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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2369 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
proprio e (C.F. ) difeso dall' Avvocato Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. in Parte_1 Parte_1
Battipaglia (SA) Via Roma n°60, giusta procura in atti,
Appellante
E
(C.F. ), in.p.l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Alessandro Henry Oliviero (C.F. ) elettivamente C.F._3
domiciliata in Roma Viale Europa n° 190 giusta procura in atti,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17917/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 23 settembre 2019.
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare parzialmente l'impugnata sentenza in relazione alle spese di giudizio ivi liquidate, per la motivazione di cui in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento, in favore degli appellati, dei compensi Controparte_1
professionali così come rideterminati in virtù del D.M. 55/2014 ed allegata Tabella
n.2 con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellato “Voglia la Corte adita, in via principale rigettare l'avverso appello siccome infondato;
in via subordinata condannare a pagare la minore CP_1
somma che risulterà di giustizia all'esito della lite”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il presente giudizio di accertamento si innesta nel procedimento esecutivo iscritto al n.
24022/2012 r.g.e., intrapreso da e nei confronti Parte_1 Parte_2
dell con il pignoramento delle somme a quest'ultimo dovute da CP_2 [...]
, nell'ambito del quale il terzo non aveva reso la dichiarazione. CP_1
I creditori procedenti hanno chiesto a) di accertare e dichiarare che Controparte_1
nel periodo compreso tra la data di notifica del pignoramento e quella fissata per l'udienza ex art. 547 c.p.c., era debitrice e custode, a qualsiasi titolo, di somme di pertinenza della;
b) di dichiarare la responsabilità di Parte_3 Controparte_1
per non aver assolto agli obblighi, derivanti dal pignoramento, di accantonamento
[...]
delle somme detenute e transitate sui conti correnti dell'Ente debitore e di condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione.
, dopo avere rappresentato di non poter escludere di avere omesso Controparte_1
di rendere la dichiarazione a causa della mancata comunicazione della data di udienza da parte del difensore della controparte, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. L è rimasta contumace. Il Giudice di prime cure dopo avere rilevato Parte_3
che costituendosi, ha depositato una dichiarazione di tenore Controparte_1
negativo, ha chiarito che, successivamente, aveva reso una dichiarazione CP_1
positiva.
Con sentenza n. 17917/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 23 settembre
2019, il giudice di prime cure così provvede: “ Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda di accertamento proposta ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (testo previgente) da Pt_1
e nei confronti di dell
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione della materia del contendere per avere il terzo reso nel presente giudizio la dichiarazione positiva per l'importo di € 261.097,73;
b) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
delle spese di giudizio, liquidate in € 1.053,00 per compensi e in € 15,40 per
[...]
spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi antistatario;
Parte_1
c) fissa in 90 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza il termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Si è costituita la società la quale ha contestato nel merito l'appello Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con l'unico motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza in quanto il giudice di prime cure ha violato e/o falsamente applicato gli art. 91 c.p.c. e 2233 c.c. nonché il
D.M 55/2014. Gli appellanti evidenziano che nella liquidazione delle spese di giudizio di primo grado non siano state considerate le spese per esborsi sostenute, in quanto la sentenza ha liquidato la somma di € 14,40 in luogo 699,42 (€ 687,00 per iscrizione causa a ruolo ed € 12,42 per spese di notifica), inoltre lamentano la non conformità della liquidazione degli onorari anche considerando la riduzione massima prevista dall'art. 4 D.M 55/14 per la semplicità dell'affare e considerando lo scaglione di riferimento.
La censura è fondata sotto il profilo della violazione dei parametri minimi ex d.m.
55/2014. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass.
17613/2024, Cass. 9815/2023, Cass. 9818/2023, Cass. 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione. Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima, meramente simbolica.
Così, tra le altre, Cass. 28325/2022.
Con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri)
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Nel caso in esame, tenuto conto della semplicità dell'affare si ritiene opportuno l'applicazione della riduzione del 50% dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, e pertanto, considerato lo scaglione di € 52.001,00- € 260.000,00 del valore della causa,
i valori medi gli onorari devono essere liquidati per l'importo di € 6.715,00 oltre spese generali nella misura del 15%. Deve essere rideterminata anche la liquidazione degli esborsi, provati documentalmente che sono pari ad € 699,42.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, tenendo conto dello scaglione € 5.201,00- € 26.000,00, valori medi, vengono ridotte nella misura del 50% attesa la semplicità dell'affare e sono poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 17917/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in Parte_2
data 23/09/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del primo grado di giudizio in € 699,42 per esborsi ed € 6.715,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2) Condanna la società alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che liquida in € 397,95 per esborsi, € 2.904,50 per compensii oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.6.2020
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2369 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
proprio e (C.F. ) difeso dall' Avvocato Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. in Parte_1 Parte_1
Battipaglia (SA) Via Roma n°60, giusta procura in atti,
Appellante
E
(C.F. ), in.p.l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Alessandro Henry Oliviero (C.F. ) elettivamente C.F._3
domiciliata in Roma Viale Europa n° 190 giusta procura in atti,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17917/2019 del Tribunale di Roma pubblicata in data 23 settembre 2019.
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare parzialmente l'impugnata sentenza in relazione alle spese di giudizio ivi liquidate, per la motivazione di cui in narrativa, e per l'effetto condannare al pagamento, in favore degli appellati, dei compensi Controparte_1
professionali così come rideterminati in virtù del D.M. 55/2014 ed allegata Tabella
n.2 con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellato “Voglia la Corte adita, in via principale rigettare l'avverso appello siccome infondato;
in via subordinata condannare a pagare la minore CP_1
somma che risulterà di giustizia all'esito della lite”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il presente giudizio di accertamento si innesta nel procedimento esecutivo iscritto al n.
24022/2012 r.g.e., intrapreso da e nei confronti Parte_1 Parte_2
dell con il pignoramento delle somme a quest'ultimo dovute da CP_2 [...]
, nell'ambito del quale il terzo non aveva reso la dichiarazione. CP_1
I creditori procedenti hanno chiesto a) di accertare e dichiarare che Controparte_1
nel periodo compreso tra la data di notifica del pignoramento e quella fissata per l'udienza ex art. 547 c.p.c., era debitrice e custode, a qualsiasi titolo, di somme di pertinenza della;
b) di dichiarare la responsabilità di Parte_3 Controparte_1
per non aver assolto agli obblighi, derivanti dal pignoramento, di accantonamento
[...]
delle somme detenute e transitate sui conti correnti dell'Ente debitore e di condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione.
, dopo avere rappresentato di non poter escludere di avere omesso Controparte_1
di rendere la dichiarazione a causa della mancata comunicazione della data di udienza da parte del difensore della controparte, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. L è rimasta contumace. Il Giudice di prime cure dopo avere rilevato Parte_3
che costituendosi, ha depositato una dichiarazione di tenore Controparte_1
negativo, ha chiarito che, successivamente, aveva reso una dichiarazione CP_1
positiva.
Con sentenza n. 17917/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 23 settembre
2019, il giudice di prime cure così provvede: “ Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda di accertamento proposta ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (testo previgente) da Pt_1
e nei confronti di dell
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_3
, così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione della materia del contendere per avere il terzo reso nel presente giudizio la dichiarazione positiva per l'importo di € 261.097,73;
b) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
delle spese di giudizio, liquidate in € 1.053,00 per compensi e in € 15,40 per
[...]
spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratasi antistatario;
Parte_1
c) fissa in 90 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza il termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Si è costituita la società la quale ha contestato nel merito l'appello Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con l'unico motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza in quanto il giudice di prime cure ha violato e/o falsamente applicato gli art. 91 c.p.c. e 2233 c.c. nonché il
D.M 55/2014. Gli appellanti evidenziano che nella liquidazione delle spese di giudizio di primo grado non siano state considerate le spese per esborsi sostenute, in quanto la sentenza ha liquidato la somma di € 14,40 in luogo 699,42 (€ 687,00 per iscrizione causa a ruolo ed € 12,42 per spese di notifica), inoltre lamentano la non conformità della liquidazione degli onorari anche considerando la riduzione massima prevista dall'art. 4 D.M 55/14 per la semplicità dell'affare e considerando lo scaglione di riferimento.
La censura è fondata sotto il profilo della violazione dei parametri minimi ex d.m.
55/2014. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass.
17613/2024, Cass. 9815/2023, Cass. 9818/2023, Cass. 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione. Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima, meramente simbolica.
Così, tra le altre, Cass. 28325/2022.
Con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri)
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Nel caso in esame, tenuto conto della semplicità dell'affare si ritiene opportuno l'applicazione della riduzione del 50% dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, e pertanto, considerato lo scaglione di € 52.001,00- € 260.000,00 del valore della causa,
i valori medi gli onorari devono essere liquidati per l'importo di € 6.715,00 oltre spese generali nella misura del 15%. Deve essere rideterminata anche la liquidazione degli esborsi, provati documentalmente che sono pari ad € 699,42.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, tenendo conto dello scaglione € 5.201,00- € 26.000,00, valori medi, vengono ridotte nella misura del 50% attesa la semplicità dell'affare e sono poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 17917/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in Parte_2
data 23/09/2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del primo grado di giudizio in € 699,42 per esborsi ed € 6.715,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2) Condanna la società alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che liquida in € 397,95 per esborsi, € 2.904,50 per compensii oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.6.2020
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati