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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa TH AT ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
01/07/2025, assunto in decisione in data 18/11/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato PETRONE ANNA FRANCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la pronuncia di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Omologare con sentenza le condizioni concordate dagli stessi e disponga la separazione personale dei coniugi e mandando alla cancelleria di trasmettere copia autentica Parte_1 Parte_2 della emananda sentenza agli Ufficiali di Stato Civile dei rispettivi Comuni di residenza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, alle seguenti
CONDIZIONI pagina 1 di 6 1)le Parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le Parti concordano per l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Pt_2 collocamento e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in forma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse e di particolare importanza (con particolare riferimento alle questioni relative a educazione, salute, istruzione e residenza) saranno adottate da entrambi i genitori congiuntamente.
3)I genitori così regolamentano il diritto di visita del figlio : Pt_2 il padre andrà a prendere il figlio a casa della mamma nel giorno di riposo dal lavoro alle ore 14.00 riportandolo a casa della mamma la domenica alle ore 20.30;
S'intende che il diritto di visita come sopra regolamentato potrà variare in caso di diverso accordo tra i genitori, oltre che nel preminente interesse del figlio minore.
Le festività natalizie verranno suddivise tra i due genitori in questo modo: il figlio trascorrerà le festività di
Natale con ciascun genitore ad anni alterni e, più precisamente, dal giorno 24 Dicembre sino alla mattina del
31 Dicembre con un genitore e con l'altro genitore dalla mattina del giorno 31 dicembre sino al giorno 7 gennaio, a orari da concordare, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
durante le festività pasquali il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, analogo periodo spetterà alla madre, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
alternanza che dovrà essere la regola per tutte le festività, i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
Nel periodo estivo (compreso tra giugno – a fine anno scolastico – e settembre – a inizio anno scolastico) il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà essere concordato tra i genitori di anno in anno entro fine maggio. Analogo periodo spetterà alla madre e per il resto del periodo di vacanze scolastiche del figlio sarà vigente il diritto di visita del padre come regolamentato al punto 3) sempre salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori si comunicheranno reciprocamente luoghi di villeggiatura prescelti e relativi recapiti entro la partenza. Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con il figlio periodi di vacanza ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, il genitore lo dovrà comunicare all'altro, ed entrambi si impegnano ad accordarsi al fine di garantire al figlio serene occasioni di viaggio e vacanza.
In occasione della Festa della Mamma e della Festa del Papà nonché del compleanno di ciascun genitore,
potrà trascorrere con il genitore festeggiato la sera di quel giorno, nel caso in cui la festa cada in un Pt_2 giorno di spettanza dell'altro genitore, il tutto salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno.
Il giorno del compleanno del figlio i genitori si impegnano ad organizzarsi affinché, congiuntamente Pt_2
e/o disgiuntamente, entrambi possano avere l'opportunità di festeggiare insieme al figlio minore, compatibilmente ad eventuali periodi di vacanza o ad altri rispettivi impegni, salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno. pagina 2 di 6 I coniugi si impegnano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente il figlio minore, nei giorni e nei periodi che lo stesso passerà con ciascun genitore. Ciascun genitore potrà liberamente telefonare al figlio per parlare con lui quando si trova presso l'altro genitore.
4) entrambi i genitori s'impegnano sin d'ora a favorire e salvaguardare i diritti relazionali tra il figlio minore e i nonni paterni e materni e gli zii.
5) nel rispetto e a tutela del benessere psicologico e della stabilità emotiva del figlio minore i genitori si impegnano reciprocamente ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita del figlio con la dovuta gradualità.
6) le parti concordano che il Signor verserà alla signora la somma mensile di €. 300,00 (trecento) Pt_2 Pt_1 mensili, a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza allegato al presente atto (doc.5).
7) le Parti concordano che l'assegno unico per il figlio sia percepito al 100% dalla madre;
8) le Parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo di carta di identità e passaporto nonché di ogni altro documento identificativo per il figlio e per le parti;
9) le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, non viene disposto un assegno di mantenimento da un coniuge in favore dell'altro.
Chiedono inoltre, che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della L. 898/01.12.70
e succ. modifiche e previ incombenti di rito, di:
•dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra e Parte_1 Parte_2
coniugati in regime di separazione dei beni con matrimonio celebrato in data 31 agosto 2019 in Sassari
[...]
(SS) trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Parte 2, n.194, serie C, Anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, come da estratto integrale di matrimonio che si allega;
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: le Parti concordano per l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_2
e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in forma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse e di particolare importanza (con particolare riferimento alle questioni relative a educazione, salute, istruzione e residenza) saranno adottate da entrambi i genitori congiuntamente.
I genitori così regolamentano il diritto di visita del figlio : Pt_2
pagina 3 di 6 il padre andrà a prendere il figlio a casa della mamma nel giorno di riposo dal lavoro alle ore 14.00 riportandolo a casa della mamma la domenica alle ore 20.30;
S'intende che il diritto di visita come sopra regolamentato potrà variare in caso di diverso accordo tra i genitori, oltre che nel preminente interesse del figlio minore.
Le festività natalizie verranno suddivise tra i due genitori in questo modo: il figlio trascorrerà le festività di
Natale con ciascun genitore ad anni alterni e, più precisamente, dal giorno 24 Dicembre sino alla mattina del
31 Dicembre con un genitore e con l'altro genitore dalla mattina del giorno 31 dicembre sino al giorno 7 gennaio, a orari da concordare, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
durante le festività pasquali il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, analogo periodo spetterà alla madre, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
alternanza che dovrà essere la regola per tutte le festività, i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
Nel periodo estivo (compreso tra giugno – a fine anno scolastico – e settembre – a inizio anno scolastico) il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà essere concordato tra i genitori di anno in anno entro fine maggio. Analogo periodo spetterà alla madre e per il resto del periodo di vacanze scolastiche del figlio sarà vigente il diritto di visita del padre come regolamentato al punto 3) sempre salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori si comunicheranno reciprocamente luoghi di villeggiatura prescelti e relativi recapiti entro la partenza. Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con il figlio periodi di vacanza ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, il genitore lo dovrà comunicare all'altro, ed entrambi si impegnano ad accordarsi al fine di garantire al figlio serene occasioni di viaggio e vacanza.
In occasione della Festa della Mamma e della Festa del Papà nonché del compleanno di ciascun genitore,
potrà trascorrere con il genitore festeggiato la sera di quel giorno, nel caso in cui la festa cada in un Pt_2 giorno di spettanza dell'altro genitore, il tutto salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno.
Il giorno del compleanno del figlio i genitori si impegnano ad organizzarsi affinché, congiuntamente Pt_2
e/o disgiuntamente, entrambi possano avere l'opportunità di festeggiare insieme al figlio minore, compatibilmente ad eventuali periodi di vacanza o ad altri rispettivi impegni, salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno.
I genitori s' impegnano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente il figlio minore, nei giorni e nei periodi che lo stesso passerà con ciascun genitore. Ciascun genitore potrà liberamente telefonare al figlio per parlare con lui quando si trova presso l'altro genitore.
- entrambi i genitori s'impegnano sin d'ora a favorire e salvaguardare i diritti relazionali tra il figlio minore e i nonni paterni e materni e gli zii.
pagina 4 di 6 - nel rispetto e a tutela del benessere psicologico e della stabilità emotiva del figlio minore i genitori si impegnano reciprocamente ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita del figlio con la dovuta gradualità.
- le parti concordano che il Signor verserà alla signora la somma mensile di € €. 300,00 Pt_2 Pt_1
(trecento) mensili, a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Monza.
- le Parti concordano che l'assegno unico per il figlio sia percepito al 100% dalla madre;
- le Parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo di carta di identità e passaporto nonché di ogni altro documento identificativo per il figlio e per le parti;
- le Parti, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, non viene disposto un assegno divorzile da un coniuge in favore dell'altro.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 31.08.2019 a Sassari (SS);
- Dall'unione è nato il figlio (09.08.2013). Pt_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.11.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sassari (SS), per le annotazioni di legge (atto n. 194, parte II, serie C, anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH AT NC
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa TH AT ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
01/07/2025, assunto in decisione in data 18/11/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato PETRONE ANNA FRANCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la pronuncia di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Omologare con sentenza le condizioni concordate dagli stessi e disponga la separazione personale dei coniugi e mandando alla cancelleria di trasmettere copia autentica Parte_1 Parte_2 della emananda sentenza agli Ufficiali di Stato Civile dei rispettivi Comuni di residenza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, alle seguenti
CONDIZIONI pagina 1 di 6 1)le Parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le Parti concordano per l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Pt_2 collocamento e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in forma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse e di particolare importanza (con particolare riferimento alle questioni relative a educazione, salute, istruzione e residenza) saranno adottate da entrambi i genitori congiuntamente.
3)I genitori così regolamentano il diritto di visita del figlio : Pt_2 il padre andrà a prendere il figlio a casa della mamma nel giorno di riposo dal lavoro alle ore 14.00 riportandolo a casa della mamma la domenica alle ore 20.30;
S'intende che il diritto di visita come sopra regolamentato potrà variare in caso di diverso accordo tra i genitori, oltre che nel preminente interesse del figlio minore.
Le festività natalizie verranno suddivise tra i due genitori in questo modo: il figlio trascorrerà le festività di
Natale con ciascun genitore ad anni alterni e, più precisamente, dal giorno 24 Dicembre sino alla mattina del
31 Dicembre con un genitore e con l'altro genitore dalla mattina del giorno 31 dicembre sino al giorno 7 gennaio, a orari da concordare, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
durante le festività pasquali il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, analogo periodo spetterà alla madre, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
alternanza che dovrà essere la regola per tutte le festività, i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
Nel periodo estivo (compreso tra giugno – a fine anno scolastico – e settembre – a inizio anno scolastico) il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà essere concordato tra i genitori di anno in anno entro fine maggio. Analogo periodo spetterà alla madre e per il resto del periodo di vacanze scolastiche del figlio sarà vigente il diritto di visita del padre come regolamentato al punto 3) sempre salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori si comunicheranno reciprocamente luoghi di villeggiatura prescelti e relativi recapiti entro la partenza. Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con il figlio periodi di vacanza ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, il genitore lo dovrà comunicare all'altro, ed entrambi si impegnano ad accordarsi al fine di garantire al figlio serene occasioni di viaggio e vacanza.
In occasione della Festa della Mamma e della Festa del Papà nonché del compleanno di ciascun genitore,
potrà trascorrere con il genitore festeggiato la sera di quel giorno, nel caso in cui la festa cada in un Pt_2 giorno di spettanza dell'altro genitore, il tutto salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno.
Il giorno del compleanno del figlio i genitori si impegnano ad organizzarsi affinché, congiuntamente Pt_2
e/o disgiuntamente, entrambi possano avere l'opportunità di festeggiare insieme al figlio minore, compatibilmente ad eventuali periodi di vacanza o ad altri rispettivi impegni, salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno. pagina 2 di 6 I coniugi si impegnano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente il figlio minore, nei giorni e nei periodi che lo stesso passerà con ciascun genitore. Ciascun genitore potrà liberamente telefonare al figlio per parlare con lui quando si trova presso l'altro genitore.
4) entrambi i genitori s'impegnano sin d'ora a favorire e salvaguardare i diritti relazionali tra il figlio minore e i nonni paterni e materni e gli zii.
5) nel rispetto e a tutela del benessere psicologico e della stabilità emotiva del figlio minore i genitori si impegnano reciprocamente ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita del figlio con la dovuta gradualità.
6) le parti concordano che il Signor verserà alla signora la somma mensile di €. 300,00 (trecento) Pt_2 Pt_1 mensili, a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza allegato al presente atto (doc.5).
7) le Parti concordano che l'assegno unico per il figlio sia percepito al 100% dalla madre;
8) le Parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo di carta di identità e passaporto nonché di ogni altro documento identificativo per il figlio e per le parti;
9) le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, non viene disposto un assegno di mantenimento da un coniuge in favore dell'altro.
Chiedono inoltre, che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della L. 898/01.12.70
e succ. modifiche e previ incombenti di rito, di:
•dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra e Parte_1 Parte_2
coniugati in regime di separazione dei beni con matrimonio celebrato in data 31 agosto 2019 in Sassari
[...]
(SS) trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Parte 2, n.194, serie C, Anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, come da estratto integrale di matrimonio che si allega;
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: le Parti concordano per l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_2
e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in forma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse e di particolare importanza (con particolare riferimento alle questioni relative a educazione, salute, istruzione e residenza) saranno adottate da entrambi i genitori congiuntamente.
I genitori così regolamentano il diritto di visita del figlio : Pt_2
pagina 3 di 6 il padre andrà a prendere il figlio a casa della mamma nel giorno di riposo dal lavoro alle ore 14.00 riportandolo a casa della mamma la domenica alle ore 20.30;
S'intende che il diritto di visita come sopra regolamentato potrà variare in caso di diverso accordo tra i genitori, oltre che nel preminente interesse del figlio minore.
Le festività natalizie verranno suddivise tra i due genitori in questo modo: il figlio trascorrerà le festività di
Natale con ciascun genitore ad anni alterni e, più precisamente, dal giorno 24 Dicembre sino alla mattina del
31 Dicembre con un genitore e con l'altro genitore dalla mattina del giorno 31 dicembre sino al giorno 7 gennaio, a orari da concordare, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
durante le festività pasquali il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, analogo periodo spetterà alla madre, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
alternanza che dovrà essere la regola per tutte le festività, i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
Nel periodo estivo (compreso tra giugno – a fine anno scolastico – e settembre – a inizio anno scolastico) il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà essere concordato tra i genitori di anno in anno entro fine maggio. Analogo periodo spetterà alla madre e per il resto del periodo di vacanze scolastiche del figlio sarà vigente il diritto di visita del padre come regolamentato al punto 3) sempre salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori si comunicheranno reciprocamente luoghi di villeggiatura prescelti e relativi recapiti entro la partenza. Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con il figlio periodi di vacanza ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, il genitore lo dovrà comunicare all'altro, ed entrambi si impegnano ad accordarsi al fine di garantire al figlio serene occasioni di viaggio e vacanza.
In occasione della Festa della Mamma e della Festa del Papà nonché del compleanno di ciascun genitore,
potrà trascorrere con il genitore festeggiato la sera di quel giorno, nel caso in cui la festa cada in un Pt_2 giorno di spettanza dell'altro genitore, il tutto salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno.
Il giorno del compleanno del figlio i genitori si impegnano ad organizzarsi affinché, congiuntamente Pt_2
e/o disgiuntamente, entrambi possano avere l'opportunità di festeggiare insieme al figlio minore, compatibilmente ad eventuali periodi di vacanza o ad altri rispettivi impegni, salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno.
I genitori s' impegnano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente il figlio minore, nei giorni e nei periodi che lo stesso passerà con ciascun genitore. Ciascun genitore potrà liberamente telefonare al figlio per parlare con lui quando si trova presso l'altro genitore.
- entrambi i genitori s'impegnano sin d'ora a favorire e salvaguardare i diritti relazionali tra il figlio minore e i nonni paterni e materni e gli zii.
pagina 4 di 6 - nel rispetto e a tutela del benessere psicologico e della stabilità emotiva del figlio minore i genitori si impegnano reciprocamente ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita del figlio con la dovuta gradualità.
- le parti concordano che il Signor verserà alla signora la somma mensile di € €. 300,00 Pt_2 Pt_1
(trecento) mensili, a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Monza.
- le Parti concordano che l'assegno unico per il figlio sia percepito al 100% dalla madre;
- le Parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo di carta di identità e passaporto nonché di ogni altro documento identificativo per il figlio e per le parti;
- le Parti, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, non viene disposto un assegno divorzile da un coniuge in favore dell'altro.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 31.08.2019 a Sassari (SS);
- Dall'unione è nato il figlio (09.08.2013). Pt_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.11.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sassari (SS), per le annotazioni di legge (atto n. 194, parte II, serie C, anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH AT NC
pagina 6 di 6