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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg27024 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LIBONATI ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille n. 59,
RICORRENTE
E
rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti GUARDASCIONE VIVIANA e GUARDASCIONE
VALENTINA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Stadera n. 80,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza di prima comparizione, il GI ascoltate le parti si riservava.
Con Ordinanza del 07.11.2024, sciogliendo la riserva, venivano emessi i provvedimenti urgenti e provvisori disponendo inoltre un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, competenti per territorio, circa i rapporti genitori- figli, rinviando all'udienza del 29.04.2025 per la verifica del monitoraggio dei servizi sociali e per la prova testimoniale.
All'udienza del 29.04.2025, il Gi, preso atto delle relazioni positive pervenute dai SS, formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 473 bis 21 c.p.c. alle quali le stesse aderivano, chiedendo di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in
2 accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) assegna ex. art 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Napoli,
Calata Capodichino 243 - alla resistente, che l'ha abitata unitamente ad entrambi i figli, anche dopo l'allontanamento del ricorrente del luglio 2022, fino ad ottobre 2023, per allontanarsi per qualche mese per un'assunzione lavorativa, senza farvi rientro atteso l'avvenuto trasferimento nell'immobile coniugale da parte del ricorrente, unitamente al figlio la resistente Per_1
abiterà l'immobile unitamente ai figli minori e Per_1 Per_2
rispettivamente di anni 7 e 2 e mezzo;
• 2) affida i minori (nato ad [...] il [...]); (nato a [...]_2
Napoli il 12.4.2022) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria.
• 3) In ordine al diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, tenuto conto delle esigenze dei figli e salvo diversi accordi tra le parti: il martedì e il giovedì di ogni settimana il padre preleverà i minori da scuola e li terrà con sé fino alle ore 20.30 con riaccompagnamento presso il domicilio materno;
a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento;
nel week end in cui i minori staranno con il papà prevedere il pernotto della domenica sera con riaccompagnamento il lunedì mattina a scuola.
Ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre o dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, in modo tale che i minori trascorrano con un genitore le festività natalizie e con
l'altro le festività di fine anno ed Epifania;
durante le festività pasquali, alternativamente di anno in anno, dalle ore 17,00 del Giovedì Santo alle ore 21,00 del lunedì in Albis;
15 gg di luglio o di agosto da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di
3 ciascun anno;
i ragazzi, altresì, trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso,
l'onomastico e il giorno della Festa del Papà e parimenti con la madre il giorno del compleanno della stessa, l'onomastico ed il giorno della Festa della Mamma;
quanto al giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori, si seguirà il regime dell'alternanza.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui il minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici;
• 4) l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente dovrà versare in favore della resistente per il mantenimento dei minori di €.600,00 mensili, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Napoli e il;
• 5) eventuali emolumenti assistenziali e/o previdenziali al 50% in base alla spettanza.
• 6) Spese compensate.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
La parte ha proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto
- impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
4 Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n. 145, parte Parte_2
II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
BACOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LIBONATI ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille n. 59,
RICORRENTE
E
rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti GUARDASCIONE VIVIANA e GUARDASCIONE
VALENTINA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Stadera n. 80,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza di prima comparizione, il GI ascoltate le parti si riservava.
Con Ordinanza del 07.11.2024, sciogliendo la riserva, venivano emessi i provvedimenti urgenti e provvisori disponendo inoltre un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, competenti per territorio, circa i rapporti genitori- figli, rinviando all'udienza del 29.04.2025 per la verifica del monitoraggio dei servizi sociali e per la prova testimoniale.
All'udienza del 29.04.2025, il Gi, preso atto delle relazioni positive pervenute dai SS, formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 473 bis 21 c.p.c. alle quali le stesse aderivano, chiedendo di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in
2 accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) assegna ex. art 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Napoli,
Calata Capodichino 243 - alla resistente, che l'ha abitata unitamente ad entrambi i figli, anche dopo l'allontanamento del ricorrente del luglio 2022, fino ad ottobre 2023, per allontanarsi per qualche mese per un'assunzione lavorativa, senza farvi rientro atteso l'avvenuto trasferimento nell'immobile coniugale da parte del ricorrente, unitamente al figlio la resistente Per_1
abiterà l'immobile unitamente ai figli minori e Per_1 Per_2
rispettivamente di anni 7 e 2 e mezzo;
• 2) affida i minori (nato ad [...] il [...]); (nato a [...]_2
Napoli il 12.4.2022) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria.
• 3) In ordine al diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, tenuto conto delle esigenze dei figli e salvo diversi accordi tra le parti: il martedì e il giovedì di ogni settimana il padre preleverà i minori da scuola e li terrà con sé fino alle ore 20.30 con riaccompagnamento presso il domicilio materno;
a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento;
nel week end in cui i minori staranno con il papà prevedere il pernotto della domenica sera con riaccompagnamento il lunedì mattina a scuola.
Ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre o dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, in modo tale che i minori trascorrano con un genitore le festività natalizie e con
l'altro le festività di fine anno ed Epifania;
durante le festività pasquali, alternativamente di anno in anno, dalle ore 17,00 del Giovedì Santo alle ore 21,00 del lunedì in Albis;
15 gg di luglio o di agosto da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di
3 ciascun anno;
i ragazzi, altresì, trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso,
l'onomastico e il giorno della Festa del Papà e parimenti con la madre il giorno del compleanno della stessa, l'onomastico ed il giorno della Festa della Mamma;
quanto al giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori, si seguirà il regime dell'alternanza.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui il minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici;
• 4) l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente dovrà versare in favore della resistente per il mantenimento dei minori di €.600,00 mensili, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Napoli e il;
• 5) eventuali emolumenti assistenziali e/o previdenziali al 50% in base alla spettanza.
• 6) Spese compensate.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei minori.
La parte ha proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto
- impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
4 Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n. 145, parte Parte_2
II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
BACOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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