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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN Ordinario di Macerata
Prima Sezione
R.G. 993/2024
Il UN Ordinario di Macerata, in persona dei Magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente relatore
Dott. Alessandra Canullo ConSIliere
Dott. Anna Wegher ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PIZZARULLI ROBERTA ricorrente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BERDINI ARABELLA resistente
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo UN di Macerata adito, per le causali tutte di cui in atti e contrariis reiectis: previa declaratoria di addebito della separazione al SI. , disporre: CP_1 1) che le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, con il dovere di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni anche del numero telefonico, e di comunicare eventuali spostamenti in altre località, nel primario interesse della minore e delle sue abitudini ed eSIenze;
2) che l'abitazione familiare sita a Civitanova Marche (MC), in Via
Cristoforo Colombo 46, rimarrà nella disponibilità della SI.ra , che Pt_1
ne è proprietaria, compresa la mobilia che ne costituisce l'arredo. Ciò nell'interesse della minore, per consentirle di continuare a frequentare la stessa scuola e di rimanere nel contesto sociale, già conosciuto e giornalmente vissuto;
3) che la figlia minore sarà collocata presso l'abitazione familiare, in regime di affido condiviso, ove sarà residente e domiciliata unitamente alla stessa;
4) che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla sua educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dai genitori, che coopereranno per l'equilibrata crescita psico-fisica della minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo rapporti duraturi e SInificativi con entrambe le linee parentali;
5) la minore trascorrerà con il padre tutti i giovedì dalle ore 16,00 (uscita dalla scuola) sino alle ore 19,00. La minore starà con il padre a Per_1
weekend alternati, e precisamente dal venerdì sino alle ore 8,00 di lunedì, ove il padre provvederà ad accompagnare la figlia a scuola, e la stessa pernotterà con lui presso la sua abitazione;
6) tenuto conto dei tempi e degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore, nonché delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori, questi
pag. 2/14 ultimi potranno concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione soprattutto durante i giorni infrasettimanali;
7) nel rispetto del principio di alternanza, trascorrerà con la madre Per_1
ad anni alterni, le vacanze di Natale ed il Capodanno, le vacanze di
Pasqua ed il Carnevale, così come tutti gli altri ponti e periodi festivi.
8) per quanto concerne la regolamentazione delle condizioni economiche, riguardanti anche la figlia minore, il padre dovrà versare un contributo al mantenimento pari ad € 600,00 in ragione di mese;
9) l'assegno unico di importo pari a circa € 120,00 sarà percepito interamente dalla SI.ra e il SI. provvederà a rimborsare Pt_1 CP_1
alla SI.ra l'importo di € 960,00 relativo all'assegno unico Pt_1
percepito interamente da lui percepito fino a maggio 2024, pur non essendo collocatario e pur non versando alcunché per il mantenimento della minore (!!!);
10) la SI.ra , stante la di lei disoccupazione, necessita di un Pt_1
contributo al mantenimento nella misura non inferiore ad € 300,00 che si chiede porsi a carico del;
CP_1
11) le spese straordinarie, stante il grandissimo sbilanciamento economico
a favore del , saranno a carico del padre nella misura dell'80%, e CP_1
l'altro 20% a carico della madre, secondo il Protocollo in uso presso codesto UN. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: le spese della retta scolastica, dei libri scolastici e del corredo scolastico, quelle della mensa scolastica e del servizio scuolabus, degli apparecchi per la salute, le spese delle prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, e per l'abbigliamento del cambio stagione, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, che invece viene richiesto per le
pag. 3/14 spese dell'iscrizione universitaria, delle visite specialistiche non coperte dal SSN, e per quelle delle attività ludico-sportive, ricreative e delle vacanze;
Con vittoria di spese, ed onorari di causa, oltre oneri di legge”. per parte resistente:
“ Piaccia all'ill.mo UN adito, in via istruttoria, disporre l'audizione della minore , nonchè della minore (figlia di primo letto del Persona_2
SI. ), , convivente con la coppia: nel Controparte_1 Persona_3
merito: Dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e , con addebito della stessa alla SInora , Parte_1 Parte_1
per tutte le causali argomentate in atti, alle seguenti condizioni: in via principale, previa revoca del provvedimento in atti, disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento paritario: , Per_1 Per_1
nello specifico, rimarrà a vivere nella casa coniugale di Civitanova
Marche, via Colombo 46, con alternanza di settimana in settimana di ciascuno dei genitori, come meglio specificato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
non disporre alcun contributo economico al mantenimento della figlia , in capo al padre, Per_1
disponendo piuttosto che ciascun genitore contribuisca al mantenimento del minore in via diretta;
disporre che l'assegno unico venga percepito al
50% tra i coniugi;
spese straordinarie al 50% come da protocollo in uso a codesto UN;
dichiarare non dovuto alcun contributo di mantenimento a favore della SInora , essendo la stessa pienamente Pt_1
autonoma economicamente;
in via subordinata disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale di Civitanova Marche,
pag. 4/14 via Colombo 46; disciplinare le visite del padre secondo il seguente calendario: un fine settimana alternato con la madre, dal venerdi pomeriggio fino al lunedì mattina ed un giovedì pomeriggio con pernotto fino al venerdì mattina nell'ambito della settimana in cui il fine settimana la bambina starà con la madre;
disporre un contributo economico per il mantenimento della minore a carico del padre, pari ad euro 250 mensili, da rivalutarsi secondo indice Istat e da versarsi entro il 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie che la SInora indicherà; spese Pt_1
straordinarie al 50% come da Protocollo in uso a codesto UN;
disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da entrambi i coniugi;
dichiarare non dovuto alcun contributo di mantenimento a favore della SInora , essendo la stessa pienamente autonoma Pt_1
economicamente. Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 10 maggio 2024, ha convenuto Parte_1
in giudizio davanti a questo UN , allo scopo di Controparte_1
ottenere la separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario il 2 ottobre 2016 e l'accoglimento delle ulteriori condizioni, come meglio specificate in epigrafe (declaratoria di addebito al coniuge in rapporto ai dedotti comportamenti violenti di questi, assegnazione dell'abitazione già coniugale e di sua proprietà, affido condiviso della figlia, all'epoca di anni sette, alla madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, con contributo di mantenimento di € 600,00 mensili a carico del coniuge per la figlia e di €
300,00 mensili per la moglie, spese straordinarie nella misura dell'80% a pag. 5/14 carico del coniuge e del 20% a suo carico, assegno unico in suo favore con ripetizione delle somme riscosse dal coniuge).
Il , nel costituirsi in giudizio, non ha contrastato la domanda di CP_1
separazione, ha negato l'addebito, richiedendo analoga pronuncia nei confronti della moglie e dichiarandosi disposto a pagare un assegno in favore della figlia nella minor misura di € 250,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, ma senza l'assegno mensile in favore della moglie.
La causa, nella quale il Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, confermati dalla Corte di Appello di AN, è stata istruita con documenti (dichiarazioni dei redditi, altri documenti e prove testimoniali dedotte da parte ricorrente – essendo stata dichiarata inammissibile una CTU, dedotta da parte resistente).
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 473bis. 28 cod. proc. civ., dopo la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione.
Pacifica è l'impossibilità di ricostituzione tra le parti del rapporto coniugale, che giustifica la pronuncia di separazione, essendo pacificamente venuta meno l'affectio coniugalis, senza che possa prospettarsi alcuna diversa volontà dei coniugi, che possa escludere la pronuncia di separazione.
Le contrapposte domande di addebito devono essere rigettate.
Invero, non si ritiene sussistente la prova delle violenze del nei CP_1
confronti della moglie, che giustificherebbero secondo la ricorrente la pronuncia di addebito nei confronti del marito, il quale dal 2 ottobre 2023
pag. 6/14 ha lasciato l'abitazione coniugale, mentre nel mese successivo la moglie gli ha ceduto – sulla base di ritenute ma non provate minacce – le sue quote nella società Viola SSD, sicché attualmente il solo è gestore di CP_1
una palestra prima intestata ad entrambi.
Il resistente ha negato i riferiti episodi di violenza domestica e la prova orale, assunta nel corso del giudizio, non si ritiene sufficiente per dimostrare l'assunto di controparte, nel senso che le mere dichiarazioni de relato della teste , che all'epoca stava per aprire un centro Tes_1
antiviolenza a Tolentino, circa un episodio in cui il avrebbe alzato CP_1
le mani sulla moglie e circa un successivo, analogo episodio, avvenuto mentre i coniugi si trovavano in vacanza a Porto Recanati e alla presenza della figlia, non sono sufficienti, proprio perché prive di ulteriori elementi di giudizio che ne confermino l'attendibilità, trattandosi tra l'altro di circostanze che integrano una prova de relato actoris, per cui “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta in un fatto controverso, perché il teste “de relato”, ossia quello che depone su circostanze che ha appreso da persone estranee al giudizio, possa dirsi inutile (recando un contributo non rilevante) o dannoso ai fini della ricostruzione dei fatti da accertare… occorre dimostrare che esso costituisce di fatto un dichiarante sostanzialmente assimilabile al testimone “de relato actoris”, ossia a quel teste che depone su fatti e circostanze di cui è stato informato, più o meno in modo interessato, dal soggetto medesimo che ha proposto (o subito) il giudizio o che abbia operato per conto e nell'interesse di quest'ultimo” (in tal senso
Cassazione, sezione VI, 17 febbraio 2016, n. 3137).
pag. 7/14 Non è stata prodotta alcuna denunzia, riferibile alle presunte violenze esercitate dal resistente nei confronti della ricorrente e in tesi, depositata presso i carabinieri di Civitanova Marche in proposito.
Non sono state neanche provate, le presunte minacce del CP_1
all' , in occasione della cessione delle quote sociali della palestra al Pt_1
, su cui peraltro è in corso un separato giudizio, mentre su questo e CP_1
su altri punti entrambe le parti e in corso di causa, hanno rinunciato all'ascolto della figlia minore , il cui esame peraltro è stato giudicato Per_1
superfluo dal Presidente in corso di causa anche per l'età della minore, con provvedimento che in questa sede deve essere interamente confermato.
Analogamente, quanto alla contrapposta domanda di addebito della separazione, formulata dal resistente in rapporto alla relazione della ricorrente con il essa non può essere accolta, per il diverso tenore CP_2
di due testimonianze, quella della teste e quella dello stesso Tes_2
che situano l'inizio della relazione tra la e il nel CP_2 Pt_1 CP_2
gennaio 2024, quando sin dal precedente mese di ottobre il marito aveva già lasciato l'abitazione coniugale – circostanza non contestata tra le parti –
e quindi, il rapporto coniugale doveva considerarsi già deteriorato.
Non sorgono particolari questioni, né in merito all'affido condiviso della minore, né sul suo collocamento presso la madre, alla quale pertanto deve essere assegnata l'abitazione coniugale, tra l'altro di sua proprietà.
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, si ritiene opportuno disporre come dai provvedimenti provvisori già adottati in sede di comparizione delle parti e confermati dalla Corte di Appello di AN
(ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 19 e weekend alternati con pernotto per il padre, periodi feriali anch'essi alternati), anziché accogliere le diverse pag. 8/14 condizioni proposte dal resistente, che divergono soltanto parzialmente da quelle proposte in via subordinata dal , per il pernottamento del CP_1
giovedì notte, apparendo le prime al momento più consone, in rapporto all'età della minore.
Tale ultima considerazione, giustifica il rigetto della richiesta di collocamento paritario alternato della minore ad entrambi i coniugi, Per_1
formulata in via prioritaria dal resistente nella sua comparsa di costituzione, restando assorbenti sul punto le considerazioni attinenti alla tenera età della figlia e alla difficoltà che risulterebbe dai più frequenti spostamenti della medesima.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della figlia, si ritiene opportuno confermarne l'importo nella misura di € 500,00 mensili, già stabilita in sede di comparizione delle parti a carico del resistente, in rapporto allo squilibrio reddituale, risultante dalla condizione di disoccupazione nella quale versa la madre, pur se collabora nella gestione di uno stabilimento balneare con il nuovo compagno e alla conclamata esistenza di redditi da lavoro autonomo dell'altra parte, che questa, con buona approssimazione, stabilisce nella misura di € 2.000,00 mensili e che risultano anche dalla dichiarazione dei redditi depositata in atti, relativa alla società sportiva della quale egli risulta titolare.
Anche per le ragioni sopra indicate e nella permanente incertezza circa l'esatta determinazione dei redditi percepiti da entrambe le parti, sulla base dei soli elementi documentali che emergono dagli atti (tenendo conto che la non ha prodotto, come era stato ordinato da questo Presidente CP_3
con i provvedimenti provvisori e ai sensi dell'art. 210 c. p. c., gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni), si ritiene di confermare, ma nella minor pag. 9/14 misura di € 200,00 mensili rispetto a quella vigente, l'assegno di mantenimento già stabilito nei confronti del resistente e in favore della ricorrente, stabilendo il contributo per le spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, tenendo conto delle predette sperequazioni reddituali e secondo il protocollo vigente presso la Corte di Appello di AN, SIlato da quest'Ufficio e che interamente in questa sede si richiama.
Al proposito, non rilevano, perché in larga parte estranee al presente giudizio, le condizioni patrimoniali del resistente in rapporto alla precedente famiglia e la circostanza che egli debba corrispondere un assegno ai figli, nati dal precedente matrimonio, potendo comunque ipotizzarsi un divario consistente tra il reddito del marito rispetto a quello della moglie, che in rapporto ai criteri stabiliti dal Giudice di legittimità – assenza di redditi adeguati e necessità di ripristino del tenore di vita preesistente del coniuge nell'ambito del rapporto di coniugio, come stabilito, per tutte, da Cassazione, n. 12196 del 2017 – inducono a confermare le statuizioni provvisoriamente adottate in rapporto all'an debeatur, essendo state rigettate le domande di addebito e dovendosi ritenere che, quanto meno in via presuntiva, la ricorrente goda di una parte dei redditi da lavoro del nuovo convivente, allo stato non accertati.
Per quanto riguarda l'assegno unico universale, quanto meno sino al maggio 2024 percepito interamente dal resistente, ferma restando la ripetibilità, che in questa sede deve essere oggetto di ordine in via giudiziale, delle somme spettanti alla parte ricorrente e da essa richieste, spetta alla moglie quale collocataria della figlia (in tal senso, si veda la
Cassazione, che con ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025, ha stabilito pag. 10/14 che l'assegno unico universale per i figli spetta integralmente al genitore collocatario, anche in caso di affidamento condiviso, fondandosi sul principio che il genitore che si prende cura principalmente del figlio nel quotidiano debba ricevere il sostegno finanziario per garantire il benessere del minore).
Le spese devono essere interamente compensate, in relazione della soccombenza reciproca delle parti, quale si evince dal rigetto delle domande di addebito e dal non completo accoglimento nel quantum delle domande di contributo di mantenimento, formulate da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il UN, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede: dichiara la separazione coniugale tra i suddetti, rigettando le contrapposte domanda di addebito;
dispone altresì,
1) che le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, con il dovere di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni anche del numero telefonico, e di comunicare eventuali spostamenti in altre località, nel primario interesse della minore e delle sue abitudini ed eSIenze;
2) che l'abitazione familiare sita a Civitanova Marche (MC), in Via
Cristoforo Colombo 46, rimanga nella disponibilità della SI.ra pag. 11/14 , che ne è proprietaria, compresa la mobilia che ne costituisce Pt_1
l'arredo;
3) che la figlia minore sia collocata presso l'abitazione familiare, in regime di affido condiviso, ove sarà residente e domiciliata unitamente alla madre;
4) che pertanto le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla sua educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dai genitori, che coopereranno per l'equilibrata crescita psico-fisica della minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo rapporti duraturi e SInificativi con entrambe le linee parentali;
5) che la minore trascorra con il padre tutti i giovedì dalle ore 16,00 (uscita dalla scuola) sino alle ore 19,00 e a weekend alternati, e precisamente dal venerdì sino alle ore 8,00 di lunedì, ove il padre provvederà ad accompagnare la figlia a scuola, e la stessa pernotterà con lui presso la sua abitazione;
6) che tenuto conto dei tempi e degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore, nonché delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori, questi ultimi potranno concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione soprattutto durante i giorni infrasettimanali;
7) che la minore trascorra con la madre ad anni alterni, le vacanze di Per_1
Natale ed il Capodanno, le vacanze di Pasqua ed il Carnevale, così come tutti gli altri ponti e periodi festivi.
8) che il padre debba versare un contributo al mantenimento mensile pari ad € 500,00 in ragione di mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal secondo anno dal versamento;
pag. 12/14 9) che l'assegno unico di importo pari a circa € 120,00 sia percepito interamente dall e che il provveda a rimborsare all' Pt_1 CP_1
l'importo di € 960,00 relativo all'assegno unico percepito Pt_1
interamente da lui percepito fino a maggio 2024;
10) che l percepisca un contributo al mantenimento nella misura di Pt_1
€ 200,00 mensili a carico del , con rivalutazione annuale a CP_1
decorrere dal secondo anno dal versamento;
11) che le spese straordinarie da determinarsi secondo il protocollo vigente per la Corte di Appello di AN e SIlato il 10 luglio 2024, siano a carico del padre nella misura dell'60%, e l'altro 40% a carico della madre.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: le spese della retta scolastica, dei libri scolastici e del corredo scolastico, quelle della mensa scolastica e del servizio scuolabus, degli apparecchi per la salute, le spese delle prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, e per l'abbigliamento del cambio stagione, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, che invece viene richiesto per le spese dell'iscrizione universitaria, delle visite specialistiche non coperte dal SSN, e per quelle delle attività ludico-sportive, ricreative e delle vacanze.
Dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitanova
Marche, per le conseguenti annotazioni nell'atto di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di conSIlio della Prima Sezione, in data
5/06/2025.
Il Presidente relatore
pag. 13/14
(Dott. Paolo Vadalà)
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN Ordinario di Macerata
Prima Sezione
R.G. 993/2024
Il UN Ordinario di Macerata, in persona dei Magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente relatore
Dott. Alessandra Canullo ConSIliere
Dott. Anna Wegher ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PIZZARULLI ROBERTA ricorrente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BERDINI ARABELLA resistente
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo UN di Macerata adito, per le causali tutte di cui in atti e contrariis reiectis: previa declaratoria di addebito della separazione al SI. , disporre: CP_1 1) che le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, con il dovere di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni anche del numero telefonico, e di comunicare eventuali spostamenti in altre località, nel primario interesse della minore e delle sue abitudini ed eSIenze;
2) che l'abitazione familiare sita a Civitanova Marche (MC), in Via
Cristoforo Colombo 46, rimarrà nella disponibilità della SI.ra , che Pt_1
ne è proprietaria, compresa la mobilia che ne costituisce l'arredo. Ciò nell'interesse della minore, per consentirle di continuare a frequentare la stessa scuola e di rimanere nel contesto sociale, già conosciuto e giornalmente vissuto;
3) che la figlia minore sarà collocata presso l'abitazione familiare, in regime di affido condiviso, ove sarà residente e domiciliata unitamente alla stessa;
4) che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla sua educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dai genitori, che coopereranno per l'equilibrata crescita psico-fisica della minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo rapporti duraturi e SInificativi con entrambe le linee parentali;
5) la minore trascorrerà con il padre tutti i giovedì dalle ore 16,00 (uscita dalla scuola) sino alle ore 19,00. La minore starà con il padre a Per_1
weekend alternati, e precisamente dal venerdì sino alle ore 8,00 di lunedì, ove il padre provvederà ad accompagnare la figlia a scuola, e la stessa pernotterà con lui presso la sua abitazione;
6) tenuto conto dei tempi e degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore, nonché delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori, questi
pag. 2/14 ultimi potranno concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione soprattutto durante i giorni infrasettimanali;
7) nel rispetto del principio di alternanza, trascorrerà con la madre Per_1
ad anni alterni, le vacanze di Natale ed il Capodanno, le vacanze di
Pasqua ed il Carnevale, così come tutti gli altri ponti e periodi festivi.
8) per quanto concerne la regolamentazione delle condizioni economiche, riguardanti anche la figlia minore, il padre dovrà versare un contributo al mantenimento pari ad € 600,00 in ragione di mese;
9) l'assegno unico di importo pari a circa € 120,00 sarà percepito interamente dalla SI.ra e il SI. provvederà a rimborsare Pt_1 CP_1
alla SI.ra l'importo di € 960,00 relativo all'assegno unico Pt_1
percepito interamente da lui percepito fino a maggio 2024, pur non essendo collocatario e pur non versando alcunché per il mantenimento della minore (!!!);
10) la SI.ra , stante la di lei disoccupazione, necessita di un Pt_1
contributo al mantenimento nella misura non inferiore ad € 300,00 che si chiede porsi a carico del;
CP_1
11) le spese straordinarie, stante il grandissimo sbilanciamento economico
a favore del , saranno a carico del padre nella misura dell'80%, e CP_1
l'altro 20% a carico della madre, secondo il Protocollo in uso presso codesto UN. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: le spese della retta scolastica, dei libri scolastici e del corredo scolastico, quelle della mensa scolastica e del servizio scuolabus, degli apparecchi per la salute, le spese delle prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, e per l'abbigliamento del cambio stagione, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, che invece viene richiesto per le
pag. 3/14 spese dell'iscrizione universitaria, delle visite specialistiche non coperte dal SSN, e per quelle delle attività ludico-sportive, ricreative e delle vacanze;
Con vittoria di spese, ed onorari di causa, oltre oneri di legge”. per parte resistente:
“ Piaccia all'ill.mo UN adito, in via istruttoria, disporre l'audizione della minore , nonchè della minore (figlia di primo letto del Persona_2
SI. ), , convivente con la coppia: nel Controparte_1 Persona_3
merito: Dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e , con addebito della stessa alla SInora , Parte_1 Parte_1
per tutte le causali argomentate in atti, alle seguenti condizioni: in via principale, previa revoca del provvedimento in atti, disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento paritario: , Per_1 Per_1
nello specifico, rimarrà a vivere nella casa coniugale di Civitanova
Marche, via Colombo 46, con alternanza di settimana in settimana di ciascuno dei genitori, come meglio specificato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
non disporre alcun contributo economico al mantenimento della figlia , in capo al padre, Per_1
disponendo piuttosto che ciascun genitore contribuisca al mantenimento del minore in via diretta;
disporre che l'assegno unico venga percepito al
50% tra i coniugi;
spese straordinarie al 50% come da protocollo in uso a codesto UN;
dichiarare non dovuto alcun contributo di mantenimento a favore della SInora , essendo la stessa pienamente Pt_1
autonoma economicamente;
in via subordinata disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale di Civitanova Marche,
pag. 4/14 via Colombo 46; disciplinare le visite del padre secondo il seguente calendario: un fine settimana alternato con la madre, dal venerdi pomeriggio fino al lunedì mattina ed un giovedì pomeriggio con pernotto fino al venerdì mattina nell'ambito della settimana in cui il fine settimana la bambina starà con la madre;
disporre un contributo economico per il mantenimento della minore a carico del padre, pari ad euro 250 mensili, da rivalutarsi secondo indice Istat e da versarsi entro il 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie che la SInora indicherà; spese Pt_1
straordinarie al 50% come da Protocollo in uso a codesto UN;
disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da entrambi i coniugi;
dichiarare non dovuto alcun contributo di mantenimento a favore della SInora , essendo la stessa pienamente autonoma Pt_1
economicamente. Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 10 maggio 2024, ha convenuto Parte_1
in giudizio davanti a questo UN , allo scopo di Controparte_1
ottenere la separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario il 2 ottobre 2016 e l'accoglimento delle ulteriori condizioni, come meglio specificate in epigrafe (declaratoria di addebito al coniuge in rapporto ai dedotti comportamenti violenti di questi, assegnazione dell'abitazione già coniugale e di sua proprietà, affido condiviso della figlia, all'epoca di anni sette, alla madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, con contributo di mantenimento di € 600,00 mensili a carico del coniuge per la figlia e di €
300,00 mensili per la moglie, spese straordinarie nella misura dell'80% a pag. 5/14 carico del coniuge e del 20% a suo carico, assegno unico in suo favore con ripetizione delle somme riscosse dal coniuge).
Il , nel costituirsi in giudizio, non ha contrastato la domanda di CP_1
separazione, ha negato l'addebito, richiedendo analoga pronuncia nei confronti della moglie e dichiarandosi disposto a pagare un assegno in favore della figlia nella minor misura di € 250,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, ma senza l'assegno mensile in favore della moglie.
La causa, nella quale il Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, confermati dalla Corte di Appello di AN, è stata istruita con documenti (dichiarazioni dei redditi, altri documenti e prove testimoniali dedotte da parte ricorrente – essendo stata dichiarata inammissibile una CTU, dedotta da parte resistente).
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 473bis. 28 cod. proc. civ., dopo la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione.
Pacifica è l'impossibilità di ricostituzione tra le parti del rapporto coniugale, che giustifica la pronuncia di separazione, essendo pacificamente venuta meno l'affectio coniugalis, senza che possa prospettarsi alcuna diversa volontà dei coniugi, che possa escludere la pronuncia di separazione.
Le contrapposte domande di addebito devono essere rigettate.
Invero, non si ritiene sussistente la prova delle violenze del nei CP_1
confronti della moglie, che giustificherebbero secondo la ricorrente la pronuncia di addebito nei confronti del marito, il quale dal 2 ottobre 2023
pag. 6/14 ha lasciato l'abitazione coniugale, mentre nel mese successivo la moglie gli ha ceduto – sulla base di ritenute ma non provate minacce – le sue quote nella società Viola SSD, sicché attualmente il solo è gestore di CP_1
una palestra prima intestata ad entrambi.
Il resistente ha negato i riferiti episodi di violenza domestica e la prova orale, assunta nel corso del giudizio, non si ritiene sufficiente per dimostrare l'assunto di controparte, nel senso che le mere dichiarazioni de relato della teste , che all'epoca stava per aprire un centro Tes_1
antiviolenza a Tolentino, circa un episodio in cui il avrebbe alzato CP_1
le mani sulla moglie e circa un successivo, analogo episodio, avvenuto mentre i coniugi si trovavano in vacanza a Porto Recanati e alla presenza della figlia, non sono sufficienti, proprio perché prive di ulteriori elementi di giudizio che ne confermino l'attendibilità, trattandosi tra l'altro di circostanze che integrano una prova de relato actoris, per cui “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta in un fatto controverso, perché il teste “de relato”, ossia quello che depone su circostanze che ha appreso da persone estranee al giudizio, possa dirsi inutile (recando un contributo non rilevante) o dannoso ai fini della ricostruzione dei fatti da accertare… occorre dimostrare che esso costituisce di fatto un dichiarante sostanzialmente assimilabile al testimone “de relato actoris”, ossia a quel teste che depone su fatti e circostanze di cui è stato informato, più o meno in modo interessato, dal soggetto medesimo che ha proposto (o subito) il giudizio o che abbia operato per conto e nell'interesse di quest'ultimo” (in tal senso
Cassazione, sezione VI, 17 febbraio 2016, n. 3137).
pag. 7/14 Non è stata prodotta alcuna denunzia, riferibile alle presunte violenze esercitate dal resistente nei confronti della ricorrente e in tesi, depositata presso i carabinieri di Civitanova Marche in proposito.
Non sono state neanche provate, le presunte minacce del CP_1
all' , in occasione della cessione delle quote sociali della palestra al Pt_1
, su cui peraltro è in corso un separato giudizio, mentre su questo e CP_1
su altri punti entrambe le parti e in corso di causa, hanno rinunciato all'ascolto della figlia minore , il cui esame peraltro è stato giudicato Per_1
superfluo dal Presidente in corso di causa anche per l'età della minore, con provvedimento che in questa sede deve essere interamente confermato.
Analogamente, quanto alla contrapposta domanda di addebito della separazione, formulata dal resistente in rapporto alla relazione della ricorrente con il essa non può essere accolta, per il diverso tenore CP_2
di due testimonianze, quella della teste e quella dello stesso Tes_2
che situano l'inizio della relazione tra la e il nel CP_2 Pt_1 CP_2
gennaio 2024, quando sin dal precedente mese di ottobre il marito aveva già lasciato l'abitazione coniugale – circostanza non contestata tra le parti –
e quindi, il rapporto coniugale doveva considerarsi già deteriorato.
Non sorgono particolari questioni, né in merito all'affido condiviso della minore, né sul suo collocamento presso la madre, alla quale pertanto deve essere assegnata l'abitazione coniugale, tra l'altro di sua proprietà.
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, si ritiene opportuno disporre come dai provvedimenti provvisori già adottati in sede di comparizione delle parti e confermati dalla Corte di Appello di AN
(ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 19 e weekend alternati con pernotto per il padre, periodi feriali anch'essi alternati), anziché accogliere le diverse pag. 8/14 condizioni proposte dal resistente, che divergono soltanto parzialmente da quelle proposte in via subordinata dal , per il pernottamento del CP_1
giovedì notte, apparendo le prime al momento più consone, in rapporto all'età della minore.
Tale ultima considerazione, giustifica il rigetto della richiesta di collocamento paritario alternato della minore ad entrambi i coniugi, Per_1
formulata in via prioritaria dal resistente nella sua comparsa di costituzione, restando assorbenti sul punto le considerazioni attinenti alla tenera età della figlia e alla difficoltà che risulterebbe dai più frequenti spostamenti della medesima.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della figlia, si ritiene opportuno confermarne l'importo nella misura di € 500,00 mensili, già stabilita in sede di comparizione delle parti a carico del resistente, in rapporto allo squilibrio reddituale, risultante dalla condizione di disoccupazione nella quale versa la madre, pur se collabora nella gestione di uno stabilimento balneare con il nuovo compagno e alla conclamata esistenza di redditi da lavoro autonomo dell'altra parte, che questa, con buona approssimazione, stabilisce nella misura di € 2.000,00 mensili e che risultano anche dalla dichiarazione dei redditi depositata in atti, relativa alla società sportiva della quale egli risulta titolare.
Anche per le ragioni sopra indicate e nella permanente incertezza circa l'esatta determinazione dei redditi percepiti da entrambe le parti, sulla base dei soli elementi documentali che emergono dagli atti (tenendo conto che la non ha prodotto, come era stato ordinato da questo Presidente CP_3
con i provvedimenti provvisori e ai sensi dell'art. 210 c. p. c., gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni), si ritiene di confermare, ma nella minor pag. 9/14 misura di € 200,00 mensili rispetto a quella vigente, l'assegno di mantenimento già stabilito nei confronti del resistente e in favore della ricorrente, stabilendo il contributo per le spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, tenendo conto delle predette sperequazioni reddituali e secondo il protocollo vigente presso la Corte di Appello di AN, SIlato da quest'Ufficio e che interamente in questa sede si richiama.
Al proposito, non rilevano, perché in larga parte estranee al presente giudizio, le condizioni patrimoniali del resistente in rapporto alla precedente famiglia e la circostanza che egli debba corrispondere un assegno ai figli, nati dal precedente matrimonio, potendo comunque ipotizzarsi un divario consistente tra il reddito del marito rispetto a quello della moglie, che in rapporto ai criteri stabiliti dal Giudice di legittimità – assenza di redditi adeguati e necessità di ripristino del tenore di vita preesistente del coniuge nell'ambito del rapporto di coniugio, come stabilito, per tutte, da Cassazione, n. 12196 del 2017 – inducono a confermare le statuizioni provvisoriamente adottate in rapporto all'an debeatur, essendo state rigettate le domande di addebito e dovendosi ritenere che, quanto meno in via presuntiva, la ricorrente goda di una parte dei redditi da lavoro del nuovo convivente, allo stato non accertati.
Per quanto riguarda l'assegno unico universale, quanto meno sino al maggio 2024 percepito interamente dal resistente, ferma restando la ripetibilità, che in questa sede deve essere oggetto di ordine in via giudiziale, delle somme spettanti alla parte ricorrente e da essa richieste, spetta alla moglie quale collocataria della figlia (in tal senso, si veda la
Cassazione, che con ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025, ha stabilito pag. 10/14 che l'assegno unico universale per i figli spetta integralmente al genitore collocatario, anche in caso di affidamento condiviso, fondandosi sul principio che il genitore che si prende cura principalmente del figlio nel quotidiano debba ricevere il sostegno finanziario per garantire il benessere del minore).
Le spese devono essere interamente compensate, in relazione della soccombenza reciproca delle parti, quale si evince dal rigetto delle domande di addebito e dal non completo accoglimento nel quantum delle domande di contributo di mantenimento, formulate da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il UN, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede: dichiara la separazione coniugale tra i suddetti, rigettando le contrapposte domanda di addebito;
dispone altresì,
1) che le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, con il dovere di comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni anche del numero telefonico, e di comunicare eventuali spostamenti in altre località, nel primario interesse della minore e delle sue abitudini ed eSIenze;
2) che l'abitazione familiare sita a Civitanova Marche (MC), in Via
Cristoforo Colombo 46, rimanga nella disponibilità della SI.ra pag. 11/14 , che ne è proprietaria, compresa la mobilia che ne costituisce Pt_1
l'arredo;
3) che la figlia minore sia collocata presso l'abitazione familiare, in regime di affido condiviso, ove sarà residente e domiciliata unitamente alla madre;
4) che pertanto le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla sua educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dai genitori, che coopereranno per l'equilibrata crescita psico-fisica della minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo rapporti duraturi e SInificativi con entrambe le linee parentali;
5) che la minore trascorra con il padre tutti i giovedì dalle ore 16,00 (uscita dalla scuola) sino alle ore 19,00 e a weekend alternati, e precisamente dal venerdì sino alle ore 8,00 di lunedì, ove il padre provvederà ad accompagnare la figlia a scuola, e la stessa pernotterà con lui presso la sua abitazione;
6) che tenuto conto dei tempi e degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore, nonché delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori, questi ultimi potranno concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione soprattutto durante i giorni infrasettimanali;
7) che la minore trascorra con la madre ad anni alterni, le vacanze di Per_1
Natale ed il Capodanno, le vacanze di Pasqua ed il Carnevale, così come tutti gli altri ponti e periodi festivi.
8) che il padre debba versare un contributo al mantenimento mensile pari ad € 500,00 in ragione di mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal secondo anno dal versamento;
pag. 12/14 9) che l'assegno unico di importo pari a circa € 120,00 sia percepito interamente dall e che il provveda a rimborsare all' Pt_1 CP_1
l'importo di € 960,00 relativo all'assegno unico percepito Pt_1
interamente da lui percepito fino a maggio 2024;
10) che l percepisca un contributo al mantenimento nella misura di Pt_1
€ 200,00 mensili a carico del , con rivalutazione annuale a CP_1
decorrere dal secondo anno dal versamento;
11) che le spese straordinarie da determinarsi secondo il protocollo vigente per la Corte di Appello di AN e SIlato il 10 luglio 2024, siano a carico del padre nella misura dell'60%, e l'altro 40% a carico della madre.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: le spese della retta scolastica, dei libri scolastici e del corredo scolastico, quelle della mensa scolastica e del servizio scuolabus, degli apparecchi per la salute, le spese delle prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, e per l'abbigliamento del cambio stagione, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, che invece viene richiesto per le spese dell'iscrizione universitaria, delle visite specialistiche non coperte dal SSN, e per quelle delle attività ludico-sportive, ricreative e delle vacanze.
Dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitanova
Marche, per le conseguenti annotazioni nell'atto di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di conSIlio della Prima Sezione, in data
5/06/2025.
Il Presidente relatore
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(Dott. Paolo Vadalà)
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