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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1793/ 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARRONE MARCO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to Cristina Grappone con il quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla Via Savorito, 8
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la contestazione di un credito indicato negli atti specificati nell'atto introduttivo e risultanti dall'atto di accertamento n° protocollo
.501.30/01/2022.0038036, recapitato a mezzo racc.ta AR n. CP_1
68981016183 il 16.02.2022, La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale, si deve rilevare che, in base ad una interpretazione complessiva dell'atto introduttivo emerge che
1 vengono contestati in questa sede solo i crediti previdenziali, nessun problema ponendosi quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello
(nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Orbene ancora in via pregiudiziale occorre valutare l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Orbene l'atto notificato ed impugnato in questa sede è un atto di accertamento che non costituisce un titolo esecutivo extragiudiziale.
Si deve ritenere quindi che anche questo atto non sia autonomamente impugnabile ( cfr. anche Cass Cassazione civile sez. un., 16319 del 12/07/2010:” In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.” ).
2 Inoltre il ricorrente, nonostante i rinvii concessi, non ha fornito idonei elementi che valgano ad affermare il suo interesse ad agire. Infatti il ricorrente non solo afferma di non aver ricevuto una idonea notifica degli atti presupposti, cioè degli avvisi di addebito, ma che non gli è stato notificato nessun ulteriore atto di natura esecutiva (negando la sussistenza di ulteriori atti interruttivi) che possa fondare un suo interesse ad agire, concreto ed attuale. In analogia, con la consolidata giurisprudenza sulla non impugnabilità degli estratti di ruolo (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283), in mancanza di situazioni che rendano concreto ed attuale un interesse ad agire deve, quindi, ritenersi non ammissibile anche la presente impugnazione. Della controversia della questione si dovrà, tuttavia tenere conto nel governo delle spese. E' superfluo rilevare che, in questa sede, viene emanata una sentenza di rito alla luce dei nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che non preclude, ovviamente, la impugnabilità di ulteriori atti impositivi emessi in futuro. Tanto chiarito in punto di fatto, ad avviso del Tribunale, la causa deve essere decisa sulla base della dedotta questione, assorbente, pur se eventualmente logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 5724 del 20/03/2015), ovvero in base al principio della ragione più liquida. Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono (non dovendosi quindi fra l'altro affrontare la questione della legittimazione attiva, che tuttavia dovrà, ovviamente, essere tenuta in considerazione in caso di riproposizione della impugnazione per successivi atti impositivi). Le spese devono essere compensate considerata anche la novità e controversia delle questioni esaminate, ricorrendo i presupposti dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 7/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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