Articolo 30 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 29Articolo 31
Versione
9 gennaio 1963
Art. 30.
Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 25.
I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.
La Commissione di scrutinio nella dichiarazione di promovibilita', deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine allo esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte di cassazione e alle funzioni direttive.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963
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