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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1471/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1471/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piero Parte_1 C.F._1
De Stradis, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via G. Verga è elettivamente domiciliata parte ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal CP_1
Dirigente dr. Francesco Giovanni Giuri e dai funzionari delegati dr.ssa Chiara Lucia Cazzato e dott. Luca Stefanelli ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Contenzioso Puglia
Meridionale – sede di Brindisi parte resistente
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 203/2017 Reg. Gen. Agr. Del 3/3/2021 con cui la
[...]
sulla base del processo verbale n. 65/2017, Controparte_2 elevato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Ceglie Messapica, ha ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 9,50 a titolo di spese e € 500,00 a titolo di sanzione
[...] amministrativa per la violazione alle disposizioni di cui all'art. 50/1 lett. g) del Dlgs n.214/2005,
Pag. 1 a 6 concernenti l'attuazione delle misure fitosanitarie impartite dalla Delibera della Giunta regionale n. 1999 del 13/12/2016.
1.1 In particolare, con ricorso tempestivamente depositato il 17.04.2021, Parte_1 ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, assumendo: a) il difetto di
[...] motivazione dell'ordinanza di ingiunzione;
b) il difetto di contestazione immediata;
c) l'inesatta individuazione dei luoghi;
d) l'assenza di colpa del ricorrente per mancata comunicazione dell'inclusione del fondo nelle aree soggette alla normativa;
e) l'omessa allegazione delle foto;
f) la sproporzione della sanzione.
2. si è costituita in giudizio con memoria depositata il 29.07.2021 CP_1 osservando, preliminarmente, che il provvedimento impugnato è l'Ordinanza Ingiunzione n.
A00_149/PROT 04/03/2021- 005259 del 3/03/2021.
Nel merito, ha contestato i motivi di opposizione, rilevandone la infondatezza, e ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
3. La causa è stata istruita solo in via documentale, tenuto conto del rigetto, pronunciato dal Tribunale con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 28.10.2022, della richiesta di prova testimoniale formulata dall'opponente nel ricorso introduttivo.
È stata fissata, quindi, udienza di discussione orale e decisione.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. Premesso che l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta essere individuata, in modo completo, dal n. A00_149/PROT 04/03/2021- 005259 Reg. Gen. 203/17 Agr. emessa il
03/03/2021, deve dirsi che l'opposizione è infondata.
Pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 In primo luogo, è infondata la censura relativa al difetto di motivazione.
L'ordinanza di ingiunzione, notificata alla ricorrente in data 18.03.2021, risulta, infatti, adeguatamente motivata a norma dell'art. 18, comma 2, l. 689/81.
Nella specie, contiene tutti gli estremi della violazione e dà atto delle ragioni giuridiche e degli elementi di fatto che hanno comportato l'emissione della sanzione, riportando espressamente quanto segue:“atteso che in attuazione di un programma di controlli relativi al rispetto delle misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento dell' infezioni di Xylella fastidiosa l'Organo verbalizzante accertava che nel
N.C.T. del comune di Oria al foglio 65 particelle 200-201non sono stati eseguito lavori di controllo dei vettori
Pag. 2 a 6 situati sulle erbe spontanee infestanti attraverso il controllo meccanico degli stadi giovanili mediante trinciatura o erpicatura delle erbe spontanee e ulteriore controllo degli stadi giovanili mediante pirodiserbo e decespugliamento”.
Peraltro, risulta correttamente seguito l'iter prodromico, previsto sempre dall'art. 18 su richiamato, atteso che a seguito della ricezione del verbale di Parte_1 contestazione, ha fatto pervenire i propri scritti difensivi formulando, altresì, istanza di riduzione della sanzione amministrativa. Proprio a seguito della ricezione di tali note di parte, la CP_1
ha poi ridotto la sanzione comminata da € 1.000, oltre spese, a € 500, oltre spese.
[...]
5.2 In secondo luogo, è infondata la censura relativa alla mancata contestazione immediata dell'illecito amministrativo.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che, pur non essendoci stata contestazione immediata dell'illecito, non sempre possibile, la contestazione e il verbale di accertamento sono stati notificati alla ricorrente nel termine di novanta giorni dall'accertamento, come previsto dall'art. 14 della legge 689/81.
Infatti, a fronte del sopralluogo effettuato dai carabinieri in data 13.05.2017, il verbale di contestazione di illecito amministrativo è stato redatto in data 15.06.2017 ed è stato ricevuto da il successivo 10.08.2017. Parte_1
Non vi è stata, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa di . Parte_1
5.3 In terzo luogo, è parimenti infondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza dei luoghi oggetto di verifica e per omessa allegazione delle foto.
I verbalizzanti hanno provveduto, infatti, a identificare le particelle in questione come da riscontri della strumentazione GPS specificatamente in dotazione, precisando che “danno atto di aver effettuato rilievi con strumentazione GPS marca “GARMIN” e redatto il Verbale di Constatazione dello stato dei luoghi corredato dalla documentazione fotografica (allegato n. 3). Successivamente mediante l'impiego dell'applicativo informatico S.I.M. (sistema informativo della montagna) è stata georeferenziata l'area di che trattasi e dallo stesso sistema si è altresì provveduto ad estrarre le aerofotogrammetrie relative al terreno distinto in catasto al Fg. 65 p.lle 200 e 201 del Comune di Oria (BR)”.
Orbene, il fatto che le foto effettuate durante il sopralluogo non siano state allegate all'ordinanza di ingiunzione non determina affatto la nullità di questa, vuoi perché nel verbale di accertamento sono indicate la localizzazione per estremi del fondo, la descrizione del terreno e la violazione specifica della norma vuoi perché la ricorrente avrebbe avuto diritto di accesso documentale agli atti a norma dell'art. 22 della legge 241/1990.
D'altronde, va osservato che le foto anzidette risultano allegate agli atti di causa e che da queste risulta evidente lo stato di crescita di vegetazione spontanea (erba e papaveri, soprattutto) sul
Pag. 3 a 6 fondo della ricorrente in evidente violazione delle prescrizioni legali relative alle lavorazioni superficiali del terreno nonché alla trinciatura e interramento della vegetazione spontanea.
5.4 In quarto luogo, è altresì infondata la censura relativa all'assenza di colpa della ricorrente.
Al riguardo, ha dedotto la scusabilità dell'errore in cui è incorsa in quanto Parte_1 dovuta all'ignoranza dell'illeceità della condotta a causa della mancata conoscenza della normativa di settore e, in particolare, della delibera regionale n.1999 del 13/12/2016 contenente le misure agronomiche, a carico dei cittadini, atte a contenere/rallentare la diffusione della Xylella attraverso la gestione del suolo e la gestione della parte aerea delle piante.
Preliminarmente, occorre osservare che, nel sistema sanzionatorio amministrativo posto dalla legge 689/1981, manca una norma dedicata espressamente all'ignoranza dell'illeceità della condotta, contemplando l'art. 3 della L. n. 689/81 solo l'errore sul fatto e non anche l'errore sul diritto come causa esimente della responsabilità.
Tuttavia, tale vuoto è stato colmato mediante l'applicazione analogica del principio generale contenuto, in ambito penale, all'art. 5 c.p.
La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che anche nella materia dell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge di depenalizzazione n. 689/1981 deve ritenersi applicabile l'art. 5 c.p., quale risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, secondo cui viene a mancare l'elemento soggettivo qualora ricorra la inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l'illecito.
Si deve fare riferimento, quindi, al principio generale secondo cui “ignorantia legis non excusat”, così come temperato dalla Corte Costituzionale.
Invero, la mancata conoscenza (incolpevole) della legge non può essere invocata dai destinatari della legge stessa su cui grava l'obbligo di informarsi sulle leggi in vigore pubblicate in Gazzetta
Ufficiale o nei Bollettini ufficiali regionali e, in tal modo, rese conoscibili a tutti. Anzi, proprio la pubblicazione della legge e la vacatio legis giustificano la presunzione di conoscenza o quanto meno conoscibilità delle leggi.
Un errore sulla legge può valere come esimente della responsabilità giuridica, penale o amministrativa o civile che sia, solo quando sia colpevole, secondo quanto precisato dalla
Consulta nel 1988.
A provare la colpevolezza o meno dell'errore sulla legge concorrono quei numerosi elementi soggettivi e oggettivi indicati dal giudice delle leggi, come, ad esempio, l'oscurità del precetto o l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Pag. 4 a 6 Il nostro ordinamento adotta, infatti, com'è noto, il principio di scusabilità relativa dell'errore sul diritto.
Nel caso di specie, l'errore sul diritto invocato dalla ricorrente non risulta scusabile.
Giova osservare che, oltre alla pubblicazione della delibera regionale n.1999 del 13/12/2016, la diffusione della e l'adozione delle misure atte a prevenire la diffusione e il rallentamento Per_1 della stessa hanno avuto grande risonanza e impatto mediatico non solo nelle zone infette, tra cui si è collocata la ma anche in tutto il territorio nazionale. CP_1
È fatto notorio che moltissimi notiziari hanno trasmesso, in modo ripetuto, le notizie relative alla xylella, con lo stato di diffusione aggravatosi negli anni 2013-2014 e individuazione nel 2015 di un nuovo focolaio proprio nel Comune di Oria dove sono siti i fondi della ricorrente. Gli stessi notiziari hanno dato, poi, ampia comunicazione anche delle misure adottate per far fronte alla diffusione della xylella, indicando, tra le altre cose, l'obbligo di mantenere il terreno libero da erbe infestanti nel periodo che intercorre tra il 1 marzo e il 30 aprile di ciascun anno.
Va negato, allora, che le misure prescritte a carico del cittadino, proprietario e/o conduttore del terreno non fossero adeguatamente conoscibili.
6. Gli agenti hanno accertato, e tale accertamento non è stato oggetto di contestazione specifica peraltro dalla ricorrente, che i terreni di contraddistinti al catasto Parte_1 terreni del Comune di Oria al FG. 65, particelle 200-201, e ricadenti nella Zona Infetta -
Contenimento, ai sensi della DDS 16/2017, non avevano le caratteristiche prescritte dalla legge, così violando le disposizioni previste dalla DGR 1999/2016 e adottate sulla scorta della previsione contenuta all'art. 50, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 214/05 e success. aggiornamenti.
È stata, quindi, applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 54, comma 23, del D.Lgs. n.
214/05, secondo cui “Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”.
7. Neppure è fondata la censura relativa al difetto di proporzione della sanzione, atteso che questa è stata irrogata nella misura del minimo edittale prevista.
8. Alla stregua di tali considerazioni va rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. A00_149/PROT 04/03/2021- 005259 Reg. Gen. 203/17 Agr. emessa il
03/03/2021.
9. Infine, per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di lite, va data continuità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le spese generali del processo sostenute dall'amministrazione che stia in giudizio personalmente o che si avvalga di un
Pag. 5 a 6 proprio funzionario all'uopo delegato non possono essere poste a carico del soccombente, difettando la qualità di avvocato in capo al funzionario delegato.
In tal senso si richiama la decisione della Corte di Cassazione n. 9900 depositata il 15 aprile 2021, in cui si afferma che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota”.
Nel caso di specie, va dato atto che la si è costituita nel presente giudizio a mezzo CP_1 dei suoi funzionari – dipendenti senza dedurre la sopportazione di spese ulteriori rispetto a quelle generali;
quindi, nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. A00_149/PROT
04/03/2021- 005259 Reg. Gen. 203/17 Agr. emessa il 03/03/2021;
2. nulla per spese.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1471/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piero Parte_1 C.F._1
De Stradis, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via G. Verga è elettivamente domiciliata parte ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal CP_1
Dirigente dr. Francesco Giovanni Giuri e dai funzionari delegati dr.ssa Chiara Lucia Cazzato e dott. Luca Stefanelli ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Contenzioso Puglia
Meridionale – sede di Brindisi parte resistente
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 203/2017 Reg. Gen. Agr. Del 3/3/2021 con cui la
[...]
sulla base del processo verbale n. 65/2017, Controparte_2 elevato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Ceglie Messapica, ha ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 9,50 a titolo di spese e € 500,00 a titolo di sanzione
[...] amministrativa per la violazione alle disposizioni di cui all'art. 50/1 lett. g) del Dlgs n.214/2005,
Pag. 1 a 6 concernenti l'attuazione delle misure fitosanitarie impartite dalla Delibera della Giunta regionale n. 1999 del 13/12/2016.
1.1 In particolare, con ricorso tempestivamente depositato il 17.04.2021, Parte_1 ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, assumendo: a) il difetto di
[...] motivazione dell'ordinanza di ingiunzione;
b) il difetto di contestazione immediata;
c) l'inesatta individuazione dei luoghi;
d) l'assenza di colpa del ricorrente per mancata comunicazione dell'inclusione del fondo nelle aree soggette alla normativa;
e) l'omessa allegazione delle foto;
f) la sproporzione della sanzione.
2. si è costituita in giudizio con memoria depositata il 29.07.2021 CP_1 osservando, preliminarmente, che il provvedimento impugnato è l'Ordinanza Ingiunzione n.
A00_149/PROT 04/03/2021- 005259 del 3/03/2021.
Nel merito, ha contestato i motivi di opposizione, rilevandone la infondatezza, e ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
3. La causa è stata istruita solo in via documentale, tenuto conto del rigetto, pronunciato dal Tribunale con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 28.10.2022, della richiesta di prova testimoniale formulata dall'opponente nel ricorso introduttivo.
È stata fissata, quindi, udienza di discussione orale e decisione.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. Premesso che l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta essere individuata, in modo completo, dal n. A00_149/PROT 04/03/2021- 005259 Reg. Gen. 203/17 Agr. emessa il
03/03/2021, deve dirsi che l'opposizione è infondata.
Pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 In primo luogo, è infondata la censura relativa al difetto di motivazione.
L'ordinanza di ingiunzione, notificata alla ricorrente in data 18.03.2021, risulta, infatti, adeguatamente motivata a norma dell'art. 18, comma 2, l. 689/81.
Nella specie, contiene tutti gli estremi della violazione e dà atto delle ragioni giuridiche e degli elementi di fatto che hanno comportato l'emissione della sanzione, riportando espressamente quanto segue:“atteso che in attuazione di un programma di controlli relativi al rispetto delle misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento dell' infezioni di Xylella fastidiosa l'Organo verbalizzante accertava che nel
N.C.T. del comune di Oria al foglio 65 particelle 200-201non sono stati eseguito lavori di controllo dei vettori
Pag. 2 a 6 situati sulle erbe spontanee infestanti attraverso il controllo meccanico degli stadi giovanili mediante trinciatura o erpicatura delle erbe spontanee e ulteriore controllo degli stadi giovanili mediante pirodiserbo e decespugliamento”.
Peraltro, risulta correttamente seguito l'iter prodromico, previsto sempre dall'art. 18 su richiamato, atteso che a seguito della ricezione del verbale di Parte_1 contestazione, ha fatto pervenire i propri scritti difensivi formulando, altresì, istanza di riduzione della sanzione amministrativa. Proprio a seguito della ricezione di tali note di parte, la CP_1
ha poi ridotto la sanzione comminata da € 1.000, oltre spese, a € 500, oltre spese.
[...]
5.2 In secondo luogo, è infondata la censura relativa alla mancata contestazione immediata dell'illecito amministrativo.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che, pur non essendoci stata contestazione immediata dell'illecito, non sempre possibile, la contestazione e il verbale di accertamento sono stati notificati alla ricorrente nel termine di novanta giorni dall'accertamento, come previsto dall'art. 14 della legge 689/81.
Infatti, a fronte del sopralluogo effettuato dai carabinieri in data 13.05.2017, il verbale di contestazione di illecito amministrativo è stato redatto in data 15.06.2017 ed è stato ricevuto da il successivo 10.08.2017. Parte_1
Non vi è stata, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa di . Parte_1
5.3 In terzo luogo, è parimenti infondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza dei luoghi oggetto di verifica e per omessa allegazione delle foto.
I verbalizzanti hanno provveduto, infatti, a identificare le particelle in questione come da riscontri della strumentazione GPS specificatamente in dotazione, precisando che “danno atto di aver effettuato rilievi con strumentazione GPS marca “GARMIN” e redatto il Verbale di Constatazione dello stato dei luoghi corredato dalla documentazione fotografica (allegato n. 3). Successivamente mediante l'impiego dell'applicativo informatico S.I.M. (sistema informativo della montagna) è stata georeferenziata l'area di che trattasi e dallo stesso sistema si è altresì provveduto ad estrarre le aerofotogrammetrie relative al terreno distinto in catasto al Fg. 65 p.lle 200 e 201 del Comune di Oria (BR)”.
Orbene, il fatto che le foto effettuate durante il sopralluogo non siano state allegate all'ordinanza di ingiunzione non determina affatto la nullità di questa, vuoi perché nel verbale di accertamento sono indicate la localizzazione per estremi del fondo, la descrizione del terreno e la violazione specifica della norma vuoi perché la ricorrente avrebbe avuto diritto di accesso documentale agli atti a norma dell'art. 22 della legge 241/1990.
D'altronde, va osservato che le foto anzidette risultano allegate agli atti di causa e che da queste risulta evidente lo stato di crescita di vegetazione spontanea (erba e papaveri, soprattutto) sul
Pag. 3 a 6 fondo della ricorrente in evidente violazione delle prescrizioni legali relative alle lavorazioni superficiali del terreno nonché alla trinciatura e interramento della vegetazione spontanea.
5.4 In quarto luogo, è altresì infondata la censura relativa all'assenza di colpa della ricorrente.
Al riguardo, ha dedotto la scusabilità dell'errore in cui è incorsa in quanto Parte_1 dovuta all'ignoranza dell'illeceità della condotta a causa della mancata conoscenza della normativa di settore e, in particolare, della delibera regionale n.1999 del 13/12/2016 contenente le misure agronomiche, a carico dei cittadini, atte a contenere/rallentare la diffusione della Xylella attraverso la gestione del suolo e la gestione della parte aerea delle piante.
Preliminarmente, occorre osservare che, nel sistema sanzionatorio amministrativo posto dalla legge 689/1981, manca una norma dedicata espressamente all'ignoranza dell'illeceità della condotta, contemplando l'art. 3 della L. n. 689/81 solo l'errore sul fatto e non anche l'errore sul diritto come causa esimente della responsabilità.
Tuttavia, tale vuoto è stato colmato mediante l'applicazione analogica del principio generale contenuto, in ambito penale, all'art. 5 c.p.
La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che anche nella materia dell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge di depenalizzazione n. 689/1981 deve ritenersi applicabile l'art. 5 c.p., quale risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364, secondo cui viene a mancare l'elemento soggettivo qualora ricorra la inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l'illecito.
Si deve fare riferimento, quindi, al principio generale secondo cui “ignorantia legis non excusat”, così come temperato dalla Corte Costituzionale.
Invero, la mancata conoscenza (incolpevole) della legge non può essere invocata dai destinatari della legge stessa su cui grava l'obbligo di informarsi sulle leggi in vigore pubblicate in Gazzetta
Ufficiale o nei Bollettini ufficiali regionali e, in tal modo, rese conoscibili a tutti. Anzi, proprio la pubblicazione della legge e la vacatio legis giustificano la presunzione di conoscenza o quanto meno conoscibilità delle leggi.
Un errore sulla legge può valere come esimente della responsabilità giuridica, penale o amministrativa o civile che sia, solo quando sia colpevole, secondo quanto precisato dalla
Consulta nel 1988.
A provare la colpevolezza o meno dell'errore sulla legge concorrono quei numerosi elementi soggettivi e oggettivi indicati dal giudice delle leggi, come, ad esempio, l'oscurità del precetto o l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Pag. 4 a 6 Il nostro ordinamento adotta, infatti, com'è noto, il principio di scusabilità relativa dell'errore sul diritto.
Nel caso di specie, l'errore sul diritto invocato dalla ricorrente non risulta scusabile.
Giova osservare che, oltre alla pubblicazione della delibera regionale n.1999 del 13/12/2016, la diffusione della e l'adozione delle misure atte a prevenire la diffusione e il rallentamento Per_1 della stessa hanno avuto grande risonanza e impatto mediatico non solo nelle zone infette, tra cui si è collocata la ma anche in tutto il territorio nazionale. CP_1
È fatto notorio che moltissimi notiziari hanno trasmesso, in modo ripetuto, le notizie relative alla xylella, con lo stato di diffusione aggravatosi negli anni 2013-2014 e individuazione nel 2015 di un nuovo focolaio proprio nel Comune di Oria dove sono siti i fondi della ricorrente. Gli stessi notiziari hanno dato, poi, ampia comunicazione anche delle misure adottate per far fronte alla diffusione della xylella, indicando, tra le altre cose, l'obbligo di mantenere il terreno libero da erbe infestanti nel periodo che intercorre tra il 1 marzo e il 30 aprile di ciascun anno.
Va negato, allora, che le misure prescritte a carico del cittadino, proprietario e/o conduttore del terreno non fossero adeguatamente conoscibili.
6. Gli agenti hanno accertato, e tale accertamento non è stato oggetto di contestazione specifica peraltro dalla ricorrente, che i terreni di contraddistinti al catasto Parte_1 terreni del Comune di Oria al FG. 65, particelle 200-201, e ricadenti nella Zona Infetta -
Contenimento, ai sensi della DDS 16/2017, non avevano le caratteristiche prescritte dalla legge, così violando le disposizioni previste dalla DGR 1999/2016 e adottate sulla scorta della previsione contenuta all'art. 50, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 214/05 e success. aggiornamenti.
È stata, quindi, applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 54, comma 23, del D.Lgs. n.
214/05, secondo cui “Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”.
7. Neppure è fondata la censura relativa al difetto di proporzione della sanzione, atteso che questa è stata irrogata nella misura del minimo edittale prevista.
8. Alla stregua di tali considerazioni va rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. A00_149/PROT 04/03/2021- 005259 Reg. Gen. 203/17 Agr. emessa il
03/03/2021.
9. Infine, per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di lite, va data continuità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le spese generali del processo sostenute dall'amministrazione che stia in giudizio personalmente o che si avvalga di un
Pag. 5 a 6 proprio funzionario all'uopo delegato non possono essere poste a carico del soccombente, difettando la qualità di avvocato in capo al funzionario delegato.
In tal senso si richiama la decisione della Corte di Cassazione n. 9900 depositata il 15 aprile 2021, in cui si afferma che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionano amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota”.
Nel caso di specie, va dato atto che la si è costituita nel presente giudizio a mezzo CP_1 dei suoi funzionari – dipendenti senza dedurre la sopportazione di spese ulteriori rispetto a quelle generali;
quindi, nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. A00_149/PROT
04/03/2021- 005259 Reg. Gen. 203/17 Agr. emessa il 03/03/2021;
2. nulla per spese.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco
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