TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 892 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a Catanzaro il [...], in [...]_1 C.F._1
e nella qualità di titolare e legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta individuale
[...]
, partita iva , con sede in GI (Cz) alla Parte_2 P.IV_1
Contrada Colla, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Pascali n. 6/A presso lo studio dell'avv. Scala Massimo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t. ed amministratore unico Controparte_1 CP_2
, con sede in Fuscaldo (Cs) alla Contrada Valle Santa Maria, partita iva ,
[...] P.IV_2 elettivamente domiciliata in Paola (Cs) al Viale dei Giardini n. 33 presso lo studio dell'avv.
Oliverio Stefano, che la rappresenta e difende come da procura in calce dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 17.10.2022; opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. del 3.02.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, con atto di Parte_1 citazione, regolarmente notificato in data 29.05.2018, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2018 del 4.04.2018, con cui il Tribunale di Paola gli ha intimato il pagamento, senza dilazione, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., della somma di euro 155.233,09, oltre interessi moratori come richiesti e spese procedurali, liquidate nel complessivo importo di euro 1.474,50, oltre accessori come per legge. Ritenuta l'invalidità ed infondatezza del decreto opposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1- Concedere ex art. 649 cpc la sospensione dell'efficacia
1 esecutiva del decreto ingiuntivo n. 179/2018, oggi opposto, stante l'evidente ed assoluta illegittimità, nullità, inefficacia dell'ingiunzione opposta ed in considerazione dei gravi motivi e del fumus boni iurisi e periculum in mora, ed in considerazione della fondatezza della presente opposizione supportata da ampia e copiosa prova scritta e documentale, titoli, ricevute di pagamento, assegni, e quietanze.
2- Accertare e dichiarare la decadenza dell'ingiunzione per la mancata proposizione della necessaria messa in mora. Nel merito:
3- Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, improcedibilità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
4- Per
l'effetto di quanto sopra, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto emesso in danno dell'odierno opponente, stante la non dovutezza delle somme richieste ed ingiunte in quanto già regolarmente saldate con l'ampia documentazione probatoria allegata a supporto della presente opposizione.
5- Revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 179/2018, emesso in danno agli opponenti, per intervenuto decorso del termine di prescrizione;
6- In via gradata, accertare e ricalcolare le somme effettivamente dovute dal Sig.
7- condannare Parte_1 parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore anticipatario richiedente avv. Massimo Scala”.
La in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio con Controparte_1 comparsa depositata il 12.10.2018. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: − accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte opponente, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
− in via estremamente subordinata rispetto alla dichiarazione di inammissibilità della domanda, poiché in data 09.10.2018 è pervenuto l'invito a partecipare al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis D. Lgs. N. 28/2010, il cui primo incontro programmatico è fissato per il giorno
23.10.2018, sospendere il giudizio di opposizione in attesa della conclusione del procedimento di mediazione. Nel merito: − rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 179/2018 emesso dal Tribunale Civile di Paola, nella persona della Dott.ssa Marta Sodano, in data 04.04.2018, atteso che, l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, vi è espresso riconoscimento del debito e che la stessa si presenta ictu oculi del tutto infondata e meramente dilatoria e pretestuosa e, dunque, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto già concessa;
− rigettare l'opposizione proposta da , nato il [...], a [...], CF: Parte_1
, in proprio ed in qualità di titolare e legale rappresentante C.F._1 dell'omonima ditta individuale , P.IV Parte_2
, con sede in C.da Colla in GI (Cz), e per l'effetto, confermare la validità P.IV_1 del predetto decreto ingiuntivo nella somma di €. 155.233,09 oltre interessi moratori e delle relative spese liquidate;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del D.I. opposto, accertare e dichiarare comunque che la ditta Parte_3
2
[...] in persona del leg. rapp. p. t. P.IV , con sede in C.da Colla in GI (Cz), P.IV_1 nonchè , nato il [...], a [...], CF: , Parte_1 C.F._1 in proprio, sono debitori della della somma di €. 155.233,09 o di quella somma CP_1 maggiore o minore che risulterà dal giudizio e, per l'effetto, condannarli al pagamento in favore della Società della somma accertata in giudizio, oltre agli interessi moratori CP_1 da ciascuna singola scadenza al soddisfo, con liquidazione delle spese legali del giudizio monitorio già riconosciute e pari ad €. 406,50 per spese, €. 1.068,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, C.P.A. ed IV come per legge o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
− condannare, in ogni caso, la ditta individuale , Parte_2
P.IV , con sede in C.da Colla in GI (Cz), in persona del leg. rapp. p.t. e P.IV_1
, nato il [...], a [...], CF: , in Parte_1 C.F._1 proprio, alle spese, competenze ed onorari della presente controversia, oltre accessori di legge, con richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, III comma, c.p.c.”.
Con ordinanza del 17.01.2019, definendo il sub-procedimento iscritto al R.G. n. 892-1/2018, è stata disposta la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concessa ex art. 642 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, nonché è stata assunta la prova orale chiesta dalle parti.
Disposta, con ordinanza del 26.09.2024, una consulenza tecnica d'ufficio contabile, le parti, con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. del 3.02.2025 (stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 12.02.2025), rappresentando di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere, hanno chiesto la decisione della causa con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese di lite. Quindi, preso atto della comune volontà delle parti, con ordinanza del 19.02.2025, previa revoca della nomina del c.t.u. disposta in data
26.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
Tenuto conto dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti in corso di causa (prevedente la rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della società opposta e, quindi, previa revoca del medesimo decreto, la rinuncia all'opposizione da parte dell'opponente), va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 179/2018 emesso dal Tribunale di Paola il 4.04.2018 oggetto di opposizione.
Come noto, infatti, “La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo. Tale fattispecie, creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
3 facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e, cioè, l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 2.04.2015 n. 6676). Altresì, alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché la relativa decisione - salvo che non si tratti di sentenza di rigetto totale della opposizione - è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento, che viene automaticamente meno. Ne consegue che anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre expressis verbis in tal senso” (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. II dell'1.12.2000 n. 15378).
In ordine al regolamento delle spese di lite, l'accordo transattivo raggiunto tra le parti in corso di causa giustifica la loro integrale compensazione;
nonché, vanno definitivamente poste a carico delle parti, in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio grafologica disposta in corso di causa (liquidate, con decreto del 2.06.2024, nella complessiva somma di euro 1.667,40, oltre accessori come per legge, se dovuti, e previa decurtazione dell'acconto riconosciuto nel corso del giudizio, se versato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 892/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con la revoca del decreto ingiuntivo n.
179/2018 emesso in data 4.04.2018 dal Tribunale di Paola;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio grafologica disposta in corso di causa, come liquidate con decreto del 2.06.2024.
Paola, 25.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
4