Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 602/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2 on il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. OLIVIA BOSAZ e dell'Avv. ALESSANDRA VIGNALI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
*
Oggi 15/01/2025, alle ore 12.20, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Vignali Per parte appellate, l'Avv. Pabis Ticci
I difensori si riportano agli atti Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente alle ore 12.25.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE pagina 1 di 13
N. R.G. 602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 602/2024 promossa da:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (cf: , con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
IVIA ANDR
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 180/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13/02/2024.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: in via principale e nel merito, richiamate le istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni esposte e rassegnate nel giudizio di primo grado, accogliere il proposto appello per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, n. 180/2024, emessa dal Tribunale di Pistoia, sezione civile, Dott.ssa E. Piccinni, nell'ambito del procedimento n. 07/2023, pubblicata in data 13/02/2024, notificata ai fini dell'impugnazione in data 14/02/2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di
pagina 2 di 13 primo grado e respingere le domande di parte appellata, disattese tutte le istanze e le eccezioni sollevate dalla medesima.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia l'adita Eccellentissima Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, rigettare l'appello, con conferma della sentenza n. 180/2024 emessa e pubblicata in data 13.02.2024, dal Tribunale di Pistoia.
Con vittoria di spese e di onorari del presente grado di giudizio, nonché condanna ex art. 96 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 180/2024 pubblicata il 13/02/2024, ha così deciso: dichiara ex art. 2901 c.c. la inefficacia nei confronti del Controparte_1
dell'atto di cui ai rogiti del Notaio , stipulato il 07/12/2021,
[...] Persona_1 rep. 30167 e racc. 17900, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Territorio di Pistoia –
Servizio di Pubblicità immobiliare di Pescia in data 17/12/2021 al n. 4717 reg. part., con il quale i sig.ri e hanno ceduto al figlio il Parte_1 Parte_2 Parte_3 diritto di proprietà sui seguenti immobili, in adempimento delle condizioni convenute nel procedimento n. 2597/2013 R.G. instaurato per ottenere la separazione personale dei coniugi conclusosi con decreto di omologa del 21/05/2014, corretto per errore materiale il
05/06/2014:
a) area urbana di complessivi 1180 metri quadrati catastali in Montecatini Terme, Via
Maona, rappresentata in Catasto Fabbricati del predetto Comune dalle particelle 473
(categoria F/1 – area urbana di metri quadri 1000) e 474 (categoria F/1 – area urbana di metri quadri 180) del foglio 9, costituite (in seguito a denunzia di variazione per frazionamento e fusione prot. PT0014768 del 9 febbraio 2007) per soppressione delle particelle 332 sub 3 e 332 sub 4, a loro volta derivate da porzioni dell'originaria particella catastale 332 di mq.
4.200 in seguito a tipo mappale n. 10618 del 31 gennaio 2007 e frazionamento n. 828/2007 del 9 febbraio 2007;
b) terreno ceduto esclusivamente dalla sig.ra sito nel Comune di Parte_2
pagina 3 di 13 Buggiano, via del Torricchio, rappresentato al Catasto Terreni del predetto Comune dalla particella 1545 di mq 0606 del foglio 12; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla necessaria annotazione e/o trascrizione;
condanna
i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € 14.118,00 per compensi professionali, € 1.138,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
1.1 Il aveva svolto azione revocatoria Controparte_1 nei confronti di (sua moglie separata) e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(figlio) avverso l'atto pubblico col quale i coniugi separati avevano, in esecuzione delle condizioni di separazione consensuale, alienato al figlio i beni immobili sopra descritti.
A sostegno della domanda, aveva dedotto che:
(-) la (anche solo aveva ottenuto contro Controparte_1 CP_1 Parte_1
e decreto ingiuntivo n. 487/2013 del 30.4.2013 di € 575.581,84, perché, quali Parte_2 garanti della CO SR (della quale erano anche soci), pagassero il corrispettivo di un appalto che, mediante due contratti stipulati il 17.1.2011, era stato commesso da CO a per CP_1 costruire un complesso edilizio in Castelfranco di Sotto;
(-) il decreto ingiuntivo era stato confermato dal Tribunale di Pistoia con sentenza n.
1224/2016 del 19.12.2016, che aveva respinto l'opposizione presentata dagli ingiunti;
i quali avevano proposto appello (causa n. 1669/2017 CdA FI);
(-) il 9.10.2019 la società era fallita;
CP_1
(-) il giudizio d'appello n. 1669/2017 rg era stato dichiarato estinto con sentenza n.
2372/2022 pubblicata il 25.10.2022;
(-) il 7.12.2021, poco prima della conclusione del processo di secondo grado, i due coniugi separati avevano alienato al figlio la proprietà dei beni sopra Parte_3 indicati, asseritamente in esecuzione degli accordi di separazione assunti nel relativo procedimento, terminato con decreto di omologa del 19/21.5.2014, corretto per errore materiale il 3/5.6.2014;
pagina 4 di 13 (-) il patrimonio dei debitori era del tutto incapiente rispetto al credito, accresciutosi a €
1.037.000,00 per capitale e interessi;
(-) pertanto ricorreva l'ipotesi dell'art. 2901 c.c.-
1.2 I convenuti si erano costituiti per resistere, negando in radice qualsiasi avversa deduzione.
1.3 Il Tribunale ha accolto la domanda, recependo, in sostanza, la tesi del . CP_1
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio,
[...] Parte_3 innanzi questa Corte di Appello, il Controparte_1
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Erronea interpretazione e valutazione degli artt. 148, 150 cc. 1322 c.c., 1411 c.c.”
In primo luogo, gli appellanti, sotto questo titolo, ripropongono la tesi che gli accordi di separazione costituivano un contratto a favore del terzo, ossia il figlio;
che, dunque, gli aveva immediatamente trasferito la proprietà del bene.
2.2 “Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”
Gli appellanti, poi, si dolgono sotto vari profili della ricostruzione operata dal primo giudice in tema di natura del negozio (a titolo gratuito e non oneroso, come era); e di valutazione del valore del compendio, sovrastimato.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_1
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure
[...] mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-
pagina 5 di 13 4. L'Istruttore, all'udienza di prima comparizione, ha fatto precisare le conclusioni, trascritte in epigrafe, e ha rimesso le parti dinanzi al collegio per la discussione orale, assegnando termine per comparse conclusionali, ritualmente depositate.
Oggi si è svolta la discussione, come da retroestesa parte di verbale.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
A. Il primo motivo è infondato;
quasi pretestuoso.
A.1 Con tale mezzo, intitolato “Erronea interpretazione e valutazione degli artt. 148,
150 cc. 1322 c.c., 1411 c.c.” gli appellanti sostengono che le condizioni di separazione avevano dato vita a un contratto a favore di terzo (il figlio), immediatamente traslativo della proprietà.
Era dunque erronea la ricostruzione operata dal Tribunale, che aveva interpretato gli accordi matrimoniali come mero preliminare;
con la conseguenza che l'atto impugnato (quello notarile) non era soggetto a revocatoria, mentre s'era prescritta, per decorso del termine decennale ordinario, l'azione rispetto alla convenzione matrimoniale;
eccezione che non era tardiva, posto che la controparte aveva erroneamente prospettato la fattispecie.
A.2 La tesi è manifestamente infondata.
Il più grave limite della complessiva deduzione della parte è quello di illustrare per molte pagine la questione teorica, senza confrontarsi mai con la fattispecie concreta, ossia senza pressoché mai alcun cenno alla convenzione di separazione.
Un semplice esame delle condizioni di separazione e del rogito del 2021 rivelano l'inconsistenza del mezzo.
A.
2.i Il ricorso per separazione consensuale (doc. 8 ), per quanto interessi, CP_1 prevedeva agli artt. 6 e 7:
6) Per favorire la definitiva emancipazione economica del figlio il signor Pt_3 si obbliga a corrispondere, direttamente a mani del figlio maggiorenne, la Parte_1
pagina 6 di 13 somma di € 50.000,00 contestualmente alla stipula dell'atto di vendita della casa coniugale di cui alla clausola n. 7 che segue
7) I coniugi s'impegnano ad alienare, ciascuno per la quota indivisa di comproprietà pari ad un mezzo, la piena proprietà del fabbricato per civile abitazione … alle condizioni tutte già concordate …
Le condizioni sono state integrate con foglio allegato al verbale del 7.5.2014, includendo ulteriori immobili:
12) Per favorire la definitiva emancipazione economica del figlio , a titolo di Pt_3 contributo al suo mantenimento, i signori e ciascuno per la Parte_1 Parte_2 quota indivisa di proprietà … s'impegnano ad assegnare, trasferire e cedere a favore del predetto figlio i diritti a ciascuno di loro spettanti di piena proprietà Parte_3 sull'appezzamento di terreno …
13) sempre per favorire la definitiva emancipazione economica del figlio , a Pt_3 titolo di contributo al suo mantenimento, la signora si impegna ad assegnare, Parte_2 trasferire e cedere a favore del predetto figlio i diritti di piena proprietà … Parte_3 sull'appezzamento di terreno attualmente edificabile ….
[…]
a) la cessione dei diritti di piena proprietà verrà effettuata a titolo di integrazione al mantenimento di … Parte_3
b) il trasferimento dei diritti immobiliari di cui alle clausole n. 12) e n. 13) verrà effettuato mediante stipula di rogito notarile attuativo degli accordi di separazione per quanto concerne la cessione dei predetti diritti reali;
c) l'atto notarile di cui alla lettera precedente verrà stipulato entro 30 giorni dall'omologa della presente separazione;
Nel rogito 7.12.2021 impugnato, infine, così si legge all'art. 1:
e , in esecuzione degli accordi conclusi nell'ambito Parte_1 Parte_2 del procedimento di separazione personale, al figlio , Parte_4 Parte_3 che , l'intera piena proprietà dell'area urbana … Pt_5
A.
2.ii Se anche si recepisca la dotta ricostruzione compiuta dalla difesa appellante e, dunque, si affermi che la convenzione di separazione costituiva un contratto a favore di terzo,
pagina 7 di 13 non per questo ne seguirebbe, nel caso in esame, che vi sia stato l'immediato trasferimento della proprietà, perché il tenore dei due atti è inequivocabile del contrario.
Nella convenzione di separazione, infatti, i coniugi si assumono solo l'obbligo di cedere al figlio la casa (I coniugi s'impegnano ad alienare; s'impegnano ad assegnare, trasferire e cedere;
si impegna ad assegnare, trasferire e cedere;
; il trasferimento dei diritti immobiliari di cui alle clausole n. 12) e n. 13) verrà effettuato mediante stipula di rogito notarile); ma non gliela alienano, così che siamo davanti – per quel che interessa nella revocatoria – a un contratto a meri effetti obbligatorî e non reali;
e, dunque, a un contratto del tutto inidoneo a essere impugnato ex art. 2901 c.c., dal momento che la lesione della garanzia patrimoniale non può verificarsi per la sola promessa di alienazione e si consuma solo quando essa sia attuata (nel caso di specie col rogito del 2021).
Corrispondentemente e coerentemente, nell'atto pubblico i coniugi hanno cura di precisare che stanno attuando il programma pattuito in sede di separazione (in esecuzione degli accordi conclusi nell'ambito del procedimento di separazione personale): se le parole hanno un senso, quindi, è solo in quel momento che la proprietà viene ceduta. Non è, dunque, che il rogito notarile doveva servire per riprodurre in forma pubblica un contenuto negoziale già consacrato e perfezionato negli accordi per la separazione;
al contrario, quell'atto attuava il programma negoziale che con la convenzione di separazione era stato pattuito quale mero impegno obbligatorio, non reale. L'effetto reale c'è stato solo con il contratto notarile, attuativo delle promesse assunte a favore del figlio in sede di separazione.
La questione della qualificazione giuridica ex art. 1411 c.c. si rivela, dunque, priva del benché minimo rilievo;
perché il discrimine, per sostenere il ragionamento degli appellanti, non è se la convenzione di separazione sia o meno un contratto a favore del terzo (figlio), ma se essa contenga un immediato trasferimento della proprietà o un mero impegno ad attuarla.
Si può dunque senz'altro concedere che le condizioni di separazione rispondessero al paradigma dell'art. 1411 c.c., ma la conseguenza sarebbe solo che il terzo avrebbe potuto esercitare i diritti che il contratto gli dava;
diritti che, però, non erano che quelli ivi stabiliti, così che, in particolare, il figlio in caso di inadempimento dei genitori, Parte_3 avrebbe potuto esercitare azione ex art. 2932 c.c. per vedersi trasferita la proprietà del bene.
B. Il secondo motivo è, se non inammissibile, egualmente infondato.
pagina 8 di 13 Gli appellanti, sotto il tiolo “Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”, così deducono (appello, pag. 12):
Brevemente, si ricorda che gli accordi di separazione menzionati sono stati depositati in data 25/06/2013, poi integrati all'udienza del 07/05/2014 e successivamente omologati in data 3- 5/06/2014; il decreto ingiuntivo – concesso non provvisoriamente esecutivo, nonostante l'apposita richiesta – è stato ottenuto dalla nell'anno 2013, è stato opposto CP_1 dinanzi al Tribunale di Pistoia (RG 2693/2013), sentenza n. 1124/2016, è stato oggetto di impugnazione in Appello (RG 1669/2017) e soltanto a seguito della sentenza n. 2372/2022, della Ecc.ma Corte territoriale, pubblicata in data 25/10/2022, ha acquistato efficacia a far data dal provvedimento del 10/11/2022 (cfr. doc. 2 ). CP_1
Pertanto, le alienazioni non costituivano atto a titolo gratuito, ma oneroso.
Ulteriore conseguenza (ivi, pag. 14):
Valutata e valorizzata, pertanto, in modo corretto, la documentazione versata in atti, il
Magistrato avrebbe potuto inquadrare correttamente l'intero contesto in cui sono sorte le obbligazioni assunte dai signori e e rilevare che la complessità dei rapporti Parte_3 Pt_2 sia patrimoniali che personali che i coniugi avevano stabilito tra di loro durante il matrimonio, aveva comportato sia la necessità di riequilibrare la posizione economica degli stessi, valorizzando l'apporto diretto ed indiretto della moglie, sia l'esigenza di regolamentare i rapporti anche economici rispetto ai figli, nei modi e nei tempi resi necessari dalla varietà e molteplicità degli stessi.
Infine, gli appellanti contraddicono il Tribunale sulla valutazione del compendio immobiliare come ad alto potenziale economico, trattandosi di beni «[…] soggetti a vincolo idrologico, nonché a vincolo paesaggistico, oltre che essere caratterizzati da elevata pericolosità geologica e media pericolosità sismica […]».
B.1 Si potrebbe predicare l'inammissibilità del mezzo, perché si stenta a cogliere quale sia la conclusione, giuridicamente rilevante ai fini dell'art. 2901 c.c., delle asserzioni della difesa Persona_2
In applicazione, peraltro, del principio di effettività della tutela giurisdizionale, si deve presumere che si sia inteso negare che ricorresse l'eventus damni o la scientia damni.
B.2 L'eventus damni non potrebbe essere più manifesto, anche alla luce di quanto sostenuto con l'appello.
pagina 9 di 13 Si recepisca pure la tesi dell'atto a titolo oneroso.
Resta che il patrimonio dei coniugi, per effetto del rogito del 2021, ha subito una evidente trasformazione quantitativa e qualitativa, perché ha visto la cessione dei beni immobili a fronte dell'adempimento dell'obbligazione di mantenimento verso il figlio (classe
1988), che, si nota incidentalmente, nel 2021 aveva 33 anni.
Dal punto di vista del Fallimento creditore v'è stato un peggioramento della garanzia offerta dai debitori, perché i beni immobili sono scomparsi dal loro patrimonio;
e il controvalore incamerato (nell'ottica, appunto, di un atto a titolo oneroso) è costituito dall'estinzione del debito per il mantenimento del figlio trentatreenne, un evento che, si può affermare senza tema di smentita, non reca grande giovamento al;
non, almeno, in CP_1 misura tale da bilanciare anche solo lontanamente la perdita degli immobili, che costituivano invece un cespite facilmente espropriabile e di valore.
L'argomento che precede rende irrilevanti anche le considerazioni in merito all'esatto valore del compendio immobiliare: per quanto gli appellanti lo vogliano sminuire, la sua perdita non è compensata dall'estinzione del debito per mantenimento.
È ben noto che anche una modificazione (quantitativo o) qualitativa del patrimonio del debitore che renda meno agevole la soddisfazione del credito integra l'elemento oggettivo della revocatoria (cfr, fra tante, Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 18.6.2019 n. 16221 rv 654318-01): e tale sarebbe la fattispecie appena descritta.
B.2 Altrettanto deve dirsi per l'elemento soggettivo.
B.
2.a In primo luogo, è della massima evidenza che il credito è di molto anteriore all'atto dispositivo.
Vige il seguente principio: «Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.»
(Cass. sez. 3^ civ. 10.6.2020 n. 11121 rv 658141-01).
Pertanto, il credito, ai fini dell'art. 2901 c.c., risale all'epoca degli appalti, stipulati con garanzia degli odierni appellanti, ossia al 2011; ed è stato comunque consacrato giudizialmente in un decreto ingiuntivo anteriore di anni al rogito del 2021.
pagina 10 di 13 B.
2.b È poi appena il caso di ricordare che le vicende della causa ove il credito si doveva accertare, tutte, peraltro, negative per gli appellanti, rilevano solo marginalmente in causa, essendo tutelabile ex art. 2901 c.c. anche il credito eventuale, se del caso nella forma del credito litigioso (Cass. SSUU 9440/2004 e successive).
B.
2.c Un atto a titolo oneroso successivo al credito richiede, per la revocatoria, la mera scientia damni in capo al debitore e al terzo.
E allora, non tiene conto la parte appellante che, anche nel terzo contraente, la scientia damni consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio – e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. – uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n. 16825).
Presunzioni convergenti e pregnanti dimostrano che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda avevano una tale consapevolezza:
(-) il ricorso per separazione fu depositato nel 2013, quando il figlio aveva 25 anni;
mentre il rogito impugnato, attuativo delle condizioni, è del 2021, quando il figlio aveva 33 anni;
(-) l'atto impugnato fu posto in essere quando il grado d'appello del giudizio ove si accertava il credito era prossimo a essere definito con prevedibile conferma del credito
(sempre progressivamente ritenuto giudizialmente esistente, dall'emissione del decreto ingiuntivo al rigetto della opposizione);
(-) la vicenda si è svolta fra soggetti legati dai più stretti di legami di famiglia, tale essendo quelli tra coniugi e tra genitori e prole;
e, dunque, in un ambito in cui le informazioni sulla situazione di ciascuno erano patrimonio comune.
Ammesso e non concesso che il rogito impugnato non sia stato posto in essere al deliberato fine di sottrarre i beni alla garanzia dovuta alla società creditrice, come le tempistiche menzionate lasciano pensare, resterebbe in ogni caso della massima evidenza che pagina 11 di 13 nel 2021 tutti gli appellanti conoscevano perfettamente l'esposizione debitoria verso il
Fallimento dei genitori;
e non potevano che rendersi conto che il trasferimento immobiliare, per il suo stesso contenuto, incideva negativamente sulle possibilità di soddisfacimento da parte del creditore.
C. Al rigetto dell'appello segue l'obbligo solidale degli appellanti, soccombenti, a rimborsare alla controparte le spese processuali del grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa pari al credito in difesa del quale l'azione è stata proposta (1milione di euro;
cfr Cass. sez. 3^ civ. ord. 13.2.2020 n. 3697 rv 656728-03).
Pertanto: € 5.706,00 fase 1, € 3.318,00 fase 2, € 7.644,00 fase 3 ed € 9.487,00 fase 4, in tutto € 26.155,00, oltre accessori di legge.
Sussistono anche le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
D. L'appello, pur nettamente infondato, non svela, però colpa grave degli appellanti;
né,
a fortiori, dolo, così che la domanda ex art. 96 c.p.c. va disattesa;
fermo restando che essa non incide sulla soccombenza (Cass. sez. 6^ civ. ord. 12.4.2017 n. 9532 rv 643825; Cass. sez. 6^ civ. ord. 15.5.2018 n. 11792 rv 648541).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, ivi compresa quella ex art. 96 c.p.c., così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti del Pt_3 Controparte_1
avverso la sentenza n. 180/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e
[...] pubblicata il 13/02/2024, che integralmente conferma;
2. condanna e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 fra loro, a rimborsare al le Controparte_1 spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 26.155,00 per compensi pagina 12 di 13 professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 15 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13