Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/06/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 567 /2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott.ssa Francesca Marchese Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nato ad [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentanti e difesi dall'avv. Nicolò Zola C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione personale consensuale dei coniugi
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da ricorso per separazione personale consensuale dep. in data
10.2.2025
Il P.M. non risulta avere svolto conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Tollegno il giorno 06.10.1991.
Dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] l'[...], maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2
autosufficienti.
Con ricorso dep. telem. in data 10.02.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, e di omologare gli accordi raggiunti
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale” 1.
Nel caso che ci occupa, secondo quanto sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Il Collegio ritiene che possano essere omologate le ulteriori condizioni concordemente raggiunte dalle parti, avendo infatti i coniugi suddiviso in modo equilibrato tra loro i compiti di mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno poi evidenziato di essere in “assoluta e totale indipendenza economica” e di rinunciare pertanto reciprocamente “a qualsiasi pretesa in ordine all'assegno di mantenimento”. Il Collegio prende pertanto atto ed omologa tutte le statuizioni concordemente raggiunte dalle parti.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nato ad [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
uniti in matrimonio in Tollegno il giorno 06.10.1991, trascritto nel registro C.F._2
degli atti di matrimonio di detto Comune, parte 2, serie A, atto n. 13, anno 1991;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti fra le parti qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'Ufficiale di stato civile del comune di Tollegno per gli adempimenti di competenza;
nulla sulle spese;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio in data 11.6.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015.