Art. 3.
L'ultimo capoverso dell' articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' sostituito dal seguente:
"Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra".
L'ultimo capoverso dell' articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' sostituito dal seguente:
"Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra".