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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6682/2023 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Daniela e Gaetano Sodo, presso il cui studio in
NA (LE), al Corso Porta Luce n. 78, elettivamente domicilia
RICORRENTE
, in Controparte_1 persona del curatore pro tempore, dott. , con Persona_1 studio in Andria, alla via Roma n. 22
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove
e con questi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
di Andria, alla via Guido Rossa n. 12 CP_3
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 17 novembre 2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti costituite hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 14.09.2023 e notificato a mezzo pec il
22.11.2024, ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1 [...] per il pagamento di pretese differenze retributive. CP_1
Più specificatamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: che in data
2.05.2022 era assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 23.05.2022 alle dipendenze della società resistente, con mansioni di Progettista Meccanico ed inquadramento al Livello
5 CCNL Metalmeccanica Confapi, retribuzione lorda mensile pari € 2.683,07 per 13 mensilità; che tra ottobre e novembre 2022, riceveva informale invito dalla società datrice di lavoro ad assentarsi dal servizio a far data dal
21.10.2022 fino a quando ne avrebbe avuto comunicazione a fronte di problemi aziendali inerenti il calo della mole di lavoro ed una temporanea crisi aziendale, tanto da indurre la stessa società ad annunciare, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni;
che, quindi, con lettera pec 24.11.2022, intimava alla resistente di provvedere alla consegna in suo favore del prospetto paga della mensilità di ottobre ed al pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di settembre ed ottobre 2022; che, a fronte del mancato riscontro alla menzionata diffida, era costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa a far data dal 29.11.2022, costituente, ad ogni effetto di legge e di contratto, l'ultimo giorno dell'intercorso rapporto di lavoro;
che la società resistente persisteva nella ingiustificata omessa consegna, in favore del
2 ricorrente, dei cedolini paga relativi alle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2022 nonché del mancato pagamento delle competenze retributive oltre a quelle attinenti la fine del rapporto di lavoro ed alla retribuzione del mese di settembre 2022; che la resistente non ha provveduto alla consegna della sopradetta documentazione afferente le mensilità settembre-dicembre
2022, nonostante sia stata intimata dal Decreto Ingiuntivo r.g.n.576/2023 emesso dal Tribunale di Trani in data 24.02.2023, notificato in data
07.03.2023, non opposto e dunque divenuto esecutivo ex lege, né ha inteso procedere al pagamento delle retribuzioni spettanti per legge al ricorrente, ivi incluso il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e l'indennità sostitutiva del preavviso stante la giusta causa di dimissioni, e della retribuzione di settembre 2022.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte e al TFR, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e all'indennità sostitutiva per ferie, per il complessivo importo di € 16.587,08.
All'udienza dell'11.03.2024, il difensore di parte ricorrente chiedeva termine per rinotificare il ricorso alla curatela della liquidazione giudiziale della società resistente, essendo intervenuta nelle more dell'introduzione del giudizio, sentenza che aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della società.
All'udienza del 27.06.2024, constatata la regolarità e tempestività della notifica del ricorso, effettuata il 03.04.2024 alla liquidazione giudiziale, che non si costituiva in giudizio, ne era dichiarata la contumacia ed inoltre veniva ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' a cura della CP_3 parte ricorrente.
Costituitosi in giudizio l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, chiedendo CP_3 che, in caso di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro sia condannato al pagamento della contribuzione nei limiti della prescrizione.
Espletata attività istruttoria, la causa era rinviata per la decisione e, con ordinanza del 15.09.2025 si invitava la parte ricorrente a prendere posizione
3 sulla questione della procedibilità o meno della domanda, stante l'intervenuta liquidazione giudiziale.
LA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato improseguibile.
Rilievo decisivo e assorbente assume la circostanza che dopo il deposito del ricorso la società resistente è stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale.
L'intervenuta la liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro/resistente in corso di causa pone il problema della ammissibilità o meno della pronuncia richiesta nel ricorso.
Sul punto, si è invitata espressamente, con ordinanza del
15.09.2025, la difesa di parte ricorrente a prendere posizione sulla questione della proseguibilità o meno del giudizio, concedendo termine per il deposito di note difensive sul punto, nelle quali la difesa del ricorrente ha confermato la pendenza della procedura concorsuale e ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione per essere dotato di giurisdizione il giudice fallimentare.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato improseguibile in questa sede per le seguenti ragioni.
Occorre partire dal presupposto che norma principale di riferimento è l'art. 32 comma 1 del d.lgs. n. 14/2019, secondo cui “Il Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”, ragion per cui l'accertamento dei crediti di lavoro del ricorrente deve dunque avvenire in seno alla procedura di liquidazione giudiziale.
Nel corso degli anni, in relazione alle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la giurisprudenza di legittimità ha specificato quali siano le questioni che,
4 nonostante la procedura d'insolvenza, rimangono di competenza del giudice del lavoro.
E così, ad esempio, con riferimento all'amministrazione straordinaria ma con un principio estensibile anche alle altre procedure concorsuali, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare”
(cfr. Cass. n. 19271/2013).
Ancora, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15982/2018, ha specificato che “In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in
5 quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa”.
Sempre in tema di procedura fallimentare, la Corte di cassazione con la sentenza n. 30512/2021 ha stabilito il seguente principio:
“Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa)”; in termini analoghi anche Cass. n.
41586/2021, secondo cui “In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro”.
Tale principio è stato poi ribadito con la sentenza della Corte di
Cassazione n. 94/2024, secondo cui: “Qualora il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica superiore nei confronti del datore di lavoro in liquidazione giudiziale permane la competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto la domanda proposta non è configurabile solo
6 come mero strumento attraverso cui far valere diritti patrimoniali sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della società fallita. Alla cognizione del giudice fallimentare, invece, sono riservate le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso”.
Infine, con sentenza n. 27796/2024 la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che: “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo”.
2. Applicando tali norme e i condivisibili principi di diritto richiamati affermati dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della società resistente, tuttora in essere, non sussiste la competenza funzionale del Giudice del Lavoro a decidere in ordine alla presente controversia, in quanto le domande proposte dal ricorrente sono tese all'accertamento di differenze retributive in favore del lavoratore e la condanna dell'ex datore di lavoro al relativo pagamento;
si tratta di due domande strettamente connesse e intrecciate, al punto tale che deve escludersi la competenza a pronunciarsi su entrambe dell'adito giudice del lavoro. Ciò vale anche qualora si volesse intendere la domanda
7 come di mero accertamento, perché, aldilà del fatto che è evidente che essa è stata proposta al fine di ottenere una condanna al pagamento di somme di denaro, ed è quindi strettamente strumentale e connessa a quest'ultima, in ogni caso anche l'accertamento del presunto credito per differenze retributive non può che essere accertato all'interno della procedura di liquidazione giudiziale per la necessità di assicurare il rispetto del prevalente principio della par condicio creditorum.
L'esame della domanda proposta nei confronti è Pt_1 CP_3 assorbito in considerazione del tipo di pronuncia adottata.
Alla luce di ciò, il ricorso va dichiarato improseguibile.
Spese processuali
Le spese processuali, tenuto conto della natura della presente e delle ragioni della presente decisione, della mancata costituzione della procedura di liquidazione giudiziale e del comportamento processuale del ricorrente, che ha sostanzialmente concluso in senso analogo alla presente statuizione, sono integralmente compensate tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6682/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara improseguibile il ricorso;
2. compensa le spese del giudizio.
Trani, 16.12.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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