Articolo 3 della Legge 24 aprile 1967, n. 261
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 maggio 1967
Art. 3.
L'ultimo capoverso dell' articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' sostituito dal seguente:
"Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra".
Entrata in vigore il 31 maggio 1967
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