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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 485/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
aprile 2025
d a
, in persona del Parte_1
Responsabile Contenzioso Lombardia sig. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Ziletti del Foro di Brescia,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Baio del CP_1
Foro di Lecco, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n. - 2 -
1547/2020 pubblicata il 4 novembre 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previe le declaratorie tutte del caso, ogni contraria deduzione ed eccezione rigettata, in riforma integrale della sentenza impugnata n. 1547/2020, pronunciata il 04.11.2020 e depositata in pari data dal Tribunale di Bergamo, così
pronunciare:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
sussistendone i presupposti, nonché per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa.
Nel merito:
- Voglia l'adita Corte di Appello di Brescia, riformare, per tutto quanto esposto in narrativa, la sentenza impugnata, ritenendo legittima, regolare, correttamente compiuta ed in osservanza del dettato normativo, anche in tema di prescrizione, l'attività dell' CP_2
e, per l'effetto, accerti e dichiari l'efficacia e la validità
[...]
dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
01984201900001107 000 notificato dalla Parte_1
in data 24.07.2019 nonché delle cartelle n.
[...]
01920020005490825000, n. 01920040026686602000, n.
019200400419687424000, n. 01920040048924316000, n.
01920070001627891000.
- In ogni caso, con vittoria delle competenze e spese di primo - 3 -
e secondo grado di giudizio, di cui il sottoscritto difensore ne ha fatto anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Dell'appellato
Voglia l'On.le Corte di Appello adita:
In via preliminare
• Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado n. 1547/2020 impugnata dall'appellante per le motivazioni sopra esposte.
In via principale e nel merito
• rigettare l'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n. 1547/2020 Parte_3
pronunciata in primo grado in data 04.11.2020 presso il Tribunale di
Bergamo, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In ogni caso sulle spese
• Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione all'esecuzione avverso CP_1
l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli dall'
[...]
atteso il mancato pagamento di una serie di Parte_1
cartelle di pagamento, assumendo che i relativi crediti si erano estinti per prescrizione quinquennale e chiedendo per tale motivo la declaratoria di inefficacia del suddetto atto di pignoramento - 4 -
limitatamente agli importi di cui alle suddette cartelle.
Resisteva l' la quale Parte_1
rilevava che la prescrizione era decennale, che si erano verificati atti interruttivi della prescrizione e che il debitore, presentando un'istanza di rateizzazione, aveva con ciò rinunciato alla prescrizione.
Il Tribunale di Bergamo così decideva:
- a) accerta e dichiara che i crediti di cui alle cartelle n.
01920020005490825000, n. 01920040026686602000, n.
019200400419687424000, n. 01920040048924316000 e n.
01920070001627891000 non sono dovuti per prescrizione quinquennale e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento notificato a in data 14.3.19 CP_1
limitatamente ai crediti di cui alle cartelle sopraindicate;
- b) condanna alla rifusione Parte_1
delle spese di giudizio a favore di che si liquidano ex CP_1
d.m. 55/14 in euro 4.015,90, oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente era fondata, giacchè le cartelle de quibus erano state notificate in un arco temporale che va dal 19.3.2022 al 22.3.2007, con conseguente decorso del termine di prescrizione;
- che nella specie si trattava di crediti previdenziali e assistenziali, rispetto ai quali la prescrizione è quinquennale;
che l'inclusione dei medesimi in una cartella esattoriale non vale a mutare - 5 -
la natura del credito e, di riflesso, il regime della prescrizione ad esso inerente;
che, in mancanza di un titolo giudiziale definitivo, la prescrizione rimane quella quinquennale e non si trasforma in quella decennale;
- che non constavano atti interruttivi della riscossione, se non successivamente al maturare della prescrizione quinquennale;
- che la richiesta di “rottamazione” della cartella non equivale ad espresso riconoscimento del debito, essendo all'uopo necessaria una non equivoca manifestazione di volontà in tal senso, ben potendo essere il pagamento parziale giustificato dal mero stato di cogenza derivante dalla notificazione dell'atto esecutivo.
L' interponeva appello Parte_1
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.;
- 2) riforma dei capi di condanna alle spese.
Resisteva . CP_1
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, l' lamenta violazione e falsa applicazione Pt_1
dell'art. 2946 c.c.. Osserva che il non ha provveduto ad CP_1
impugnare le cartelle nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, di - 6 -
talchè le cartelle sono divenute definitive;
che al medesimo sono stati,
poi, notificati ulteriori atti di intimazione, altrettanto non impugnati,
che hanno determinato un'interruzione della prescrizione;
che l'impugnazione effettuata per la prima volta nei confronti dell'atto di pignoramento presso terzi è inammissibile;
che hanno comportato un effetto interruttivo della prescrizione anche le insinuazioni per le cartelle oggetto di causa al passivo del fallimento della ditta individuale
Aria Nuova di Bossi Massimo;
che, in ogni caso, l'attività dell'agente di riscossione è soggetta alla prescrizione decennale;
che, infatti, una volta creato il ruolo ed inserita in esso la cartella, si verifica un effetto novativo dell'obbligazione originaria, che vale anche ad incidere sulla prescrizione;
che tanto si può desumere dalla disciplina del c. discarico,
e precisamente dagli artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 112/1999, che hanno una portata generale;
che, in ogni caso, attraverso la presentazione della domanda di definizione agevolata, contenente richiesta di rateazione relativa a tutte le cartelle impugnate, il debitore ha rinunciato alla prescrizione.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
In primo luogo l' evidenzia che le cartelle sulla cui base CP_3
è stato effettuato il pignoramento non sono state impugnate, e che pertanto sono divenute definitive.
L'assunto è irrilevante.
Infatti, la ritualità della cartella e della notificazione della cartella non impedisce al debitore di far valere il venir meno del titolo esecutivo per fatti posteriori alla sua formazione, mediante opposizione - 7 -
all'esecuzione.
Nel caso di specie l'opponente non ha impugnato la cartella per vizi (ossia non ha proposto un'opposizione c.d. recuperatoria), ma si è
limitato ad eccepire la prescrizione (ossia ha proposto un'opposizione all'esecuzione).
La deduzione circa la non impugnabilità o definitività della cartella non ha, quindi, pregio.
In secondo luogo l' sostiene che la prescrizione è stata CP_3
interrotta da una serie di intimazioni di pagamento, altrettanto non impugnate.
L'assunto è infondato.
Le cartelle di pagamento risalgono agli anni 2002/2007; mentre le intimazioni di pagamento risalgono agli anni 2016/2019.
Essendo il termine di prescrizione quinquennale (trattandosi di crediti di natura previdenziale ed assistenziale), le intimazioni di pagamento sono intervenute quando i crediti si erano ormai prescritti.
In terzo luogo l' sostiene che la prescrizione è stata, CP_3
altresì, interrotta a seguito dell'insinuazione al passivo del fallimento della società.
L'assunto è inammissibile.
L'allegazione è stata fatta per la prima volta in appello, e quindi
è del tutto nuova.
I documenti a supporto della
contro
-eccezione di interruzione della prescrizione (insinuazioni al passivo e chiusura del fallimento)
sono stati prodotti per la prima volta in appello, in violazione del - 8 -
divieto di cui all'art. 345 c.p.c..
Si tratta di documenti che l'appellante avrebbe potuto produrre nel primo grado di giudizio. La produzione in appello è, pertanto,
inammissibile.
In quarto luogo l' sostiene che la prescrizione è quella CP_3
ordinaria decennale, dato che il ruolo ha natura di titolo esecutivo, e dato che la formazione del ruolo determina una novazione dei crediti in esso contemplati, che si riflette anche sulla prescrizione. Aggiunge
che detta interpretazione è avvalorata dall'analisi della disciplina afferente al c.d. discarico (artt. 19 e 20 D.Lgs.n. 112/1999), la quale prevede che, laddove emergano nuovi beni del contribuente da sottoporre ad esecuzione, il ruolo (benchè già oggetto di discarico)
possa essere riaffidato all'agente di riscossione per l'attività di recupero coattivo, a condizione che non siano trascorsi dieci anni.
L'assunto è infondato.
La cartella di pagamento è un atto amministrativo;
la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento determina soltanto l'irretrattabilità del credito, non già la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale;
perchè ciò si verifichi occorre che intervenga un titolo giudiziale definitivo
(Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016: “Il principio, di carattere generale,
secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un
atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello - 9 -
ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli
atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di
riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad
entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più
breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per
proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne
che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Conformi
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018,Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33797 del 1
9/12/2019,Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019 ).
Il subentro dell' quale nuovo concessionario non ha CP_3
alcuna incidenza sulla prescrizione
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31352 del 04/12/2018: “In tema di riscossione di crediti
previdenziali, il subentro dell' quale nuovo concessionario Parte_1
non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per
legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale,
caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della
prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con
valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche
nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina
della prescrizione prevista dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 invece che la regola
generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.”).
Ed altrettanto è irrilevante, nel senso che non determina alcuna - 10 -
novazione, la disciplina del c.d discarico. Il tema è stato affrontato
funditus nella sentenza n. 840/2020 della Suprema Corte (non massimata), la quale ha respinto la tesi dell richiamando ancora CP_3
una volta i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
23397/2016. In particolare, gli ermellini hanno affermato che il D.Lgs.
n. 112/1999 è un decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi;
che l'art. 20 co. 6 è inutilizzabile per la soluzione del caso concreto, trattandosi di una norma che non attiene ai rapporti tra contribuente ed ente impositore, ma soltanto ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione;
che la procedura di discarico per inesigibilità ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussiste o meno il diritto al rimborso;
che il riferimento alla prescrizione decennale risulta effettuato sempre in ambito sostanziale, senza alcun riferimento all'art. 2953 c.c., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo all'attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa.
Analogo principio, del resto, è stato espresso con riguardo all'istituto del c.d. riaffido (arg. ex
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020: ”La scadenza del termine perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre - 11 -
impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante
il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della l. n.
145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore
al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già
oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello
stesso art. 1”).
Del tutto irrilevante è il precedente giurisprudenziale (Sez. Trib.,
Ordinanza n. 4835 del 19 febbraio 2025) citato dall' in comparsa CP_3
conclusionale, in quanto tale precedente è riferito ai crediti erariali,
mentre qui si tratta di crediti previdenziali e assistenziali, per i quali,
come anzidetto, la prescrizione è pacificamente quinquennale.
In quinto luogo l' sostiene che la richiesta di c.d. CP_3
rottamazione delle cartelle presentata dal contribuente equivale ad un riconoscimento del debito e determina una rinuncia alla prescrizione.
L'assunto è infondato.
In materia tributaria non vale il principio dell'acquiescenza: il puro e semplice riconoscimento, espresso o tacito, da parte del contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, non gli preclude la contestazione sull'an debeatur
(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26515 del 08/09/2022: “L'istituto dell'acquiescenza al
provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova
applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui - 12 -
non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto
dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti
della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti,
domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni
contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di
impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Le
manifestazioni positive della volontà del contribuente possono ritenersi
giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per ciò che attiene al "quantum
debeatur", nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati, ciò
che non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a
contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi,
è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una
rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta
e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile
oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del
contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un
comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente
inequivoci. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che l'accoglimento
dell'istanza di rateizzazione potesse produrre un effetto novativo
dell'obbligazione tributaria)”).
Proprio per questa ragione il pagamento parziale
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017: “Il riconoscimento del diritto,
idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in
uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente
diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito - 13 -
e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di
disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non
accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere
come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa
valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito,
esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la
natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né
illogica)”) ovvero la rateizzazione della cartella
(Sez. 5 - , Sentenza n. 3347 del 08/02/2017: “In materia tributaria, non costituisce
acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna
riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso
che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al
pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di
riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri
benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'“an debeatur”,
salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi
estinto il rapporto tributario”; Sez. L - , Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024: “In
materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta
successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come
rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia
previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già
maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il
termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva
della possibilità di farlo valere in giudizio”) sono del tutto ininfluenti sul - 14 -
versante della rinuncia alla prescrizione.
Con il secondo motivo di appello l' sollecita la riforma Pt_1
dei capi di condanna alle spese.
Il motivo è infondato.
Il rigetto della precedente censura esclude la necessità di rivedere il regolamento delle spese di lite per quanto concerne il primo grado di giudizio.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 17.179,00= (di cui € 4.389,00= per la fase di studio, € 2.552,00= per la fase introduttiva, € 2.940,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione è stata effettuata sulla base del valore della causa (€ 296.439,91=), con compensi minimo per la terza fase, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, e medio per tutte le altre.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando: - 15 -
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in complessivi € 17.179,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 luglio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 485/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
aprile 2025
d a
, in persona del Parte_1
Responsabile Contenzioso Lombardia sig. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Ziletti del Foro di Brescia,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Baio del CP_1
Foro di Lecco, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n. - 2 -
1547/2020 pubblicata il 4 novembre 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previe le declaratorie tutte del caso, ogni contraria deduzione ed eccezione rigettata, in riforma integrale della sentenza impugnata n. 1547/2020, pronunciata il 04.11.2020 e depositata in pari data dal Tribunale di Bergamo, così
pronunciare:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
sussistendone i presupposti, nonché per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa.
Nel merito:
- Voglia l'adita Corte di Appello di Brescia, riformare, per tutto quanto esposto in narrativa, la sentenza impugnata, ritenendo legittima, regolare, correttamente compiuta ed in osservanza del dettato normativo, anche in tema di prescrizione, l'attività dell' CP_2
e, per l'effetto, accerti e dichiari l'efficacia e la validità
[...]
dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
01984201900001107 000 notificato dalla Parte_1
in data 24.07.2019 nonché delle cartelle n.
[...]
01920020005490825000, n. 01920040026686602000, n.
019200400419687424000, n. 01920040048924316000, n.
01920070001627891000.
- In ogni caso, con vittoria delle competenze e spese di primo - 3 -
e secondo grado di giudizio, di cui il sottoscritto difensore ne ha fatto anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Dell'appellato
Voglia l'On.le Corte di Appello adita:
In via preliminare
• Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado n. 1547/2020 impugnata dall'appellante per le motivazioni sopra esposte.
In via principale e nel merito
• rigettare l'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n. 1547/2020 Parte_3
pronunciata in primo grado in data 04.11.2020 presso il Tribunale di
Bergamo, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In ogni caso sulle spese
• Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione all'esecuzione avverso CP_1
l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli dall'
[...]
atteso il mancato pagamento di una serie di Parte_1
cartelle di pagamento, assumendo che i relativi crediti si erano estinti per prescrizione quinquennale e chiedendo per tale motivo la declaratoria di inefficacia del suddetto atto di pignoramento - 4 -
limitatamente agli importi di cui alle suddette cartelle.
Resisteva l' la quale Parte_1
rilevava che la prescrizione era decennale, che si erano verificati atti interruttivi della prescrizione e che il debitore, presentando un'istanza di rateizzazione, aveva con ciò rinunciato alla prescrizione.
Il Tribunale di Bergamo così decideva:
- a) accerta e dichiara che i crediti di cui alle cartelle n.
01920020005490825000, n. 01920040026686602000, n.
019200400419687424000, n. 01920040048924316000 e n.
01920070001627891000 non sono dovuti per prescrizione quinquennale e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento notificato a in data 14.3.19 CP_1
limitatamente ai crediti di cui alle cartelle sopraindicate;
- b) condanna alla rifusione Parte_1
delle spese di giudizio a favore di che si liquidano ex CP_1
d.m. 55/14 in euro 4.015,90, oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente era fondata, giacchè le cartelle de quibus erano state notificate in un arco temporale che va dal 19.3.2022 al 22.3.2007, con conseguente decorso del termine di prescrizione;
- che nella specie si trattava di crediti previdenziali e assistenziali, rispetto ai quali la prescrizione è quinquennale;
che l'inclusione dei medesimi in una cartella esattoriale non vale a mutare - 5 -
la natura del credito e, di riflesso, il regime della prescrizione ad esso inerente;
che, in mancanza di un titolo giudiziale definitivo, la prescrizione rimane quella quinquennale e non si trasforma in quella decennale;
- che non constavano atti interruttivi della riscossione, se non successivamente al maturare della prescrizione quinquennale;
- che la richiesta di “rottamazione” della cartella non equivale ad espresso riconoscimento del debito, essendo all'uopo necessaria una non equivoca manifestazione di volontà in tal senso, ben potendo essere il pagamento parziale giustificato dal mero stato di cogenza derivante dalla notificazione dell'atto esecutivo.
L' interponeva appello Parte_1
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.;
- 2) riforma dei capi di condanna alle spese.
Resisteva . CP_1
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, l' lamenta violazione e falsa applicazione Pt_1
dell'art. 2946 c.c.. Osserva che il non ha provveduto ad CP_1
impugnare le cartelle nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, di - 6 -
talchè le cartelle sono divenute definitive;
che al medesimo sono stati,
poi, notificati ulteriori atti di intimazione, altrettanto non impugnati,
che hanno determinato un'interruzione della prescrizione;
che l'impugnazione effettuata per la prima volta nei confronti dell'atto di pignoramento presso terzi è inammissibile;
che hanno comportato un effetto interruttivo della prescrizione anche le insinuazioni per le cartelle oggetto di causa al passivo del fallimento della ditta individuale
Aria Nuova di Bossi Massimo;
che, in ogni caso, l'attività dell'agente di riscossione è soggetta alla prescrizione decennale;
che, infatti, una volta creato il ruolo ed inserita in esso la cartella, si verifica un effetto novativo dell'obbligazione originaria, che vale anche ad incidere sulla prescrizione;
che tanto si può desumere dalla disciplina del c. discarico,
e precisamente dagli artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 112/1999, che hanno una portata generale;
che, in ogni caso, attraverso la presentazione della domanda di definizione agevolata, contenente richiesta di rateazione relativa a tutte le cartelle impugnate, il debitore ha rinunciato alla prescrizione.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
In primo luogo l' evidenzia che le cartelle sulla cui base CP_3
è stato effettuato il pignoramento non sono state impugnate, e che pertanto sono divenute definitive.
L'assunto è irrilevante.
Infatti, la ritualità della cartella e della notificazione della cartella non impedisce al debitore di far valere il venir meno del titolo esecutivo per fatti posteriori alla sua formazione, mediante opposizione - 7 -
all'esecuzione.
Nel caso di specie l'opponente non ha impugnato la cartella per vizi (ossia non ha proposto un'opposizione c.d. recuperatoria), ma si è
limitato ad eccepire la prescrizione (ossia ha proposto un'opposizione all'esecuzione).
La deduzione circa la non impugnabilità o definitività della cartella non ha, quindi, pregio.
In secondo luogo l' sostiene che la prescrizione è stata CP_3
interrotta da una serie di intimazioni di pagamento, altrettanto non impugnate.
L'assunto è infondato.
Le cartelle di pagamento risalgono agli anni 2002/2007; mentre le intimazioni di pagamento risalgono agli anni 2016/2019.
Essendo il termine di prescrizione quinquennale (trattandosi di crediti di natura previdenziale ed assistenziale), le intimazioni di pagamento sono intervenute quando i crediti si erano ormai prescritti.
In terzo luogo l' sostiene che la prescrizione è stata, CP_3
altresì, interrotta a seguito dell'insinuazione al passivo del fallimento della società.
L'assunto è inammissibile.
L'allegazione è stata fatta per la prima volta in appello, e quindi
è del tutto nuova.
I documenti a supporto della
contro
-eccezione di interruzione della prescrizione (insinuazioni al passivo e chiusura del fallimento)
sono stati prodotti per la prima volta in appello, in violazione del - 8 -
divieto di cui all'art. 345 c.p.c..
Si tratta di documenti che l'appellante avrebbe potuto produrre nel primo grado di giudizio. La produzione in appello è, pertanto,
inammissibile.
In quarto luogo l' sostiene che la prescrizione è quella CP_3
ordinaria decennale, dato che il ruolo ha natura di titolo esecutivo, e dato che la formazione del ruolo determina una novazione dei crediti in esso contemplati, che si riflette anche sulla prescrizione. Aggiunge
che detta interpretazione è avvalorata dall'analisi della disciplina afferente al c.d. discarico (artt. 19 e 20 D.Lgs.n. 112/1999), la quale prevede che, laddove emergano nuovi beni del contribuente da sottoporre ad esecuzione, il ruolo (benchè già oggetto di discarico)
possa essere riaffidato all'agente di riscossione per l'attività di recupero coattivo, a condizione che non siano trascorsi dieci anni.
L'assunto è infondato.
La cartella di pagamento è un atto amministrativo;
la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento determina soltanto l'irretrattabilità del credito, non già la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale;
perchè ciò si verifichi occorre che intervenga un titolo giudiziale definitivo
(Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016: “Il principio, di carattere generale,
secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un
atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello - 9 -
ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli
atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di
riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad
entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più
breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per
proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne
che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Conformi
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018,Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33797 del 1
9/12/2019,Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019 ).
Il subentro dell' quale nuovo concessionario non ha CP_3
alcuna incidenza sulla prescrizione
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31352 del 04/12/2018: “In tema di riscossione di crediti
previdenziali, il subentro dell' quale nuovo concessionario Parte_1
non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per
legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale,
caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della
prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con
valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche
nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina
della prescrizione prevista dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 invece che la regola
generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.”).
Ed altrettanto è irrilevante, nel senso che non determina alcuna - 10 -
novazione, la disciplina del c.d discarico. Il tema è stato affrontato
funditus nella sentenza n. 840/2020 della Suprema Corte (non massimata), la quale ha respinto la tesi dell richiamando ancora CP_3
una volta i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
23397/2016. In particolare, gli ermellini hanno affermato che il D.Lgs.
n. 112/1999 è un decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi;
che l'art. 20 co. 6 è inutilizzabile per la soluzione del caso concreto, trattandosi di una norma che non attiene ai rapporti tra contribuente ed ente impositore, ma soltanto ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione;
che la procedura di discarico per inesigibilità ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussiste o meno il diritto al rimborso;
che il riferimento alla prescrizione decennale risulta effettuato sempre in ambito sostanziale, senza alcun riferimento all'art. 2953 c.c., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo all'attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa.
Analogo principio, del resto, è stato espresso con riguardo all'istituto del c.d. riaffido (arg. ex
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020: ”La scadenza del termine perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre - 11 -
impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante
il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della l. n.
145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore
al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già
oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello
stesso art. 1”).
Del tutto irrilevante è il precedente giurisprudenziale (Sez. Trib.,
Ordinanza n. 4835 del 19 febbraio 2025) citato dall' in comparsa CP_3
conclusionale, in quanto tale precedente è riferito ai crediti erariali,
mentre qui si tratta di crediti previdenziali e assistenziali, per i quali,
come anzidetto, la prescrizione è pacificamente quinquennale.
In quinto luogo l' sostiene che la richiesta di c.d. CP_3
rottamazione delle cartelle presentata dal contribuente equivale ad un riconoscimento del debito e determina una rinuncia alla prescrizione.
L'assunto è infondato.
In materia tributaria non vale il principio dell'acquiescenza: il puro e semplice riconoscimento, espresso o tacito, da parte del contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, non gli preclude la contestazione sull'an debeatur
(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26515 del 08/09/2022: “L'istituto dell'acquiescenza al
provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova
applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui - 12 -
non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto
dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti
della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti,
domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni
contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di
impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Le
manifestazioni positive della volontà del contribuente possono ritenersi
giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per ciò che attiene al "quantum
debeatur", nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati, ciò
che non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a
contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi,
è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una
rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta
e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile
oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del
contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un
comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente
inequivoci. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che l'accoglimento
dell'istanza di rateizzazione potesse produrre un effetto novativo
dell'obbligazione tributaria)”).
Proprio per questa ragione il pagamento parziale
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017: “Il riconoscimento del diritto,
idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in
uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente
diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito - 13 -
e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di
disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non
accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere
come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa
valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito,
esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la
natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né
illogica)”) ovvero la rateizzazione della cartella
(Sez. 5 - , Sentenza n. 3347 del 08/02/2017: “In materia tributaria, non costituisce
acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna
riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso
che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al
pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di
riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri
benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'“an debeatur”,
salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi
estinto il rapporto tributario”; Sez. L - , Ordinanza n. 6154 del 07/03/2024: “In
materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta
successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come
rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia
previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già
maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il
termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva
della possibilità di farlo valere in giudizio”) sono del tutto ininfluenti sul - 14 -
versante della rinuncia alla prescrizione.
Con il secondo motivo di appello l' sollecita la riforma Pt_1
dei capi di condanna alle spese.
Il motivo è infondato.
Il rigetto della precedente censura esclude la necessità di rivedere il regolamento delle spese di lite per quanto concerne il primo grado di giudizio.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 17.179,00= (di cui € 4.389,00= per la fase di studio, € 2.552,00= per la fase introduttiva, € 2.940,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione è stata effettuata sulla base del valore della causa (€ 296.439,91=), con compensi minimo per la terza fase, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, e medio per tutte le altre.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando: - 15 -
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in complessivi € 17.179,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 luglio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti