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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 909 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Straface;
- attore -
contro
(c.f./p.i. ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1
anonyme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2
difesa dagli avv.ti Gianmario Maggi Tasso, Massimiliano Costantini ed Alessandra Converso;
- società convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio la Compagnia in Parte_1 epigrafe, assumendo nell'ordine che: a) aveva stipulato con la società polizza CP_2 assicurativa per la r.c.a. n. 24h.61.179451, relativamente al motociclo marca Yamaha modello X-
Max 300, targato EK13264, comprensiva anche della garanzia accessoria infortunio conducente;
b) alle ore 11.30 circa del 13.6.2019, mentre viaggiava alla guida del predetto motoveicolo sulla S.S.
188 (nel tratto di strada compreso tra il km 16 ed il km 17 in agro di Longobucco con direzione di marcia Rossano), a causa dell'improvviso attraversamento della sede stradale da parte di un cane randagio, aveva perso il controllo del motoveicolo rovinando a terra;
c) trasportato dal personale de1 118 presso il nosocomio di Corigliano-Rossano, gli veniva riscontrata la "frattura scomposta del 4 e 5 metacarpo-sublussazione interfalangea distale del 4 dito mano dx, trauma massiccio facciale con escoriazione e con frattura composta comz di sx con arco zigomatico sx in policontuso", con prognosi iniziale di 30 giorni;
d) a causa del suddetto sinistro, il motociclo
Yamaha era rimasto danneggiato;
e) il sinistro de quo era stato regolarmente denunciato, con contestuale richiesta di rilascio delle condizioni di polizza, precedentemente non consegnate;
f) dalla lettura di quest'ultime era emersa la nullità della clausola limitativa del diritto del conseguimento del risarcimento da parte del conducente, giacché ritenuta vessatoria, con previsione di una “sproporzionata ed ingiusta franchigia a carico dell'assicurato”. Ha, quindi, concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare i fatti di cui in premessa e, previa dichiarazione di nullità della clausola limitativa del risarcimento del danno al conducente, di cui al punto 3.2 (Garanzia accessoria infortuni del conducente), condannare la convenuta al risarcimento del danno fisico, morale ed esistenziale, oltre le spese vive sostenute, il tutto da liquidarsi anche in via equitativa, nei limiti della somma che sarà ritenuta di giustizia, non oltre quella di € 26.000, oltre accessori dalla domanda al soddisfo. 2) Spese e competenze di lite vinte”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 18.3.2021 si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_1
(d'ora innanzi, anche solo la ), la quale ha impugnato e Controparte_3 CP_4 contestato - in fatto ed in diritto - la prospettazione operata da parte attrice, evidenziando l'infondatezza della avversa domanda, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'operatività e la validità delle clausole di limitazione della garanzia assicurativa della polizza sottoscritta e per l'effetto rigettare integralmente le domande attoree;
In via subordinata, nel merito: - rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova. In via ulteriormente subordinata nel merito: - rigettare parzialmente le domande dell'attore in ragione dell'effettivo pregiudizio subito e dell'effettivo grado di responsabilità accertato in capo alle parti, contenendo comunque l'eventuale condanna nei confronti di Pt_2 qualora venisse accertata un'invalidità permanente superiore al 10%, per la parte eccedente il
10%. In ogni caso con rifusione di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA.”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, prova per testi ed espletamento di ctu medica. All'udienza del 6.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito analiticamente esposte.
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Con particolare riferimento, poi, al contratto di assicurazione contro i danni, è noto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che - ai sensi dell'art. 2697 c.c. - spetta all'assicurato/danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n. 30656).
Incombe, dunque, sull'assicurato non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedotto a rischio.
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, va registrato come incontestata e documentalmente provata sia l'esistenza del titolo negoziale costituito dalla polizza assicurativa n. 24h.61.179451, stipulata da con la Parte_1
Compagnia convenuta relativamente al motociclo Yamaha targato EK13264.
Detto, poi, che l'art.
3.2 delle condizioni di polizza limita espressamente le garanzie prestate al verificarsi degli eventi “morte” e “invalidità permanente” del conducente (e non anche, dunque, ai postumi temporanei per i quali, pertanto, non può essere riconosciuto alcun indennizzo a beneficio dell'assicurato), va osservato che - con specifico riferimento all'evento “invalidità permanente” - il regolamento negoziale in esame sia chiaro nel prevedere espressamente che “in caso di invalidità permanente inferiore al 100%, la liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia del 10%. Pertanto la Compagnia non liquiderà alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% della totale. Se invece l'invalidità permanente è superiore al 10% la Compagnia liquiderà l'indennità solo per la parte eccedente (…). Qualora il conducente indossasse il paraschiena al momento dell'infortunio non sarà applicata alcuna franchigia. Tale utilizzo dovrà essere confermato per iscritto dal verbale dell'ambulanza o delle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo di accadimento del sinistro”.
Sotto tale profilo, ritiene questo Tribunale che la predetta clausola sia pienamente valida ed efficace, quand'anche in assenza di autonoma sottoscrizione;
ed infatti, per giurisprudenza ampiamente consolidata non ha natura vessatoria - in quanto non prevede limitazioni di responsabilità ed attiene sola alla determinazione dell'oggetto del contratto - la clausola contrattuale con la quale le parti di un contratto di assicurazione prevedano una franchigia a carico dell'assicurato.
3. Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, ritiene questo Tribunale che - pur a fronte del raggiungimento della prova in ordine al fatto storico del sinistro e del suo verificarsi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel libello introduttivo - debbano essere prioritariamente valorizzate le risultanze della consulenza medica condotta dal nominato Ctu Dott. il quale - all'esito di una accurata indagine, da ritenersi coerente ed immune da Persona_1 profili di manifesta erroneità, contraddittorietà o illogicità - ha acclarato che “(…) Dal percorso diagnostico terapeutico e dalla visita operata dallo scrivente è possibile ricavare l'inabilità temporanea e gli esiti permanenti delle menomazioni: - 36 giorni ITT per l'assoluta impossibilità a riprendere la cura di sé e l'attività lavorativa - 25 giorni ITP al 75% - 30 giorni ITP al 50% - 13 giorni ITP al 25%. Il danno permanente relativo ai postumi invalidanti stabilizzati irreversibili, utilizzando il sistema tabellare ANIA, è quantificabile in una percentuale pari al 9% globale e complessivo in ragione dei seguenti valori percentuali corretti in diminuzione in relazione all'effettiva disfunzionalità ed all'effettivo danno estetico dei rispettivi segmenti lesionati - postumi di frattura mandibolare con turbe disfunzionali di lieve grado 2% - esiti fratture metacarpo 3% - anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell'anulare 1% - danno estetico da cicatrice 1% - frattura sfenoide 2%”. Né, d'altro canto, l'odierno istante ha offerto la specifica prova documentale - pur prevista in contratto - relativa al fatto che al momento del sinistro de quo lo stesso indossasse il paraschiena (la cui presenza avrebbe neutralizzato l'operatività della franchigia), non risultando l'accertamento di detta circostanza (ragionevolmente demandata in contratto a soli operatori professionali, quali il personale medico-sanitario o le forze dell'Ordine) registrata nel verbale di intervento dei sanitari del
Servizio del 118 intervenuti sul luogo teatro del sinistro nell'immediatezza dei fatti (da cui risulta, di contro, unicamente l'utilizzo del casco), e non essendo in atti presente alcun verbale di intervento delle Forze dell'Ordine. Pertanto, essendo stati i postumi permanenti condivisibilmente determinati dall'Ausiliario del
Giudice nella misura complessiva del 9%, va da sé che - stante la previsione pattizia di una franchigia pari al 10% ed in mancanza di prova documentale circa l'utilizzo del paraschiena - alcuna somma possa essere riconosciuta in favore dell'assicurato odierno istante a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito nel sinistro per cui è causa;
né alcuna somma gli può essere ristorata a titolo di rimborso delle spese sostenute;
sotto tale ultimo profilo, infatti, nel già richiamato art.
3.2 delle condizioni di polizza è previsto che “Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del conducente”.
In conclusione, sulla scorta di tale complessivo ordine di motivi, la domanda attorea va rigettata.
4. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase istruttoria;
€ 850,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
909/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dall'attore.
2. Condanna parte attrice a rifondere - in favore della società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.700,00, oltre accessori come per legge.
3. Pone gli esborsi della ctu definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Castrovillari, il 2 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.