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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5702 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14281/2025
BLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14281/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEIA Parte_1 C.F._1
CO, elettivamente domiciliato in VIALE DEI MILLE, 49 27029 VIGEVANO presso il difensore avv. BEIA CO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDRIANO' Controparte_1 C.F._2
CC, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 89048 SIDERNOpresso il difensore avv. ANDRIANO' CC CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 voglia l'adito Tribunale di Milano, ogni contraria e diversa eccezione deduzione e domanda reietta e previe le migliori declaratorie del caso., così giudicare: – in via assolutamente pregiudiziale, inaudita altera parte, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti sopra indicati;
– ancora in via assolutamente pregiudiziale, con pronuncia anche precedente all'udienza di comparizione, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti sopra indicati – in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Pavia;
– nel merito ed in via principale: previo ogni accertamento necessario, dichiarare che non è Parte_1 debitrice di alcun importo nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare nullo, ovvero di nessun Controparte_1 effetto, ovvero annullare, ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale Ordinario di
Milano in data 21 dicembre 2024 - 2 gennaio 2025 (DI n. 74/2025 nel proc. N. 44.234/2024), e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto da a;
– in via subordinata, senza in Parte_1 Controparte_1 alcun modo rinunciare alle sopra indicate difese, domande ed eccezioni, e senza ammettere alcunché in relazione alla pretesa sussistenza di crediti da parte del , dichiararsi prescritto ogni credito azionato da CP_1
; – ex art 96 c.p.c., dichiararsi la temerarietà dell'azione proposta da per i Controparte_1 Parte_2 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto dichiarare tenuto e condannare a risarcire a Controparte_1 il danno da liquidarsi in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Con riserva Parte_1 di quantificazione. – in ogni caso, con il favore di spese e competenze professionali del giudizio In via istruttoria, ci si riserva la formulazione di istanza d'interrogatorio formale e prova per testi. Chiede ordinarsi a ex art 210 c.p.c. la produzione (produzione fisica del documento cartaceo) del documento 1 Controparte_1 del monitorio (ATTO DI QUIETANZA E DI RICOGNIZIONE DI DEBITO ). Per Controparte_1
pagina 1 di 3 Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
1. Rigettare l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 74/2025; 2. Dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
3. Confermare la provvisoria esecutorietà del decreto;
4. Condannare alle spese di lite e, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni Parte_1 per lite temeraria;
5. Disporre il deposito in originale dell'atto di riconoscimento di debito. IN VIA ISTRUTTORIA
Mezzo di prova richiesto: CTU grafologica Il convenuto richiede, quale unico mezzo istruttorio, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica ai sensi degli artt. 221 e 225 c.p.c., con il seguente quesito: «Accerti il C.T.U. se la firma apposta in calce all'“Atto di quietanza e ricognizione di debito” dell'8 aprile 2024 è autografa di mediante confronto con i campioni autografi che si producono Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 74/2025 emesso da questo tribunale a carico di
[...]
e a favore di . Parte_1 Controparte_1
L'attrice opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del tribunale di Parte_1
Milano. Si allega infatti che “sia che sono residenti Controparte_1 Persona_1 nell'ambito del territorio del Tribunale di Pavia (rispettivamente Casorate Primo e Besate) e il doc. 1 prodotto dal , la cui esistenza e autenticità viene sin d'ora contestata e la CP_1 sottoscrizione formalmente disconosciuta qualora esista, sarebbe stato sottoscritto in OT IS (sempre territorio del Tribunale di Pavia). Posto che le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute presso il creditore, o nel luogo in cui è sorta l'obbligazione, non essendo parte di questo giudizio la la competenza non può che essere quella del Tribunale Controparte_2 di Pavia”. Parte convenuta ha replicato osservando che a fronte di una pluralità di condebitori solidali, vale la regola secondo la quale “Il creditore che agisca contro più debitori solidali può promuovere l'azione avanti al foro del domicilio o della sede di uno qualsiasi di essi (Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2018, n. 8224; Cass. civ., 14 giugno 2022, n. 19185)”. E in questo senso
– con sede legale in Milano – riveste la qualifica di debitore solidale in Controparte_2 virtù della scrittura ricognitiva;
ciò radica la competenza del Tribunale di Milano, indipendentemente dal fatto che il decreto ingiuntivo sia stato notificato solo a Parte_1 posto che la competenza si determina alla stregua dell'obbligazione dedotta in giudizio”. Sarebbe poi irrilevante il luogo di sottoscrizione. Il fatto che la quietanza sia stata firmata a OT IS (PV) non rileva, trattandosi di criterio derogabile e comunque soccombente rispetto al foro pattizio, a quello di adempimento e, da ultimo, a quello derivante dalla pluralità dei convenuti solidali
L'eccezione è fondata. Il creditore, ricorrente in via monitoria, non risulta avere agito contro più debitori solidali, ma solo contro l'odierna opponente;
il fatto che sia debitrice solidale non è sufficiente a radicare la competenza per territorio in luogo diverso da quelli ex artt. 18 e 20 c.p.c. Consegue la revoca del decreto opposto e la declaratoria di incompetenza del tribunale di Milano in favore del tribunale di Pavia. Spese pari a € 10.000,00 avuto riguardo al valore della causa ma, altresì, alla semplicità della questione (tale da ridurre del 50% i valori medi tabellari) nonché alla mancanza di una fase pagina 2 di 3 istruttoria;
spese processuali 15% c.p.a. e i.v.a., oltre € 870,00 di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 74/2025 emesso da questo tribunale DICHIARA L'incompetenza del tribunale di Milano e la competenza del tribunale di Pavia. ON
al pagamento in favore di al pagamento di € Controparte_1 Parte_1
10.000,00 oltre spese processuali 15% c.p.a. e i.v.a , oltre € 870,00. Milano, 9 luglio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3
BLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14281/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEIA Parte_1 C.F._1
CO, elettivamente domiciliato in VIALE DEI MILLE, 49 27029 VIGEVANO presso il difensore avv. BEIA CO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDRIANO' Controparte_1 C.F._2
CC, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 89048 SIDERNOpresso il difensore avv. ANDRIANO' CC CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 voglia l'adito Tribunale di Milano, ogni contraria e diversa eccezione deduzione e domanda reietta e previe le migliori declaratorie del caso., così giudicare: – in via assolutamente pregiudiziale, inaudita altera parte, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti sopra indicati;
– ancora in via assolutamente pregiudiziale, con pronuncia anche precedente all'udienza di comparizione, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti sopra indicati – in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Pavia;
– nel merito ed in via principale: previo ogni accertamento necessario, dichiarare che non è Parte_1 debitrice di alcun importo nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare nullo, ovvero di nessun Controparte_1 effetto, ovvero annullare, ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale Ordinario di
Milano in data 21 dicembre 2024 - 2 gennaio 2025 (DI n. 74/2025 nel proc. N. 44.234/2024), e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto da a;
– in via subordinata, senza in Parte_1 Controparte_1 alcun modo rinunciare alle sopra indicate difese, domande ed eccezioni, e senza ammettere alcunché in relazione alla pretesa sussistenza di crediti da parte del , dichiararsi prescritto ogni credito azionato da CP_1
; – ex art 96 c.p.c., dichiararsi la temerarietà dell'azione proposta da per i Controparte_1 Parte_2 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto dichiarare tenuto e condannare a risarcire a Controparte_1 il danno da liquidarsi in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Con riserva Parte_1 di quantificazione. – in ogni caso, con il favore di spese e competenze professionali del giudizio In via istruttoria, ci si riserva la formulazione di istanza d'interrogatorio formale e prova per testi. Chiede ordinarsi a ex art 210 c.p.c. la produzione (produzione fisica del documento cartaceo) del documento 1 Controparte_1 del monitorio (ATTO DI QUIETANZA E DI RICOGNIZIONE DI DEBITO ). Per Controparte_1
pagina 1 di 3 Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
1. Rigettare l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 74/2025; 2. Dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
3. Confermare la provvisoria esecutorietà del decreto;
4. Condannare alle spese di lite e, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni Parte_1 per lite temeraria;
5. Disporre il deposito in originale dell'atto di riconoscimento di debito. IN VIA ISTRUTTORIA
Mezzo di prova richiesto: CTU grafologica Il convenuto richiede, quale unico mezzo istruttorio, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica ai sensi degli artt. 221 e 225 c.p.c., con il seguente quesito: «Accerti il C.T.U. se la firma apposta in calce all'“Atto di quietanza e ricognizione di debito” dell'8 aprile 2024 è autografa di mediante confronto con i campioni autografi che si producono Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 74/2025 emesso da questo tribunale a carico di
[...]
e a favore di . Parte_1 Controparte_1
L'attrice opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del tribunale di Parte_1
Milano. Si allega infatti che “sia che sono residenti Controparte_1 Persona_1 nell'ambito del territorio del Tribunale di Pavia (rispettivamente Casorate Primo e Besate) e il doc. 1 prodotto dal , la cui esistenza e autenticità viene sin d'ora contestata e la CP_1 sottoscrizione formalmente disconosciuta qualora esista, sarebbe stato sottoscritto in OT IS (sempre territorio del Tribunale di Pavia). Posto che le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute presso il creditore, o nel luogo in cui è sorta l'obbligazione, non essendo parte di questo giudizio la la competenza non può che essere quella del Tribunale Controparte_2 di Pavia”. Parte convenuta ha replicato osservando che a fronte di una pluralità di condebitori solidali, vale la regola secondo la quale “Il creditore che agisca contro più debitori solidali può promuovere l'azione avanti al foro del domicilio o della sede di uno qualsiasi di essi (Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2018, n. 8224; Cass. civ., 14 giugno 2022, n. 19185)”. E in questo senso
– con sede legale in Milano – riveste la qualifica di debitore solidale in Controparte_2 virtù della scrittura ricognitiva;
ciò radica la competenza del Tribunale di Milano, indipendentemente dal fatto che il decreto ingiuntivo sia stato notificato solo a Parte_1 posto che la competenza si determina alla stregua dell'obbligazione dedotta in giudizio”. Sarebbe poi irrilevante il luogo di sottoscrizione. Il fatto che la quietanza sia stata firmata a OT IS (PV) non rileva, trattandosi di criterio derogabile e comunque soccombente rispetto al foro pattizio, a quello di adempimento e, da ultimo, a quello derivante dalla pluralità dei convenuti solidali
L'eccezione è fondata. Il creditore, ricorrente in via monitoria, non risulta avere agito contro più debitori solidali, ma solo contro l'odierna opponente;
il fatto che sia debitrice solidale non è sufficiente a radicare la competenza per territorio in luogo diverso da quelli ex artt. 18 e 20 c.p.c. Consegue la revoca del decreto opposto e la declaratoria di incompetenza del tribunale di Milano in favore del tribunale di Pavia. Spese pari a € 10.000,00 avuto riguardo al valore della causa ma, altresì, alla semplicità della questione (tale da ridurre del 50% i valori medi tabellari) nonché alla mancanza di una fase pagina 2 di 3 istruttoria;
spese processuali 15% c.p.a. e i.v.a., oltre € 870,00 di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 74/2025 emesso da questo tribunale DICHIARA L'incompetenza del tribunale di Milano e la competenza del tribunale di Pavia. ON
al pagamento in favore di al pagamento di € Controparte_1 Parte_1
10.000,00 oltre spese processuali 15% c.p.a. e i.v.a , oltre € 870,00. Milano, 9 luglio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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