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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/01/2024, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro - composta dai magistrati: dr. Alberto Iannuzzi Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 16 novembre 2023, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in riassunzione iscritto al 43 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2021
TRA
(c.f. ), in qualità di erede Parte_1 CodiceFiscale_1
universale di (deceduto il 4.10.2011), rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Antonio Tulliani, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Matera, alla via Caropreso, n. 31; APPELLANTE
E
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilia
Sciaraffa, giusta procura generale in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Potenza, alla via Pretoria n. 263; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: regolamentazione delle spese processuali - appello avverso la sentenza n. 355/2020, pubblicata il 17/09/2020 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dr. A. Quartarella.
CONCLUSIONI
Per l'appellante "a) Voglia la Corte di Appello adita, in riforma, in Parte_1
parte qua, dell'impugnata sentenza n. 355/2020 del Tribunale di Matera, Sezione lavoro, accertare, dichiarare e disporre la compensazione integrale delle spese e compensi di lite relative al giudizio di primo grado;
b) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Per l'appellato “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo accoglimento delle CP_1
eccezioni e difese svolte dall'istituto appellato nel primo e presente grado di giudizio di merito: rigettare l'appello, così come proposto, per assoluta infondatezza dei motivi, con condanna dell'appellante alle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in 11/03/2021, in qualità di Parte_1
erede di in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma Persona_1 della sentenza di primo grado, chiedeva la modifica di quest'ultima e la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
L'appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha considerato assente la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., contenuta, invece, a dire dell'appellante, nella pag. 6 del ricorso introduttivo del giudizio di appello.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 28 ottobre 2021.
A seguito della rituale notifica del ricorso in appello, con memoria depositata in data
2 ottobre 2021, si costituiva in giudizio l , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, nei termini di cui in epigrafe.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 16 novembre 2023, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
La sentenza gravata è la n. 355/2020, pubblicata il 17.09.2020, con la quale il giudice del lavoro presso il tribunale di Matera, nel rigettare il ricorso proposto dalla in qualità di coniuge di volto ad Parte_1 Persona_1
ottenere la rivalutazione contributiva della pensione di quest'ultimo per esposizione professionale qualificata all'amianto, la condannava al pagamento delle spese di lite, nei termini di cui al dispositivo, evidenziando l'insussistenza in atti della dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla predetta. Evidenziava sempre il primo giudice che a tale mancanza non poteva supplire la dichiarazione del difensore contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio ovvero la produzione della dichiarazione dei redditi, citando all'uopo il pronunciamento della Suprema Corte n. 9412 del 21.05.2020.
Si è doluta della pronuncia in questione l'appellante evidenziando come, nel ricorso introduttivo di primo grado, alla pagina 6, vi fosse una dichiarazione del difensore, su mandato della parte ricorrente, contenente gli estremi di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c. e che tale dichiarazione era confortata dalla produzione in giudizio (allegati 8
e 9 del ricorso predetto) della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, nonché, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui la Parte_1
confermava il dato reddituale in questione. Veniva altresì evidenziato come, prima della decisione di primo grado, veniva versata in atti dalla ricorrente la dichiarazione dei redditi aggiornata per l'anno 2019, chiedendo, in ragione di tutte le emergenze sopra evidenziate, una modifica parziale del pronunciamento gravato relativamente alla regolamentazione del regime delle spese di lite.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che le doglianze sopra esplicitate, fondate peraltro su circostanze già prese in considerazione e superate dal giudice di primo grado, non possano trovare accoglimento.
Ed invero, circostanza dirimente ai fini in questione, fondata sullo stesso dato testuale della norma invocata dall'appellante, anche ove volessero prendersi in considerazione i documenti che sarebbero stati trascurati dal primo giudice, è che trattasi di attestazioni reddituali inerenti ad anni diversi rispetto a quello di rilievo, tenuto conto dell'epoca di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (11.03.2021).
Recita infatti l'art. 152 disp. att. c.p.c. posto alla base dei motivi di gravame, infatti, che, ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite vi deve essere “la titolarità di un reddito imponibile ai fini irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, relativo all'anno precedente a quello della pronuncia….” aggiungendo che
“l'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione….”. E' evidente allora l'inadempienza dell'appellante al riguardo, anche ove volesse andarsi oltre il dato formale della mancata presentazione di una valida autocertificazione a firma della posto che tutta la Parte_1
documentazione reddituale dalla stessa prodotta non attiene all'anno 2020, ovvero all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio (11.03.2021), ma, al più tardi, all'anno 2019, con la conseguenza che la stessa nessuna valenza ricopre ai fini dell'esenzione predetta.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, invece, dalle stesse l'appellante può essere dichiarata esente in ragione della presenza in atti di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 43 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da contro , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Parte_1 CP_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla spese.
Potenza, 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Larocca dott. Alberto Iannuzzi
Cron. N.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro - composta dai magistrati: dr. Alberto Iannuzzi Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 16 novembre 2023, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in riassunzione iscritto al 43 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2021
TRA
(c.f. ), in qualità di erede Parte_1 CodiceFiscale_1
universale di (deceduto il 4.10.2011), rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Antonio Tulliani, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Matera, alla via Caropreso, n. 31; APPELLANTE
E
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilia
Sciaraffa, giusta procura generale in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Potenza, alla via Pretoria n. 263; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: regolamentazione delle spese processuali - appello avverso la sentenza n. 355/2020, pubblicata il 17/09/2020 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dr. A. Quartarella.
CONCLUSIONI
Per l'appellante "a) Voglia la Corte di Appello adita, in riforma, in Parte_1
parte qua, dell'impugnata sentenza n. 355/2020 del Tribunale di Matera, Sezione lavoro, accertare, dichiarare e disporre la compensazione integrale delle spese e compensi di lite relative al giudizio di primo grado;
b) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Per l'appellato “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo accoglimento delle CP_1
eccezioni e difese svolte dall'istituto appellato nel primo e presente grado di giudizio di merito: rigettare l'appello, così come proposto, per assoluta infondatezza dei motivi, con condanna dell'appellante alle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in 11/03/2021, in qualità di Parte_1
erede di in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma Persona_1 della sentenza di primo grado, chiedeva la modifica di quest'ultima e la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
L'appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha considerato assente la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., contenuta, invece, a dire dell'appellante, nella pag. 6 del ricorso introduttivo del giudizio di appello.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 28 ottobre 2021.
A seguito della rituale notifica del ricorso in appello, con memoria depositata in data
2 ottobre 2021, si costituiva in giudizio l , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, nei termini di cui in epigrafe.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 16 novembre 2023, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
La sentenza gravata è la n. 355/2020, pubblicata il 17.09.2020, con la quale il giudice del lavoro presso il tribunale di Matera, nel rigettare il ricorso proposto dalla in qualità di coniuge di volto ad Parte_1 Persona_1
ottenere la rivalutazione contributiva della pensione di quest'ultimo per esposizione professionale qualificata all'amianto, la condannava al pagamento delle spese di lite, nei termini di cui al dispositivo, evidenziando l'insussistenza in atti della dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla predetta. Evidenziava sempre il primo giudice che a tale mancanza non poteva supplire la dichiarazione del difensore contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio ovvero la produzione della dichiarazione dei redditi, citando all'uopo il pronunciamento della Suprema Corte n. 9412 del 21.05.2020.
Si è doluta della pronuncia in questione l'appellante evidenziando come, nel ricorso introduttivo di primo grado, alla pagina 6, vi fosse una dichiarazione del difensore, su mandato della parte ricorrente, contenente gli estremi di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c. e che tale dichiarazione era confortata dalla produzione in giudizio (allegati 8
e 9 del ricorso predetto) della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, nonché, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui la Parte_1
confermava il dato reddituale in questione. Veniva altresì evidenziato come, prima della decisione di primo grado, veniva versata in atti dalla ricorrente la dichiarazione dei redditi aggiornata per l'anno 2019, chiedendo, in ragione di tutte le emergenze sopra evidenziate, una modifica parziale del pronunciamento gravato relativamente alla regolamentazione del regime delle spese di lite.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che le doglianze sopra esplicitate, fondate peraltro su circostanze già prese in considerazione e superate dal giudice di primo grado, non possano trovare accoglimento.
Ed invero, circostanza dirimente ai fini in questione, fondata sullo stesso dato testuale della norma invocata dall'appellante, anche ove volessero prendersi in considerazione i documenti che sarebbero stati trascurati dal primo giudice, è che trattasi di attestazioni reddituali inerenti ad anni diversi rispetto a quello di rilievo, tenuto conto dell'epoca di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (11.03.2021).
Recita infatti l'art. 152 disp. att. c.p.c. posto alla base dei motivi di gravame, infatti, che, ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite vi deve essere “la titolarità di un reddito imponibile ai fini irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, relativo all'anno precedente a quello della pronuncia….” aggiungendo che
“l'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione….”. E' evidente allora l'inadempienza dell'appellante al riguardo, anche ove volesse andarsi oltre il dato formale della mancata presentazione di una valida autocertificazione a firma della posto che tutta la Parte_1
documentazione reddituale dalla stessa prodotta non attiene all'anno 2020, ovvero all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio (11.03.2021), ma, al più tardi, all'anno 2019, con la conseguenza che la stessa nessuna valenza ricopre ai fini dell'esenzione predetta.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, invece, dalle stesse l'appellante può essere dichiarata esente in ragione della presenza in atti di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 43 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da contro , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Parte_1 CP_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla spese.
Potenza, 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Larocca dott. Alberto Iannuzzi