. Mari, all'udienza del 23 febbraio
2021 il ricorrente instava per la pronuncia della sentenza parziale di divorzio. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 477/2021 pronunciata in data 24 febbraio 2021 e pubblicata il successivo 5 marzo 2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Il tempore interponeva reclamo ex art. 708 c.p.c. avverso i Parte_2 provvedimenti provvisori innanzi alla competente Corte d'Appello di Bologna, la quale rigettava l'impugnazione proposta. A seguito del pensionamento del Giudice dott. Mari, veniva nominato nuovo Giudice Istruttore la dott.ssa Vena.
Istruita la causa mediante l'esperimento di indagini di Polizia Tributaria, nonché mediante l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. tramite l' dell'estratto conto previdenziale delle parti, CP_2 all'udienza del 26 giugno 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il Tribunale ha già emesso sentenza di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle pretese economiche avanzate dalla resistente.
Sull'assegno divorzile
L'unico punto di controversia del presente procedimento è rappresentato dall'assegno divorzile richiesto dalla resistente nella misura di euro 300,00 mensili e fortemente contestato dal ricorrente.
Il ha messo in discussione il diritto della moglie ad ottenere un assegno post coniugale, Pt_1
allegando che la è economicamente indipendente, come comprovato dal fatto che la stessa CP_1
già in sede di separazione consensuale aveva rinunciato ad ottenere un assegno di mantenimento, pur essendo disoccupata da circa due anni. Il ricorrente, inoltre, ha allegato che nel 2018 le condizioni economiche della moglie sono notevolmente migliorate, posto che, a seguito della vendita della casa coniugale al prezzo di euro 120.000,00, la moglie ha incassato la somma di euro
60.000,00, mentre egli ha percepito la somma di euro 45.000,00, essendosi accollato il residuo del mutuo della casa coniugale di euro 15.000,00, come concordato con la stessa . CP_1
La resistente, dal canto suo, ha affermato di versare in una situazione di grave difficoltà economica, essendo disoccupata da luglio 2009, ossia da due anni prima della separazione, e di aver deciso, in sede di separazione, di non richiedere alcun assegno di mantenimento nella speranza di poter reperire ben presto una nuova attività lavorativa. Ha precisato di essere stata aiutata economicamente negli ultimi anni dalla propria famiglia di origine, presso cui si è trasferita in
Monte Sant'Angelo (FG) e di essere stata costretta ad utilizzare i proventi della vendita della casa coniugale per far fronte alle proprie esigenze di vita. Rientrata a MA nell'anno 2018, nella speranza di avere qualche opportunità lavorativa in più, ha presentato in data 22/11/2018 dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al Centro per l'Impiego di MA, senza alcun esito. A dire della resistente, la ricerca di un'occupazione lavorativa è apparsa alquanto difficile sia in considerazione della sua età, sia per le sue precarie condizioni di salute, in quanto affetta da fibrillazione atriale cronica, patologia che ha comportato il riconoscimento in suo favore dello stato di invalida civile nella misura del 50%.
Così delineate le rispettive posizioni delle parti, pare utile ricordare che l'assegno di divorzio è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della resistente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in base alla quale «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5,
comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e
dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Con la predetta pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo, che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Alla funzione assistenziale può comunque attribuirsi una rilevanza prevalente, ove l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020). Occorre, inoltre, richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, secondo cui il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (v. Cass.. Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
Nella specie, deve, innanzitutto, escludersi la possibilità di un riconoscimento di un assegno divorzile fondato su ragioni di carattere perequativo e compensativo, tenuto conto della mancata allegazione da parte della di rinunce o sacrifici alle proprie aspirazioni lavorative per effetto di CP_1 scelte concordate dei coniugi nel corso della vita matrimoniale e considerata anche l'assenza di figli.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che i coniugi hanno contratto matrimonio il 16/8/1993 e si sono separati nel mese di maggio 2011, senza avere figli. Nel corso del matrimonio la ha sempre CP_1
lavorato e ciò sino al mese di luglio 2009, allorché è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo.
Esclusa, pertanto, sulla base delle predette circostanze, la funzione perequativa – compensativa dell'assegno divorzile, non essendo ravvisabile un nesso causale tra le attuali condizioni economiche dei coniugi e le scelte effettuate nel corso del matrimonio, ritiene il Collegio che ricorrano comunque i presupposti per il riconoscimento di un assegno post-coniugale nella sua funzione assistenziale, posto che la relazione della Guardia di Finanza e la documentazione trasmessa dall' attestano l'esistenza di una rimarchevole sperequazione economica tra le parti CP_2
e la mancanza in capo alla di redditi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita CP_1
autonoma e dignitosa.
In particolare, quanto al ricorrente, dall'estratto conto previdenziale trasmesso dall' emerge CP_2
che il sino al mese di dicembre 2023 ha lavorato, come operaio addetto alla logistica di Pt_1
magazzino presso e contestualmente era dipendente, con Controparte_3
contratto part time, del Condominio di Via Toschi di MA n. 68, Casa Vittoria, dichiarando i seguenti redditi;
- nell'anno di imposta 2019, un reddito annuo netto pari ad euro 23.298,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.941,50);
- nell'anno di imposta 2020, un reddito annuo netto pari ad euro 25.786,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 2.148,83);
- nell'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 23.035,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.919,58);
- nell'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 23.245,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.937,08).
Si rileva che, a far data dall'anno di imposta 2021, il reddito netto sopra indicato risulta già decurtato delle somme versate a titolo di assegno divorzile alla ex moglie (pari a euro 300,00 mensili dal mese di novembre 2020), somme che invece devono essere computate ai fini della quantificazione della reale capacità reddituale del ricorrente, le cui entrate nette mensili si aggirano, pertanto, su euro 2.200,00.
Nessuna rilevante modifica reddituale si è verificata nell'anno di imposta 2024, come risulta dall'estratto conto , da cui si evince che nel mese di ottobre 2023 il ha cessato di CP_2 Pt_1
lavorare presso ed è stato assunto dalla società Trasporti Rapidi Controparte_3 srl, cumulando nei primi cinque mesi dell'anno 2024 (da gennaio a maggio) redditi per un importo lordo di euro 16.059,00.
Il è comproprietario, per la quota ½, unitamente alla dell'immobile sito in Monte Pt_1 CP_1
Sant'Angelo (FG), via San Giovanni Evangelista n. 25 ed è proprietario di un'autovettura Citroen immatricolata nell'anno 2023. Lo stesso non risulta gravato da oneri abitativi.
Alla data del 31 marzo 2023, inoltre, il ricorrente risultava titolare presso BNL di investimenti finanziari per un ammontare di euro 48.775,00 nonché di un conto corrente bancario con un saldo attivo di euro 29.899,34.
Quanto alla resistente, invece, dagli atti di causa (v. doc. 2 produzione ) risulta che la , CP_1 CP_1
dal 1° marzo 1997 al 31 luglio 2009, ha lavorato, con contratto a tempo indeterminato, come portiere privato presso il Condominio Vittoria. Come già detto, il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento “per giustificato motivo oggettivo” nel mese di luglio 2009.
La è comproprietaria, per la quota ½ unitamente al dell'immobile sito in Monte CP_1 Pt_1
Sant'Angelo (FG), via San Giovanni Evangelista n. 25. E' inoltre comproprietaria per una quota pari a 120/11340 di due vecchi immobili della consistenza di 1 vano siti nel suo paese di origine
Monte Sant'Angelo (FG), nonché della quota di 129/5670 di due terreni classificati come pascolo.
Dal 1° marzo 2019, vive in un appartamento sito in MA, Borgo Parente n. 47, condotto in locazione al canone mensile di euro 450,00 (v. doc 7 produzione ). CP_1
La resistente, inoltre, è titolare di un conto corrente bancario aperto presso su cui è stata CP_4
accreditata la quota di sua spettanza (euro 60.000,00) del prezzo di vendita della casa coniugale.
Tale conto, alla data del 17 maggio 2023, aveva un saldo attivo di euro 20.997,63. La ha CP_1 allegato di aver utilizzato negli anni il ricavato della vendita dell'ex casa coniugale, avvenuta in data 5/10/2018, per far fronte alle proprie esigenze di vita.
L'esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti attesta una rimarchevole disparità reddituale tra le parti, che vede la , disoccupata dal mese di agosto 2009, in una CP_1
condizione nettamente deteriore rispetto a quella del che, invece, può contare su una Pt_1
retribuzione di circa euro 2.200,00 mensili.
Lo stato di disoccupazione della , ormai cinquantottenne, non è alla stessa scuramente CP_1 imputabile, posto che la resistente risulta iscritta dal 22/12/2018 al Centro per l'impiego di MA
(v. doc. 4 produzione ), con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, senza aver CP_1
mai ricevuto nel frattempo alcuna proposta. A ciò deve aggiungersi la subentrata patologia, che ha seriamente compromesso la capacità lavorativa della , che è affetta da fibrillazione atriale CP_1
cronica. A causa di tale patologia la è stata riconosciuta invalida civile, con una riduzione CP_1
permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%, così come attestato dal certificato della
Commissione Medica per le invalidità civili di MA in data 11/09/2019 (v. docc. 5 e 6).
La risulta, pertanto, completamente priva di introiti. La somma di euro 60.000,00 ricavata CP_1 dalla vendita dell'ex casa coniugale è stata dalla stessa in gran parte utilizzata nel corso degli anni per il proprio sostentamento quotidiano (come si evince dall'estratto conto di parte CP_4
resistente). Tale disponibilità finanziaria ha pure precluso alla resistente di beneficiare delle misure di sostegno al reddito (cd. reddito di cittadinanza), a causa del superamento dei limiti relativi alla situazione patrimoniale, fissati dalla Legge n. 26/2019 e successive modifiche.
Nella specie, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale, assumono rilievo l'età della resistente (58 anni), la sua ridotta capacità lavorativa, lo stato di incolpevole disoccupazione, la totale mancanza di redditi, tant'è che la si è vista costretta negli anni a CP_1 ricorrere all'aiuto economico della propria famiglia di origine e ad utilizzare i proventi ricavati dalla vendita della casa coniugale, destinati ormai ad esaurirsi in tempi brevi. Si tratta di circostanze che inducono questo Collegio a ritenere che la versi in una situazione di effettiva e concreta non CP_1
autosufficienza economica e che la stessa non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento, tanto da legittimare la sua richiesta di corresponsione di un assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
Occorre precisare che l'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, deve essere quantificato dal Giudice, rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 07/12/2021, n.38928; Cass. 08/09/2021, n.24250).
Nell'ipotesi in esame, considerata la condizione economico-patrimoniale della resistente come sopra dettagliatamente descritta, si ritiene equo quantificare nella misura richiesta di euro 300,00 mensili, indicizzati ISTAT, l'assegno divorzile (nella sua componente assistenziale) dovuto dal a favore della , fissando la sua decorrenza dalla data della domanda (ottobre 2020), Pt_1 CP_1
attesa la totale assenza di redditi da lavoro in capo alla . Quanto dovuto a titolo di assegno CP_1
divorzile dovrà essere corrisposto dal entro il giorno dieci di ogni mese. Pt_1
L'importo dell'assegno, quantificato conformemente alla richiesta avanzata dalla medesima , CP_1
appare essere il minimo necessario per garantire alla resistente il soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, tenuto conto anche delle altre, se pure modeste, risorse economiche di cui la medesima dispone.
In ordine alle spese di lite.
Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di giudizio, incluse le spese relative al reclamo proposto innanzi alla Corte d'appello, che vengono liquidate come in dispositivo;
poiché la resistente è stata ammessa al gratuito patrocinio deve disporsi – a norma dell'art. 134 del DPR 115/02 – che il pagamento da parte del delle spese Pt_1
di lite sia eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così dispone:
1) In accoglimento della domanda avanzata dalla resistente, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda (ottobre 2020) ed entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, a favore di la somma di Controparte_1
euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
2) Condanna a pagare in favore dello Stato le spese di lite, liquidate, quanto Parte_1
al reclamo proposto innanzi alla Corte d'appello, in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge e, quanto al presente giudizio, in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in MA, il 13 novembre 2024. Il giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)