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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1545/2024 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato i 29/3/2024, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA G. MAZZINI N. 176 84091 BATTIPAGLIA presso lo studio dell'Avv.
FERRARA DAVIDE, c.f.: , dal quale è rappresentato C.F._1
e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA GER- CP_1 P.IVA_2
MANIA 8 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. GALLO FEDERICO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.342/2024 emesso da questo Tribunale il 09/02/2024.
Causa rimessa in decisione senza assumere alcun mezzo di prova sulle se- guenti conclusioni di parte attrice opponente: “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimettere le parti innanzi al Giudice del Tribunale di Salerno.
In via principale e nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 342/2024 del 09/02/2024 RG n. 377/2024 del tribunale di Padova adottando ogni ed altro provvedimento conseguente;
in subordine e nel merito, dichiarare che la nulla deve alla Controparte_2 CP_3[...
per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
condannare parte avversa al risarcimento dei danni ulteriori per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi anche in via equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre in favore del procu- ratore antistatario.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui all'atto di citazione da intendersi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione
“vero che”.
e di parte convenuta opposta: “in via preliminare di rito: rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente;
nel merito: rigettarsi tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, respingersi l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermarsi il Decreto Ingiunti- vo n. 342/2024 del Tribunale di Padova;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, e/o di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, condannarsi la società società in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga- Controparte_2 mento della somma di euro 14.122,84, o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. In via istruttoria: si insiste nella richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento mo- nitorio R.G.377/2024 del Tribunale di Padova. Si chiede ammettersi prova per testi così come articolata in atti”.
FATTO E DIRITTO.
Preliminarmente. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, è infondata e va pertanto rigettata.
L'obbligazione di pagamento del compenso spettante per l'attività prestata da in favore di va eseguita ex art. 1182, CP_3 Controparte_2
comma 3 c.c., presso il domicilio dell'opposta che ha sede in Padova. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., pertanto, questo Tribunale è competente a decidere la pre- sente controversia.
Il credito azionato da infatti, è liquido, in quanto determinabile sul- CP_3
la base delle tariffe professionali dei commercialisti ed è esigibile.
Nel merito. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
- 2 - ha diritto al pagamento da parte di del CP_3 Controparte_2
compenso così come quantificato nelle fatture azionate con decreto ingiuntivo opposto.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) ha apposto i visti di conformità fiscale ex art. 119, comma 11 CP_3
D.L. n.34/2020, consentendo a di conseguire tramite Controparte_2
cessione dei crediti da superbonus, il prezzo pattuito con soggetti terzi, per la realizzazione di quattro interventi di ristrutturazione edilizia effettuati, tre, in provincia di Salerno ed uno, in provincia di Avellino.
I soggetti beneficiari dei suindicati lavori sono che ha ristrut- Persona_1
turato la sua abitazione sita in Calabritto, provincia di Avellino;
Nella
che ha affidato all'opponente i lavori nella sua abitazione in Eboli, Pt_2
provincia di Salerno;
che ha appaltato a Persona_2 Controparte_2
le opere nel suo immobile in Eboli, provincia di Salerno e Teodoro Cica-
[...]
telli, committente della ristrutturazione effettuata in Olevano sul Tusciano, provincia di Salerno (vedasi doc. 3 opposta).
L'opposta, dopo aver rilasciato i visti di conformità richiesti per legge, ha comunicato all'Agenzia delle Entrate i nominativi dei quattro beneficia- ri/appaltanti dei crediti fiscali di ristrutturazione, quantificandone l'entità e la partita iva/codice fiscale ) dell'opponente/appaltatore, quale P.IVA_1
cessionario del credito maturato dai succitati committenti (vedasi docc.4, 5, 6,
7 opposta). Nelle predette comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, infatti, ri- sulta come trasmittente lo studio (p.iva: , Controparte_4 P.IVA_3
che è socio al 6,25% dell'opposta (vedasi doc. 2 opposto) e come rilasciante il visto di conformità (cod. fisc.: ). Persona_3 CodiceFiscale_3
2) I compensi esposti nelle 2 fatture azionate col decreto ingiuntivo (vedasi docc.13 e 14 opposto) al netto della nota di credito n.
1-2023 del 14/02/2023
(vedasi doc.15 opposto), sono congrui, in quanto in linea con le tariffe appli-
- 3 - cate dai commercialisti per le attività in questione (vedasi doc. 12, pag. 7 op- posta). Nella fattispecie, l'opposta ha applicato la percentuale del 2,30% sul prezzo di appalto, che è addirittura inferiore al range previsto nel tariffario
(dal 3 al 4%).
In definitiva, deve versare a la comples- Controparte_2 CP_3 siva somma di €14.122,84#, che va maggiorata degli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002 a far data dalla scadenza delle singole fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto e fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico dell'attore opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in
€5.100,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.342/2024 emes- so da questo Tribunale il 09/02/2024.
Condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro-tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresentante CP_3
pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Padova il 05 marzo 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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