TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 12/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata in [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Conzatti e Marco
Petroni e domiciliati presso il suo studio in Trento, via degli Orbi 19, con domicilio eletto presso la prima in Rovereto, via Tacchi 3, giusta delega in allegato al ricorso. per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.08.1997 in Brentonico (TN) nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_2 Parte_1
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso gli stessi, ovvero per
15 giorni continuativi al mese con la madre ed i 15 giorni successivi con il padre, tenuto conto della vicinanza delle rispettive residenze, delle
Person abitudini ormai consolidate di di vivere alternativamente con la madre e con il padre, nonché dell'età e della maturità della minore;
con esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con mantenimento della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre in Brentonico (TN), via Alta 22;
3) in conseguenza della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle condizioni economiche pressochè equilibrate degli stessi, i signori e Parte_1 Parte_2
contribuiranno in maniera diretta, paritaria ed alternata al mantenimento ordinario della minore, con esclusione quindi di corresponsione di assegno di mantenimento;
le spese straordinarie necessarie nella vita della minore saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%. Per individuare quali siano le spese straordinarie, così come per ogni residuo pag. 2 di 3 aspetto della regolamentazione delle stesse, si farà riferimento alle linee guida del CNF;
4) la signora usufruirà in via esclusiva dell'Assegno Parte_1
Unico Universale e di ogni altra agevolazione/ indennità/ contributo/ sgravio previsti dalla Legge a favore della minore;
5) le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o Isee per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia, contributi dei quali beneficerà in via esclusiva la signora
Parte_1
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere compiutamente definito i loro rapporti patrimoniali ed economici e di rinunciare a richieste di mantenimento reciproche a titolo di contributo al loro mantenimento personale;
le autovetture rimangono nelle rispettive disponibilità e proprietà esclusiva dei coniugi;
8) Competenze e spese del procedimento compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata in [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Conzatti e Marco
Petroni e domiciliati presso il suo studio in Trento, via degli Orbi 19, con domicilio eletto presso la prima in Rovereto, via Tacchi 3, giusta delega in allegato al ricorso. per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.08.1997 in Brentonico (TN) nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 19.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_2 Parte_1
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso gli stessi, ovvero per
15 giorni continuativi al mese con la madre ed i 15 giorni successivi con il padre, tenuto conto della vicinanza delle rispettive residenze, delle
Person abitudini ormai consolidate di di vivere alternativamente con la madre e con il padre, nonché dell'età e della maturità della minore;
con esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con mantenimento della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre in Brentonico (TN), via Alta 22;
3) in conseguenza della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle condizioni economiche pressochè equilibrate degli stessi, i signori e Parte_1 Parte_2
contribuiranno in maniera diretta, paritaria ed alternata al mantenimento ordinario della minore, con esclusione quindi di corresponsione di assegno di mantenimento;
le spese straordinarie necessarie nella vita della minore saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%. Per individuare quali siano le spese straordinarie, così come per ogni residuo pag. 2 di 3 aspetto della regolamentazione delle stesse, si farà riferimento alle linee guida del CNF;
4) la signora usufruirà in via esclusiva dell'Assegno Parte_1
Unico Universale e di ogni altra agevolazione/ indennità/ contributo/ sgravio previsti dalla Legge a favore della minore;
5) le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o Isee per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia, contributi dei quali beneficerà in via esclusiva la signora
Parte_1
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere compiutamente definito i loro rapporti patrimoniali ed economici e di rinunciare a richieste di mantenimento reciproche a titolo di contributo al loro mantenimento personale;
le autovetture rimangono nelle rispettive disponibilità e proprietà esclusiva dei coniugi;
8) Competenze e spese del procedimento compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 12.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3