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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15.4.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 709/2023 promossa da:
(P.I. ) con l'Avv. Andrea Stori Parte_1 P.IVA_1
parte attrice contro
NT
( – ) Parte_2 P.IVA_2 CodiceFiscale_1
parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La conveniva in giudizio az. agr. di Parte_1 Parte_2 Parte_2 esponendo: che l'attrice ha maturato crediti al 30.12.17 per €.33.032,00, al 30.12.18 per €.41.912,00, al 30.12.19 per €.34.417,00, al 30.12.20 per €.38.920,00 al 30.12.21 per €.31.337,00 come risultanti dai documenti versati agli atti;
che il complessivo importo di €.179.618,00 è stato solo parzialmente onorato dalla convenuta che è rimasta debitrice di €.27.337,00; che, per l'attività di trinciatura, consistente nel taglio a pezzetti o a strisce o nello sminuzzamento dei vari raccolti e per il conseguente trasporto nei siti di stoccaggio di volta in volta individuati dalla committente, l'attrice ha concordato con la convenuta un costo certamente inferiore a quello di cui alle tariffe : €.116,00 x bm per CP_2 il frumento, €.128,00 x bm per il mais, €.106,00 x bm per loietto, €.100,00 per il sorgo;
che detta somma, nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo a mezzo pec del 01.09.22, e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, rimasti entrambi senza riscontro, non è ancora stata corrisposta;
che l'impresa ex art 5 Parte_1
D.Lgs 29.03.04 n.99 è impresa che fornisce servizi a favore di terzi con propri mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza e, ancora, per gestire il conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio;
che, per l'esercizio delle attività svolte, espressamente commissionate dal convenuto, l'attrice ha pattuito un compenso parametrato alla biolca mantovana in linea, anzi inferiore, alle vigenti tariffe;
che la convenuta ha affidato l'esecuzione dei lavori per anni alla società attrice senza mai contestare nulla e limitandosi a corrispondere degli acconti;
che la stipulazione di un contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia,, sicchè per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni;
che è pacifica l'interpretazione secondo cui l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento dei propri corrispettivi, ha l'onere di dar la prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. Parte attrice concludeva nei seguenti termini: “Nel merito, in via principale: condannare l'azienda agricola Parte_2
in persona del suo omonimo titolare a corrispondere a favore dell'attrice la somma
[...] di €.27.337,00, o quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, a titolo di corrispettivi maturati per l'esecuzione dei lavori di trinciatura commissionati negli anni 2017-2020. In ogni caso vinte le spese e compensi di causa”.
Nonostante le regolarità della notificazione dell'atto di citazione, la convenuta non si costituiva n giudizio e, all'esito dell'udienza del 20.7.2023, ne veniva dichiarata la contumacia. Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva ammessa prova per testimoni e per interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di cui alla memoria depositata da parte attrice.
All'udienza del 22.2.2024 fissata per l'assunzione della prova orale, la convenuta, regolarmente intimata per l'interpello, non si presentava senza addurre giustificato motivo. Veniva invece assunta la prova per testimoni. Era quindi fissata udienza di discussione ex art. 281- sexies c.p.c., da ultimo al 15.4.2025, disponendone la trattazione, con successivo e separato decreto, con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.. La causa era quindi trattenuta in decisione sulla nota scritta depositata da parte attrice.
Tanto premesso, la domanda attorea deve essere accolta, essendo fondata.
Va premesso che la società attrice, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto all'adito
Tribunale di condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo di
€.23.337,00 ( essendo stato versato ulteriore acconto nelle more del giudizio da parte della debitrice),
o quella maggiore o minore che dovesse risultare dagli atti di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la convenuta: all'esito dell'udienza del 20.7.2023, stante la regolarità della disposta rinotifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia. Escusso l'unico testimone indicato da parte attrice, alla medesima udienza fissata per l'interpello del legale rappresentate della azienda agricola convenuta, questi non si presentava senza addurre giustificato motivo. Fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), con la precisazione che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti: chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU. n. 13533/2001). Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, deve ritenersi che la società attrice abbia fornito la prova della fonte negoziale del diritto di credito azionato nel presente giudizio, allegando versamenti in acconti sul totale dovuto pari ad € 179.618,00 rispetto al quale l'istante chiede il pagamento della minor somma di € 23.337,00, in considerazione degli importi ricevuti dalla convenuta.
Pertanto, parte attrice, anche alla luce di quanto sarà di seguito osservato in relazione alle conseguenze della contumacia della società convenuta, ha assolto il proprio onere probatorio alla luce dei sopra esposti principi. Al contrario, parte convenuta, decidendo di non costituirsi in giudizio, non si è posta intenzionalmente nella condizione di assolvere il proprio onere probatorio, avente ad oggetto, come anticipato, l'eventuale adempimento da parte sua o un altro eventuale fatto estintivo dell'obbligazione dalla quale è gravata o, ancora, l'eventuale inadempimento dell'attrice. Per maggiore precisione, la convenuta non si è posta in condizione, a monte, neanche di eccepire i fatti de quibus, così come non si è posta in condizione di contestare la documentazione in atti né in merito all'an o né in merito al quantum del credito vantato in giudizio: sulla base della giurisprudenza sopra citata, infatti, solo tale contestazione avrebbe privato i documenti in atti della loro efficacia probatoria circa l'esistenza del credito azionato. Ora, se è vero che la contumacia del convenuto non può esonerare l'attore dal provare i fatti che è tenuto a provare secondo le regole di riparto dell'onere probatorio, non potendo essere equiparata, per espressa disposizione dell'art. 115 c.p.c. – che qualifica pacifici i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita – è altrettanto indiscutibile che la contumacia del convenuto non può, una volta che l'attore, come nel caso di specie, abbia assolto l'onere probatorio a suo carico (come precisato dalla suindicata giurisprudenza), attribuire all'istante anche l'onere della prova dell'insussistenza di fatti estintivi o di altri fatti che possano neutralizzare la sua pretesa creditoria.
Ciò, in applicazione dell'art. 2697 c.c., richiamato dalla difesa attorea, rispetto al quale la contumacia del convenuto non comporta alcuna deroga. Nondimeno, nel presente giudizio, parte attrice, pur non essendovi tenuta, ha provato anche l'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il pagamento del cui corrispettivo ha instaurato il presente giudizio, mediante la prova testimoniale espletata. Ora, con specifico riferimento a quest'ultima, rileva il Tribunale che il teste impiegato presso la società attrice – la cui deposizione è esente da contraddizioni e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – ha confermato tanto la conclusione della vendita di causa, quanto la consegna del materiale.
La menzionata testimone, addetta alla contabilità dell'azienda, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti all'udienza del 22.2.2024, ha confermato anche l'omesso pagamento parziale, da parte della convenuta, per l'importo di 23.337,00. Egli, ha peraltro precisato: “ Sul cap. 5) confermo;
il corrispettivo viene determinato avendo come riferimento le tabelle predisposte dalla Camera di
Commercio; nel corso degli anni, poteva variare;
il corrispettivo era concordato tra le parti verbalmente, l'accordo era concluso da con , confermo la Persona_1 CP_3 circostanza”; ha confermato, inoltre, che l'az. in persona del suo titolare Parte_2 Pt_2
“si è limitata a corrispondere negli anni acconti, rimanendo debitrice della residua somma di
[...]
€.27.337,00”
A ciò deve aggiungersi che, secondo quanto disposto dall'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta all'udienza fissata per l'interrogatorio – come nel caso di specie verificatosi - senza addurre giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Peraltro, gli ulteriori elementi di prova non devono risultare ex se idonei a fornire la prova del fatto contestato, diversamente risultando superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma devono soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cass. Civ.
n. 10099/2013; n. 20740/2009; n. 15389/2005)
Dunque, alla luce di tali considerazioni, come già anticipato, la domanda attorea deve essere accolta, essendo fondata. Conseguentemente, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 23.337,00 oltre che degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza. Va ritenuta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: NT accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna , in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla la Parte_1
somma di euro 23.337,00, oltre gli interessi al tasso legale su tale somma, con decorrenza dalla domanda del 27.2.2023 e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 15.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15.4.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 709/2023 promossa da:
(P.I. ) con l'Avv. Andrea Stori Parte_1 P.IVA_1
parte attrice contro
NT
( – ) Parte_2 P.IVA_2 CodiceFiscale_1
parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La conveniva in giudizio az. agr. di Parte_1 Parte_2 Parte_2 esponendo: che l'attrice ha maturato crediti al 30.12.17 per €.33.032,00, al 30.12.18 per €.41.912,00, al 30.12.19 per €.34.417,00, al 30.12.20 per €.38.920,00 al 30.12.21 per €.31.337,00 come risultanti dai documenti versati agli atti;
che il complessivo importo di €.179.618,00 è stato solo parzialmente onorato dalla convenuta che è rimasta debitrice di €.27.337,00; che, per l'attività di trinciatura, consistente nel taglio a pezzetti o a strisce o nello sminuzzamento dei vari raccolti e per il conseguente trasporto nei siti di stoccaggio di volta in volta individuati dalla committente, l'attrice ha concordato con la convenuta un costo certamente inferiore a quello di cui alle tariffe : €.116,00 x bm per CP_2 il frumento, €.128,00 x bm per il mais, €.106,00 x bm per loietto, €.100,00 per il sorgo;
che detta somma, nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo a mezzo pec del 01.09.22, e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, rimasti entrambi senza riscontro, non è ancora stata corrisposta;
che l'impresa ex art 5 Parte_1
D.Lgs 29.03.04 n.99 è impresa che fornisce servizi a favore di terzi con propri mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza e, ancora, per gestire il conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio;
che, per l'esercizio delle attività svolte, espressamente commissionate dal convenuto, l'attrice ha pattuito un compenso parametrato alla biolca mantovana in linea, anzi inferiore, alle vigenti tariffe;
che la convenuta ha affidato l'esecuzione dei lavori per anni alla società attrice senza mai contestare nulla e limitandosi a corrispondere degli acconti;
che la stipulazione di un contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia,, sicchè per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni;
che è pacifica l'interpretazione secondo cui l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento dei propri corrispettivi, ha l'onere di dar la prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. Parte attrice concludeva nei seguenti termini: “Nel merito, in via principale: condannare l'azienda agricola Parte_2
in persona del suo omonimo titolare a corrispondere a favore dell'attrice la somma
[...] di €.27.337,00, o quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, a titolo di corrispettivi maturati per l'esecuzione dei lavori di trinciatura commissionati negli anni 2017-2020. In ogni caso vinte le spese e compensi di causa”.
Nonostante le regolarità della notificazione dell'atto di citazione, la convenuta non si costituiva n giudizio e, all'esito dell'udienza del 20.7.2023, ne veniva dichiarata la contumacia. Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva ammessa prova per testimoni e per interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di cui alla memoria depositata da parte attrice.
All'udienza del 22.2.2024 fissata per l'assunzione della prova orale, la convenuta, regolarmente intimata per l'interpello, non si presentava senza addurre giustificato motivo. Veniva invece assunta la prova per testimoni. Era quindi fissata udienza di discussione ex art. 281- sexies c.p.c., da ultimo al 15.4.2025, disponendone la trattazione, con successivo e separato decreto, con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.. La causa era quindi trattenuta in decisione sulla nota scritta depositata da parte attrice.
Tanto premesso, la domanda attorea deve essere accolta, essendo fondata.
Va premesso che la società attrice, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto all'adito
Tribunale di condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo di
€.23.337,00 ( essendo stato versato ulteriore acconto nelle more del giudizio da parte della debitrice),
o quella maggiore o minore che dovesse risultare dagli atti di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la convenuta: all'esito dell'udienza del 20.7.2023, stante la regolarità della disposta rinotifica dell'atto di citazione nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia. Escusso l'unico testimone indicato da parte attrice, alla medesima udienza fissata per l'interpello del legale rappresentate della azienda agricola convenuta, questi non si presentava senza addurre giustificato motivo. Fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), con la precisazione che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti: chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU. n. 13533/2001). Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, deve ritenersi che la società attrice abbia fornito la prova della fonte negoziale del diritto di credito azionato nel presente giudizio, allegando versamenti in acconti sul totale dovuto pari ad € 179.618,00 rispetto al quale l'istante chiede il pagamento della minor somma di € 23.337,00, in considerazione degli importi ricevuti dalla convenuta.
Pertanto, parte attrice, anche alla luce di quanto sarà di seguito osservato in relazione alle conseguenze della contumacia della società convenuta, ha assolto il proprio onere probatorio alla luce dei sopra esposti principi. Al contrario, parte convenuta, decidendo di non costituirsi in giudizio, non si è posta intenzionalmente nella condizione di assolvere il proprio onere probatorio, avente ad oggetto, come anticipato, l'eventuale adempimento da parte sua o un altro eventuale fatto estintivo dell'obbligazione dalla quale è gravata o, ancora, l'eventuale inadempimento dell'attrice. Per maggiore precisione, la convenuta non si è posta in condizione, a monte, neanche di eccepire i fatti de quibus, così come non si è posta in condizione di contestare la documentazione in atti né in merito all'an o né in merito al quantum del credito vantato in giudizio: sulla base della giurisprudenza sopra citata, infatti, solo tale contestazione avrebbe privato i documenti in atti della loro efficacia probatoria circa l'esistenza del credito azionato. Ora, se è vero che la contumacia del convenuto non può esonerare l'attore dal provare i fatti che è tenuto a provare secondo le regole di riparto dell'onere probatorio, non potendo essere equiparata, per espressa disposizione dell'art. 115 c.p.c. – che qualifica pacifici i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita – è altrettanto indiscutibile che la contumacia del convenuto non può, una volta che l'attore, come nel caso di specie, abbia assolto l'onere probatorio a suo carico (come precisato dalla suindicata giurisprudenza), attribuire all'istante anche l'onere della prova dell'insussistenza di fatti estintivi o di altri fatti che possano neutralizzare la sua pretesa creditoria.
Ciò, in applicazione dell'art. 2697 c.c., richiamato dalla difesa attorea, rispetto al quale la contumacia del convenuto non comporta alcuna deroga. Nondimeno, nel presente giudizio, parte attrice, pur non essendovi tenuta, ha provato anche l'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il pagamento del cui corrispettivo ha instaurato il presente giudizio, mediante la prova testimoniale espletata. Ora, con specifico riferimento a quest'ultima, rileva il Tribunale che il teste impiegato presso la società attrice – la cui deposizione è esente da contraddizioni e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – ha confermato tanto la conclusione della vendita di causa, quanto la consegna del materiale.
La menzionata testimone, addetta alla contabilità dell'azienda, rispondendo affermativamente alla domanda sui fatti all'udienza del 22.2.2024, ha confermato anche l'omesso pagamento parziale, da parte della convenuta, per l'importo di 23.337,00. Egli, ha peraltro precisato: “ Sul cap. 5) confermo;
il corrispettivo viene determinato avendo come riferimento le tabelle predisposte dalla Camera di
Commercio; nel corso degli anni, poteva variare;
il corrispettivo era concordato tra le parti verbalmente, l'accordo era concluso da con , confermo la Persona_1 CP_3 circostanza”; ha confermato, inoltre, che l'az. in persona del suo titolare Parte_2 Pt_2
“si è limitata a corrispondere negli anni acconti, rimanendo debitrice della residua somma di
[...]
€.27.337,00”
A ciò deve aggiungersi che, secondo quanto disposto dall'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta all'udienza fissata per l'interrogatorio – come nel caso di specie verificatosi - senza addurre giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Peraltro, gli ulteriori elementi di prova non devono risultare ex se idonei a fornire la prova del fatto contestato, diversamente risultando superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma devono soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cass. Civ.
n. 10099/2013; n. 20740/2009; n. 15389/2005)
Dunque, alla luce di tali considerazioni, come già anticipato, la domanda attorea deve essere accolta, essendo fondata. Conseguentemente, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 23.337,00 oltre che degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza. Va ritenuta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: NT accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna , in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla la Parte_1
somma di euro 23.337,00, oltre gli interessi al tasso legale su tale somma, con decorrenza dalla domanda del 27.2.2023 e sino all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 15.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni